Aggiornato il 4 Maggio 2023
Nel caso di cessione e vendita della prima casa anticipata, ossia prima dei 5 anni, con acquisto di una nuova prima casa, sono fatti salvi i benefici della minore imposta di registro versata sempreché si riacquisti in Italia o anche in uno stato della Comunità Europea un altro immobile (cfr circolare 31 del 2010) e si continuino a soddisfare i requisiti previsti dalla legge nel testo unico dell’imposta di registro. Come vedremo nel corso dell’articolo non sempre si verifica il recupero a tassazione derivante dalle minori imposte versate.
Novità 2022 dal Decreto Milleproroghe: cosa cambia
In sintesi il Decreto milleproroghe 2022 introduce la sospensione dei termini per l’applicazione delle agevolazioni prima casa con una proroga fino al 31 marzo 2022.
Novità 2021: cosa cambia. Il Decreto Sostegni BIS 2021 introduce alcune importanti novità per agevolare l’acquisto di case da parte dei “giovani” con iniziative di tipo fiscale, economico e finanziario. Nella sostanza abbiamo i seguenti interventi: 1) totale esenzione della tassazione indiretta prevista al momento dell’acquisto di casa ai fini delle imposte di registri, ipotecarie e catastali, 2) sia la possibilità di accesso prioritario al fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge n. 147/2013, 3) possibilità di beneficiare di un credito di imposta speciale a valere sulle imposte o tasse dovute sugli atti successivi e infine 4) esenzione dall’imposta sui mutui o finanziamenti contratti per l’acquisto della prima casa ma anche nel caso della costruzione o la ristrutturazione.
In calce a questo articolo il link al BONUS Casa Under 36 dove trovate i requisiti richiesti dalla legge per non pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali della prima casa.
Novità dal DDL collegato alla manovra di Bilancio 2020: per effetto delle disposizione introdotte del comma 759 viene incrementata del 6% la misura dell’imposta sostitutiva da pagare per le vendite “speculative” di case portandola al 26%, in luogo del precedente 20%. In tal modo la pressione fiscale viene applicata in modo uguale sia sulle plusvalenze derivanti da prodotti finanziari (eccetto quelli agevolati fiscalmente) e sugli investimenti nel caro e vecchio mattone..
Novità 2020: Sospensione termini decadenza agevolazioni prima casa. Il Governo Conte ha previsto nel decreto cura Italia 2020 l’interruzione dei termini per il soddisfacimento dei requisiti per le agevolazioni prima casa con la conseguenza che le dichiarazione rese nell’atto possono essere soddisfatte considerando nel computo una sospensione che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.
Questo vale sia in sede di prima acquisizione sia nella fase di vendita e riacquisto entro un anno. I requisiti temporali ricordiamo che sono legati al termini di 18 mesi per il cambio della residenza ovvero di un anno per il riacquisto dopo la vendita della prima casa e contestuale trasferimento della residenza nella nuova. Nel computo quindi non si dovranno considerare nel computo 312 giorni di sospensione.
Novità dalla Legge di Stabilità 2016:Prima di tutto vi aggiorno in merito alla possibilità introdotta dal legislatore, a far data dal primo gennaio 2016, si potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali (imposta di registro pari al 2% in luogo del 9%) anche per coloro che possiedono al momento del rogito un immobile, a condizione che lo vendano entro un anno dal rogito della vendita. In tal modo si realizza la condizione speculare nel caso di vendita e riacquisto entro l’anno dalla data di stipula dell’atto definitivo. Tuttavia vi invito a leggere l’articolo in quanto scoprirete che da recenti chiarimenti dell’agenzia delle entrate non sempre è possibile fruire di questa novità.
Vendita prima dei cinque anni: che fine fanno le agevolazioni sull’abitazione principale
Prima di tutto dovete fare una distinzione rispetto al fatto se avete acquistato o meno fruendo dei benefici fiscali prima casa che prevedevano un sostanzioso risparmio sull’acquisto della prima casa (dal 9% al 2%). Inoltre sarà determinante vendere prima o no del decorso dei cinque anni.
