Nel caso di rimborsi Irpef derivanti da una dichiarazione dei redditi 730 a credito si potrà richiedere l’accredito in busta paga in tempi piuttosto rapidi ma a patto che ‘importo sia inferiore ad una determinata soglia.
Il conguaglio Irpef a credito solitamente avviene entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il calcolo delle tasse (ops, imposte).
Se pensiamo alla road map di tutte le scadenze del 730 abbiamo che la dichiarazione dei redditi entro fine maggio, salvo proroghe, sono liquidate, ossia calcolate le imposte da versare extra busta tra giugno e luglio.
A luglio quindi il contribuente si dovrebbe ritrovare il conguaglio IRPEF a credito/debito o Rimborso. In entrambi i casi potrà richiedere la trattenuta maggiore in busta paga nel caso di conguaglio a debito o l’accredito della maggiore somma rispetto allo stipendio nel caso di conguaglio a credito.
Così non accade spesso…e cerchiamo di capire il perchè al di là del ritardo che l’ufficio del personale, il dottore commercialista o il gestore paghe può aver determinato durante la sua operatività.
Anche se non credo che stiate a guardare rimborsi così piccoli sappiate che il datore di lavoro o sostituto d’imposta non effettua il rimborso del credito IRPEF di ogni singola imposta o addizionale se l’importo è uguale o inferiore a 12 euro.
Conguaglio senza datore di lavoro
Se siete sprovvisti di un sostituto di imposta che effettua le operazioni di conguaglio ci penserà l’agenzia delle entrate a farlo il che potrebbe aumentare i tempi di ricezione.
Sarà necessario naturalmente inserire il codice IBAN e i riferimenti bancari per consentire l’accredito da parte dell’amministrazione finanziaria.
Nel modello di richiesta di rimborso dovrà procedersi con la compilazione e l’indicazione dei dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. Andrà inserita anche la denominazione della banca, l’intestatario del conto corrente, il codice BIC e l’IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l’indirizzo della banca.
Per ragioni che attengono alla sicurezza dei dati, la richiesta di accredito può essere effettuata:
- comunicando le proprie coordinate bancarie direttamente on line, tramite la specifica applicazione
- presentando l’apposito modello presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate esibendo un documento d’identità in corso di validità, la cui fotocopia andrà allegata al modello.
Per trovare l’Ufficio Territoriale più vicino consigliamo di avvalersi dell’apposito servizio Trova l’ufficio.
Importi inferiore a 1.000 (mille euro)
Qualora l’importo del credito spettante derivante dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi sia inferiore a mille euro o nel caso in cui non siano state comunicate le coordinate ed abbiate bisogno di soldi il rimborso potrà essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale previa lettera inviata dall’agenzia delle entrate con i riferimenti. Esiste anche la possibilità di far emettere un vaglia dalla Banca d’Italia riscuotibile anche questo presso qualsiasi Istituito bancario.
Importo Credito inferiore a 4 mila euro
Nel caso in cui il rimborso spettante a titolo di imposta sia inferiore a 4 mila euro i controlli effettuati dall’agenzia delle entrate saranno più approfonditi per cui anche i tempi per la “liquidazione della dichiarazione” saranno maggiori. Questo si traduce in un allungamento dei tempi di attesa per riscuotere il credito.
Tuttavia c’è da dire che l’importo non richiede la presenza (e il pagamento) dell’apposizione del visto di conformità. In poche parole dovremmo attendere più tempo ma non dovremmo sostenere alcun onorario per vederci riconoscere il credito spettante. Potrebbe però verificarsi l’eventuale richiesta di informazione da parte dell’agenzia delle entrate per comprendere se eventuali detrazioni fiscali sono effettivamente spettanti. Tuttavia come potrete leggere dall’articolo 5 del Dlgs 175/2014, comma 3 bis, come modificato dalla legge 208/2015 che disciplina l’argomento e che nel seguito si riporta se vi dovesse servire leggete che: “comma 3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e’ successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi“
Il controllo deve essere effettuato entro quattro mesi dal termine previsto per l’invio della dichiarazione dei redditi e il rimborso sarà erogato non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione del modello.
Casi particolari: dichiarazione dei redditi congiunta
Nel caso in cui coniuge non abbia una busta paga ma risulti a credito nella dichiarazione dei redditi voi potreste chiedere di presentare una dichiarazione dei redditi congiunta in modo da ridurre i tempi di rimborso del credito Irpef spettante. Questo avverrebbe nella vostra busta paga. In tal modo si potrebbero evitare ritardi
Pensionati
Per i titolari di reddito di pensione invece il rimborso sarà effettuato nel mese di agosto o di settembre sia nel caso di conguaglio negativo che determinerebbe un prelievo sia nel caso del credito rimborsabile.
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