I benefici fiscali prima casa per i coniugi in regime di separazione o comunione dei beni pongono una serie di domande e quindi di risposte rispetto alla possibilità di poter fruire dei benefici fiscali prima casa sotto forma di agevolazione sulle imposte di registro da versare a seguito della compravendita immobiliare. Analizziamo quali casi si possono presentare, perché ho avuto modo di notare che esistono le situazione più disparate quindi sempre meglio riprendere ogni caso e valutarlo singolarmente alla luce della norma.
Matrimonio ed acquisto di una nuova casa con le agevolazioni fiscali
Supponiamo di avere il caso in cui due soggetti si sposano e decidono di acquistare la propria nuova casa che rientrerà in comunione dei beni. Per verificare se spetta l’agevolazione bisognerà valutare il possesso dei requisiti in capo ad entrambi, anche se vi è una sentenza della corte di cassazione n.13085 del 2003 che esprimerebbe un indirizzo secondo cui il beneficio in questo caso dovrebbe essere valutato in capo al bisogno della famiglia e quindi indipendentemente dalle circostanze che possono impedire ad uno dei due soggetti di soddisfare i requisiti e quindi anche indipendentemente dallo spostamento della residenza di uno dei due nell’immobile nuovo acquistato.
Tralasciando questo analizziamo alcuni casi più comuni in cui spetta l’agevolazione fiscale prima casa in caso di comunione legale dei beni:
I coniugi in comunione decidono di acquistare una casa ma godono (anche solo uno di essi) di un’altra abitazione o di una quota di essa in proprietà, usufrutto, uso o abitazione in passato non acquistata con i benefici prima casa situata nello stesso comune dove intendono acquistare la nuova. In questo caso il diritto all’abitazione è soddisfatto per cui il legislatore non da diritto alle agevolazione sulla nuova eccetto il caso in cui questa precedente abitazione non sia in un comune diverso.
Nel caso in cui i coniugi siano titolari di una nuda proprietà possono fruire ma semprechè la nuda proprietà non sia stata acquistata in passata con i benefici prima casa.
Separato legalmente ed effettivamente
In estrema sintesi la Separazione Legale si realizza alla data di spedizione anche se già all’inizio del procedimento potrebbe aversi già uno stato di separazione a norma dell’art. 708 c.p.c. mentre l’effettiva separazione si realizza già durante il procedimento di separazione legale che dura diversi mesi. Poi abbiamo la Separazione consensuale che si realizza con il decreto di omologa a norma dell’articolo 715 c.p.c.
Altro è il caso della Separazione effettiva (sempre più frequente il caso dei separati in casa) che si prova anche con u n semplice stato di famiglia.
Uno dei due aveva già una casa prima del matrimonio
Nel caso come anche spesso accade uno dei due soggetti abbia una casa ancora prima di sposarsi e successivamente si decida in seguito di acquistarne un’altra (la seconda per intenderci per colui che già una ne ha), allora la prima ovviamente non entrerà in comunione dei beni ed il secondo potrà essere acquistato con i benefici prima casa solo dal soggetto che non era titolari di immobili e casa prima del matrimonio e solo limitatamente al 50% del valore dell’immobile.
Uno dei due aveva già una casa prima del matrimonio e si acquista una seconda casa
Nel caso in cui un coniuge sia già proprietario di una abitazione e successivamente si voglia acquistarne un’altra insieme allora purtroppo entrambi i coniugi non potranno godere delle agevolazioni indipendentemente dal luogo ove sono ubicati gli immobili.
Diverso invece il caso in cui entrambi i soggetti sono titolati ad usufruire delle agevolazioni prima casa in quanto a questo punto potranno, sempre che si presentino al rogito dal notaio e che entrambi dichiarino di poter usufruire delle agevolazioni prima casa allora potranno entrambi godere delle agevolazioni, altrimenti potrà godere solo chi renderà la dichiarazione nell’atto e sempre nella misura massima del 50% del valore dell’imposta di registro da liquidare.
