Ristrutturazione Edilizia di casa detrazione fiscali nel 730 2022: Guida pratica

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ristrutturare abitazione principale

In caso di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo per il recupero del patrimonio edilizio di casa, dell’immobile, del condominio o del palazzo sarà possibile fruire di una agevolazione fiscale sotto forma di detrazione fiscale Irpef di imposta nella misura del 36% (ora 50%) da far valere al momento della compilazione del 730 o del modello Unico e che grazie a questa guida pratica potrete farvi un’idea del risparmio di imposta netta, dei casi in cui è possibile usufruire e di come si fa per richiederla.

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Quanto è possibile detrarsi le spese di ristrutturazione edilizia

Il quadro di riferimento prevede la possibilità di sfruttare ad oggi ancora la detrazione fiscale in misura maggiorata per i lavori effettuati e pagati entro il 31 dicembre 2020.

In questa sede interessa come funziona la detrazione e l’indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Proroga Bonus Mobili e Arredi 2021

Il testo definitivo della legge di bilancio per il 2021 conferma la proroga per gli incentivi sulle ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico e sisma bonus nonché anche il bonus mobili e arredi potenziandolo.

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto, come anticipato già nel consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2019 la Proroga Detrazione Fiscali IRPEF sugli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e case compreso anche ed il bonus mobili e arredi e viene introdotte il “bonus facciate” per il rifacimento delle facciate degli edifici.

Oltre a questo la Manovra di Bilancio 2020 introduce anche altre proroghe ed il nuovo bonus facciate. Al fine di favorire infatti gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità  sono prorogate le agevolazioni fiscali e gli incentivi sulle ristrutturazioni attraverso:

  • Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 per cento (da suddividere in 10 quote  annuali).
  • Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione al 50 o 65 per cento per gli interventi di efficienza energetica come l’installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori,  di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti (da suddividere in 10 quote annuali), anche per gli immobili degli Istituti autonomi  per le case popolari
  • Proroga per il 2020 della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione
  • Introduzione per il 2020 di una detrazione dell’90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici  (“Bonus facciate“)

Per il Bonus Mobili e arredi la detrazione fiscale IRPEF spettante è sempre pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di spesa di euro 10.000. Il totale dei 10 mila euro deve essere riferito non al singolo acquisto ma al complesso delle spese sostenute in mobili e arredi. spese. La detrazione è suddivisa in dieci quote annuali costanti.

Nel caso in cui si voglia beneficiare dell’agevolazione fiscale su lavori iniziati nel 2019 ma i cui mobili arredi sono stati o si acquisteranno nel 2020 il tetto dei 10 mila euro deve considerare e quindi essere nettato di eventuali spese sostenute nel 2019 laddove per queste si sia già beneficiato del bonus. In poche parole non abbiamo 10 mila euro per ciascun anno di imposta come potrebbe essere logico pensare ma i 10 mila euro sono riferiti all’intervento nel suo insieme anche se a cavallo di due anni.

Le macro classi di attività in cui si distinguono in:

  1. Manutenzione Straordinaria
    1. installazione di ascensori e scale di sicurezza
    2. realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
    3. sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di
    4. materiale o tipologia di infisso
    5. rifacimento di scale e rampe
    6. interventi finalizzati al risparmio energetico
    7. recinzione dell’area privata
    8. costruzione di scale interne
  2. Restauro e risanamento conservativo
    1. interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado
    2. adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
    3. apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
  3. Ristrutturazione edilizia
    1. demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente
    2. modifica della facciata
    3. realizzazione di una mansarda o di un balcone
    4. trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
    5. apertura di nuove porte e finestre costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
  4. Manutenzione ordinaria su parti condominiali
  5. Ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  6. Lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche o per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
  7. Lavori di ristrutturazione finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
  8. Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico
  9. Interventi per il risanamento e risparmio energetico
  10. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
  11. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici

Per gli intervento finalizzati al risparmio energetico avete una guida ad hoc. Nell’articolo vi sono gli articoli di approfondimento dedicati alle singole agevolazioni per fornivi ulteriori chiarimenti applicativi della norma vigente.

