Aggiornato il 4 Maggio 2023
Nel caso di cessione e vendita della prima casa anticipata, ossia prima dei 5 anni, con acquisto di una nuova prima casa, sono fatti salvi i benefici della minore imposta di registro versata sempreché si riacquisti in Italia o anche in uno stato della Comunità Europea un altro immobile (cfr circolare 31 del 2010) e si continuino a soddisfare i requisiti previsti dalla legge nel testo unico dell’imposta di registro. Come vedremo nel corso dell’articolo non sempre si verifica il recupero a tassazione derivante dalle minori imposte versate.
Novità 2022 dal Decreto Milleproroghe: cosa cambia
In sintesi il Decreto milleproroghe 2022 introduce la sospensione dei termini per l’applicazione delle agevolazioni prima casa con una proroga fino al 31 marzo 2022.
Novità 2021: cosa cambia. Il Decreto Sostegni BIS 2021 introduce alcune importanti novità per agevolare l’acquisto di case da parte dei “giovani” con iniziative di tipo fiscale, economico e finanziario. Nella sostanza abbiamo i seguenti interventi: 1) totale esenzione della tassazione indiretta prevista al momento dell’acquisto di casa ai fini delle imposte di registri, ipotecarie e catastali, 2) sia la possibilità di accesso prioritario al fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge n. 147/2013, 3) possibilità di beneficiare di un credito di imposta speciale a valere sulle imposte o tasse dovute sugli atti successivi e infine 4) esenzione dall’imposta sui mutui o finanziamenti contratti per l’acquisto della prima casa ma anche nel caso della costruzione o la ristrutturazione.
In calce a questo articolo il link al BONUS Casa Under 36 dove trovate i requisiti richiesti dalla legge per non pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali della prima casa.
Novità dal DDL collegato alla manovra di Bilancio 2020: per effetto delle disposizione introdotte del comma 759 viene incrementata del 6% la misura dell’imposta sostitutiva da pagare per le vendite “speculative” di case portandola al 26%, in luogo del precedente 20%. In tal modo la pressione fiscale viene applicata in modo uguale sia sulle plusvalenze derivanti da prodotti finanziari (eccetto quelli agevolati fiscalmente) e sugli investimenti nel caro e vecchio mattone..
Novità 2020: Sospensione termini decadenza agevolazioni prima casa. Il Governo Conte ha previsto nel decreto cura Italia 2020 l’interruzione dei termini per il soddisfacimento dei requisiti per le agevolazioni prima casa con la conseguenza che le dichiarazione rese nell’atto possono essere soddisfatte considerando nel computo una sospensione che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.
Questo vale sia in sede di prima acquisizione sia nella fase di vendita e riacquisto entro un anno. I requisiti temporali ricordiamo che sono legati al termini di 18 mesi per il cambio della residenza ovvero di un anno per il riacquisto dopo la vendita della prima casa e contestuale trasferimento della residenza nella nuova. Nel computo quindi non si dovranno considerare nel computo 312 giorni di sospensione.
Novità dalla Legge di Stabilità 2016:Prima di tutto vi aggiorno in merito alla possibilità introdotta dal legislatore, a far data dal primo gennaio 2016, si potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali (imposta di registro pari al 2% in luogo del 9%) anche per coloro che possiedono al momento del rogito un immobile, a condizione che lo vendano entro un anno dal rogito della vendita. In tal modo si realizza la condizione speculare nel caso di vendita e riacquisto entro l’anno dalla data di stipula dell’atto definitivo. Tuttavia vi invito a leggere l’articolo in quanto scoprirete che da recenti chiarimenti dell’agenzia delle entrate non sempre è possibile fruire di questa novità.
Vendita prima dei cinque anni: che fine fanno le agevolazioni sull’abitazione principale
Prima di tutto dovete fare una distinzione rispetto al fatto se avete acquistato o meno fruendo dei benefici fiscali prima casa che prevedevano un sostanzioso risparmio sull’acquisto della prima casa (dal 9% al 2%). Inoltre sarà determinante vendere prima o no del decorso dei cinque anni.