Benefici prima casa in caso di separazione dei beni
Le fattispecie qui si complicano in quanto possiamo dire (prendetelo con la dovuta cautela) che il coniuge è come un soggetto terzo. In questo caso infatti l’acquisto di una prima casa da parte dei coniugi può avvenire anche qualora il coniuge sia titolare interamente o anche pro quota di immobili su tutto il territorio nazionale che però non devono essere stati acquistati in passato con i benefici prima casa.
Qualora invece in passato avete già fruito dei benefici prima casa di cui siete proprietari interamente o pro quota vale il contrario ossia non potete accedere all’agevolazione. Esistono però delle pronunce giurisprudenziali che in alcuni casi hanno disciplinato diversamente in quanto per esempio nel caso di ampliamento o acquisto della prima casa.
Può inoltre verificarsi sempre nel caso di separazione di beni in cui solo uno dei due coniugi ha fruito in passato del beneficio fiscale prima casa ed in questo caso, qualora entrambi vogliano procedere all’acquisto di un’altra abitazione oppure ne acquistino una quota il coniuge che in passato non ha fruito delle agevolazioni potrà farlo per la sua quota mentre l’altro no.
Continuando nel ragionamento sui casi di decadenza nel caso di acquisto di una prima e di una seconda casa per coniugi e separati
Caso in cui invece l’agevolazione spetta è quello in cui avendo ricevuto per successione come eredi o legatari o per donazione un immobile sito nel territorio dello Stato e successivamente procediamo all’acquisto di una seconda casa in un comune però diverso dal primo dove intendiamo trasferire la nostra residenza allora l’agevolazione sulla prima casa spetterà.
Le agevolazioni prima casa, relativamente ai trasferimenti non onerosi che nascono a seguito di separazione o divorzio non subiscono variazioni dal primo gennaio 2014 in quanto non consistenti in vere e proprie cessioni ma sono finalizzati alla sistemazione dei rapporti personali dei coniugi.
Altri casi di agevolazioni fiscali tra coniugi e separati
Altri casi di decadenza
Vi ricordo sempre che la dichiarazione da rendere nell’atto per l’agevolazione fiscale prima casa è causa sufficiente al disconoscimento dei benefici fiscali sull’acquisto della prima casa oltre alle altre cause di decadenza del beneficio prima casa.
Il punto sta sempre nella possibilità di poter fornire le due dichiarazioni che leggete nell’articolo. Nel vostro caso sembrerebbe che solo la moglie potrebbe renderle per il suo 50%.
ROSARIO
Salve, mio figlio prima del matrimonio ha acquistato dal padre la casa adibita ad abitazione usufruendo dei benefici prima casa.
Successivamente si è sposato e si è trasferito in altra città, dove risiede con la moglie. Hanno optato per la separazione dei beni . La moglie non possiede alcuna proprietà. Ora vorrebbero comprare una casa al 50% nella città dove risiedono e lavorano.
Si chiede se possono fruire delle agevolazioni, considerato che la moglie non ha altre proprietà ed entrambi risiedono in quella città per lavoro. Si chiede pure se si dovesse mettere in vendita la vecchia casa di residenza e non si venderebbe per la crisi cosa si potrebbe fare?
Salve buongiorno mio marito prima del matrimonio nel 2018, è proprietario di una casa che i genitori gli hanno intestato, ha ancora la residenza nel comune dove si trova questa casa. Dopo il matrimonio io ho la residenza( che ovviamente è diverso da quello di questa casa, di cui mio marito è intestatario) nel comune dove vogliamo acquistare la nostra casa totalmente intestata a me che non ho proprietà. Mi chiedevo siccome abbiamo la comunione dei beni possiamo comunque usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa.?
mia figlia sposata in separazione dei beni dal 2014 era in possesso di abitazione principale e non lavorava fino al 2015 non presentando mai il 730, successivamente al matrimonio con il marito si sono trasferiti e quindi risulta dal 2015 avere quella due abitazioni ma ancora non lavora. L’unico reddito è del marito. Non ha lei quindi presentato nessun ulteriore 730 e mai pagato da quella data l’imu su quella che è diventata seconda casa. Cosa succede ora?