Agevolazioni prima casa 2023 e Vendita prima e dopo dei cinque anni

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prima casa

Nel caso di cessione e vendita della prima casa anticipata, ossia prima dei 5 anni, con acquisto di una nuova  prima casa, sono fatti salvi i benefici della minore imposta di registro versata sempreché si riacquisti in Italia o anche in uno stato della Comunità Europea un altro immobile (cfr circolare 31 del 2010) e si continuino a soddisfare i requisiti previsti dalla legge nel testo unico dell’imposta di registro. Come vedremo nel corso dell’articolo non sempre si verifica il recupero a tassazione derivante dalle minori imposte versate.

Novità 2022 dal Decreto Milleproroghe: cosa cambia 

In sintesi il Decreto milleproroghe 2022 introduce la sospensione dei termini per l’applicazione delle agevolazioni prima casa con una proroga fino al 31 marzo 2022.

Novità 2021: cosa cambia. Il Decreto Sostegni BIS 2021 introduce alcune importanti novità per agevolare l’acquisto di case da parte dei “giovani” con iniziative di tipo fiscale, economico e finanziario. Nella sostanza abbiamo i seguenti interventi: 1) totale esenzione della tassazione indiretta prevista al momento dell’acquisto di casa ai fini delle imposte di registri, ipotecarie e catastali, 2) sia la possibilità di accesso prioritario al fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge n. 147/2013, 3) possibilità di beneficiare di un credito di imposta speciale a valere sulle imposte o tasse dovute sugli atti successivi e infine 4) esenzione dall’imposta sui mutui o finanziamenti contratti per l’acquisto della prima casa ma anche nel caso della costruzione o la ristrutturazione.

In calce a questo articolo il link al BONUS Casa Under 36 dove trovate i requisiti richiesti dalla legge per non pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali della prima casa.

Novità dal DDL collegato alla manovra di Bilancio 2020: per effetto delle disposizione introdotte del comma 759 viene incrementata del 6% la misura dell’imposta sostitutiva da pagare per le vendite “speculative” di case portandola al 26%, in luogo del precedente 20%. In tal modo la pressione fiscale viene applicata in modo uguale sia sulle plusvalenze derivanti da prodotti finanziari (eccetto quelli agevolati fiscalmente) e sugli investimenti nel caro e vecchio mattone..

Novità 2020: Sospensione termini decadenza agevolazioni prima casa. Il Governo Conte ha previsto nel decreto cura Italia 2020 l’interruzione dei termini per il soddisfacimento dei requisiti per le agevolazioni prima casa con la conseguenza che le dichiarazione rese nell’atto possono essere soddisfatte considerando nel computo una sospensione che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.

Questo vale sia in sede di prima acquisizione sia nella fase di vendita e riacquisto entro un anno. I requisiti temporali ricordiamo che sono legati al termini di 18 mesi per il cambio della residenza ovvero di un anno per il riacquisto dopo la vendita della prima casa e contestuale trasferimento della residenza nella nuova. Nel computo quindi non si dovranno considerare nel computo 312 giorni di sospensione.

Novità dalla Legge di Stabilità 2016:Prima di tutto vi aggiorno in merito alla possibilità introdotta dal legislatore, a far data dal primo gennaio 2016, si potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali (imposta di registro pari al 2% in luogo del 9%) anche per coloro che possiedono al momento del rogito un immobile, a condizione che lo vendano entro un anno dal rogito della vendita. In tal modo si realizza la condizione speculare nel caso di vendita e riacquisto entro l’anno dalla data di stipula dell’atto definitivo. Tuttavia vi invito a leggere l’articolo in quanto scoprirete che da recenti chiarimenti dell’agenzia delle entrate non sempre è possibile fruire di questa novità.

Vendita prima dei cinque anni: che fine fanno le agevolazioni sull’abitazione principale 

Prima di tutto dovete fare una distinzione rispetto al fatto se avete acquistato o meno fruendo dei benefici fiscali prima casa che prevedevano un sostanzioso risparmio sull’acquisto della prima casa (dal 9% al 2%). Inoltre sarà determinante vendere prima o no del decorso dei cinque anni.