Chi può aderire alle agevolazioni per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio

Potranno richiedere l’agevolazione fiscale Irpef tutti i soggetti purchè abbiano prima di tutto sostenuto la spesa effettivamente oggetto di agevolazioni fiscale e purchè siano titolari di diritti di proprietà e diritti reali sugli immobili e le relative pertinenze dell’immobile. Alla detrazione possono accedere anche i soggetti familiari a carico di una persona purchè familiari conviventi oltrechè soggetti assegnatari in caso di separazione e non proprietari dell’immobile in cui risiedono o anche i comodatari  o nudi proprietari o titolari del diritto di uso o usufrutto o abitazione o i coniugi conviventi, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. Ma come anche i soci di cooperative divise ed indivise e gli imprenditori individuali.

Quali spese sono agevolabili con le detrazioni fiscali Irpef sulle ristrutturazioni

Sarà possibile richiedere le agevolazioni fiscali per lavori di manutenzione straordinaria ma sarà possibile estendere le agevolazioni anche ai lavori ordinari limitatamente ai lavori destinati al rifacimento delle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa. Le spese devono essere finalizzate ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. In estrema sintesi ve ne elenco qualcuna che è stata aggiunta successivamente come gli interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche, o volte a ridurre l’inquinamento acustico, o quelle per disincentivare l’intrusione di terzi (sistemi di antifurto o inferriate), oppure le opere per la cablatura degli edifici, per smaltire l’amianto. Inoltre vi sono anche interventi volti alla ricostruzione di immobili colpiti da eventi calamitosi e nelle cui regioni sia stato proclamato lo stato di emergenza, o anche quelli volti all’adozione di misure antisismiche.

Leggi anche: Bonus e detrazione fiscale acquisto di allarmi o inferriate

Leggete anche l’articolo di approfondimento sulla differenza tra ristrutturazione ordinaria e straordinaria

Elenco dei lavori che godono delle detrazioni fiscali

L’elenco dei lavori quindi per cui è possibile fruire della detrazione fiscale sono essenzialmente riconducibili a queste fattispecie normate:

  • Lavori di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e che sono conosciute più comunemente come spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Sono detraibili anche gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
  • Lavori riguardano i condomini che sono indicati alle lett. a), b), c) e d) dello stesso articolo visto. Sono detraibili anche tutti i lavori per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi così come disciplinato dal DL 201 del 2011.
  • Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione).
  • Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione sulla ristrutturazione edilizia in questione sono:

  • manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
  • opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
  • opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • opere finalizzate al risparmio energetico;
  • opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
  • interventi di messa a norma degli edifici;
  • opere interne;
  • opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
  • opere finalizzate alla prevenzione d’infortuni domestici;
  • realizzazione di parcheggi pertinenziali;
  • interventi di bonifica dall’amianto;
  • le spese sostenute (dal 2005 al 2006) per la manutenzione e salvaguardia dei boschi.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per

  • progettazione dei lavori;
  • acquisto dei materiali;
  • esecuzione dei lavori;
  • altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento;
  • relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
  • perizie e sopralluoghi;
  • imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
  • oneri di urbanizzazione;
  • la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  • altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998

Altri esempi di cose il cui prezzo è detraibile fiscalmente

Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco (touch screen), i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.

Rientrano anche gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (per esempio, non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante) come per esempio l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano.

Vi sono anche interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Come esempio l’Agenzia riporta, rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, porte blindate o rinforzate, apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Elenco lavori detraibili fiscalmente per la ristrutturazione di casa

Consulta un esempio di elenco messo a disposizione dall’agenzia delle entrate riguardante l’elenco dei lavori di casa che godono delle agevolazioni fiscali e che per comodità riportiamo nel seguito

