Aggiornato il 4 Maggio 2023
Esonero Versamento Saldo IMU 2020
Novità dalla Legge di stabilità 2016
La legge di stabilità 2016 introduce a partire dal primo gennaio 2016 importanti novità aventi progetto prima di tutto l’esenzione della tassi per A/1, A/8 e A/9 che si tratterebbe di immobili di lusso. Per sapere come è catastale dell’immobile sufficiente che prendiate una misura catastale o anche parlato con cui lo avete acquistato. Come vedrete in seguito sarà necessario anche verificare il contenuto delle delibere comunali in cui vengono disciplinati eventuali fattispecie particolari in quanto il Comune ha la possibilità di deliberare maggiorazioni dello 0,8 per mille per gli immobili non esentati.
Inoltre l’IMU e la TASI non si pagheranno sugli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze considerate A proposito di segnare un articolo dedicato la definizione di abitazione principale in quanto come noterete potrete trovare importanti chiarimenti e previsioni, primo tra tutti quello di considerare come abitazione principale anche l’unità locale dove dimorano abitualmente i propri familiari.
Non si avrà alcun esenzione o eliminazione dell’IMU e la Tasi qualora le unità locali pur essendo destinati ad abitazione principale rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per gli immobili merce o fabbricati costruiti dall’impresa di costruzione si avrà la riduzione dell’IMU dello 0,1% ed i comuni potranno aumentarla fino allo 0,25%;
Novità sul Comodato concesso ai figli dal 2019
Altra importante novità riguarda la riduzione della unità base imponibili limitatamente agli immobili fabbricati case o unità locali date in comodato d’uso ai figli da parte dei genitori. Tuttavia per accedere a tale agevolazione è necessario che:
- il contratto di comodato d’uso sia registrato presso l’agenzia delle entrate
- il genitore possieda un solo immobile non di lusso adibito ad abitazione principale non di lusso nello stesso comune del figlio e non altri immobili su tutto il territorio Italiano
- Il genitore abbia la propria abitazione principale nello stesso comune del figlio per cui abbia sia la residenza anagrafica sia dimori abitualmente in quel comune dimori abitualmente (requisiti sostala residenza e dimori dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato.
IMU sui terreni 2020
Sul versante dell’IMU sui Terreni assistiamo alla eliminazione del regime di favore a scaglioni previsto sui terreni agricoli dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli professionali (IAP) come anche il minore moltiplicatore pari a 75.
Tuttavia sono introdotte le esenzioni per i terreni agricoli coltivati da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Inoltre viene prevista l’esenzione dell’IMU per i terreni ubicati nelle isole minori e quelli con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Viene prevista l’esenzione IMU anche per i fabbricati delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari “anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”.
Novità 2020: cancellazione IMU per COVID
È stata cancellata la prima e anche la seconda rata IMU per i soggetti che esercitano le attività economiche indicate nella tabella allegata nel Decreto Ristori 2020 limitatamente all’anno 2020.
Non sarà pertanto dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativamente alle unità locali e relative pertinenze in cui si esercitano sono esercitate le attività più duramente colpite dal COVID ed indicate nella tabella allegata nel Decreto Ristori 2020.
Esonero Versamento Saldo IMU 2020
TASSA IMU: cos’è e definizione
L’IMU, o Imposta municipale Unica, è una tassa che reintroduce la tassazione sulla proprietà di immobili, fabbricati, come era per l’ICI, introdotta con il Decreto Salva Italia e nel seguito vediamo come funziona, chi sono i soggetti obbligati al versamento, le scadenze e come effettuare il calcolo per il pagamento, cercando come al solito di fornire spunti e chiarimenti per le vostre domande.
Il presupposto per il pagamento come per l’ICI (seppur con elementi distintivi) è il possesso dell’immobile e non il proprietario. Saranno soggetti pertanto anche coloro che possiedono l’immobile in usufrutto, diritto d’uso, d’abitazione o altro diritto reale.
Cosa si intende per abitazione principale ai fini IMU
La nozione di abitazione principale è contenuta nell’articolo 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011, che recita “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Primo acconto 16 giugno
Nella tabella di seguito descritta trovate la sintesi delle aliquote applicate alle diverse categorie di immobili anche se prima di tutto premi sottolineare che per le prime case (o meglio sull’abitazione principale) è prevista l’esenzione. Il Decreto Salva Italia (Decreto Legislativo n.201 del 2011) ha disciplinato che il versamento del primo acconto IMU sarà pari al 50% dell’IMU versata nell’anno precedente (ossia del 2012).
L’imposta è dovuta proporzionalmente in base ai mesi effettivi di possesso e si considera un mese interesse se avete scavallato il quindicesimo giorno di possesso.