La norma prevede che se vendete prima dei cinque anni e non riacquistate la vostra prima casa entro l’anno di immobili acquistati in precedenza con le agevolazioni decadrete dal beneficio e dovrete riversare  la minore imposta di registro versata (differenziale del 7%) a cui aggiungere sanzioni del 30% ed interessi. Insomma una bella botta per le nostre tasche.

Altro problema riguarda la tassazione dell’eventuale plusvalenza che farete sulla vendita ossia se vendete a più di quello che comprerete il differenziale positivo tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto genererà una plusvalenza tassabile laddove non siano decorsi 5 anni tra l’atto di acquisto e l’atto di vendita.

Esclusione dalla tassazione della plusvalenza sulla vendita di casa

Fortunatamente il legislatore ha disciplinato che nel caso voi abbiate adibito la vostra casa per la maggior parte del periodo di imposta intercorrente tra acquisto e vendita ad abitazione principale, la plusvalenza non sarà tassata ai fini IRPEF. La stessa condizione esimente vale se la casa è stata adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e cessione. Il principio generale infatti imposto dal legislatore non vede la tassazione della propria prima casa. Tuttavia qualora la vendita avvenga prima dei cinque anni il legislatore lo considera come una vendita speculativa per cui impone la tassazione della plusvalenza (anche la perdita dei benefici prima casa se non si riacquista entro il successivo anno dalla vendita).

Nel caso di vendita dopo i cinque anni i proventi e non solo la plusvalenza non saranno tassati. Diverso è il caso sotto descritto.

Vendita prima dei cinque anni e riacquisto di casa entro l’anno

In questo caso il legislatore presuppone che l’intento sia speculativo per cui tassa la plusvalenza determinata dalla vendita ai fini IRPEF. La plusvalenza sarà data dalla differenza tra prezzo di vendita e del precedente acquisto aumentato dei costi di acquisizione (esempio quelli notarili). La plusvalenza sarà considerata un reddito diverso ex art. 67 del Tuir e sarà assoggettata da una imposta sostitutiva del 20% da richiedere preventivamente al Notaio che si occuperà del rogito.

L’imposta ricordo che si applica solo nei seguenti casi:

  1. Rivendita Immobile prima dei cinque anni dall’acquisto
  2. Rivendita Immobile che non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorrente tra acquisto (a qualsiasi titolo per cui compresa donazione o successione) e data di vendita

Che dire della disposizione? Che a fare la manovra aumentando il gettito sono capaci un pò tutti capaci ed incapaci e che cedere alle pressioni delle lobby di banchieri e reti finanziarie che ci vorrebbero tutti a scommettere in borsa in mezzo a mari di squali che inseguono solo commissioni di vario genere senza portarci performance soddisfacenti.

Esiste però una condizione esimente per sfuggire a tale tassazione e riguarda il caso in cui l’abitazione oggetto della vendita sia stata, per la maggior parte di tempo intercorrente tra l’acquisto e la successiva vendita, adibita ad abitazione principale del soggetto cedente o dei suoi familiari. Questo rappresenta il caso in cui la plusvalenza non sarà tassata anche se la casa sarà vendita prima dei cinque anni dal precedente acquisto. Per non sbagliarsi occhio però a rispettare il requisito e a calcolare bene i giorni in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale (occhio alla corretta definizione).

Nel caso abbia acquistato un immobile, appartamento, casa con benefici prima casa e successivamente abbia acquistato un altro immobile come casa secondaria (anche nello stesso comune), non si decade dall’agevolazione se si procede a vendere la prima casa agevolata e a riacquistarne una nuova usufruendo ugualmente dell’agevolazione fiscale. Vi segnalo che a mio modesto avviso il requisito , stando ad una interpretazione letterale della norma deve sussistere al momento dell’acquisto e non anche per i cinque anni successivi come invece potrebbe desumersi dalla lettura della risoluzione dell’agenzia delle entrate numero 112 del 2012 in cui si parla dell’ipotesi del mancato riacquisto entro l’anno dell’immobile venduto entro i cinque anni a cui fa seguito l’ipotesi di richiesta di rinuncia alle agevolazioni fiscali prima casa per evitare l’assoggettamento alle sanzioni del 30% (per cui resterebbe da riversare solo la minore imposte non versata per effetto dell’agevolazione).

