Spese Ristrutturazione senza Bonifico parlante: come non perdere le detrazioni fiscali

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Da anni abbiamo parlato della necessità e obbligo di effettuare le spese per le ristrutturazioni edilizie, comprese quelle del super bonus utilizzando il bonifico parlante. Per chi non lo sapesse il bonifico parlante è quel bonifico dove sono indicati anche gli elementi identificativi del soggetto che richiederà la detrazione fiscale avendo cura di indicarne il codice fiscale. Il soggetto che effettua l’intervento e anche il titolo giuridico per il quale si vuole richiedere l’agevolazione fiscale ai fini Irpef e che sarà indicata nella propria dichiarazione dei redditi.

Parliamo per esempio degli interventi di ristrutturazione finalizzato al recupero o restauro del patrimonio edilizio o a quelli finalizzati al risparmio energetico. Nel vostro home banking troverete per esempio esecuzione di lavori per riqualificazione energetica oppure esecuzione interventi di recupero del patrimonio edilizio

Una delle condizioni indispensabili imposte dal legislatore per beneficiare delle detrazioni fiscali IRPEF è il bonifico parlante. Grazie a questo prima di tutto l’agenzia delle entrate viene a conoscenza della richiesta e dei soggetti (acquirente contribuente e fornitore) e del perchè si sta chiedendo. Questo consentirà anche di trovarsi l’anno successivo, nella propria area riservata le detrazioni spettanti riepilogate in un’unica sezione e valida ai fini della 730 precompilato.

Inoltre sarà applicata una speciale ritenuta d’acconto per cui al vostro fornitore non andrà l’intero importo fatturato ma solo una parte mentre l’altra sarà trattenuta dalla banca e versata all’erario sotto forma di ritenuta d’acconto.

Non tutti i soggetti sono obbligati ad effettuare il bonifico parlante. Esclusi sono per esempio i soggetti esercenti attività d’impresa cosi come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 24/2020.

Cosa succede se pago una ristrutturazione senza bonifico parlante

La Risoluzione Ministeriale n. 55/2002 interviene su questa annosa questione prima di tutto affermando quello che sostengo io da dieci anni: è una soluzione molto pratica ma serve a rimediare all’evento. Basta farsi rimborsare il bonifico dal fornitore e rifare il bonifico parlante. Questa sembra l’unica soluzione possibile per risolvere il problema di essersi dimenticati di effettuare la spesa con il bonifico parlante.

Non parliamo quindi di nessuna tecnica di qualche scienziato del Diritto Tributario ma una soluzione molto basic.

Sembrava una chiusura eccessiva da parte del fisco che, tuttavia con la Circolare Ministeriale n. 43 del 2016 introducendo una nuova soluzione.

Ove non si fosse proceduto all’effettuazione del bonifico parlante sarà possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della ditta, impresa o professionista che ha eseguito i lavori di ristrutturazione o altro intervento agevolabile in cui si attesti che le somme incassate con “bonifico ordinario” erano finalizzate all’intervento agevolabile di cui ala legge XY (quella che da luogo alla detrazione fiscale) e incassate nell’anno XY.

Tuttavia questo non sarà possibile nel caso del Super Bonus 110. L’Agenzia delle Entrate infatti nella Circolare n. 28 del 2022 afferma proprio che l’impossibilitò di effettuare la ritenuta d’acconto per l’errata compilazione del bonifico pregiudica lo sfruttamento dell’agevolazione.

Ora dal mio punto di vista non vedo differenze rispetto alle altre agevolazioni per cui se lo concedi per una non vedo perchè non lo devi concedere anche per l’altra se non perchè ne fai un discorso di importo medi ammessi all’agevolazione ed il possibile danno erariale che ne potrebbe derivare.

Per cui ove mi fossi sbagliato proverei prima a rifare il bonifico e se avessi problemi a richiedere indietro i soldi al fornitore farei comunque una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e poi se dovessi andare in contenzioso avrei le mie buone ragioni per difendere il diritto alla detrazione fiscale.

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