Accorpamenti di locali
Allargamento   porte
Allargamento   porte e finestre esterne
Allarme   finestre esterne
Ampliamento   con formazione di volumi tecnici
Apertura   interna
Ascensore  
Balconi  
Barriere   architettoniche
Box auto  
Cablatura   degli edifici
Caldaia  
Caloriferi   e condizionatori
Cancelli   esterni
Canna   fumaria
Cantine  
Centrale idrica  
Centrale   termica
Citofoni,   videocitofoni e telecamere
Contenimento   dell’inquinamento acustico
Cornicioni  
Davanzali   finestre e balconi
Facciata  
Finestra  
Fognatura  
Garage  
Gradini scale  
Grondaie  
Impianto   di riscaldamento autonomo interno (purché conforme al DM 37/2008 – ex legge   46/90)
Impianto   idraulico
Inferriata fissa  
Infissi esterni  
Intonaci   esterni facciata
Lastrico   solare
Locale caldaia  
Lucernari  
Mansarda  
Marciapiede  
Messa   a norma degli edifici
Montacarichi  
Muri di cinta  
Muri   esterni di contenimento
Muri interni  
Parapetti   e balconi
Parete   esterna
Parete interna  
Pavimentazione   esterna
Pensilina   protezione autovetture
Persiana  
Pianerottolo  
Piscina  
Porta   blindata esterna
Porta   blindata interna
Porta-finestra  
Porte esterne  
Recinzioni  
Ricostruzione  
Risparmio   energetico
Salvavita  
Sanitari  
Saracinesca  
Scala esterna  
Scala interna  
Serramenti   esterni
Sicurezza   statica
Solaio  
Soppalco  
Sottotetto  
Strada   asfaltata privata
Tegole  
Terrazzi  
Tetto  
Tinteggiatura   esterna
Travi (tetto)  
Veranda  
Vespaio  
Zoccolo   esterno facciata

Consulta l’elenco dei lavori condominiali che godono delle agevolazioni fiscali

Come richiedere l’agevolazione sulle ristrutturazioni

Non sono previsti adempimenti onerosi per la richiesta di agevolazioni (non ci sono costi da sostenere) ma dovete stare attenti a seguire la procedura pena la nullità delle agevolazioni con l’applicazione, se del caso, di apposite sanzioni.
Pertanto come prima cosa dovrete ricordarvi di inviare un modello specifico che potete trovare sul sito dell’agenzia delle entrate o nella sezione moduli e modelli del sito ed indirizzarlo al centro operativo di Pescara prima del giorni di inizio lavori. In realtà con il Nuovo Decreto Sviluppo è stata abolita la comunicazione da inviare al centro operativo di Pescara (cfr articolo 7, D.Lgs DL n. 70 del 2011) sostituita ormai da alcuni dati ed informazioni da inserire direttamente nella dichiarazione dei redditi modello Unico o modello 730, dove fino ad oggi si doveva evidenziare l’importo della spesa, il codice fiscale, il numero delle rate e l’importa da detrarre e a cui si associa il bonifico parlante. Questo non ritengo sia preclusivo del fatto che la documentazione costituita dal capitolato lavori, i progetti, le fatture per l’acquisto dei materiali e la manodopera debbano essere mantenuti per l’evidenza documentale eventualmente richiesta dall’agenzia delle entrate in caso di accertamento o semplice richiesta di informazioni.

Da quando scatta l’abolizione della comunicazione

Essendo l’entrata in vigore del 14 maggio è ragionevole ritenere che si applichi ai lavori che sono iniziati dopo quella data e che non dovranno appunto essere comunicati. Sono previsti dei casi particolari in cui la scadenza della comunicazione slitta alla data di presentazione del modello Unico (solitamente fine settembre salvo proroghe) come nel caso di acquisto di pertinenze.

Proroghe e modifiche nelle detrazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali del 55%  o del 36% sono state estese modificando e prorogando la finestra temporale entro cui effettuare i pagamenti (31 dicembre 2015) e anche la quantificazione delle spese ammissibili e che potete trovare nell’articolo dedicato al Nuovo Decreto Ecobonus.

La documentazione da produrre ai fini delle agevolazioni fiscali

Sarà necessario allegare copia della DIA contenente i permessi a costruire, le eventuali ricevute di pagamento dell’IMU come i bollettini postali o le quietanze del  versamento del modello F24 presso la banca. Non dovrà mancare inoltre il verbale assembleare con cui viene reso edotto il condominio dei lavori di ristrutturazione. Tuttavia vi consiglio sempre di fare riferimento alla norma sopra citata in quanto a seconda che gli interventi siano effettuati su parti comuni, condomini abitazioni private ecc, possono cambiare i documenti richiesti.
Con il nuovo decreto sviluppo scatta anche l’abolizione della indicazione dei costi di manodopera che erano richiesti per fruire delle detrazioni sia del 36% (ora 50%) sia del 55% che precludeva addirittura l’accesso al credito. Qualcuno di voi si ricorda se ne ha usufruito che in fase di compilazione del modello all’ENEA questo era un dato da comunicare nel modulo per la richiesta delle detrazioni.

