Rinuncia all’agevolazione fiscale prima casa per evitare sanzioni o multe dal Fisco dopo i 18 mesi

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prima casaIn caso non si riesca a spostare la residenza nel comune ai fini dell’agevolazione fiscale prima casa (o benefici prima casa) è conveniente presentare un’istanza di rinuncia prima del decorso dei 18 mesi in cui si rinuncia all’agevolazione in modo da evitare l’applicazione della multa mentre rstano dovuto gli interessi legali calcolati dal giorno del rogito notarile al giorno di versamento della differenza tra quanto dovuto e quanto versato precedentemente.

La residenza come primo requisito delle agevolazioni fiscali prima casa

La condizione per fruire delle agevolazioni prima casa necessita di una dichiarazione da rendere al momento dell’acquisto della prima casa che consiste nell’impegno a spostare la propria residenze nel comune dove è situato l’immobile oggetto di agevolazione e questa dichiarazione è esplicitamente previsto che sia per legge a pena di decadenza dall’agevolazione.

Sanzione sull’agevolazione prima casa

Il disposto normativo prevede inoltre che nei casi di decadenza dall’agevolazione prima casa sarà obbligatorio versare il differenziale dell’imposta oltre sanzioni del 30% e degli interessi legali. La sanzione sarà irrogata mediante una cartella di pagamento ed avrà ad oggetto principlamente tre voci:

  • Differenziale tra imposta di registro pagato in misura ridotta e imposta in misura ordinaria;
  • Applicazione al valore di cui sopra della percetuale del 30%;
  • Applicazione degli interessi legali secondo il tasso di riferimento;
  • Altri valori minori per costo della riscossione.

Con un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate un contribuente ha chiesto esplicitamente se fosse possibile rinunciare prima del decorso dei 18 mesi alle agevolazioni prima casa, perchè per cause di forza maggiore non avrebbe potuto trasferirsi in tempo ed ha chiesto la non applicazione delle sanzioni.

Prescrizione dell’azione di accertamento

Prima di correre ai ripari verificate che non siano decorsi i termini prescrizionali per l’azione di accertamento ai fini delle imposte di registro in quanto per questa tipologia di tributo e questa fattispecie non vigono i soliti termini quinquennali ma quelli definiti nell’articolo 76 del testo unico delle imposte di registro e che impone agli uffici di accertare eventuali violazioni entro il termine di tre anni per accertare se il contribuente che ha acquistato una ‘prima casa’ usufruendo dei benefici fiscali abbia rispettato le condizioni previste per ottenere le agevolazioni.

Qualora sia prescritta non scordatevi che dovrete comunque azionarvi per farvi annullare l’atto presso il soggetto che l’ha emesso ed i cui riferimenti a cui inviare o recarvi sono inseriti nell’atto stesso. L’impugnazione avverrà attraverso un ricorso da presentare in commissione tributaria. Non vi riducete all’ultima settimana per dare incarico ad un commercialista di assistervi ma fatelo subito. I tempi tecnici di redazione possono essere di diversi giorni per cui non rischiate di scavare i termini altrimenti la vostra azione sarebbe nulla e sareste obbligati a pagare l’importo richiesto.

La rinuncia alle agevolazioni fiscali prima casa: prima o dopo i 18 mesi fa la differenza

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che qualora si presenti presso l’ufficio territoriale competente, per intenderci quello competente secondo il comune dove è situato l’immobile o quello dove ha la residenza il contribuente (ossia l’altro comune se differente) il differenziale di imposta di registro o di Iva (nel caso di acquisti direttamente da un’impresa) comprensivo degli interessi che maturano al saggio di interesse legale giornaliero che va dalla data dell’atto notarile (giorno da cui in teoria nasce il l’obbligazione tributaria al versamento delle imposte di registro) al giorno di effettivo versamento.
Questa conclusione non la trovate in alcuna norma in quanto non c’è scritto espressamente che ci si può rinunicare tuttavia l’agenzia delle entrate con la propria risoluzione ministeriale numero 105 è giunta finalmente, oserei dire, a queste conslusioni ossia potete finalmente rinunciare volontariamente al beneficio. In tal modo se dopo aver reso le dichiarazioni nell’atto notarile vi renderete conto di non poterle più soddisfare, e mi riferisco al trasferimento della residenza per motivi di forza maggiore allora potrete chiedere espressamente di poter rinunciare alle agevolazioni