Tuttavia con una recente circolare del 2016 l’agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione vale anche nel caso in cui l’acquirente al momento dell’acquista sia proprietario di un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni a condizione che sia venduta entro un anno dalla data del successivo acquisto.

Tuttavia la stessa previsione non spetterebbe, secondo l’agenzia delle entrate a chi acquista una casa in un Comune nel quale il compratore stesso già abbia la proprietà di un’altra abitazione NON acquistata con i benefici prima casa per cui se vuole acquistare la seconda con i benefici deve prima vendere la prima. Se proprio non potete fare diversamente mi raccomando prima di rinunciare alle agevolazioni prima casa come visto sopra prima di commettere un errore e pagare le sanzioni.

Trascorsi dodici mesi, qualora l’Ufficio non abbia ancora accertato la decadenza dal regime di favore, potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con conseguente applicazione della sanzione ridotta (articolo 13 del Dlgs n.472/1997).

Ultimi chiarimenti: separazione e vendita prima dei cinque anni

Nel caso di vendita dell’abitazione acquistata chiedendo le agevolazioni prima casa se si procede alla vendita prima dei 5 anni non si verifica la decadenza dall’agevolazione qualora la volontà di vendere derivi da atto di separazione coniugale. Se si verifica cessa l’obbligo di riacquisto entro l’anno e non sussiste più l’obbligo in quanto. L’articolo 19 della legge 74/1987 esonera da qualsiasi tassazione ogni atto connesso al procedimento di scioglimento del matrimonio per cui anche nel caso in esame non si possono determinare effetti penalizzanti. A tal proposito vedi anche sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999

Nuovo Ravvedimento Operoso: come funziona

Vendita prima dei 5 anni nei casi di separazione o divorzio

Come vedete nell’articolo di approfondimento non si verifica recupero a tassazione dell’imposta di registro non versata nei casi di separazione o divorzio tra coniugi qualora questa sia conseguenza del riassetto patrimoniale tra i coniugi.

Vendita casa Prima dei cinque anni in caso di divorzio e separazione

Riacquisto casa estero

Come dicevamo all’inizio inoltre è fatto salvo il diritto di avvalersi delle agevolazioni prima casa anche nel caso di riacquisto di appartamento in un paese della Comunità Europea semprechè nei due paesi (di residenza fiscale del soggetto e di localizzazione dell’immobile) sussistano quegli strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare effettivamente l’immobile ove sia situato o se sia effettivamente stato adibito ad abitazione principale. Pertanto la decadenza non opera laddove entro un anno dalla vendita prima dei cinque anni della “prima casa” a condizione che “sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale” che in pratica direi essere assimilabili allo scambio di informazioni o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Acquisto di pertinenza successivo all’acquisto della prima casa

Nel caso invece di acquisto di pertinenze degli immobili adibiti a prima casa si riscontra che anche se l’abitazione principale della pertinenza non ha goduto dei benefici prima casa, l’agevolazione fiscale potrà comunque essere goduta sulle pertinenze (cfr circolare 19 de 2001), questo perché la ratio agevolativa della norma ai fini dell’imposta di registro è indirizzata all’erogazione del beneficio tanto alle abitazioni quanto alle pertinenze a nulla rilevando una distinzione temporale tra l’acquisto della prima casa e della seconda a patto che se ne faccia menzione nell’atto di acquisto della pertinenza tanto della volontà di destinare il bene immobile, box, garage o altro a pertinenza di quella abitazione di essere in possesso dei requisiti.

Spese di ristrutturazione per l’ampliamento di casa non agevolata dai benefici prima casa

Sulla base di tali precedenti e in considerazione della volontà del legislatore di favorire gli interventi destinati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa, l’Agenzia dà l’ok alla fruizione del beneficio anche in caso di ampliamento dell’abitazione non “agevolata” per difetto dei requisiti di legge.