L’imposta municipale propria non si applica oltreché sull’abitazione principale anche sul possesso delle pertinenze ad essa relativa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9; tali unità sono soggette ad aliquota dello 0,4 per cento o anche detta 4 per mille con maggiorazione fino al 7,6 se parliamo di fattispecie diverse da queste sopra descritte. Il versamento della prima rata di acconto è pari anche qui al 50 per cento dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni: qualora i comune deliberassero diversamente entro fine luglio ci sarebbe il differenziale eventualmente da versare a dicembre.
Saldo 16 Dicembre
Entro il prossimo 16 dicembre dovrete invece versare il saldo IMU che nel 99% dei casi equivale a versare lo stesso modello F24 versato in sede di primo acconto andando a modificare solo la casellina che a giugno si è barrato in corrispondenza della parola “Acc” ed invece ora si dovrà barrare quella con scritto “Saldo“
Chi paga l’IMU
L’IMU è a carico dei soggetti possessori di abitazioni dove per possesso deve intendersi quello previsto nell’accezione prevista dal D.lgs n. 23 del 2011, articolo 8 e 9 mentre per la base imponibile resta invariata quella prevista dall’ICI, site sia nel territorio italiano sia al di fuori. i Soggetti obbligati in sintesi sono prima di tutto il proprietario dell’immobile, casa appartamento i fabbricato, strumentali e non, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il concessionario, l’inquilino nel caso della locazione immobiliare finanziaria, ed l’affidatario della casa coniugale. Potete approfondire l’elenco con le diverse fattispecie inserite nell’articolo proprio dedicato alla esenzioni e riduzioni IMU.
Esenzione sul pagamento dell’IMU per l’abitazione principale
E’ prevista dal 2016 l’esenzione stante il rispetto delle condizioni previste sopra dalla Legge di Stabilità 2016. La previsione agevolativa è stata mantenuta per le abitazioni principali ma non per le seconde case.
Esclusioni esenzioni IMU in base alla tipologia dell’immobile
Le esenzioni IMU riguardano le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari oppure i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, oppure la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Leggi Articolo dedicato al pagamento della Prima rata IMU Giugno dove trovate le categorie di esenzione e quelle che godono di semplici riduzioni.
Appartenenti al personale delle forze armate, polizia, carabinieri, vigili del fuoco
Potete verificare con l’articolo di approfondimento anche i casi di dall’esenzione IMU e TASI per le forze armate, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e altri dove sono stati forniti alcuni chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione della normativa ed i requisiti da rispettare per poterne fruire.
IMU per i Fabbricati di interesse storico ed artistico
L’IMU per questa tipologia di tributo vede decurtarsi la base imponibile del 50% purchè rientranti nella definizione di cui all’art. 10 del D.L. n. 42 del 2004 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
Come sono trattate le pertinenze ai fini IMU
Le pertinenze ora non potranno più essere infinite e godere della minore aliquota IMU perchè è stato previsto apposta che l’agevolazione fiscale su di esse è limitata ad una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie C/2, C/6 e C/7.
La Base Imponibile dell’IMU: su cosa paghiamo l’IMU
La base imponibile parte sempre dalla rendita catastale che potrete prendere da una visura catastale al costi di pochi euro richiedendola anche on line a cui si applica una rivalutazione “fissa” del 5% come avviene per l’ICI. A questo importo si applica un moltiplicatore che avrà a seconda della categoria catastale come meglio indicato nell’articolo dedicato al Calcolo IMU (in genere 160 per le abitazioni ma scende per le altre categorie catastali). Questo valore risultante è la base imponibile a cui applicare le aliquote IMU e le eventuali detrazioni di imposta.
Se il fabbricato è inabitabile o inagibile invece è stata prevista una riduzione della base imponibile pari al 50% a patto della preventiva presentazione di un’istanza di riduzione dell’IMU da presentare all’agenzia delle entrate di competenza. A tal proposito ho scritto un articolo sulla definizione del fabbricato inagibile o inabitabile che può aiutarvi ad identificare quando avrete o potrete accedere alla riduzione della base imponibile per l’IMU e non solo.
Aliquote IMU
Potete consultare l’articolo dedicato proprio alla aliquote IMU: Le aliquote IMU infatti sono sull’abitazione principale dello 0,40% con possibilità di incremento dello 0,6% e di riduzione dello 0,2% mentre per le unità locali diverse dalla principale sale allo 0,76% con la possibilità di aumentarle dell’1,06% e di ridurle dello 0,46%. Sarà possibile anche ridurre ulteriormente l’IMU fino allo 0,40% per gli immobili delle società soggette a Ires per le unità locali locate e per gli immobili non produttivi di reddito fondiario.