La norma prevede che se vendete prima dei cinque anni e non riacquistate la vostra prima casa entro l’anno di immobili acquistati in precedenza con le agevolazioni decadrete dal beneficio e dovrete riversare la minore imposta di registro versata (differenziale del 7%) a cui aggiungere sanzioni del 30% ed interessi. Insomma una bella botta per le nostre tasche.
Altro problema riguarda la tassazione dell’eventuale plusvalenza che farete sulla vendita ossia se vendete a più di quello che comprerete il differenziale positivo tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto genererà una plusvalenza tassabile laddove non siano decorsi 5 anni tra l’atto di acquisto e l’atto di vendita.
Esclusione dalla tassazione della plusvalenza sulla vendita di casa
Fortunatamente il legislatore ha disciplinato che nel caso voi abbiate adibito la vostra casa per la maggior parte del periodo di imposta intercorrente tra acquisto e vendita ad abitazione principale, la plusvalenza non sarà tassata ai fini IRPEF. La stessa condizione esimente vale se la casa è stata adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e cessione. Il principio generale infatti imposto dal legislatore non vede la tassazione della propria prima casa. Tuttavia qualora la vendita avvenga prima dei cinque anni il legislatore lo considera come una vendita speculativa per cui impone la tassazione della plusvalenza (anche la perdita dei benefici prima casa se non si riacquista entro il successivo anno dalla vendita).
Nel caso di vendita dopo i cinque anni i proventi e non solo la plusvalenza non saranno tassati. Diverso è il caso sotto descritto.
Vendita prima dei cinque anni e riacquisto di casa entro l’anno
In questo caso il legislatore presuppone che l’intento sia speculativo per cui tassa la plusvalenza determinata dalla vendita ai fini IRPEF. La plusvalenza sarà data dalla differenza tra prezzo di vendita e del precedente acquisto aumentato dei costi di acquisizione (esempio quelli notarili). La plusvalenza sarà considerata un reddito diverso ex art. 67 del Tuir e sarà assoggettata da una imposta sostitutiva del 20% da richiedere preventivamente al Notaio che si occuperà del rogito.
L’imposta ricordo che si applica solo nei seguenti casi:
- Rivendita Immobile prima dei cinque anni dall’acquisto
- Rivendita Immobile che non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorrente tra acquisto (a qualsiasi titolo per cui compresa donazione o successione) e data di vendita
Che dire della disposizione? Che a fare la manovra aumentando il gettito sono capaci un pò tutti capaci ed incapaci e che cedere alle pressioni delle lobby di banchieri e reti finanziarie che ci vorrebbero tutti a scommettere in borsa in mezzo a mari di squali che inseguono solo commissioni di vario genere senza portarci performance soddisfacenti.
Esiste però una condizione esimente per sfuggire a tale tassazione e riguarda il caso in cui l’abitazione oggetto della vendita sia stata, per la maggior parte di tempo intercorrente tra l’acquisto e la successiva vendita, adibita ad abitazione principale del soggetto cedente o dei suoi familiari. Questo rappresenta il caso in cui la plusvalenza non sarà tassata anche se la casa sarà vendita prima dei cinque anni dal precedente acquisto. Per non sbagliarsi occhio però a rispettare il requisito e a calcolare bene i giorni in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale (occhio alla corretta definizione).
Nel caso abbia acquistato un immobile, appartamento, casa con benefici prima casa e successivamente abbia acquistato un altro immobile come casa secondaria (anche nello stesso comune), non si decade dall’agevolazione se si procede a vendere la prima casa agevolata e a riacquistarne una nuova usufruendo ugualmente dell’agevolazione fiscale. Vi segnalo che a mio modesto avviso il requisito , stando ad una interpretazione letterale della norma deve sussistere al momento dell’acquisto e non anche per i cinque anni successivi come invece potrebbe desumersi dalla lettura della risoluzione dell’agenzia delle entrate numero 112 del 2012 in cui si parla dell’ipotesi del mancato riacquisto entro l’anno dell’immobile venduto entro i cinque anni a cui fa seguito l’ipotesi di richiesta di rinuncia alle agevolazioni fiscali prima casa per evitare l’assoggettamento alle sanzioni del 30% (per cui resterebbe da riversare solo la minore imposte non versata per effetto dell’agevolazione).