Domanda di un lettore: Buongiorno, volevo richiedere un piccolo chiarimento. Io ho acquistato una prima casa 2 anni fa, intestandola a me e usufruendo delle agevolazioni fiscali e facendo un mutuo intestato interamente a me. Ora mi sono sposato in regime di comunione dei beni e vorremmo cambiare casa. Vendiamo la casa attuale e ne compriamo un’altra entro un anno. Se la nuova casa fosse intestata ad entrambi rischio/rischiamo di perdere le agevolazioni “prima casa” o devo quindi acquistare la nuova casa intestandola ancora solo a me?? Il mutuo è possibile farlo cointestato e beneficiare dei vantaggi fiscali se la casa fosse intestata solo a me?

Risposta di un lettore che ringraziamo
La nuova casa la potete acquistare entrambi e non perdi i benefici, l’unica differenza è che potrai usare il tuo credito d’imposta solo per la metà delle tasse che pagherai per la nuova casa (IVA o imposta di registro a seconda che si tratti di acquisto da impresa o da privato) perché il credito è personale, quindi perdi la parte eccedente la metà delle imposte di tua competenza (esempio credito vecchia casa 1.000 e imposte nuova casa 1.500, le tue 750 sono coperte dal credito mentre quelle di tua moglie no, per cui perdi i 250 di eccedenza). Ovviamente se le imposte della nuova casa fossero più del doppio di quelle della vecchia non cambierebbe nulla.
Se il mutuo è cointestato e la proprietà è di un solo coniuge, l’altro non ha diritto a portare in detrazione gli interessi e il coniuge proprietario può portare in detrazione solo il 50% di sua spettanza (soluzione assolutamente da evitare!!! Piuttosto il secondo coniuge può fare da fidejussore ma proprietà e intestatari del mutuo devono coincidere per non perdere le detrazioni fiscali).

Tassazione della plusvalenza per la vendita prima dei cinque anni

Come anticipato sopra limitatamente alla vendita prima dei cinque anni della prima casa la plusvalenza non sarà tassata se per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita la casa è stata adibita ad abitazione principale come recitato dall’articolo 67 del T.U.I.R, concernente i redditi diversi, al comma 1, lett. b), “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”. Per familiare si intende anche il coniuge separato fino a che non interviene la sentenza di divorzio.

Per questo specifico argomento potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato a dare chiarimenti e risposte sulla tassazione della plusvalenza sulla vendita di casa.

Donazione prima casa ad amici o parenti

Attenzione perchè l’agenzia delle entrate ha affermato che cessa l’agevolazione fiscale prima casa allorquando l’immobile sia ceduto prima di cinque anni dall’acquisto per successione o per donazione e non si proceda entro un anno all’acquisto di una nuova abitazione principale. In questa ipotesi, sarà recuperata la differenza tra le imposte pagate con applicazione del beneficio e quelle dovute ordinariamente. Inoltre, saranno dovuti gli interessi e la sanzione pari al 30% della differenza d’imposta.

Nel caso di acquisto avvenuto per successione o donazione non si guarda al termine quinquennale per valutarmela tassazione della plusvalenza.

Vendita nuda proprietà prima e dopo i cinque anni (articolo di approfondimento gratuito)

Vendita Prima casa usufrutto, nuda proprietà

Affitto abitazione con agevolazioni prima casa

Nel seguito potete trovare la soluzione al caso particolare di alcuni contribuenti che hanno affittato la propria casa o appartamento sui quali avevano chiesto il beneficio prima casa ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Affitto della prima casa: come funzione e domanda su perdita agevolazioni

Riacquisto entro l’anno di un immobile ad un prezzo maggiore: il limite dell’agevolazione prima casa

Come segnalatomi da un lettore qualora vendete un immobile oggetto di agevolazioni prima casa e ne acquistare un altro per un importo maggiore entro l’anno potrete si continuare a godere delle agevolazioni fiscali prima casa ma il credito di imposta riconosciuto ai fini delle imposte di registro sarà solo fino a concorrenza del primo. In pratica la Legge 448 del 1998, all’articolo 7 comma 1 recita “[…] è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro  o  dell’imposta  sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto  agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro  o  all’imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta  per  l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di  lusso”. Grazie della segnalazione. Potete però approfondire l’agrume leggendo l’articolo dedicato al calcolo del credito di imposta da sui benefici prima casa.