Articolo con Aliquote IMU Roma aggiornate
Moltiplicatori IMU per il valore della rendita catastale
In settimana sarà pronto il modello di calcolo dell’IMU per il pagamento ma per ora vi do il valore dei moltiplicatori da applicare a seconda della categoria catastale dell’Immobile che andrete ad applicare al valore catastale rivalutato del 5% come avviene per l’ICI. Ricapitolando prendo la rendita catastale la moltiplico per il 105% (ossia la rivaluto del 5%) poi la rimoltiplico per 160% se trattasi di un’abitazione (categoria A tranne A-10 che sono uffici), 140 se sono immobili ad uso pubblico, 80 se sono uffici accatastati come A10, 60 se sono capannoni industriali od opifici categoria catastale D, 55 se sono esercizi commerciali, negozi o simili.
Nel seguito una utilissima tabella per il calcolo a seconda delle categoria con un raffronto anche tra 2012 e 2014:
CAT. CATASTALE | TIPOLOGIA | CRITERI DI CALCOLO IMU | Competenza 2014 |
A/1, A/8, A/9 | Abitazioni di pregio di vario genere | RC*1,05*160/100*aliquota | Comune |
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 | Abitazioni di vario genere | RC*1,05*160/100*aliquota | |
A/10 | Uffici | RC*1,05*80/100*aliquota | Comune |
da B/1 a B/8 | Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni | RC*1,05*140/100*aliquota | Comune |
C/1 | Negozi | RC*1,05*55/100*aliquota | Comune |
C/2, C/6, C/7 | Box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali | RC*1,05*160/100*aliquota | Comune |
C/3, C/4, C/5 | Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro | RC*1,05*140/100*aliquota | Comune |
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10 | Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali(*) | Dal 2013: RC*1,05*65/100*aliquota Anno 2012:RC*1,05*60/100*aliquota | Stato (+Comune) |
D/5 | Istituti di credito, cambio e assicurazioni | RC*1,05*80/100*aliquota | Stato |
Terreni agricoli | Terreni agricoli | RD*1,25*135/100*aliquota | Comune |
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. | Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. | Dal 2014: RC*1,25*75/100*aliquota (**) Anno 2012 e 2013: RD*1,25*110/100*aliquota (**) | Comune |
Aree fabbricabili (in questa tipologia rientrano anche i fabbricati collabenti (Cat F2). Vedi Sentenza Corte di Cassazione n. 5166/2013 | Valore di mercato al 1° di gennaio di ogni anno/100*aliquota | Comune |
Il calcolo può essere effettuato anche con una relazione semplificata proposta dal lettore Luigi che ringrazio che deriva da quella esplicita eseguita seguendo le istruzioni emanate con l’introduzione dell’allora ICI e oggi IMU.
1° passo: rivalutare la Rendita catastale(RC) del 5% cioè moltiplicare per 1,05
2° passo: rivalutare il valore ottenuto per il proprio moltiplicatore (esempio 160 per le abitazioni) cioè moltiplicare
3° passo : Si calcola il Valore Catastale(VC) imponibile ai fini IMU, moltiplicando x 100 la Rendita catastale rivalutata complessivamente prima del 5% e poi del 60%; il che significa effettuare: RCx1.05×1.60×100= VC
4° passo: IMU= (VC x4/1000) – Detrazioni
IMU= (RC x 1,05 x 1,60 x100 x4 :1000)- Detrazioni
ma 1,05 x 1,60= 1,68 e 100: 100= 0,1 0ssia 1/10
per cui molto semplicemente si fà IMU= [(RC :10)x 1,68×4]- detrazioni
Esempio RC = 500 euro IMU= (50x 1,68×4)- Detrazioni = 336- 200= 136 euro
per la prima casa e se non ci sono figli
Per le altre case la formula è la stessa cambia solo ll’aliuota che dal 4 passa al 7,6 per mille
Esempio RC= 500 euro(altre case) IMU= 50x 1,68x 7,6= 638,40 euro
(ringrazio il lettore Luigi per l’esemplificazione chiara)
Il valore con entrambi i metodi, foglio di calcolo dell’IMU e formula qui sopra, deve essere uguale ovviamente…io ho fatto una prova con una rendita tipo di 1.000 euro e mi tornava. Vi segnalo inoltre il sito dove a mio avviso c’è il calcolatore della TASI fatto meglio e che si trova qui.
Scadenza IMU
L’IMU segue le orme del precedente tributo da cui trae origine ossia l’ICI per cui la scadenza ordinaria prevede un versamento in acconto entro la scadenza del 16 giugno nella misura del 50% del totale del tributo dovuto e la restante parte a saldo entro il 16 dicembre
Il pagamento a rate dell’IMU a rate
Sul fronte del versamento dell’IMU sarà possibile non solo procedere con un unico versamento da effettuarsi. Il pagamento potrà essere effettuato anche in due rate secondo lo schema classico giugno dicembre al pari di quanto avveniva per l’ICI, 50% e 50%, eccetto il caso dei fabbricati rurali che prevedono il versamento del 30% in acconto e della restante parte a dicembre.