Tuttavia con una recente circolare del 2016 l’agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione vale anche nel caso in cui l’acquirente al momento dell’acquista sia proprietario di un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni a condizione che sia venduta entro un anno dalla data del successivo acquisto.
Tuttavia la stessa previsione non spetterebbe, secondo l’agenzia delle entrate a chi acquista una casa in un Comune nel quale il compratore stesso già abbia la proprietà di un’altra abitazione NON acquistata con i benefici prima casa per cui se vuole acquistare la seconda con i benefici deve prima vendere la prima. Se proprio non potete fare diversamente mi raccomando prima di rinunciare alle agevolazioni prima casa come visto sopra prima di commettere un errore e pagare le sanzioni.
Trascorsi dodici mesi, qualora l’Ufficio non abbia ancora accertato la decadenza dal regime di favore, potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con conseguente applicazione della sanzione ridotta (articolo 13 del Dlgs n.472/1997).
Ultimi chiarimenti: separazione e vendita prima dei cinque anni
Nel caso di vendita dell’abitazione acquistata chiedendo le agevolazioni prima casa se si procede alla vendita prima dei 5 anni non si verifica la decadenza dall’agevolazione qualora la volontà di vendere derivi da atto di separazione coniugale. Se si verifica cessa l’obbligo di riacquisto entro l’anno e non sussiste più l’obbligo in quanto. L’articolo 19 della legge 74/1987 esonera da qualsiasi tassazione ogni atto connesso al procedimento di scioglimento del matrimonio per cui anche nel caso in esame non si possono determinare effetti penalizzanti. A tal proposito vedi anche sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999
Nuovo Ravvedimento Operoso: come funziona
Vendita prima dei 5 anni nei casi di separazione o divorzio
Come vedete nell’articolo di approfondimento non si verifica recupero a tassazione dell’imposta di registro non versata nei casi di separazione o divorzio tra coniugi qualora questa sia conseguenza del riassetto patrimoniale tra i coniugi.
Vendita casa Prima dei cinque anni in caso di divorzio e separazione
Riacquisto casa estero
Come dicevamo all’inizio inoltre è fatto salvo il diritto di avvalersi delle agevolazioni prima casa anche nel caso di riacquisto di appartamento in un paese della Comunità Europea semprechè nei due paesi (di residenza fiscale del soggetto e di localizzazione dell’immobile) sussistano quegli strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare effettivamente l’immobile ove sia situato o se sia effettivamente stato adibito ad abitazione principale. Pertanto la decadenza non opera laddove entro un anno dalla vendita prima dei cinque anni della “prima casa” a condizione che “sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale” che in pratica direi essere assimilabili allo scambio di informazioni o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Acquisto di pertinenza successivo all’acquisto della prima casa
Nel caso invece di acquisto di pertinenze degli immobili adibiti a prima casa si riscontra che anche se l’abitazione principale della pertinenza non ha goduto dei benefici prima casa, l’agevolazione fiscale potrà comunque essere goduta sulle pertinenze (cfr circolare 19 de 2001), questo perché la ratio agevolativa della norma ai fini dell’imposta di registro è indirizzata all’erogazione del beneficio tanto alle abitazioni quanto alle pertinenze a nulla rilevando una distinzione temporale tra l’acquisto della prima casa e della seconda a patto che se ne faccia menzione nell’atto di acquisto della pertinenza tanto della volontà di destinare il bene immobile, box, garage o altro a pertinenza di quella abitazione di essere in possesso dei requisiti.
Spese di ristrutturazione per l’ampliamento di casa non agevolata dai benefici prima casa
Sulla base di tali precedenti e in considerazione della volontà del legislatore di favorire gli interventi destinati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa, l’Agenzia dà l’ok alla fruizione del beneficio anche in caso di ampliamento dell’abitazione non “agevolata” per difetto dei requisiti di legge.