Acquisto successivo all’estero

Se vi trovate nel caso in cui avete venduto la casa acquistata con le agevolazioni fiscali e vi state accingendo a comprarne un’altra all’estero dovreste anche verificare come fare a rispettare i requisiti per non perdere i benefici prima casa. Per farlo potete leggere l’articolo gratuito di approfondimento dedicato alla vendita casa in Italia per acquisto all’estero.

Rinuncia alle agevolazioni prima casa per abbattere le sanzioni previste

Qualora avete intenzione di porre in essere comportamenti che vi porteranno alla decadenza delle agevolazioni vi consiglio di leggere l’articolo dedicato alla rinuncia delle agevolazioni fiscali prima casa in modo da abbattere il più possibile le sanzioni amministrative previste. Non sottovalutate questo istituto in quanto vi mette al riparo dall’applicazione delle sanzioni del 30% e degli interessi che non sono proprio una sciocchezza su queste cifre.

Vi consigliamo anche la lettura della categoria case ed immobili dove troverete delle utili guide fiscali del mondo immobiliare. Prima di leggere le fattispecie vi consigliamo di leggere la Guida Fiscale alle agevolazioni fiscali prima casa

Agevolazioni prima casa nella successione donazione

Prima casa in caso di Successione e Donazione

Tasse sulla Seconda casa

Quante Tasse si pagano sulla Seconda casa?

Agevolazioni prima casa anche sulla seconda: come e quando si può chiedere

Agevolazioni sulla seconda casa

Vendita o acquisto di terreni

Vi segnalo inoltre qualora lo abbiate e lo state cedendo quale è la tassazione sulla vendita di terreni

Opzione per il prezzo valore nel caso di acquisto di terreni e Fabbricati

Riepilogo e tabella imposte e tasse sulla prima casa

Tassazione Acquisto di casa post modifiche 2014
Tipologia immobile/acquirenteImposteFino al 31.12.2013Dall’1.1.2014
Abitazione

 

Prima casa

Soggetto privato

Ipoteca registro

 

Ipotecaria

Catastale

3%

 

Euro168,00

Euro 168,00

2%

 

Euro 50,00

Euro 50,00

Abitazione

 

Prima casa

SoggettoIva

Iva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

4%

 

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

4%

 

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Abitazione no benefici prima casa

 

Soggetto privato

Ipoteca registro

 

Ipotecaria

Catastale

7%

 

2%

1%

9%

 

Euro 50,00

Euro 50,00

Abitazione no prima casa Soggetto IvaIva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

10%

 

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

10%

 

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Abitazione no prima casa 

 

Soggetto Iva

Iva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

esente

 

7%

2%

1%

esente

 

9%

Euro 50,00

Euro 50,00

Ufficio/Negozio Soggetto privatoIpoteca registro

 

Ipotecaria

Catastale

7%

 

2%

1%

9%

 

Euro 50,00

Euro 50,00

Ufficio /NegozioSoggetto IvaIva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

10% – 21%

 

Euro 168,00

3%

1%

10%-22%

 

Euro 200,00

3%

1%

Ufficio /NegozioSoggetto IvaIva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

esente

 

Euro 168,00

3%

1%

esente

 

Euro 200,00

3%

1%

Terreno edificabile

 

Soggetto privato

Ipoteca registro

 

Ipotecaria

Catastale

8%

 

2%

1%

9%

 

Euro 50,00

Euro 50,00

Terreno edificabile

 

Soggetto Iva

Iva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

22%

 

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

22%

 

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Calcolo Base imponibile per l’imposta di registro

La base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro è pari alla rendita catastale moltiplicata per 115,5 che rappresenta un moltiplicatore definito dal legislatore. Per applicare questa base imponibile ridotta dovrà farsi esplicita richiesta al Notaio al momento del rogito notarile. È una forma che consente non solo di ridurre l’impatto fiscale ma anche quello di evitare eventuali accertamenti fiscali sul prezzo di vendita da parte del fisco (non sulla presenza o rispondendo dei requisiti richiesti)

Se acquistate da un costruttore invece potrete rifarvi alla tabella sopra riportata e al posto dell’imposta di registro  pagherete un’IVA del 4%.