Versamento mediante bollettino postale
Per chi fosse interessato dal primo dicembre sarà possibile inoltre procedere con il pagamento mediante bollettino postale anche se ormai l’home banking è decisamente più comodo (alcuni istituti di credito danno la possibilità anche di compilare il bollettino postale ma solo se convenzionati).
La differenziazione tra codici tributo stato e comune
La differenziazione inoltre tra stato e comune non va fatta per l’abitazione principale ma solo per i terreni agricoli o incolti (codici tributo 3914 3915), per le aree fabbricabili (codici tributo 3916 3917) e per gli altri fabbricati (codici tributo 3918 3919) che non sono abitazioni principali. Controllate sempre con le delibere del vostro comune.
Come si versa l’IMU
Rispetto alle modalità di versamento l’IMU si verserà con il modello F24 e con dei i Codici tributo IMU che ad oggi non sono ancora disponibili ma che potrete trovare in questo articolo appena disponibili. Le modalità per il calcolo ed il versamento le potete anche trovare utilizzando il foglio excel per la stima del Calcolo della tassa IMU, che potete scaricarvi gratuitamente. Vi ricordo che sono cambiate le scadenze dell’IMU per il pagamento dell’acconto e del saldo permesso in tre rate ma solo per le abitazioni principali e le relative pertinenze. Sarà possibile infatti pagare in due o tre rate rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre in parti uguali oppure in tre rate versando il 16 giugno, il 16 settembre ed il 16 dicembre (pari ovviamente al 33% ciascuna) ma solo per l’abitazione principale e le pertinenze e solo per il 2012.
La novità nella definizione dell’abitazione principale
Per abitazione principale il Decreto Monti stabilisce che deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare (diverso dal proprietario) dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Con il decreto semplificazioni inoltre si dice che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Inoltre è determinante la residenza che laddove non vi sia ancora non consente di fruire dei benefici o agevolazioni.
La casa assegnata al coniuge equivale ad abitazione principale
Ai fini soprattutto di IMU e TASI la casa assegnata a seguito di sentenza di separazione coniugale assume la stessa accezione di abitazione principale. Parliamo della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti. Leggi l’articolo 540 del codice civile per eventuali approfondimenti.
Le detrazioni per l’abitazione principale e quella per i figli
Dal 2012 viene prevista anche la possibilità di detrarre 200 euro per l’abitazione principale che di fatto dovrebbe annullare l’incremento medio del tributo per colpa dei moltiplicatori applicati alla rendita catastale aggiornata e anche una detrazione aggiuntiva di 50 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni ma con un massimo di 400 euro. In caso di contitolarità della casa tra i coniugi inoltre va chiarito che la detrazione di 200 euro spetta 100 euro ciascuno, come anche nel caso dei figli. La detrazione per i figli è solo subordinata all’età e non al fatto che sia a carico fiscalmente.
IMU in caso di separazione o divorzio
In caso di separazione o divorzio viene chiarito inoltre che il pagamento dell’IMU al pari dell’ICI dovrà essere effettuato dal coniuge assegnatario dell’immobile in quanto come detto nel corso dei precedenti articoli tale imposta grava sul possessore dell’immobile al pari della vecchia ICI.
Trattamento delle pertinenze nell’IMU
Il trattamento fiscale delle pertinenze prevede che l’agevolazione fiscale su di esse è limitata ad una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie C/2, C/6 e C/7.
Entro quando versare l’IMU: le scadenze diversificate
Vi ricordo che sono cambiate le scadenze dell’IMU per il pagamento dell’acconto e del saldo permesso in tre rate ma solo per le abitazioni principali e le relative pertinenze.
Immobili di interesse storico ed artistico
Gli immobili di interesse storico ed artistico che precedentemente godevano della riduzione dei moltiplicatore ICI nell’ambito dell’IMU tornano godere, ma solo con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni della riduzione del 50% della base imponibile.