Fattispecie particolari: i lavori in economia

Qualora si sostengano da soli le spese per la ristrutturazione sarà possibile detrarsi anche le sole spese vive sostenute la cui documentazione dovrà essere mantenuta per l’eventuale esibizione in fase di verifica o accertamento da parte dell’agenzia delle entrate.

Indicazione nel modello unico

Tali costi andranno indicati nel quadro RP del modello Unico o anche nel modello 730 per il pagamento dell’Irpef avendo cura di indicare ogni anno l’anno di sostenimento della spesa, il codice fiscale supponiamo del condominio su cui sono stati effettuati i lavori di manutenzione nella sezione III, righi da RP 35 a RP 44 mentre per il 730 al quadro RE dal rigo RE33 in poi. Ricordate che annualmente i numeri potrebbero cambiare ma almeno così vi potete orientare anche per i prossimi anni.
Qui saranno presenti tre colonne indicanti il numero di rate che si è scelto di utilizzare per rateizzare il beneficio fiscale. Vi anticipo che parliamo di 3, 5 o 10 rate e ogni anno in prossimità della colonna dovrete indicare il numero della rata che state pagando in quell’anno (ad esempio 2, se si parla della seconda, 3 della terza e così via).

Modalità di pagamento

Fondamentale per non perdere il benefico fiscale è utilizzare il sistema del bonifico parlante che richiede l’indicazione alla banca e nella causale di una serie di indicazioni che saranno trasmesse dalla vostra banca all’agenzia delle entrate. Mi raccomando perchè l’inosservanza determina la decadenza dal beneficio fiscale. Le modalità di pagamento sono state definite fin da principio con il D.M. n. 41 del 1998 nel quale si condiziona la fruizione del beneficio all’effettuazione del pagamento mediante bonifico bancario ed impone degli obblighi di trasmissione dei relativi bonifici all’agenzia delle entrate (artt. 1, comma 3 e 4). Tuttavia non saranno limitati al pagamento effettuato alle banche ma anche alle poste per esempio: la possibilità di eseguire bonifici è ammessa pertanto per operatori ulteriori rispetto a banche e Poste Italiane, quali gli Istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d’Italia e legittimati a prestare servizi di pagamento.

Iva al 10%

Si applicherà l’iva al 10% in luogo del 20% nel caso di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su edifici residenziali a prevalente destinazione abitativa e che potete leggere l’approfondimento nell’articolo dedicato all’Iva al 10% per i lavori di manutenzione e ristrutturazione edilizia.

Elenco lavori di ristrutturazione edilizia che godono dei benefici fiscali

Vi segnalo anche l’articolo in cui ho riportato un elenco delle detrazioni sulle ristrutturazioni con la maggior parte degli interventi che possono godere dell’agevolazione fiscale del 36% (ora del 50%).
Nonostante l’elenco sia sia vasto non credo che sia esauriente e credo sempre necessiti comunque di una condivisione con un geometra o architetto che avvalori la natura e la portata dei lavori in quanto sarà lui a dover presentare, eventualmente presso il comune, la DIA, CILA (o qualsiasi nome assumerà nel futuro prossimo visto che cambia) e qualificherà la tipologia di lavori. A tal fine parlatene anche in quest’ottica.

Immobili ad uso promiscuo dei titolari di partita Iva

Per questa tipologia la spesa detraibile è pari alla metà o alla percentuale relativa alla parte di immobile considerata non strumentale: potete approfondire l’argomento leggendo l’articolo dedicato alle spese di ristrutturazione degli immobili dei titolari di partita Iva.

Interventi per immobili antisimici per la messa in sicurezza statica degli edifici

Innalzata l’aliquota al 65% in luogo del precedente 50% purchè siano immobili adibiti ad abitazione principale dal fruitore della detrazione fiscale, altrimenti scendono nuovamente al 50%. Le spese agevolabili inoltre sono quelle le cui autorizzazioni richieste siano state avviate dal 4 agosto 2013.