Seconda casa

Nel caso di seconda casa la tassazione fiscale è la seguente:

Descrizione ImpostaValore Imposta
Registro9% dal 01/01/2014
Ipotecaria 2 % (50 € dal 01/01/2014) 
Catastale 1 % (50 € dal 01/01/2014)

Direttamente collegato al tema in questione vi segnalo anche l’articolo di approfondimento gratuito (ancora per poco) dedicato al trasferimento delle detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione, risparmio energetico, sicurezza o eliminazione di barriere architettoniche. In questo sono descritte le opzioni che potete scegliere e cosa prevede la norma a proposito. Sono tanti i contribuente che si trovano infatti a dover scegliere cosa fare con le quote delle detrazioni fiscali IRPEF residue.

323 Commenti

  1. Buonasera volevo chiedere un consiglio:
    sto vendendo casa prima dei 5 anni, fra qualche mese compro un rudere da ristrutturare che sicuramente rogiterò ( con bonus prima casa) prima della vendita del mio immobile. Ho comunque tempo un anno dal rogito del rudere per vendere la mia casa ed usufruire del bonus prima casa giusto? Il rudere sarà da ristrutturare interamente quindi posso usufruire del 50% degli sgravi fiscali senza plusvalenze o altre spese da affrontare quando venderò il mio attuale immobile ( ovviamente prima di un anno)?

  2. Leggevo che la plusvalenza non andrebbe tassata, perché L’ abitazione è stata adibita per la maggior parte del tempo ad abitazione principale….c’è confusione? Se lei rispetta questo non è tassata

  3. Buongiorno,
    Avrei un quesito sulla plusvalenza. Stiamo vendendo la nostra prima casa prima dei 5 anni. Causa separazione. Leggevo che la plusvalenza non andrebbe tassata, perché L’ abitazione è stata adibita per la maggior parte del tempo ad abitazione principale. C’è un po’ di confusione e non riesco a capire. Dovrei pagare il 26% sulla plusvalenza o saremmo svincolati?
    Grazie mille

  4. Buongiorno, avrei un quesito da porvi:
    4 anni fa mia mia moglie in regime di separazione di beni e residente con me nella mia prima casa ha acquistato la sua prima casa nello stesso comune ed io ho sottoscritto il mutuo .
    Adesso mia moglie si trova nell’opportunità di vendere la sua casa dalla quale otterrebbe una plusvalenza , ma vendendola necessita di riacquistare altra sua prima casa entro questo anno .
    Esposto questo,, è soggetta alla tassa sulla plusvalenza?

  5. ai fini della non applicazione della tassazione sulla plusvalenza sarebbe dirimente che lei l’abbia destinata per la maggior parte del periodo in cui ne è stato proprietario a propria abitazione principale sua o dei suoi familiari: questo ai fini della tassazione Irpef della plusvalenza. (Certo strano sentir parlare di plusvalenze quando questi agenti immobiliari ci parlano sempre di mercato in calo…bah, beato lei). Ai fini invece della eventuale decadenza delle agevolazioni ai fini della minor imposta di registro versata al momento dell’acquisto originario (2% in luogo del 9%) rileva che lei dovrà riacquistarne un’altra entro un anno dalla vendita della prima. OK?

  6. Buongiorno, vendendo una casa comprata circa 3 anni fa, acquistata con agevolazioni prima casa e utilizzata dal momento dell’acquisto come abitazione principale quindi con residenza, devo pagare la plusvalenza?

    Posso acquistare un appartamento con agevolazioni prima casa e vendere la precedente in un anno solare ?

    Grazie

  7. Si. si ricordi che se la sua preoccupazione è l’agevolazione prima casa ok, ma se c’è anche una plusvalenza ricordi che questa non rileva ai fini IRPEF anche se la vende prima ma ha adibito l’abitazione per la ma maggior parte del periodo ad abitazione principale (da leggere come dimora abituale).

  8. Buongiorno ho acquistato casa il 23 gennaio 2015 con agevolazioni prima casa, posso rivenderla con tranquillità dopo il 23 gennaio 2020?