IMU sui terreni agricoli
L’IMU sui terreni è divenuta esente per effetto del Decreto legge n. 4 del 2015 di esenzione limitatamente ai Comuni montani il cui elenco lo potete trovare sul sito dell’ISTAT. Per quelli che non sono classificati come tali la differenza consiste nel moltiplicatore della base imponibile che è di 135. La base imponibile sarà data pertanto dal reddito dominicale rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 135. Invece per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali il moltiplicatore è pari a 75 semprechè la loro qualifica risulti anche dall’iscrizione alla previdenza agricola. Leggete a tal fine l’articolo di approfondimento dedicato proprio all’ IMU sui terreni
La dichiarazione IMU
Entro il 30 settembre si dovrà compilare la prima dichiarazione IMU per le vicende che interessano l’immobile (cessione, acquisto variazioni e simili) intervenute dopo il primo gennaio 2012, data di entrata in vigore e anticipo della nuova IMU agli immobili per i quali l’obbligo è sorto dal 1° gennaio 2012. IN pratica si sostituisce la dichiarazione ICI con la nuova dichiarazione IMU come era prevedibile intuire. Al momento però vi avverto che ancora non sono disponibili i modelli per cui c’è tempo, anche perchè avete 90 giorni dall’evento per poterla presentare. Per l’anno 2012 la scadenza da tenere a mente è quella del 4 febbraio 2013.
IMU per gli iscritti all’AIRE
Per i cittadini italiani iscritti all’AURE qualora abbiano case o altre unità locali o terreni che sono sfitte o comunque non date nemmeno in comodato sarà prevista l’esenzione limitatamente ad una sola abitazione in quanto c’è una sorta di assimilazione all’abitazione principale: se ne avete più di una però sulle altre l’aliquota sale. Per la TASI invece scatta solo la riduzione ad un terzo.
Tabella: soggetti obbligati al versamento dell’IMU
Vi segnalo poi questa tabella con chi paga l’IMU e la Tasi entro il 16 giugno molto sintetica e chiara: Tabella IMU TASI CHI PAGA
Utility per il calcolo dell’IMU
Calcolo-IMU
Codici Tributo IMU
Leggi anche l’articolo dedicato a tantissime domande e dubbi sul versamento di questi tributi su cui continuano ad uscire fattispecie e chiarimenti la cui soluzione non è subito così immediata.
IMU e COMODATO D’USO
Esiste un’agevolazione per la concessione di un immobile in comodato d’uso?
R. E’ prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie
catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il
comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello
stesso Comune in cui è situato l’immobile. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli
minori
LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO
Gli immobili locati con contratto a canone concordato (legge 431/98) hanno diritto ad un’agevolazione
IMU?
R. Sì, l’imposta è ridotta al 75%.La riduzione opera a far data della registrazione del contratto presso l’Agenzia
delle Entrate.
Domande e Risposte sull’IMU
(Link)
Residenti all’estero
-> i commenti a questo articolo sono CHIUSI, per domande e/o suggerimenti potete
scrivere a info @ tasse-fisco.com
La Guida al pagamento della TASI e TARI
- Dichiarazione IMU TASI
- IMU in caso di vendita in corso d’anno
- IMU per i dipendenti delle forze dell’ordine e armate
- IMU TASI per fabbricato inagibile o inabitabile
- IMU TASI dopo separazione e divorzio tra coniugi
Valore Imu da inserire nel modello ISEE
Nel seguito il rifermento all’articolo di approfondimento gratuito dedicato al calcolo del Valore IMU dell’immobile da inserire nella Dichiarazione Sostitutiva Unica o nel modello ISEE ai fini del calcolo della capacità reddituale del nucleo familiare. Quando mi sono trovato per la prima volta ad effettuare la compilazione mi sono chiesto perchè il legislatore, nella predisposizione del modello ISEE abbia inserito un passaggio non proprio semplice per i non addetti ai lavori che devono reperire rendita catastale della proprie case e trovare il moltiplicatore IMU.
Valore IMU degli Immobili da inserire nell’ISEE
Novità 2014
Per il 2014 vale sempre l’esenzione per l’abitazione principale per le categorie catastali dalla A2 alla A7 mentre resta dovuta per le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9. Sono esenti invece i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola.
Alcune variazioni invece intervengono variazioni nel valore assunto dal moltiplicatore per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli e vale 75 invece di 110.
Comunicato stampa del Governo dopo il consiglio dei Ministri del 27 Novembre 2013: Si abolisce la seconda rata dell’IMU 2013 sull’abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9. Per quanto riguarda l’IMU agricola per i fabbricati rurali e per gli imprenditori agricoli professionali relativamente ai terreni è prevista l’esenzione totale dal pagamento della seconda rata. Il Decreto IMU 102 dell’Ottobre 2013 conferma i casi di esenzione IMU per la prima rata 2013 sulle abitazioni principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico): gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater) o da altro ente di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità degli Iacp; gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci; i terreni agricoli; i fabbricati rurali
Sono esenti dalla seconda rata dell’Imu per l’anno 2013 e dal pagamento dell’imposta, a decorrere dall’1 gennaio 2014, i “beni merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane tale status e sempre che gli stessi non siano locati, nonchè limitatamente agli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, spetta la detrazione d’imposta nella stessa misura prevista per l’abitazione principale, ed inoltre sono equiparati all’abitazione principale, dall’1 luglio 2013, gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzati come abitazione principale, nonché, dal 2014, gli alloggi sociali
Inoltre sono esenti dall’Imu, a decorrere dal 2014, gli immobili destinati alla ricerca scientifica.