Quali le conseguenze della rinuncia alle agevolazioni fiscali

Naturalmente non pensate che facendo questo geste il fisco non vi chiederà niente, e quando ci casca. Dovrete versare il differenziale tra l’imposta di registro versata nella misura ridotta dell’1% contro quella ordinaria sulle seconde case che è ben, udite udite del 9%. La rinuncia inoltre sarà riconosciuta si dovrà fare riferimento al termine dei 18 mesi per la modifica della residenza la decadenza dall’agevolazione. Nel caso in cui, invece, non siano ancora trascorsi e non possiate trasferire la residenza potrete revocare la dichiarazione dovrete presentare un’istanza all’ufficio territoriale competente presso il quale è stato registrato l’atto, chiedendo la riliquidazione dell’imposta nella misura ordinaria versando così il differenziale tra imposta agevolata e quella normale. L’ufficio recepita l’istanza ricalcola il dovuto e vi fa avere l’atto senza sanzioni da versare comprensivo degli interessi legali ma senza sanzioni come detto prima.

Se invece sono decorsi i 18 mesi per il trasferimento della residenza potrete sanare la questione ma avvalendovi del ravvedimento operoso con cui applicherete si le sanzioni ma in misura estramente ridotta e calcolando il decorso della sanzione dal giorno in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione. Ricordo che le parole in celeste sono i link per gli articoli di approfondimento.

Vi segnalo che qualora siete foste stati accertati dall’agenzia delle entrate riguarda le dichiarazioni da rendere nell’atto sulle unità locali immobili case o appartamenti sul territorio nazionale dal primo gennaio 2016 anche coloro che al momento dell’atto possiedono già un immobile potranno chiedere di godere dei benefici prima semprechè procedano al riacquisto entro un anno dalla data del rogito di acquisto dell’abitazione acquistata con le agevolazioni.

Sanzione sulle agevolazioni prima casa

In sostanza quindi lo scherzetto vi costerà il 9% del valore catastale aggiornato che indicherete nell’atto…quasi una follia se pensate.

Lo Stato si prende il 9% del valore catastale…io lo trovo un valore inaccettabile per un paese civile. Con quei soldi, che diciamolo non servono a niente nella pratica o quanto meno possiamo dire che più che remunerano l’attività operativa che esiste dietro la registrazione dell’atto. Non serve veramente ad effettuare un’opera di trascrizione compilata che andrà sui sacri registri in quanto ad oggi è tutto dematerializzato e per di più la registrazione telematica al Catasto immobiliare è effettuata dai Notai per cui a che titolo versiamo quest’imposta???? … lasciamo perdere.

So solo che con quei soldi le persone ci potrebbero rifare una stanza per i figli oppure meglio ancora andarci in vacanza piuttosto che regalarli ad un apparato burocratico come il catasto. Se poi un giorno vi volete rendere conto di come stanno messi fateci anche un giro così capirete come sono impiegati i vostri soldi e quel 9% di imposta di registro….scusate ma capita che quando si scrive di domenica pomeriggio ed il giorno dopo si lavora si è un po’ critici.

Agevolazione Prima Casa
Decadenza agevolazioni prima casa

Come si calcola il valore catastale di un immobile a cui applicare l’imposta di registro

Potrebbe interessarvi anche l’articolo dedicato al valore catastale di casa e dei terreni

 

http://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/nuovo-ravvedimento-operoso-2011-tabella-con-le-nuove-sanzioni/4145/

http://www.tasse-fisco.com/case/prezzo-valore-registro-acquisto-terreno-accertamenti/33645/

http://www.tasse-fisco.com/case/prima-casa-2010-agevolazioni-fiscali-imposta-registrochi-come-quando-quanto-vale/1944/

82 Commenti

  1. Non ne sono sicuro, anche se la sua osservazione è interessante, che vi sia un termine entro cui far rientrare i lavori che caratterizza un periodo qualificabile come “di costruzione” al di fuori del quale. Ritengo che si debba fa rriferimento alla nascita di uno stabile che abbia l’abitabilità. Successivamente si tratterebbe di interventi di manutenzione sraordinaria o ordinaria che seguono altro trattamento.