    Grazie mille
    Alessandra

  9. Buongiorno
    Vorrei acquistare un immobile con agevolazioni prima casa chiedendo un mutuo.
    L’immobile è attualmente accatastato come show rom ed è intestato ad una società che si è dichiarata disponibile a richiede al comune il cambio di destinazione d’uso in civile abitazione solo dopo avere la certezza, tramite il versamento di una cospicua caparra, dell’acquisto da parte mia. Il rogito avverrebbe solo dopo aver concluso la pratica del cambio di destinazione d’uso. Mi chiedo: considerato che l’agenzia delle entrate si riserva di accertare, entro un anno dalla richiesta, l’effettiva sussistenza dei requisiti di civile abitazione, nel caso si dovesse verificare che l’immobile venga classificato dall’Agenzia come immobile non idoneo alle agevolazioni prima casa, come potrò risolvere la situazione?

  10. Salve, ho appena comprato un appartamento con benefici prima casa nel mio attuale comune di residenza. Ho necessità di spostare la residenza temporaneamente in un altro comune per ricongiungersi al nucleo familiare di mio padre (leggasi legge Bersani e assicurazioni) per poi riportarla nella mia casa appena acquistata. Il tutto nel giro di tre mesi circa, ampiamente entro i 18 mesi prescritti dalla legge. Corro il rischio di decadenza dei benefici prima casa? Grazie

  11. Buongiorno, io e la mia compagna (non siamo sposati) abbiamo acquistato al 50% ciascuno un’abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa nel 2011.
    Ora passati quindi i 5 anni vogliamo acquistarne al 50% ciascuno un’altra nello stesso comune, usufruendo delle agevolazioni ed impegnandoci a vendere la “vecchia” proma casa entro un anno.
    Nel caso in cui non riuscissimo a vendere la vecchia prima casa vorremmo fare una permuta in modo che io divenga pieno proprietario della “vecchia” prima casa e mia moglie piena proprietaria della nuova prima casa. In questo caso qualcuno di noi due perderebbe le agevolazioni???

  12. Buongiorno,
    Ho comprato una prima casa nel 2013 al prezzo di 240.000 più iva 9.600. (comprata dal costruttore)
    Sto ricomprando casa dallo stesso costruttore dopo 5 anni al prezzo di 330.000 più iva 13.200 (chiaramente vendendo la prima).
    La mia domanda è : posso recuperare i 9.600 euro dell’iva sull’acquisto della casa comprata nel 2013??

  13. Buongiorno, abbiamo comprato una casa nel 2013 con agevolazione prima casa ed abbiamo comprato da un costruttore pagando poi l’iva al 4%.
    Stiamo comprando dallo stesso costruttore un altra casa, nel 2019, vendendo la prima e il costruttore mi ha detto che posso recuperare l’iva pagata nel 2013. Ma posso recuperare al 2019 l’iva?? 9.600,00 a compensazione su quella nuova??
    La casa nel 2013 è costata 240.000,00 + iva 9.600,00. da vendere
    la casa nel 2019 costa 300.000,00 + iva 12.000,00. eventualmente da acquistare.

  14. … preciso: mi sono AGGIUDICATO i due appartamenti ma ancora non li ho pagati, quindi NON SONO ANCORA PROPRIETARIO di nessuno dei due (ho 4 mesi di tempo per saldare quanto dovuto per entrambi) ….

    a questo punto pagherei l’appartamento più piccolo divenendone proprietario con le agevolazioni “prima casa”, quindi, dopo aver abitato questo appartamento per poco tempo (attivando tutte le utenze in maniera da rendere effettiva la mia residenza lì – luce, acqua, gas, immondizia)…. passato un mesetto o poco più procedo con il pagamento del secondo appartamento (più grande) divenendone anche qui proprietario con le agevolazioni “prima casa” con la condizione di vendere l’appartamento più piccolo entro 1 anno (come previsto dalla normativa in materia). Ciò mi consentirebbe, a mio parere, di ottenere i vantaggi fiscali indicati ai punti 1) e 2) della mia precedente e-mail (iva al 4% per entrambi gli appartamenti e mancata tassazione della plusvalenza realizzata sulla vendita dell’appartamento più piccolo). E’ CORRETTO IL MIO RAGIONAMENTO?