Per le forze armate il riconoscimento come abitazione principale dell’unica casa posseduta così come anche per le Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica. L’immobile, però, non deve appartenere ad una delle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e non dev’essere concesso in locazione.
I Comuni, limitatamente alla seconda rata dell’Imu 2013, potranno equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (escluse le abitazioni di pregio) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, quindi figli o genitori, che le utilizzano come abitazione principale. I comuni inoltre potranno entro il prossimo 30 novembre deliberare le nuove aliquote di imposta IMU che andranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente entro il 9 dicembre; in caso contrario, varranno le regole adottate per l’anno scorso.
Rispondendo ad Oronzo: quando un Comune riceve un pagamento inferiore a quello dovuto si autoattiva per chiedere il mancante con l’aggiunta di sanzioni e interessi. Perchè quando un Comune riceve più del dovuto,e non autorestituisce quanto non gli spettava, con l’aggiunta di sanzioni e interessi per aver incassato soldi che non gli spettavano? Perchè i cittadini interessati non ci rivoltiamo per porre fine a questi sorprusi? Ora non solo dobbiamo confezionare la nuova “torta rapina dell’IMU”, ma ci obbligano anche a fare la spartizione tra i contendenti. I Comuni sono divenuti più avidi dello Stato Centrale, pernon menzionale poi le Provincie e le Regioni con tutti i loro personali balzelli.
C’era da aspettarsi che qualcuno in sede di prima applicazione dell’IMU, così come strutturata, avrebbe potuto sbagliare, ma se la cifra totale pagata è quella dovuta, non vedo il motivo di richiesta di rimborsi, applicazione di sanzioni, che ripeto, se fossero da applicare, andrebbero addebitate al Comune, che pur sapendo. di aver ricevuto soldi che non gli spettavano,indebitamente se li trattiene, invece di smistarli a chi toccano ( o quanto mai non te li restituisce, se tu non glieli chiedi), come giustamente ti ha risposto l’ufficio tributi dell’altro Comune. Quo usque tandem abutere Stato, Regioni, Province e Comuni ( code o teste del branco?)
Risposta ad Oronzo: Quousque tandem abutere Stato,Regioni,Provincie, e ancor di più Comuni, patientia nostra?
Ma chi aspettiamo per porre fine a queste continue angherie?
Non solo ci fanno confezionare la “nuova torta rapina dell’IMU”, ma ci obbligano, a predisporne anche la spartizione al “branco”, che diventa ogni istante sempre più famelico.
Le sanzioni,le dovrebbe pagare il Comune, che indebitamente trattiene soldi, che “sa essere dello ststo centrale”, e che se non glieli chiedi, non li restituisce nemmeno a te ( una vera appropriazione indebita).
Io credo che al di là di quanto da loro stessi stabilito, e da loro stessi applicato, ognuno a suo modo, ben fa il Comune che in automatico, provvederà a stornare allo Stato quanto spettantegli.
Relativamente all’anno 2012 ho pagato l’imu al comune di Taranto per intero cioè ho pagato l’intera somma con il codice 3918 e non diviso la somma 50% al comune e 50% allo stato codice 3919. Mi sono accorto dell’errore e mi sono recato al comune di Taranto per chiedere se loro avessero provveduto a stornare il 50% percepito indebitamente trasferendolo allo stato. MI è stato detto che dovevo presentare una istanza di rimborso delle somme e che dopo aver ricevuto il rimborso avrei dovuto pagare la sanzione per mancato pagamento della somma allo stato e in più gli interessi. Tale procedura vi sembra corretta? sono proprietario di altro immobile in un comune della provincia di Taranto. Anche per il pagamento dell’imu di tale immobile ho fatto lo stesso errore. L’ufficio tributi contattato per le vie brevi ha riferito che avrebbero provveduto loro a stornare la somma e a versarla allo stato, soggiungendo che solo il comune può conoscere se un proprietario di immobile abbia o meno pagato e se quello che ha pagato è giusto. Quale delle due procedure è corretta?