La norma prevede che se vendete prima dei cinque anni e non riacquistate la vostra prima casa entro l’anno di immobili acquistati in precedenza con le agevolazioni decadrete dal beneficio e dovrete riversare la minore imposta di registro versata (differenziale del 7%) a cui aggiungere sanzioni del 30% ed interessi. Insomma una bella botta per le nostre tasche.
Altro problema riguarda la tassazione dell’eventuale plusvalenza che farete sulla vendita ossia se vendete a più di quello che comprerete il differenziale positivo tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto genererà una plusvalenza tassabile laddove non siano decorsi 5 anni tra l’atto di acquisto e l’atto di vendita.
Esclusione dalla tassazione della plusvalenza sulla vendita di casa
Fortunatamente il legislatore ha disciplinato che nel caso voi abbiate adibito la vostra casa per la maggior parte del periodo di imposta intercorrente tra acquisto e vendita ad abitazione principale, la plusvalenza non sarà tassata ai fini IRPEF. La stessa condizione esimente vale se la casa è stata adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e cessione. Il principio generale infatti imposto dal legislatore non vede la tassazione della propria prima casa. Tuttavia qualora la vendita avvenga prima dei cinque anni il legislatore lo considera come una vendita speculativa per cui impone la tassazione della plusvalenza (anche la perdita dei benefici prima casa se non si riacquista entro il successivo anno dalla vendita).
Nel caso di vendita dopo i cinque anni i proventi e non solo la plusvalenza non saranno tassati. Diverso è il caso sotto descritto.
Vendita prima dei cinque anni e riacquisto di casa entro l’anno
In questo caso il legislatore presuppone che l’intento sia speculativo per cui tassa la plusvalenza determinata dalla vendita ai fini IRPEF. La plusvalenza sarà data dalla differenza tra prezzo di vendita e del precedente acquisto aumentato dei costi di acquisizione (esempio quelli notarili). La plusvalenza sarà considerata un reddito diverso ex art. 67 del Tuir e sarà assoggettata da una imposta sostitutiva del 20% da richiedere preventivamente al Notaio che si occuperà del rogito.
L’imposta ricordo che si applica solo nei seguenti casi:
- Rivendita Immobile prima dei cinque anni dall’acquisto
- Rivendita Immobile che non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorrente tra acquisto (a qualsiasi titolo per cui compresa donazione o successione) e data di vendita
Che dire della disposizione? Che a fare la manovra aumentando il gettito sono capaci un pò tutti capaci ed incapaci e che cedere alle pressioni delle lobby di banchieri e reti finanziarie che ci vorrebbero tutti a scommettere in borsa in mezzo a mari di squali che inseguono solo commissioni di vario genere senza portarci performance soddisfacenti.
Esiste però una condizione esimente per sfuggire a tale tassazione e riguarda il caso in cui l’abitazione oggetto della vendita sia stata, per la maggior parte di tempo intercorrente tra l’acquisto e la successiva vendita, adibita ad abitazione principale del soggetto cedente o dei suoi familiari. Questo rappresenta il caso in cui la plusvalenza non sarà tassata anche se la casa sarà vendita prima dei cinque anni dal precedente acquisto. Per non sbagliarsi occhio però a rispettare il requisito e a calcolare bene i giorni in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale (occhio alla corretta definizione).
Nel caso abbia acquistato un immobile, appartamento, casa con benefici prima casa e successivamente abbia acquistato un altro immobile come casa secondaria (anche nello stesso comune), non si decade dall’agevolazione se si procede a vendere la prima casa agevolata e a riacquistarne una nuova usufruendo ugualmente dell’agevolazione fiscale. Vi segnalo che a mio modesto avviso il requisito , stando ad una interpretazione letterale della norma deve sussistere al momento dell’acquisto e non anche per i cinque anni successivi come invece potrebbe desumersi dalla lettura della risoluzione dell’agenzia delle entrate numero 112 del 2012 in cui si parla dell’ipotesi del mancato riacquisto entro l’anno dell’immobile venduto entro i cinque anni a cui fa seguito l’ipotesi di richiesta di rinuncia alle agevolazioni fiscali prima casa per evitare l’assoggettamento alle sanzioni del 30% (per cui resterebbe da riversare solo la minore imposte non versata per effetto dell’agevolazione).