  2. Salve, stiamo costruendo una prima casa usufruendo dell’iva al 4% prevista per la prima abitazione, la DIA e’ stata presentata in data 12/01/2012, la scadenza e’ prevista a 12/01/2015, se prima di qs data presentiamo il fine lavori, posso continuare ad usufruire dell’agevolazione IVA, per l’acquisto di vasca udrò massaggio, finestre etc.

  3. Legga la risoluzione dell’agenzia delle entrate 112 del 2012. Spero di esserle stato utile

  4. Chiedo gentilmente informazioni per poter rinunciare alle agevolazioni prima casa ,specifico che non sono trascorsi i 18 mesi e che dopo essermi recato all’agenzia delle entrate di Gallarate (va) per avviare la rinuncia mi sono sentito dire che non esiste nessuna rinuncia e che dovrò far decorrere il termine e a quel punto pagare multa interessi e tutto il resto.Vorrei sapere se questa rinuncia esiste o no? e se esiste come poter usufuirne.grazie

  5. Non può fruire dell’agevolazione allora in quanto lederebbe il requisito della residenza nello stesso comune

  6. Buongiorno,grazie della risposta ma la mia domanda è:io abito dove lavoro(sono custode in una scuola di Milano)NON sono propietario di nessun immobile,vorrei aqcuistare per quando vado in pensione (5 o 6 anni)una prima casa.
    Come posso usufruire delle agevolazioni prima casa senza trasferire a piacenza la residenza visto che lavoro a milano?
    grazie

  7. se ha già una casa per cui ha goduto delle agevolazioni non può nuovamente fruirne. La differenza tra spese notarili (il costo del notaio per la stipula dell’atto) e le tasse (imposte che pgaa allo Stato per la registrazione dellatto che redige il notaio) è sostanziale.

  8. Buongiorno,sono nato a Milano lavoro in una scuola dove faccio il custode ho l’abitazione e ci vivo con la mia famigia e quindi di conseguenza abbiamo li la residenza.Chiedo maggiori chiarimenti sull’acquisto di una prima casa.

    1) Come posso acquistare una prima casa fuori regione senza dover cambiare la residenza in quanto per motivi contrattuali di lavoro non posso?.
    2)Quale è la differenza di spese notarili e di tasse?

  9. Salve, vorrei procedere all’ acquisto di un immobile usufruendo delle agevolazioni primacasa. Attualmente sono nudo proprietario dell’ immobile in cui risiedo, ricevuto in donazione dai miei genitori che ne detengono l’ usufrutto. Non ho mai beneficiato finora di agevolazioni primacasa. Vorrei acquistare un appartamento (non di lusso) in un comune diverso da quello di residenza, ovvero nel comune in cui ha sede l’ azienda per cui lavoro. Devo trasferire la residenza entro il termine di 18 mesi dall’ acquisto o, per usufruire comunque delle agevolazioni, basta la dichiarazione in cui affermo di lavorare nel comune del nuovo immobile e mantenere la residenza nel vecchio comune? Nel caso sia obbligato a variare la residenza, per quanto tempo devo mantenerla nel nuovo comune per non far decadere le agevolazioni? posso poi cedere in affitto o comodato d’ uso(non vendita nè donazione) il nuovo immobile? a disposizione per chiarimenti cordialmente saluto

  10. Legga l’articolo dedicato alle cause di decadenza delle agevolazioni prima casa o nel caso di trasferimento per motivi di lavoro e penso riuscirà a trovare facilmente la risposta :-). I collegamenti sono quelli nelle parole evidenziate in celeste.

  11. ho acquistato una casa con l’agevolazione prima casa, ho trasferito
    immediatamente la residenza nel comune cove è stato acquistato l’immobile,
    successivamente dopo due anni, essendo un ufficiale di polizia, sono stato
    trasferito in un’altra regione d’italia, dove svolgo abitualmente il mio
    lavoro. Ho mantenuto la residenza nel comune dove ho acquistato la casa, ma in
    questo periodo difficile non si riesce a vendere l’abitazione (sempre con
    l’intenzione di riacquisto comma 4 nota II bis testo unico registro), Domanda:
    posso nel frattempo affittare questa abitazione aspettando tempi migliori per
    la vendita? o devo mantenere la residenza nel comune solo perchè ho usufruito
    delle agevolazioni della prima casa ed aspettare la fine dei cinque anni
    dall’acquisto? Vi ringrazio.

