Tassazione Affitto da casa all’estero: come si calcolano i crediti per imposte pagate all’estero

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

tassazione affitto casa esteroVediamo come si calcola la tassazione di un reddito derivante da un’affitto di una casa all’estero o meglio in Europa da parte di un soggetto persona fisica residente fiscalmente in Italia per rispondere alle domande dei lettori che talvolta si trovano a dover versare imposte e tasse all’estero e non sanno se potranno recuperarle attraverso il meccanismo del credito di imposta.

Esempio casa a Parigi o Londra

Se facciamo l’esempio di una casa detenuta in Francia o Inghilterra e affittata si dovranno versare delle imposte e tasse in quegli stati ma sarà possibile recuperare attraverso il credito di imposta le tasse versate li in Italia e si dovrà indicarlo nella dichiarazione dei redditi che presenterete in Italia in quanto la premessa era che voi siete considerati residenti fiscalmente in Italia.

Il riferimento normativo è contenuto nell’articolo 165 del Tuir al comma 4 che recita:” 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione. ((162))
2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
3. se concorrono redditi prodotti in piu’ Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. (98)
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7. 5. ((…)) la detrazione ((di cui al comma 1)) puo’ essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio della facolta’ di cui al periodo precedente e’ condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non e’ avvenuto il pagamento a titolo definitivo.”

Come avrete potuto leggere quindi la detrazione delle imposte e tasse pagate all’estero è condizionata all’indicazione nel 730 italiano e al preventivo pagamento delle imposte e tasse all’estero per cui può accadere che il periodo di imposta in cui si percepiscono i redditi all’estero ed il relativo pagamento delle imposte sia diverso da quello Italiano.

Non vi preoccupate perché ci viene in soccorso l’articolo 70 del Tuir che prevede per l’appunto che “2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo  dell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformita’ dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.))“.

Potete proseguire la lettura all’articolo dedicato al Calcolo credito di imposta per le tasse pagate all’estero

Indicazione nel 730

Per quell che concerne l’indicazione nel 730 da una parte ci sarà il provento da indicare nel quadro dei redditi diversi mentre dall’altro il credito di imposta da indicare nel quadro RW.

Dovrete infatti compilare il modulo RW, se nel 2015 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

Inoltre i redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero devono essere dichiarati nel quadro D.

Nel caso di terreni e fabbricati situati all’estero dovrete compilare la colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice: per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 1 di questo rigo D4):

  • se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l’ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
  • se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l’ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2015 (o, in caso di difformità dei periodi d’imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In tal caso, spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero;
  • per gli immobili non locati per i quali è dovuta l’IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 1 di questo rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali. L’immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l’immobile è tassabile con tariffe d’estimo o criteri simili, va indicato l’importo che risulta dalla valutazione effettuata all’estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

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3 Commenti

  1. Buongiorno, grazie dell’articolo, veramente interessante. Ho due dubbi relativamente al credito di imposta.

    1) Sono residente fiscalmente in Italia, nel 2019 ho acquisito una casa che ho posto in affitto, essendo un immobile di recente costruzione ancora non ho ricevuto la richiesta di pagare la contribuzione locale (IBI) che forse dovrebbe arrivarmi a fine luglio; dovrei pagare quindi IBI2019 e IBI2020. Domanda: posso nella dich. redditi 2021 (anno 2020) portarmi l’intera somma como credito nel quadro RW (criterio di cassa) o dovrei nella dich. redditi 2021 portarmi solo IBI2020 e andare a fare un invio per la dich. redd2020 (anno 2019) rispettando il criterio di competenza?

  2. Leggere convenzione contro doppie imposizioni Francia-Italia. Comunque le anticipo di si, però approfondisca l’argomento per verificare come richiederlo e dove indicarlo nella propria dichiarazione dei redditi, possibilmente non da solo. Non me ne voglia ma quando iniziate ad avere immobili o attività all’estero a mio modesto parere un amico dottore commercialista ci vorrebbe :-)

  3. la francia fa pagare su i redditi da immobili anche una imposta come come contributo sociale. tale imposta e’ credito d’imposta in italia?

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