Tuttavia con una recente circolare del 2016 l’agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione vale anche nel caso in cui l’acquirente al momento dell’acquista sia proprietario di un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni a condizione che sia venduta entro un anno dalla data del successivo acquisto.
Tuttavia la stessa previsione non spetterebbe, secondo l’agenzia delle entrate a chi acquista una casa in un Comune nel quale il compratore stesso già abbia la proprietà di un’altra abitazione NON acquistata con i benefici prima casa per cui se vuole acquistare la seconda con i benefici deve prima vendere la prima. Se proprio non potete fare diversamente mi raccomando prima di rinunciare alle agevolazioni prima casa come visto sopra prima di commettere un errore e pagare le sanzioni.
Trascorsi dodici mesi, qualora l’Ufficio non abbia ancora accertato la decadenza dal regime di favore, potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con conseguente applicazione della sanzione ridotta (articolo 13 del Dlgs n.472/1997).
Ultimi chiarimenti: separazione e vendita prima dei cinque anni
Nel caso di vendita dell’abitazione acquistata chiedendo le agevolazioni prima casa se si procede alla vendita prima dei 5 anni non si verifica la decadenza dall’agevolazione qualora la volontà di vendere derivi da atto di separazione coniugale. Se si verifica cessa l’obbligo di riacquisto entro l’anno e non sussiste più l’obbligo in quanto. L’articolo 19 della legge 74/1987 esonera da qualsiasi tassazione ogni atto connesso al procedimento di scioglimento del matrimonio per cui anche nel caso in esame non si possono determinare effetti penalizzanti. A tal proposito vedi anche sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999
Nuovo Ravvedimento Operoso: come funziona
Vendita prima dei 5 anni nei casi di separazione o divorzio
Come vedete nell’articolo di approfondimento non si verifica recupero a tassazione dell’imposta di registro non versata nei casi di separazione o divorzio tra coniugi qualora questa sia conseguenza del riassetto patrimoniale tra i coniugi.
Vendita casa Prima dei cinque anni in caso di divorzio e separazione
Riacquisto casa estero
Come dicevamo all’inizio inoltre è fatto salvo il diritto di avvalersi delle agevolazioni prima casa anche nel caso di riacquisto di appartamento in un paese della Comunità Europea semprechè nei due paesi (di residenza fiscale del soggetto e di localizzazione dell’immobile) sussistano quegli strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare effettivamente l’immobile ove sia situato o se sia effettivamente stato adibito ad abitazione principale. Pertanto la decadenza non opera laddove entro un anno dalla vendita prima dei cinque anni della “prima casa” a condizione che “sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale” che in pratica direi essere assimilabili allo scambio di informazioni o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Acquisto di pertinenza successivo all’acquisto della prima casa
Nel caso invece di acquisto di pertinenze degli immobili adibiti a prima casa si riscontra che anche se l’abitazione principale della pertinenza non ha goduto dei benefici prima casa, l’agevolazione fiscale potrà comunque essere goduta sulle pertinenze (cfr circolare 19 de 2001), questo perché la ratio agevolativa della norma ai fini dell’imposta di registro è indirizzata all’erogazione del beneficio tanto alle abitazioni quanto alle pertinenze a nulla rilevando una distinzione temporale tra l’acquisto della prima casa e della seconda a patto che se ne faccia menzione nell’atto di acquisto della pertinenza tanto della volontà di destinare il bene immobile, box, garage o altro a pertinenza di quella abitazione di essere in possesso dei requisiti.