Esempio pratico detrazione fiscale risparmio energetico infissi e finestre

Vendita dell’immobile con le agevolazioni fiscali: cosa succede

Potete leggere l’articolo dedicato proprio al trasferimento della detrazione dei lavori di ristrutturazione in cui troverete cosa dice la legge e cosa invece potrete fare con l’esempio della dichiarazione da rendere in atto per mantenere la detrazione fiscale anche se vendete l’immobile.

Leggi anche:

Nuovo Bonus fiscale per le giovani coppie conviventi

o

Bonus fiscale mobili e arredi

Novità dopo la Legge sulle coppie di fatto e Unioni civili

Nel frattempo vi anticipo che il bonus fiscale mobili e arredi per le giovani coppie dopo l’entrata in vigore della Legge 76 del 2016 è esteso anche a chi non è sposato ma civilmente unito ovvero anche i conviventi more uxorio. Per cui da oggi in poi dovremmo interpretare le norme assimilando alla parole coniuge anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sempre che tale unione sia in essere dal 2016 anche se effettivamente si dice che “l’unione civile sia stata validamente costituita nell’anno 2016” ma va da se a mio modesto avviso che sia estendibile anche a quelle costituite prima.
Riepilogando i requisiti quindi richiesti dalla norma in commento alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 76 del 2016 sono che i richiedenti l’agevolazione dovranno:

  • essere una coppia coniugata oppure coppia convivente more uxorio (da provare con stato di famiglia o autocertificazione) da almeno tre anni nel 2016
  • non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età nel 201;
  • aver acquistato una casa da adibire ad abitazione principale.

TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2021

INTERVENTIARTICOLICODICI DEL MODELLO COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTOCODICI RISPARMIO ENERGETICO (Righi E61 ed E62)
Interventi di efficienza energetica SuperbonusArt. 119 – Comma 1, lett. a)130 e 31
Art. 119 – Comma 1, lett. b) e c)232 e 33
Interventi di efficienza energeticaArt. 12131
Art. 119 – Comma 242
512
613
74
83
95
106
1114
127
Art. 1211815
Art. 119 – Comma 821E56 – cod. 3
Interventi effettuati su parti comuni di un edificioArt. 121228
239
Interventi antisismici e di risparmio energetico su parti comuni di un edificioArt. 1212410
2511

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO

(55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)

CODICETIPOLOGIA INTERVENTOLIMITE DI DETRAZIONELIMITE DI SPESAPERIODO
1Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)100.000153.846,15 (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)Dal 2008 al 31 dicembre 2020
2Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)Dal 2008 al 31 dicembre 2020
3Intervento di istallazione di pannelli solari – collettori solari60.00092.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)Dal 2008 al 31 dicembre 2020
4Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)46.153,84 (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)Dal 2008 al 31 dicembre 2020
5Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d. lgs. 311/200660.00092.307,69Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse30.00046.153,84Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto  Dal 2016 al 31 dicembre 2020
14Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori100.000153.846,15Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICETIPOLOGIA INTERVENTOLIMITE DI SPESAPERIODO
8Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistentiQuota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio)Dal 2017 al 31 dicembre 2020
9Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistentiQuota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio)Dal 2017 al 31 dicembre 2020

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI

PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL’80 E DELL’85 PER CENTO

CODICETIPOLOGIA INTERVENTOLIMITE DI SPESAPERIODO
10Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismicoQuota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio)Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
11Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismicoQuota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio)Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

CODICETIPOLOGIA INTERVENTOLIMITE DI DETRAZIONELIMITE DI SPESAPERIODO
12Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)120.000Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
13Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)60.000Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
5Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d.lgs. 311/200660.000120.000Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
6Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse30.00060.000Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

Potete comunque approfondire anche le altre agevolazioni e benefici fiscali per le coppie di fatto, conviventi e unioni civili.