Purtroppo è così, chi ha una casa che catastalmente ti obbligano ad accatastare come due unità immobiliari, perchè il catasto le ritiene indipendenti, per il fisco risulta propietario di due case, senza nessuna differenza con chi un’altra casa ce l’ha al mare o in montagna(dove io non sono mai stato a villeggiare!), e non fa nemmeno differenza, se la casa(seconda per loro) non la tieni nemmeno in affitto(per cui non percepisci alcun pigione, sul quale giustamente dovresti pagare qualche imposta), ma addirittura l’hai data in uso gratuito ad un tuo figlio che vi abita col suo nucleo familiare, che altrimente sarebbe andato ad infoltire le file di quelli che mensilmente percepiscono sussidi dal Comune perchè non possono pagare l’affitto( e con quali soldi? certamente anche con quelli dell’IMU per seconda casa in fattispecie come lla mia), ma dandola in uso gratuito a mio figlio, non ho forse alleviato il mio Comune dall’incombenza di un altro sussidio o sbaglio? Sta di fatto che qui , chi fa sacrifici e si ritrova una casa come la mia e come quella di tanti altri, si trova ad essere tassato perpetuamente sugli stessi soldi sui quali già è stato tassato all’origine (IRPEF sui redditi da lavoro), poi paga per ottenere il permesso a costruire, poi paga per accatastarla, poi paga perchè la possiede,poi paga per mantenerla in efficienza, poi paga se la deve donare ad un figlio, o pagano i figli se si muore prima di averla donata, e così perpettuamente fino a quando qualcuno dei discendenti si scoccia, ci mette una bomba sotto e la fa saltare, e coì finisce anche la rendita della casa, ma dico io ma la casa rappresenta una rendita per me o per lo Stato? Forse meglio sarebbe stato, se invece dei sacrifici, i soldi guadagnati, me li fossi mangiati via via, almeno avrei prodotto m……., per concimare la terra, e ora invece di pagare l’IMU, starei anch’io a chiedere sussidi al Comune per poter pagare l’affitto con i soldi dei ricchi di turno dei quali non farei parte.
Le starà’ chiedendo l’ICI. Se effettivamente le stanno chiedendo l’ IMU per gli anni passati la prego invii l’accertamento a striscia la notizia che ci facciamo due risate
Certo, come detto dovete sempre verificare con la delibera del comune di dove vi trovate e verificare l’aliquota applicata (che spesso ho visto aumentare dal 7,6 al 10,6 per mille.
L´esempio non tiene presente che l´aliquota puó salire dal 7,6 al 10,6 per mille!!!!
nel febbraio 2012 ho deciso di accatastare il cortile di entrata di casa mia (il quale era già accatastato come parte del mio appartamento rientrando nella stessa rendita catastale) come posto auto. Poichè già da anni avevo apposto sul cancello di entrata un passo carrabile il mio Comune ora mi chiede l’imu a partire dal 2007….è corretto?’ Come fa il Comune ad applicare una tassa che non esisteva in quell’anno? Loro dicono che, poichè io usavo già all’epoca il cortile come posto auto (cosa ne sanno?) devo comunque pagare….chiedo vs parere…qualcuno sa rispondermi??
Grazie Cristina
salve, sono proprietaria insieme a due fratelli e mia madre, di un appartamento in cui vive solo mia madre. Visto che lei ci abita, a me e ai miei fratelli, spetta pagare l’IMU? o paga solo mia madre in virtu’ del fatto che ci abita e le spetta la detrazione per abitazione principale????? grazie per una sollecita risposta.
[…] ecc).Potete leggere anche gli articoli di approfondimento come per esempio quello dedicato alla Guida IMU in cui oltre a trovare schede di sintesi per capire prima di tutti se siete obbligati al versamento […]
IMU SULLA CASA:
Come assolvere l’imposta nel caso di specie:
CASA IN COMPROPRIETA’ AL 50% rimasta in possesso del coniuge assegnatario (marito) e figli.
Deceduto l’assegnatario nel 2011,la casa è ora in comproprietà tra madre,proprietaria al 66,66% e figli,proprietari al 33.34%.
Questi ultimi hanno la residenza e la dimora in loco ed il godimento totale della casa quali possessori esclusivi di essa.
C’è chi ritiene che l’IMU vada calcolata sul 33.34% della casa quale abitazione principale dei figli mentre l’altro 66.66% quale seconda casa della madre.
Altri ritengono che la casa costituisca nella sua unità l’abitazione principale dei figli,proprietari in parte dell’immobile ma detentori del possesso totale e del godimento esclusivo dell’abitazione,sufficiente solo a soddisfare le esigenze abitative dei figli divenute sempre maggiori da quando la madre lasciò l’abitazione all’epoca della separazione coniugale.
In definitiva,come ci si deve comportare?
Questo nel mondo ideale…qui invece è il contribuente che deve dividere in due la quota laddove richiesto ed indicarla con il suo codice tributo che trova riepilogato nell’articolo ad hoc. Lo so sembrerebbe assurdo ma è stato cos’ previsto per legge.