Spese di ristrutturazione per l’ampliamento di casa non agevolata dai benefici prima casa
Sulla base di tali precedenti e in considerazione della volontà del legislatore di favorire gli interventi destinati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa, l’Agenzia dà l’ok alla fruizione del beneficio anche in caso di ampliamento dell’abitazione non “agevolata” per difetto dei requisiti di legge.
Domanda di un lettore: Buongiorno, volevo richiedere un piccolo chiarimento. Io ho acquistato una prima casa 2 anni fa, intestandola a me e usufruendo delle agevolazioni fiscali e facendo un mutuo intestato interamente a me. Ora mi sono sposato in regime di comunione dei beni e vorremmo cambiare casa. Vendiamo la casa attuale e ne compriamo un’altra entro un anno. Se la nuova casa fosse intestata ad entrambi rischio/rischiamo di perdere le agevolazioni “prima casa” o devo quindi acquistare la nuova casa intestandola ancora solo a me?? Il mutuo è possibile farlo cointestato e beneficiare dei vantaggi fiscali se la casa fosse intestata solo a me?
Risposta di un lettore che ringraziamo
La nuova casa la potete acquistare entrambi e non perdi i benefici, l’unica differenza è che potrai usare il tuo credito d’imposta solo per la metà delle tasse che pagherai per la nuova casa (IVA o imposta di registro a seconda che si tratti di acquisto da impresa o da privato) perché il credito è personale, quindi perdi la parte eccedente la metà delle imposte di tua competenza (esempio credito vecchia casa 1.000 e imposte nuova casa 1.500, le tue 750 sono coperte dal credito mentre quelle di tua moglie no, per cui perdi i 250 di eccedenza). Ovviamente se le imposte della nuova casa fossero più del doppio di quelle della vecchia non cambierebbe nulla.
Se il mutuo è cointestato e la proprietà è di un solo coniuge, l’altro non ha diritto a portare in detrazione gli interessi e il coniuge proprietario può portare in detrazione solo il 50% di sua spettanza (soluzione assolutamente da evitare!!! Piuttosto il secondo coniuge può fare da fidejussore ma proprietà e intestatari del mutuo devono coincidere per non perdere le detrazioni fiscali).
Tassazione della plusvalenza per la vendita prima dei cinque anni
Come anticipato sopra limitatamente alla vendita prima dei cinque anni della prima casa la plusvalenza non sarà tassata se per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita la casa è stata adibita ad abitazione principale come recitato dall’articolo 67 del T.U.I.R, concernente i redditi diversi, al comma 1, lett. b), “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”. Per familiare si intende anche il coniuge separato fino a che non interviene la sentenza di divorzio.
Per questo specifico argomento potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato a dare chiarimenti e risposte sulla tassazione della plusvalenza sulla vendita di casa.
Donazione prima casa ad amici o parenti
Attenzione perchè l’agenzia delle entrate ha affermato che cessa l’agevolazione fiscale prima casa allorquando l’immobile sia ceduto prima di cinque anni dall’acquisto per successione o per donazione e non si proceda entro un anno all’acquisto di una nuova abitazione principale. In questa ipotesi, sarà recuperata la differenza tra le imposte pagate con applicazione del beneficio e quelle dovute ordinariamente. Inoltre, saranno dovuti gli interessi e la sanzione pari al 30% della differenza d’imposta.
Nel caso di acquisto avvenuto per successione o donazione non si guarda al termine quinquennale per valutarmela tassazione della plusvalenza.
Vendita nuda proprietà prima e dopo i cinque anni (articolo di approfondimento gratuito)
Vendita Prima casa usufrutto, nuda proprietà
Affitto abitazione con agevolazioni prima casa
Nel seguito potete trovare la soluzione al caso particolare di alcuni contribuenti che hanno affittato la propria casa o appartamento sui quali avevano chiesto il beneficio prima casa ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Affitto della prima casa: come funzione e domanda su perdita agevolazioni
Riacquisto entro l’anno di un immobile ad un prezzo maggiore: il limite dell’agevolazione prima casa
Come segnalatomi da un lettore qualora vendete un immobile oggetto di agevolazioni prima casa e ne acquistare un altro per un importo maggiore entro l’anno potrete si continuare a godere delle agevolazioni fiscali prima casa ma il credito di imposta riconosciuto ai fini delle imposte di registro sarà solo fino a concorrenza del primo. In pratica la Legge 448 del 1998, all’articolo 7 comma 1 recita “[…] è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso”. Grazie della segnalazione. Potete però approfondire l’agrume leggendo l’articolo dedicato al calcolo del credito di imposta da sui benefici prima casa.