Domanda di un lettore: Buongiorno, volevo richiedere un piccolo chiarimento. Io ho acquistato una prima casa 2 anni fa, intestandola a me e usufruendo delle agevolazioni fiscali e facendo un mutuo intestato interamente a me. Ora mi sono sposato in regime di comunione dei beni e vorremmo cambiare casa. Vendiamo la casa attuale e ne compriamo un’altra entro un anno. Se la nuova casa fosse intestata ad entrambi rischio/rischiamo di perdere le agevolazioni “prima casa” o devo quindi acquistare la nuova casa intestandola ancora solo a me?? Il mutuo è possibile farlo cointestato e beneficiare dei vantaggi fiscali se la casa fosse intestata solo a me?
Risposta di un lettore che ringraziamo
La nuova casa la potete acquistare entrambi e non perdi i benefici, l’unica differenza è che potrai usare il tuo credito d’imposta solo per la metà delle tasse che pagherai per la nuova casa (IVA o imposta di registro a seconda che si tratti di acquisto da impresa o da privato) perché il credito è personale, quindi perdi la parte eccedente la metà delle imposte di tua competenza (esempio credito vecchia casa 1.000 e imposte nuova casa 1.500, le tue 750 sono coperte dal credito mentre quelle di tua moglie no, per cui perdi i 250 di eccedenza). Ovviamente se le imposte della nuova casa fossero più del doppio di quelle della vecchia non cambierebbe nulla.
Se il mutuo è cointestato e la proprietà è di un solo coniuge, l’altro non ha diritto a portare in detrazione gli interessi e il coniuge proprietario può portare in detrazione solo il 50% di sua spettanza (soluzione assolutamente da evitare!!! Piuttosto il secondo coniuge può fare da fidejussore ma proprietà e intestatari del mutuo devono coincidere per non perdere le detrazioni fiscali).
Tassazione della plusvalenza per la vendita prima dei cinque anni
Come anticipato sopra limitatamente alla vendita prima dei cinque anni della prima casa la plusvalenza non sarà tassata se per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita la casa è stata adibita ad abitazione principale come recitato dall’articolo 67 del T.U.I.R, concernente i redditi diversi, al comma 1, lett. b), “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”. Per familiare si intende anche il coniuge separato fino a che non interviene la sentenza di divorzio.
Per questo specifico argomento potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato a dare chiarimenti e risposte sulla tassazione della plusvalenza sulla vendita di casa.
Donazione prima casa ad amici o parenti
Attenzione perchè l’agenzia delle entrate ha affermato che cessa l’agevolazione fiscale prima casa allorquando l’immobile sia ceduto prima di cinque anni dall’acquisto per successione o per donazione e non si proceda entro un anno all’acquisto di una nuova abitazione principale. In questa ipotesi, sarà recuperata la differenza tra le imposte pagate con applicazione del beneficio e quelle dovute ordinariamente. Inoltre, saranno dovuti gli interessi e la sanzione pari al 30% della differenza d’imposta.
Nel caso di acquisto avvenuto per successione o donazione non si guarda al termine quinquennale per valutarmela tassazione della plusvalenza.
Vendita nuda proprietà prima e dopo i cinque anni (articolo di approfondimento gratuito)
Vendita Prima casa usufrutto, nuda proprietà
Affitto abitazione con agevolazioni prima casa
Nel seguito potete trovare la soluzione al caso particolare di alcuni contribuenti che hanno affittato la propria casa o appartamento sui quali avevano chiesto il beneficio prima casa ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Affitto della prima casa: come funzione e domanda su perdita agevolazioni
Riacquisto entro l’anno di un immobile ad un prezzo maggiore: il limite dell’agevolazione prima casa
Come segnalatomi da un lettore qualora vendete un immobile oggetto di agevolazioni prima casa e ne acquistare un altro per un importo maggiore entro l’anno potrete si continuare a godere delle agevolazioni fiscali prima casa ma il credito di imposta riconosciuto ai fini delle imposte di registro sarà solo fino a concorrenza del primo. In pratica la Legge 448 del 1998, all’articolo 7 comma 1 recita “[…] è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso”. Grazie della segnalazione. Potete però approfondire l’agrume leggendo l’articolo dedicato al calcolo del credito di imposta da sui benefici prima casa.