Buongiorno, purtroppo non contattiamo telefonicamente nessuno per via del fatto che in questo sito si danno spunti e non consulenze, per di più gratuite. Se ci dovessimo mettere anche a chiamare al cellulare i lettori non basterebbe un mutuo. Tuttavia le consiglio di recarsi all’agenzia delle entrate di sua competenza, saluti
Ho una casa singola con 2 appartamenti. Nel primo è la mia abitazione con residenza, nel secondo abita ed è residente mia figlia in uso gratuito. Qual’è l’aliquota IMU per questo secondo appartamento? La mia associazione dice che devo pagare l’IMU con l’aliquota di seconda casa! E’ vero? Se non è così, quale aliquota si applica? Grazie
Egregi Signori,
vi ho già sottoposto il problema e capisco che non sia di facile soluzione perchè necessiterebbe di una specifica pronuncia ministeriale se non di un decreto legge “ad hoch” Ho già fatto presente di avere un credito di oltre 2000 Euro proveniente dalle “RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE” FORSE MEGLIO CONOSCIUTO COME IL 36% che purtroppo non riesco ad utilizzare all’interno del 740/12 . La parte non utilizzata andrà perduta per sempre per espressa previsione legislativa. Tuttavia la nascente imposta IMU non è solo una “imposta municipale unica” in quanto il 50% di questa viene incamerato direttamente dallo Stato con i codici tributo 3915,3917,3919 . Perchè, domando a Voi, mi è precluso utilizzare il 36%, almeno su quella parte d’imposta che incassa lo Stato al pari dei tributi propri che si formano all’interno del 740/12??? E’ giusto che io perda un credito che mi appartiene!!! Vi prego di contattarmi al….se il problema di fondo non è sufficientemente chiaro. Invio cordiali saluti e rimango in attesa di un chiarimento in merito.
art13 comma 11 del decreto salvastato comporta un raddoppiamento dell’IMU sulla seconda casa ? In particolare il contribuente deve indicare sul mod F24 QUANTO DOVUTO ALLO STATO E QUANTO DOVUTO AL COMUNE (la quota di imposta risultante è versata allostato contestualmente all’imposta municipale propria). Penso che quanto dovuto del calcolo IMU deve essere indicato in un unico importo e che successivamente spetterà al comune versare quanto dovuto allo stato. grazie!!!
I due requisiti per fruire delle riduzioni sono dimora abituale e residenza anagrafica.
se l’unico immobile di proprietà ,nel comune di residenza, viene locato a terzi in quanto la propria dimora è altrove per motivi lavorativi e/o studio, si considera o no abitazione principale? quale aliquota applicare ?
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Che numero di immobili devo inserire nell’appostia casella del Modulo F24 semplificato per il pagamento dell’imu se ho:
abitazione principale
pertinenza (c6)
uno o due?
grazie
Mi sta chiedendo se può portarsi in detrazione 50 euro per il figlio di un altra? Se così fosse no.
Maggiorazione detrazione IMU. Coppia sposata con un figlio, con meno di 26 anni, di uno dei due coniugi da precedente matrimonio che convive ed è residente con la coppia. Il genitore naturale del figlio non è soggetto passivo d’imposta, l’altro coniuge si, essendo proprietario al 100% dell’immobile. Spetta la maggiorazione di € 50,00? grazie
IMU cat. C1. Grazie
Buongiorno.In caso di famiglia avente come prima casa una casa cointestata tra i due coniugi e come seconda casa un’abitazione esclusivamente posseduta dalla moglie, nel caso di decesso della moglie nei primi mesi dell’anno 2012 e considerando che la coppia ha due figli maggiorenni residenti nella prima abitazione come andrebbe pagata l’imu? Arricchisco la domanda segnalando che nessuna passaggio formale(e non) di proprietà è stato fatto. Bisognerebbe pagare l’acconto Imu tutto a nome del marito, o anche a nome della defunta per i primi mesi dell’anno o sia a nome di marito e figli considerando le percentuali di possesso automatiche dell’asse eridatario? E per la seconda casa
grazie
buongiorno,premetto che sono proprietario di due case di cui una destinata ad abitazione principale e l’altra tenuta a disposizione benchè priva di allacciamenti ed utenze. E’ noto che nella previsone normativa, l’IMU comprende sia la vecchia ICI che l’IPERF sul relativo reddito di fabbricato. La mia domanda è questa: in sede di compilazione del mod. 730 è obbligatorio indicare i redditi dei fabbricati, i quali, nel mio caso si vanno a sommare al reddito di lavoro dipendente e, se per la 1^ casa vi è una deduzione IRPEF pari al relativo reddito, ciò non avviene per la seconda. A questo punto la seconda casa però soggiace ad una doppia tassazione IRPEF, la prima nel cumulo dei redditi è la seconda con il pagamento dell’IMU. Grazie e saluti
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