  15. 1 DOMANDA ALLA REDAZIONE DI TASSE-FISCO…
    in data 16/04/2019 ho partecipato ad un’asta immobiliare (soggetta ad IV.A.) e mi sono aggiudicato 2 appartamenti: uno di 116 mq. ed uno di 98 mq, entrambe ad un prezzo vantaggioso… premetto che diventerò proprietario delle case SOLTANTO quando verrà emesso il decreto di trasferimento (dopo aver saldato ovviamente). Ho 4 mesi di tempo per saldare. La mia intenzione è di andare a vivere in quella più grande. Ora, al fine di pagare meno imposte possibili, vorrei acquistare la casa più piccola (con i benefici prima casa) ed adibirla immediatamente ad abitazione principale per un mesetto o due (attivando le utenze ecc..), dopodiché acquisto la seconda sempre con i benefici prima casa, impegnandomi a vendere la prima entro un anno… in tal caso otterrei un cospicuo risparmio di imposte in quanto:
    1) pagherei l’I.V.A. al 4% per entrambe le case;
    2) eviterei la plusvalenza sulla rivendita della casa più piccola in quanto per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione l’ho adibita ad abitazione principale.
    E’ GIUSTO QUESTO MIO RAGIONAMENTO?…

  16. Ho acquistato due anni fa un immobile usufruendo dei benefici per la prima casa. A seguito di trasferimento per lavoro in altra regione ho fissato il domicilio in tale regione, pur conservando la residenza nella casa iniziale. Ora vorrei vendere la prima casa per acquistarne una nel comune di lavoro. Perderei i benefici ottenuti per l’acquisto della prima casa? Grazie

  17. lo trova scritto nel testo………………………………………….dipende dal tempo che destinato questa casa alla sua abitazione principale…

  18. ho acquistato a luglio 2015 la prima casa Risiedo li da gennaio 2016. sto vendendo prima dei 5 anni devo pagare la plusvalenza?

  19. Buongiorno!
    Io ho il mutuo prima casa da 1,5 anni, il mio compagno ha anche mutuo prima casa, ma già da 5 anni. Stiamo pensando di vendere entrambi i nostri immobili e prendere insieme una casa più grande, sperando sempre di avere le agevolazioni. Possono esserci problemi in questo caso? Potrebbe esserci qualche differenza nel caso decidiamo di sposarci prima?

  20. Buongiorno, mi trovo in una situazione un po’ particolare. Nel 2016 ho acquistato con mia moglie una casa usufruendo dell’Iva agevolata al 4%. In questi tre anni abbiamo sempre avuto residenza in questa casa. Abbiamo deciso di vendere questa casa e comprarne due, una intestata a me e una a mia moglie, chiedendo su entrambe l’agevolazione. Andremo a vivere in quella intestata a mia moglie, mentre l’altra la affitto. Vorrei sapere se è tutto in regola o se non avrei avuto diritto a fare questa operazione. Vorrei poi sapere cosa accadrebbe nel caso non riuscissi a vendere la casa attuale entro un anno dall’acquisto delle altre due, e cosa accadrebbe se vendessi la casa, ma non il posto auto di pertinenza.

  21. Buongiorno, ho comprato una casa con benefici fiscali prima casa nel 2016, per venderla poi nel 2018; nello stesso anno ho ricomprato una prima casa, che tutt’ora posseggo, beneficiando sempre dell’imposta ridotta. La domanda che vorrei fare è; i benefici fiscali che hanno durata cinque anni decorrono nel mio caso dal 2016 e cesseranno nel 2021 , indipendentemente che nel frattempo abbia acquistato e rivenduto, o decorrono dall’ultimo acquisto, quindi dal 2018 e cesseranno nel 2021 prima di poter vendere nuovamente la casa senza pagamento della sanzione

  22. Buongiorno
    ho acquistato un immobile con agevolazioni prima casa nel mese di ottobre 2018
    il mio vicino è interessato al terreno posto sul retro della casa e facente parte della compravendita che ho effettuato, volevo quindi sapere se posso vendere tale terreno al mio vicino in quanto non mi interessa o se potrei incorrere in sanzioni per vendita prima dei 5 anni in quanto sto beneficiando delle agevolazioni.
    grazie

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