Acquisto successivo all’estero
Se vi trovate nel caso in cui avete venduto la casa acquistata con le agevolazioni fiscali e vi state accingendo a comprarne un’altra all’estero dovreste anche verificare come fare a rispettare i requisiti per non perdere i benefici prima casa. Per farlo potete leggere l’articolo gratuito di approfondimento dedicato alla vendita casa in Italia per acquisto all’estero.
Rinuncia alle agevolazioni prima casa per abbattere le sanzioni previste
Qualora avete intenzione di porre in essere comportamenti che vi porteranno alla decadenza delle agevolazioni vi consiglio di leggere l’articolo dedicato alla rinuncia delle agevolazioni fiscali prima casa in modo da abbattere il più possibile le sanzioni amministrative previste. Non sottovalutate questo istituto in quanto vi mette al riparo dall’applicazione delle sanzioni del 30% e degli interessi che non sono proprio una sciocchezza su queste cifre.
Vi consigliamo anche la lettura della categoria case ed immobili dove troverete delle utili guide fiscali del mondo immobiliare. Prima di leggere le fattispecie vi consigliamo di leggere la Guida Fiscale alle agevolazioni fiscali prima casa
Agevolazioni prima casa nella successione donazione
Prima casa in caso di Successione e Donazione
Tasse sulla Seconda casa
Quante Tasse si pagano sulla Seconda casa?
Agevolazioni prima casa anche sulla seconda: come e quando si può chiedere
Agevolazioni sulla seconda casa
Vendita o acquisto di terreni
Vi segnalo inoltre qualora lo abbiate e lo state cedendo quale è la tassazione sulla vendita di terreni
Opzione per il prezzo valore nel caso di acquisto di terreni e Fabbricati
Riepilogo e tabella imposte e tasse sulla prima casa
Tassazione Acquisto di casa post modifiche 2014 | |||
Tipologia immobile/acquirente | Imposte | Fino al 31.12.2013 | Dall’1.1.2014 |
Abitazione
Prima casa Soggetto privato | Ipoteca registro
Ipotecaria Catastale | 3%
Euro168,00 Euro 168,00 | 2%
Euro 50,00 Euro 50,00 |
Abitazione
Prima casa SoggettoIva | Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale | 4%
Euro 168,00 Euro 168,00 Euro 168,00 | 4%
Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 |
Abitazione no benefici prima casa
Soggetto privato | Ipoteca registro
Ipotecaria Catastale | 7%
2% 1% | 9%
Euro 50,00 Euro 50,00 |
Abitazione no prima casa Soggetto Iva | Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale | 10%
Euro 168,00 Euro 168,00 Euro 168,00 | 10%
Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 |
Abitazione no prima casa
Soggetto Iva | Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale | esente
7% 2% 1% | esente
9% Euro 50,00 Euro 50,00 |
Ufficio/Negozio Soggetto privato | Ipoteca registro
Ipotecaria Catastale | 7%
2% 1% | 9%
Euro 50,00 Euro 50,00 |
Ufficio /NegozioSoggetto Iva | Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale | 10% – 21%
Euro 168,00 3% 1% | 10%-22%
Euro 200,00 3% 1% |
Ufficio /NegozioSoggetto Iva | Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale | esente
Euro 168,00 3% 1% | esente
Euro 200,00 3% 1% |
Terreno edificabile
Soggetto privato | Ipoteca registro
Ipotecaria Catastale | 8%
2% 1% | 9%
Euro 50,00 Euro 50,00 |
Terreno edificabile
Soggetto Iva | Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale | 22%
Euro 168,00 Euro 168,00 Euro 168,00 | 22%
Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 |
Calcolo Base imponibile per l’imposta di registro
La base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro è pari alla rendita catastale moltiplicata per 115,5 che rappresenta un moltiplicatore definito dal legislatore. Per applicare questa base imponibile ridotta dovrà farsi esplicita richiesta al Notaio al momento del rogito notarile. È una forma che consente non solo di ridurre l’impatto fiscale ma anche quello di evitare eventuali accertamenti fiscali sul prezzo di vendita da parte del fisco (non sulla presenza o rispondendo dei requisiti richiesti)
Se acquistate da un costruttore invece potrete rifarvi alla tabella sopra riportata e al posto dell’imposta di registro pagherete un’IVA del 4%.
