Per verificare quali inteventi godono dell’agevolazioni fiscali dobbiamo mettere a confronto più norme ecco perchè molti si perdono nell’individuazione delle tipologie di lavori e dei casi che consentono di godere dell’aliquota iva agevolata sulle ristrutturazioni: una contenuta in un decreto del 1978 che individua le tipologie di interventi ed una che sarebbe contenuta nel testo unico Iva che individua quali di questi fruiscono dell’Iva agevolata.
Novità 2018
Con La Legge di Bilancio 2018 approvata il 29 dicembre viene data una interpretazione autentica del detto normativo riguardante l’Iva agevolata su interventi di recupero del patrimonio edilizio. I dubbi interpretativi relativi all’applicazione dell’Iva agevolata trova un’importante chiarimento nella Legge di Bilancio 2018 attraverso una norma di interpretazione autentica. L’aliquota del 10% si applicherà a tutte gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su beni significativi autonomamente individuabili e separati funzionalmente dal manufatto principale. La fattura inoltre dovrà contenere l’indicazione separata del valore della prestazione e del bene.
Novità 2016: detrazione Iva per l’acquirente
Leggete l’articolo dedicato alla novità introdotta dalla legge di stabilità consistente nella possibilità per l’acquirente di casa di detrarsi l’iva che addebiteranno le imprese di costruzioni in fattura e che potrebbe essere un altro ulteriore incentivo contro le agevolazioni sulle ristrutturazioni che hanno un po’ penalizzato,diciamocelo, il settore delle nuove costruzioni. Leggete quindi l’articolo dedicato allo sconto fiscale Iva sugli immobili acquistati dal costruttore.
Nel seguito vi dirò anche come fare in pratica per avere l’aliquota agevolata anche sui materiali il cui discorso è leggermente più complesso ma procediamo per gradi.
Nel frattempo direttamente dalla Guida dell’Ade sulle detrazioni vi riporto l’estratto dedicato all’applicazione dell’Iva agevolata.
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Questo significa a mio avviso che nel caso di infissi che costano 10 mila euro e la lavorazione dell’installazione costa naturalmente molto meno questi in linea teorica e secondo quanto afferma l.Ade non potrebbero fruire dell’Iva agevolata al 10%.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Nella guida si riportano anche alcuni esempi come:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza.
Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Esempio di applicazione dell’Iva al 10%
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro
b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
L’Iva agevolata non si può applicare al 10%:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
L’Iva agevolata al 10% si può applicare anche in alcuni casi di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Si tratta, in particolare:
- delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro risanamento conservativo ristrutturazione;
- dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Quali sono gli interventi e le tipologie di recupero del patrimonio edilizio
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che godono dell’Iva agevolata nelle rispetto delle ulteriori condizioni sono:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Per questa tipologia l’va agevolata spetta senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento sui lavori dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione mentre nel caso di acquisto di beni purchè non trattasi di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380. L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Per la corretta qualificazione dei lavori che state facendo vi consiglio sempre di sentire il geometra o architetto che si sta occupando dei lavori che dovrebbe essere la persona titolata a darvi la risposta corretta essendo il suo ambito di operatività
Tra questi il decreto Iva nella Tabella A – Parte III, allegata al DPR n.633 del 1972 ne individua alcuni che godono dell’Iva al 10% e precisamente:
Comma 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) (ossia leggasi Manutenzione ordinaria) e b) (ossia leggasi Manutenzione straordinaria) del primo comma dello stesso articolo; In pratica questo è il punto che consente di pagare l’Iva al 10% sui materiali.
Comma 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127 undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo; In pratica questo è il punto ch conferisce l’Iva agevolata ai lavori escluse le manutenzioni ordinarie e straordinari
Comma 127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi; In pratica questo disciplina i casi di cessioni delle case o di porzioni di fabbricati
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Leggendo questi articoli sarete portati a pensare che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non godono dell’Iva al 10 per cento ma non è così in quanto ci viene in soccorso la Legge 488 del 1999 che conferisce anche a questi l’Iva agevolata ma secondo altre regole. Il DM infatti estende anche alle lettere a) e b) l’applicazione dell’Iva agevolata al 10 per cento purchè effettuata nell’ambito di fabbricati a prevalente destinazione significativa e più precisamente:
- Singole unità immobiliari classificate come A esclusi gli A10 ufficio indipendentemente dall’utilizzo
- Pertinenze immobiliari come cantine box soffitte garage anche ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi
- Edifici di edilizia residenziale pubblica adibiti a dimora dei soggetti privati
- edifici destinati a residenza statale di collettività orfanotrofi, brefotrofi ecc
- Sono esclusi invece negozi, uffici, e simili che non hanno destinazione abitativa prevalente.
Nel DM del 29 dicembre 1999, pubblicato in Gazzetta n. 306 del 31 dicembre 1999 potete trovare invece che si applica l’Iva al 10 per cento fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni alle cessioni dei seguenti beni di seguito elencati puchè costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) – Manutenzione Ordinaria, b)- Manutenzione Straordinaria , c) Restauro e risanamento conservativo e d) Ristrutturazione edilizia
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
In sintesi come fare a prendere l’Iva del 10%
L’va al 10% si applica a tutte le prestazioni di servizi relativi a interventi di recupero edilizio senza alcuna data di scadenza ed in particolare alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, compresi anche l’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Anche l’acquisto dei materiali è agevolato
L’acquisto dei materiali gode dell’Iva ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.”