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Detrazioni Fiscali Risparmio Energetico 55%
Leggi regionali detrazioni 36% e 55%

Normativa di riferimento: L. 27 dicembre 1997, n.449 e successive proroghe

41 Commenti

  1. Buonasera, vorrei alcuni chiarimenti perche’ da sola non esco piu’!
    1 devo demolire la veranda apposta sul muretto del balcone perche’ fuori norma (era gia’ presente nell’appartamento quando l’ho acquistato) ed installarne una nuova (con vetri di sicurezza a doppia camera) con progetto e richieste al comune delle quali si occupa l’ingegnere
    2 impermeabilizzare la pavimentazione del balcone (2mt x 8mt) senza rifacimento perche’ ci sono delle infiltrazioni sul soffitto del balcone del piano inferiore (il mio copre in parte l’appartamento per cui quota 1/3 io e 2/3 condominio)
    3 acquistare porta doccia per nicchia del bagno da 160cm
    4 acquistare tavolo per il soggiorno

    vorrei sapere se posso e in che maniera usufruire delle agevolazioni fiscali

  2. Dovrei sostituire la vecchia caldaia a metano, spostamento della canna fumaria sostituzione di un tubo del gas, posso abbinare e usufruire del bonus mobili, vorrei INSERIRE ANCHE UN TELEVISORE RECUPERANDO IL 20% vi ringrazio anticipatamente per i vostri consigli

  3. Dovrebbe presentare una dichiarazione integrativa ossia il sette 30 rettificato o pure presentare il modello unico entro il 30 settembre prossimo venturo in tal modo avrò la possibilità di indicare le spese di ristrutturazione che il suo dottore commercialista a omesso di indicare

  4. Salve, mi sono accorto che il mio commercialista nel l’unico 2014 non ha inserito nessun rimborso nei campi che ho letto nel vostro articolo. Sono ancora in tempo per richiedere il rimborso ristrutturazione per spese sostenute
    nel 2013?

  5. Coniuge non piu’ a carico alla 7ma rata delle detrazioni ristrutturazione, modello 730 diviso , chi indica la rata? Chi all’epoca aveva a carico il coniuge o egli stesso dalla 7 ma rata in poi?

  6. buonasera, sono sposato e i miei genitori sono proprietari dell’appartamento dove risiedo. Devo fare dei lavori di ristrutturazione straordinaria e volevo usufruire delle agevolazioni per spese di ristrutturazione a mio nome (unico soggetto che può andare in detrazione). Come posso fare a usufruire delle agevolazioni?
    grazie

  7. Volevo sostituire la caldaia per ACS e riscaldamento di 19 anni con una a condensazione, per risparmio energetico e rispetto dell’ambiente. Non disponendo di uno scarico di evacuazione della condensa, sono obbligato ad acquistare una caldaia a premiscellazione ad alta resa energetica e NOx5, oltre il posizionamento di valvole termostatiche sugli 11 termosifoni. Posso beneficiare della detrazione fiscale del 65%? Vi ringrazio.

  8. Scusate, non leggo la parte piu importante in questo articolo. Se le opere di ristrutturazione o di manutenzione ordinaria o straordinaria sono riferite a immobile di non abitativo ma di proprieta di un privato quali agevolazioni sono previste ? Potrei anche sapere in quanti anni l’importo sostenuto deve essere riportato nel modello unico. Se ho speso 2500 euro per il rifacimento di una gronda che importo devo inserire nel modello unico ? Grazie

  9. Ho appena ristrutturato i bagni.
    Ho acquistato il materiale (sanitari, piastrelle, rubunetterie e materiali ) da un distributore.
    I lavori di installazione e edilizi sono stati fatti da due imprese.
    A questo punto ho la fattura del distributore con iva al 22%.
    La fattura dell’idraulico e dell’impresa edile è giusto che sia con iva al 10%
    Grazie per la risposta
    Buona serata
    Massimiliano sala

  10. io devo fare la ristrutturazione del mio appartamento, devo acquistare, inoltre, una cucina che pagherò a rate, per questa posso usufruire del bonus mobili??

  11. Ho presentato la CIL al mio comune a ottobre 2014 e sto eseguendo lavori di ristrutturazione nel mio appartamento. Forse non riusciro’ a finire entro dicembre. Potro’ usufruire di qualche detrazione anche nel 2015? Non sui mobili, credo. Ma sui lavori di manutenzione?

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