Seconda casa
Nel caso di seconda casa la tassazione fiscale è la seguente:
Descrizione Imposta | Valore Imposta |
Registro | 9% dal 01/01/2014 |
Ipotecaria | 2 % (50 € dal 01/01/2014) |
Catastale | 1 % (50 € dal 01/01/2014) |
Direttamente collegato al tema in questione vi segnalo anche l’articolo di approfondimento gratuito (ancora per poco) dedicato al trasferimento delle detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione, risparmio energetico, sicurezza o eliminazione di barriere architettoniche. In questo sono descritte le opzioni che potete scegliere e cosa prevede la norma a proposito. Sono tanti i contribuente che si trovano infatti a dover scegliere cosa fare con le quote delle detrazioni fiscali IRPEF residue.
Buongiorno,
Vorrei sapere se in caso di vendita di immobile acquistato con agevolazione prima casa 25 anni fa e dove ho risieduto solo peri primi 10 anni, sono soggetta a pagare la plusvalenza.
Inoltre volevo sapere se per non perdere l’agevolazione prima casa sono costretta ad acquistare entro l’anno un altro immobile, per non dover restituire al fisco l’agevolazione di cui ho usufruito oltre la mora del 30%.
La ringrazio e saluto
Buonasera, sto per vendere prima dei 5 anni previsti l’immobile acquistato in cointestazione con la mia ex compagna usufruendo dell’agevolazione iva 4% da costruttore. Se solo uno dei due può riacquistare entro un anno che succede? Beneficia solo uno del credito d’imposta mentre l’altro deve restituire il 50% del differenziale di agevolazione usufruito (10-4…6% totale 3% spettante ad uno dei cointestatari)
Salve, chiede un cortese aiuto per capire la seguente mia situazione. Nel 2007 ho acquistato un immobile a Bologna in contestuale vendita di uno ereditato, prima casa entrambe, usufruendo così del credito di imposta. nel 2017 ho acquistato una seconda piccola casa in un’altra città, Trieste, pagando tutte le imposte dovute come seconda casa. Ora vorrei vendere la mia prima casa a Bologna e poter usufruire nuovamente del beneficio del credito di imposta e acquistarne un’altra a Trieste, entro un anno, casa che per me diventerebbe la prima e principale( pur mantenendo quella piccola che già possiedo come seconda) Potrò così facendo usufruire ancora del credito di imposta acquisto prima casa?
grazie molte e cordiali saluti :
Buongiorno,
io e mia moglie nel 2015 abbiamo acquistato casa con agevolazioni prima casa, poi nel 2016 abbiamo acquistato un box pagandone una parte a rate ed estinzione a giugno 2020 al momento del rogito.
Adesso abbiamo venduto e a giorni rogitiamo, lenmie domande sono:
Acquistando entro un anno, dobbiamo pagare la differenza di imposte di acquisto come prima casa non pagate nel 2015?
Siccome abbiamo venduto ad un prezzo pù alto dell’acquisto, dobbiamo pagare le tasse per plusvalenza?
Poi siccome lasciamo la casa a marzo, ci hanno detto che dobbiamo pagare una tassa di 400/500€ per la consegna dell’immobile posticipata rispetto al rogito, è vera quesa cosa?
Siete in grado di dichiarare quanto segue nel seguito nell’atto?
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto; 201 210
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; 214
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all’articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all’articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all’articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla , e all’articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 .
Buongiorno,
sia io che mia moglie abbiamo acquista una casa più di 10 anni fa con le agevolazioni prima casa.
Entrambi i mutui a oggi sono estinti.
Al momento non abbiamo intenzione di venderle: nella mia abita mia mamma (e le auguro a lungo…) e quella di mia moglie è affittata).
Noi siamo in affitto, ma stiamo costruendo una nuova casa, dove andremo a vivere e porteremo la residenza.