Acquisto successivo all’estero
Se vi trovate nel caso in cui avete venduto la casa acquistata con le agevolazioni fiscali e vi state accingendo a comprarne un’altra all’estero dovreste anche verificare come fare a rispettare i requisiti per non perdere i benefici prima casa. Per farlo potete leggere l’articolo gratuito di approfondimento dedicato alla vendita casa in Italia per acquisto all’estero.
Rinuncia alle agevolazioni prima casa per abbattere le sanzioni previste
Qualora avete intenzione di porre in essere comportamenti che vi porteranno alla decadenza delle agevolazioni vi consiglio di leggere l’articolo dedicato alla rinuncia delle agevolazioni fiscali prima casa in modo da abbattere il più possibile le sanzioni amministrative previste. Non sottovalutate questo istituto in quanto vi mette al riparo dall’applicazione delle sanzioni del 30% e degli interessi che non sono proprio una sciocchezza su queste cifre.
Vi consigliamo anche la lettura della categoria case ed immobili dove troverete delle utili guide fiscali del mondo immobiliare. Prima di leggere le fattispecie vi consigliamo di leggere la Guida Fiscale alle agevolazioni fiscali prima casa
Agevolazioni prima casa nella successione donazione
Prima casa in caso di Successione e Donazione
Tasse sulla Seconda casa
Quante Tasse si pagano sulla Seconda casa?
Agevolazioni prima casa anche sulla seconda: come e quando si può chiedere
Agevolazioni sulla seconda casa
Vendita o acquisto di terreni
Vi segnalo inoltre qualora lo abbiate e lo state cedendo quale è la tassazione sulla vendita di terreni
Opzione per il prezzo valore nel caso di acquisto di terreni e Fabbricati
Riepilogo e tabella imposte e tasse sulla prima casa
Tassazione Acquisto di casa post modifiche 2014 | |||
Tipologia immobile/acquirente | Imposte | Fino al 31.12.2013 | Dall’1.1.2014 |
Abitazione
Prima casa Soggetto privato | Ipoteca registro
Ipotecaria Catastale | 3%
Euro168,00 Euro 168,00 | 2%
Euro 50,00 Euro 50,00 |
Abitazione
Prima casa SoggettoIva | Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale | 4%
Euro 168,00 Euro 168,00 Euro 168,00 | 4%
Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 |
Abitazione no benefici prima casa
Soggetto privato | Ipoteca registro
Ipotecaria Catastale | 7%
2% 1% | 9%
Euro 50,00 Euro 50,00 |
Abitazione no prima casa Soggetto Iva | Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale | 10%
Euro 168,00 Euro 168,00 Euro 168,00 | 10%
Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 |
Abitazione no prima casa
Soggetto Iva | Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale | esente
7% 2% 1% | esente
9% Euro 50,00 Euro 50,00 |
Ufficio/Negozio Soggetto privato | Ipoteca registro
Ipotecaria Catastale | 7%
2% 1% | 9%
Euro 50,00 Euro 50,00 |
Ufficio /NegozioSoggetto Iva | Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale | 10% – 21%
Euro 168,00 3% 1% | 10%-22%
Euro 200,00 3% 1% |
Ufficio /NegozioSoggetto Iva | Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale | esente
Euro 168,00 3% 1% | esente
Euro 200,00 3% 1% |
Terreno edificabile
Soggetto privato | Ipoteca registro
Ipotecaria Catastale | 8%
2% 1% | 9%
Euro 50,00 Euro 50,00 |
Terreno edificabile
Soggetto Iva | Iva
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale | 22%
Euro 168,00 Euro 168,00 Euro 168,00 | 22%
Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 |
Calcolo Base imponibile per l’imposta di registro
La base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro è pari alla rendita catastale moltiplicata per 115,5 che rappresenta un moltiplicatore definito dal legislatore. Per applicare questa base imponibile ridotta dovrà farsi esplicita richiesta al Notaio al momento del rogito notarile. È una forma che consente non solo di ridurre l’impatto fiscale ma anche quello di evitare eventuali accertamenti fiscali sul prezzo di vendita da parte del fisco (non sulla presenza o rispondendo dei requisiti richiesti)
Se acquistate da un costruttore invece potrete rifarvi alla tabella sopra riportata e al posto dell’imposta di registro pagherete un’IVA del 4%.