  12. Rispetto alle agevolzioni prima casa vale quanto dichiarato al momento dell’atto di compravendita e le condizioni che c’èerano in quel momento (nel 2000). Rispetto invece all’IMu e ai nuovi requisiti che sono parzialemtne differenti da quelli previsti per il pagamento dell’ICI la invito a leggere l’articolo dedicato proprio alla guida IMU in cui torva i requisiti richiesti per ottenre le detrazioni di 200 euro sulla prima casa.

  13. Mi perdoni, preciso e tento di essere più chiaro:
    Lavoro e vivo a Milano fin dalla nascita(nella casa di proprietà dei miei genitori)
    Ho acquistato un’appartamento in Sardegna nell’anno 2000 usufruendo delle agevolazioni e richiesto contestualmente la residenza nel comune sardo.
    Per ben 3 volte la richiesta mi viene rigettata, nonostante i vgili mi hanno trovato in casa (in Sardegna ovvio).
    Il Comune si giustifica dicendo che io, lavorando a Milano, non posso ottenere la residenza lì, anche se io ovviamente gli ribadisco che posso sempre prendere l’aereo ogni week end da Milano verso la mia prima abitazione (non ne posseggo altre su tutto il territorio nazionale)
    Non mi è mai arrivato alcunché riguardo l’imposta di registro o altro
    Le bollette di luce e gas le pago con tariffa non residente.
    Mi chiedevo riguardo appunto l’imposta di registro e l’IMU che incombe se dovrò pagarla come 2 casa o 1 casa visto che ne ho solo 1 di casa.
    Grazie e buona giornata
    p.s. da quello che mi dice lei deduco che l’imposta di registro dovevo pagarla come 2 casa non essendo la mia abitazione principale, secondo la legge

  14. Allora basta parlarci e dirgli quello che sta dicendo a me, richiedendgoli una visura catastale cin cui emergerebbe dai loro registri che lei è titolare di due abitazioni. Se cos’ non fosse invece le posso dire che l’imnposta di registro si basa proprio sul concetto di abitazione principale e non su quello della residnza che sono due cose diverse, in quanto per abitazione principale deve intendersi la dimora abituale che in caso di un’attività lavarativa è ragionevole che si intenda quella del comune ove si svolge l’attività da lavoro dipendente.

  15. Mi sono sicuramente espresso male, perché effettivamente io lavoro come dipendente a Milano; il fatto è che io non ho alcuna prima casa sul territorio nazionale oltreché quella in Sardegna e non vedo perché mi debbano considerare l’abitazione come seconda come se ne avessi una prima.. Conosco una miriade di gente che lavora in una regione ed ha la residenza in un’altra, grazie e buona giornata..
    p.s. scusi il vocabolo “darto” mi lascia un pò perplesso dopo aver visto il significato.. eheh

  16. Da come mi spiega come dare darto ai Vigili??? Dovrebbe quanto meno produrre una dichiarazione o esibire i suoi cedolini, o documentazione idonea sulle trasferte o provvedimento interno con cui si chiarisce che lei lavora in Sardegna, altrimenti come fa?.

  17. Buongiorno, chiedo cortesemente un consiglio: nel 2000 ho acquistato una casa in sardegna in città (luogo di nascita di mia madre)con agevolazioni prima casa, e presentato in tempo la domanda di residenza che non mi è stata accolta per ben 3 volte, nonostante il vigile mi abbia trovato a casa. Il problema, a quanto dice il comune sardo è che lavorando a Milano (vivo con i miei genitori in casa di proprietà loro)non posso avere la residenza in Sardegna.. Adesso con l’avvento dell’imu mi preoccupa non poco il costo della stessa tassa come 2 casa immagino e poi non so se si possono rivalere pure sull’imposta di registro a suo tempo pagata con agevolazioni prima casa.
    Grazie e buon lavoro a voi tutti

  18. L’importante è che tu sposti la residenza nel comune. Questa se leggi nell’atto è la dichiarazione che hai reso prer fruire dei benefici prima casa, pertanto anche se ancora non l’hai fatto ma sei residente sempre nello stesso comune non decadrai dai benefici.