Fino allo scorso anno sembra dovessimo pagare l’IVA al 10% sui lavori…, ma quest’anno sia la banca con cui abbiamo acceso il mutuo, sia il notaio, ritengono che possiamo pagare i lavori con l’IVA al 4% in quanto sono passati più di 5 anni dall’acquisto delle altre 2 case e quella nuova sarà a tutti gli effetti la nostra prima casa tra meno di un anno.
La nostra commercialista non è d’accordo…
Ho letto di tutto su internet, ma non so più a chi credere.
E’ vero o falso quanto sostiene la banca ?
non vi sono esimenti di questo tipo
buOngiorno un informazione : se vendo la casa prima dei 5anni, per pochi mesi in realta’, perche’ sono in stato di indigenza e non riesco a pagare il mutuo, per Evitare Una sovra esposizione finanziaria per debiti di banche finanziarie condominio, tasse etc. E la vendo ad un porto appena sufficiente per chiudere il mutuo, devo comunque pagare l’imposta di registro per perdita del beneficio?
Deve leggere articolo dedicato alla donazione della prima casa
Buongiorno ho acquistato con mia moglie (50%l’uno) la nostra prima casa nel 2011 ora vogliamo venderla per costruire su terreno che ci verrà donato nei prossimi mesi una nova abitazione da adibire a prima casa e vendere quella in cui viviamo,possiamo godere dei benefici prima casa sulla nuova costruzione?
i tempi sono sempre un anno di tempo dalla vendita dell’attuale casa in cui abitiamo?
grazie mille della vostra gentile disponibilità
Se avete destinato per la maggior parte del periodo di imposta la casa ad abitazione principale non vi è tassazione. Ottimo investimento mi permetto di dire! Nell’articolo trovate proprio il riferimento all’articolo che tratta della plusvalenza in caso di vendita di casa acquistate o ricevute in donazione o successione.
Buongiorno,
Le porgo la seguente domanda:
nel Maggio 2013 ho acquistato la mia prima casa da un privato e senza utilizzare mutuo.
A settembre 2018 rogitero una nuova casa (questa volta con mia moglie) acquistata direttamente da costruttore e per il quale vogliamo usufruire del bonus prima casa.
Contestualmente mettero in affitto l,appartamento acquistato nel 2013 che gestirei come seconda casa.
Mi conferma che pur non vendendo il vecchio appartamento avro pieno diritto ad agevolazioni fiscali per l,acquisto della nuova casa a settembre 2018. (Iva al 4% e mutuo prima casa).
Ringrazio anticipatamente per la gentile risposta.
Saluti
Buonasera,
Ho aquistato un immobile nel 2016 cointestato con la mia ragazza al 50%.
Il prezzo di acquisto 100.000€ oggi vorremmo vendere a 160.000 per poi riacquistare entro un anno un altro immobile i
L’immobile sarebbero intestato solo a me e non più cointestato
Vorrei sapere come funziona per quanto riguarda la plusvalenza visto che vendiamo dopo due anni con 60.000 in piu
Grazie mille
Buonasera,non trovo negli articoli un chiarimento in merito alla mia situazione:
– ho acquistato nel 2015 un immobile con i benefici prima casa e vi ho immediatamente trasferito la residenza
– nel 2017 mi sono dovuta trasferire in altra regione ove sono andata in affitto dovendovi obbligatoriamente prendere la residenza e affittando a mia volta a terzi l’immobile di mia proprietà
Ho tre quesiti da porvi:
1) ho perso i requisiti di prima casa sull’immobile di proprieta?
2) potrei incorrere in sanzioni?
3) posso ricomprare un immobile nel mio nuovo comune senza vendere l’altro?se si in quale forma?prima o seconda casa, dato che vi spostero la residenza?
Vi ringrazio anticipatamente e spero che almeno voi possiate aiutarmi
Salve, sono Tommaso, gentilmente avrei bisogno di una informazione.
Tutti parlano di vendere e ricomprare casa entro un anno, ma se io compro la casa dopo due o tre anni l’agevolazione prima casa c’è lo stesso? O vale solo una volta o due se compri e vendi entro l’anno ?
Sostanzialmente la domanda specifica e, vendo la casa e ne ricompro un altra quando la trovo tra due o tre anni, posso avere l’agevolazione ?
Grazie.
Buongiorno Avrei un quesito non ancora trattato.