I materiali che rientrano nell’ambito di applicazione sono quelli individuati nel decreto 29 dicembre 1999 “Individuazione dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999. (GU Serie Generale n.306 del 31-12-1999).”
Per fare una sintesi l’agenzia delle entrate cita ad esempio ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria e sanitari e rubinetteria da bagni impianti di sicurezza.
Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza fra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Non si applica invece l’IVA agevolata nel caso di materiali o di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente, alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio o alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Dovrà pertanto essere inquadrato nell’ambito di un contratto di appalto.
In pratica quindi se temete il ricarico della ditta sui materiali, ve li scegliete voi poi vi fate fare il preventivo dalla ditta e ve li fate inserire nel capitolato che firmerete. Quindi dovrete però dotare la ditta della disponibilità sperando che non fugga all’estero (rappresenta solo una mia paura provata al momento ma non conosco vicende in passato o esempi di questo tipo) con i vostri soldi oppure se trovate una ditta disposta ve li anticipa per vostro conto. Questo per far si che a loro la fattura arriverà con Iva al 10 per cento.
Per l’individuazione delle tipologie di lavori che sono classificabili come manutenzione ordinaria e straordinaria vi indico sia la circolare n. 57/E-III-29636 del 24 febbraio 1998 in cui sono riepilogati con tanti esempi che vi possono aiutare sia l’elenco in excell che vi indico nell’articolo dedicato all’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Se vi hanno applicato l’Iva al 22 per cento ordinaria: cosa fare
Se vi hanno applicato l’Iva ordinaria del 22% potrete richiederla a rimborso all’Impresa e l’Impresa, sempre che sia in grado di dimostrare con Fattura e bonifico alla mano, potrà presentare conseguentemente istanza di rimborso all’agenzie delle entrate nel termine di due anni decorrente dalla data di versamento dell’imposta come chiarito dall’articolo 21 del D.Lgs 564 del 1992. Non sono ammesse note di credito per questa fattispecie.
Acquisto di materiali con Iva al 10%
Nella norma vista sopra riguardante i materiali l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni… ma che significa? Facciamo un esempio:
Esempio
Se rifate un bagno e il costo della manodopera è 10.000€ e i materiali 3.000€, il valore dei beni ossia dei materiali potrà scontare l’Iva ridotta solo fino a concorrenza del valore della manodopera di 10.000 euro. In questo caso essendo inferiore il valore dei materiali sconteranno tutti l’Iva ridotta.
A questo punto si afferma che le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 12 undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) viste sopra ossia manutenzione ordinari e straordinaria del primo comma dello stesso articolo.
Nel seguito trovate l’articolo gratuito di approfondimento dedicato proprio al tema materiali, impianti, semi lavorati, che godono dell’Iva del 4% o del 10% a seconda dei casi e delle fasi di lavorazione o commercializzazione.
Detrazione Fiscale materiali Edili Prodotti Finiti con Iva al 4% o al 10%
Adempimenti dichiarativi per l’applicazione dell’Iva al 10 per cento
Non ne sono previsti adempimenti di rilievo rispetto a quanto avviene per la fruizione della detrazione fiscale del 50% (ex 36%). Alcuni richiedono una autocertificazione del possesso dei requisiti.
Altri costi accessori che vanno ad aliquota Iva agevolata
Anche altre voci di costi sono da ricomprendersi nella generale dizione Interventi. Nell’ambito delle tipologie di lavori infatti possiamo ricomprendere le spese per la progettazione dei lavori, l’acquisto di materiali, l’esecuzione dei lavori e le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento, relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, perizie e sopralluoghi imposta sul valore aggiunto, le imposte di bollo ed i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione, gli altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione, degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.
Potete anche verificare se rispettate i requisiti per fruire dell’ Iva agevolata del 4% per gli interventi di costruzione o ristrutturazione o manutenzione della prima casa o seconda casa.
Trattamento IVA sulle ristrutturazioni dei locali commerciali, negozi, e fabbricati strumentali
Novità 2016: detrazione Iva per l’acquirente
Leggete l’articolo dedicato alla novità introdotta dalla legge di stabilità consistente nella possibilità per l’acquirente di casa di detrarsi l’iva che addebiteranno le imprese di costruzioni in fattura e che potrebbe essere un altro ulteriore incentivo contro le agevolazioni sulle ristrutturazioni che hanno un po’ penalizzato,diciamocelo, il settore delle nuove costruzioni. Leggete quindi l’articolo dedicato allo sconto fiscale Iva sugli immobili acquistati dal costruttore.
Ritenuta sui bonifici del 10%
Detrazione lavori ristrutturazione e manutenzione
Detrazioni Fiscali Risparmio Energetico 55%
So che è necessario un titolo abilitativo per avere diritto all’ agevolazione, ma è sufficiente una CIL?
Buongiorno, vorrei cortesemente conoscere la vostra opinione da esperti..
in caso di seconda casa unifamiliare (che diventerà al termine dei lavori casa principale) soggetta a demolizione, ricostruzione e ristrutturazione con diversa sagoma, con fruizione di SISMABONUS 110 ( SCIA ALTERNATIVA PRESENTATA AL COMUNE), quale IVA applicare per la nuova installazione di finestre, persiane e zanzariere?
Attualmente la casa dal punto di vista catastale è in F04.
La ringrazio per una cortese risposta.
Dipende dal caso in cui si trova