  19. Buongiorno.
    Con le agevolazioni prima casa ho acquistato un sottotetto non abitabile con l’intenzione di aumentarne i volumi per realizzare un appartamento con l’intenzione di farne la mia prima casa (non ho altre proprietà immobiliari). Ho subito dei ritardi nel rilascio della concessione edilizia da parte del comune e di fatto non riuscirò a trasferire la mia residenza sul “cespite acquistato” (così dice l’atto del notaio) in tempi utili (e per motivi famigliari non posso spostare la residenza nel comune dove è situata la proprietà, come da voi indicato). Mi chiedo se questo rappresenta una causa di forza maggiore. Tenete presente che in fase di acquisto, al comune avevo richiesto un parere preventivo per la sopraelevazione e aveva dato parere favorevole che si è “rimangiato” quando abbiamo consegnato i progetti. Grazie, attendo un consiglio.

  20. Ai fini delle agevolazioni prima casa è un discorso, ai fini IMU è un’altro. In quanto per la prima casa è sufficiente che sposti la residenza nel comunue dove è situato l’immobile oggetto di agevolazioni fiscali. Ai fini IMU invece vale il possesso. Solo che in questo caso suppongo che dai data base figurino due unità locali. Quale è l’impedimento al trasferimento della residenza al piano di sopra?
    Inoltre con il decreto semplificazioni , sarà possibile farlo anche tramite internet. Altrimenti rischia di avere delle sanzioni per aver fruito delle detrazione per l’abitazione prncipale quando non ne aveva diritto, anche se nel suo caso l’ipotesi di sanzioni mi sembra ridotta rispetto ad altre casistiche.

  21. Buonasera,abbiamo acquistato un appartamento in uno stabile di 3 piani,l’appartamento acquistato con le agevolazioni fiscali prima casa si trova al piano terra e dove realmente abitiamo è il secondo piano dello stesso stabile pero di proprieta di mia suocera.Volevo chiedere siccome il comune l’indirizzo e lo stesso bisogna necesariamente portare la residenza nell’appartamento? e se rimane vuoto possiamo usufruire dell’agevolazione per quando riguarda l’IMU? come prima casa?
    grazie attendo sua gentile risposta

  22. La norma parla decadenza per cause di forza maggiore ma relativamente al cambio della residenza e non anche al riacquisto entro l’anno e con il tempo a forza di sentenze sono emerse alcune fattispecie ma non mi sembra di ricordare la sua tra quelle da me conosciute sull’argomento. Io le consilgio di fare un passaggio dall’aegnzia delle entrate di sua competenza e richiedere cosa ne pensano anche loro. La vedo dura però nel suo caso mantenere l’agevolazione.

  23. Ho venduto la mia prima casa prima del quinquennio adesso il costruttore mi dice che non riuscirà a consegarmi l’altra casa entro il termine dell’anno, trattasi di casa in edilizia convenzionata e le tempistiche per arrivare al rogito sono lunghe anche se la casa potrà essere pronta per tempo non saranno pronte le pratiche per arrivare regolarmente al rogito, vi chiedo se ci sono delle deroghe in merito ad acquisto di una nuova costruzione in edilizia convenzionata e quindi arrivare anche dopo l’anno al rogito visto che non dipende dalla nostra volontà ma meramente da una lungaggine burocratica della pubblica amministrazione.
    in attesa di vostre comunicazioni cari saluti

  24. Legga prima l’articolo relativo alle caue di decadenze delle agevolazioni prima casa che non fa mai male e poi considera se non fare niente in quanto ritiene la sua una giusta causa oppure rinunciare alla agevolazione (pagando solo la sorte, ossia le minori imposte di registro versate al momento dell’acquisto ma senza penali, ossia sanzioni ed interessi).

  25. Salve,

    Io ho acquistato un immobile ad un asta giudiziaria con richiesta di agevolazione per acquisto di prima casa. Purtroppo non sono riuscito a fare il trasferimento di residenza entro i 18 mesi in quanto ho dovuto affrontare una causa di sfratto prima di avere a disposizione l’immobile ne nel frattempo avevo fatto domanda di rimborso.
    Ora posso fare il trasferimento di residenza, ma volevo sapere se ci sono e quali sono in pratica i passaggi che devo fare per evitare di pagare penali. Scusate la mia manifesta ignoranza..

    Grazie

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