Un amico deve vendere la sua prima casa che ha acquistato nel 2008 per il 50% mentre nel 2013 ha acquisito la metà che era di proprietà della sua ex compagna.
Ci domandavamo se lui abbia le difficoltà di vendita della prima casa sulla porzione acquistata nel 2013 oppure essendo parte di un’abitazione che lui ha originariamente acquistato nel 2008 non vi siano problemi sull’intero immobile.
Anticipatamente Grazie
Si è corretto ma lo trova scritto anche nell’articolo.
Buonasera,
Vorrei porre la seguente domanda:
Nel 2016 ho acquistato un immobile, in comproprietá con mia moglie, adibito a prima casa, dove da circa 2 mesi dopo l´acquisto risiediamo.
Se volessimo vendere l´immobile nel 2018, quindi prima dei 5 anni dall´acquisto, se entro 1 anno dalla vendita acquistassimo la nostra nuova prima casa non saremmo soggetti ad imposte o penali, essendo stato il vecchio appartamento sempre residenza principale della famiglia; inoltre, un´eventuale plusvalenza sulla vendita del primo immobile, non sarebbe tassata, per lo stesso motivo: é tutto corretto?
Grazie per l´aiuto, saluti
Bella domanda: al momento non è possibile fruire di questo altro istituto per slegare i termini prescrizionali imposti dalla normativa principale che disciplina l’agevolazione prima casa: però è un interessante spunto che dovrebbe destare interesse.
Salve
ho comprato casa nel 2015 con agevolazione “prima casa”, molto probabilmente l’anno prossimo dovrò trasferirmi e l’intenzione è chiaramente vendere e forse riacquistare nuova casa in un anno. Ma se io optassi per “l’affitto con riscatto” dovrei comunque pagare sanzioni?
e come riesce a soddisfare gli altri requisiti richiesti (le due dichiarazioni da rendere nell’atto)?
Salve, ho acquistato un immobile nel 2010 adibendolo a prima casa e quindi usufruendo delle agevolazioni del caso. Nel 2013 cambio residenza e pertanto l’immobile non viene più considerato prima casa. Se adesso acquisto un nuovo immobile e lo adibisco a prima casa posso sfruttare le agevolazioni fiscali anche senza aver venduto il primo immobile?
Accetto i complimenti volentieri perchè fanno bene alla pelle, ma se mi fa questa domanda credo che non abbia scritto proprio bene l’articolo in quanto l’intento era farvi capire che se nell’intervallo di tempo che va dalla data di acquisto della prima casa alla vendita l’avete destinata ad abitazione principale (e vi ho indicato il link per verificare se rispettate la definizione di abitazione principale basta che cliccate sulla parola in grassetto) allora la plusvalenza non sarà tassata. Faccio i complimenti a lei per l’incremento del patrimonio :-)
Buongiorno,
Le faccio i complimenti per l’articolo, mi ha chiarito molto le idee. Ho intenzione di vendere la mia prima casa, ma non sono trascorsi ancora i famosi cinque anni, per poi acquistarne un’altra nello stesso anno, anche questa con agevolazioni prima casa, ma questa nuova abitazione è di valore superiore a quella in mio possesso. Vorrei sapere se vendendo il mio immobile prima casa ad un prezzo inferiore rispetto all’immobile che dovrò acquistare sarò soggetto a tassazione di plusvalenza. Inoltre, se il prezzo d’acquisto dell’immobile al momento in mio possesso è minore del prezzo alla vendita, sarò sottoposto a tassazione di plusvalenza?
Grazie in anticipo per la risposta.
Ciao
la mia compagna ha comprato una casa nel set 2013 per un importo di 120k circa con agevolazione di 1ma casa ed è intestata solamente a lei.
Oggi vorremmo rivenderla (quindi prima dei 5 anni) comprando casa insieme per un valore nettamente superiore: possiamo cmq usufruire di detta agevolazione se vendiamo la prima casa e procediamo a intestarci insieme la seconda ? avremmo le agevolazioni di prima casa entrambi proporzionate a valore di quella nuova oppure avremo un cap dettato dall’ acquisto della precedente ?