Seconda casa
Nel caso di seconda casa la tassazione fiscale è la seguente:
Descrizione Imposta | Valore Imposta |
Registro | 9% dal 01/01/2014 |
Ipotecaria | 2 % (50 € dal 01/01/2014) |
Catastale | 1 % (50 € dal 01/01/2014) |
Direttamente collegato al tema in questione vi segnalo anche l’articolo di approfondimento gratuito (ancora per poco) dedicato al trasferimento delle detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione, risparmio energetico, sicurezza o eliminazione di barriere architettoniche. In questo sono descritte le opzioni che potete scegliere e cosa prevede la norma a proposito. Sono tanti i contribuente che si trovano infatti a dover scegliere cosa fare con le quote delle detrazioni fiscali IRPEF residue.
[…] decadono le agevolazioni fiscali 2010 prima casa? Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa necessitano di determinati […]
Infatti la domanda è formulata proprio perché, anche se non sono un addetto ai lavori, su potrebbe prestare a diverse interpretazioni che non credo il Notaio a prescindere dal consiglio certamente più competente, possa poi certificare; oltretutto accennate anche a “sentenza di separazione” che nel mio caso non sussiste in quanto all’epoca la scelta fu dettata esclusivamente da motivazioni tese ad evitare disgregazioni che si prospettavano , oggi positivamente definite.
Quindi, volendo fare le cose in regola e senza lo stress per l’attesa della giusta interpretazione da parte degli enti preposti (ADE), ritengo sia necessario valutare soluzioni diverse, in primis la vendita dell’immobile posseduto almeno un giorno prima del rogito del nuovo acquisto o, se ciò non fosse possibile, valutare la donazione ad un figlio in attesa di tempi migliori per la vendita, i cui costi, ritengo, siano ampiamente compensati dall’economia realizzata con l’agevolazione prima casa che non è solo iniziale (tasse – imposte etc) ma anche successiva in quanto influisce molto su aspetti deducibili e detraibili dal reddito. Saluti e complimenti per il sito
Non è banale la domanda perchè si situa in quell’area che espone a diverse intepretazioni eppure sono situazioni tipich quelle dell’assegnazione dell’immobile alla moglie, con sentenza di separazione. Io mi premunirei prima di rispettare i requisiti e le dichiarazioni che devo rendere in atto e mi ricorderei che la norma agevola l’acquisto della prima casa con le agevolazioni per i soggetti che non hanno altre abitazioni o che non ne hanno mai fruito prima. Ne provi anche a parlare con il Notaio che stenderà l’atto di acquisto.
Salve, sono in comunione di beni con mia moglie, nel 2007 è stato acquistato un piccolo appartamento che per motivi familiari fu destinato (rogito con la mia presenza ed accettazione ) come bene personale di mia moglie: (non abbiamo mai richiesto agevolazione prima casa); oggi vorremmo acquistare un immobile più grande nello stesso comune da destinare ad abitazione definitiva (principale) utilizzando questa agevolazione, ma per i noti motivi di mercato non è possibile vendere l’immobile più piccolo. La domanda: se alla stregua della procedura adottata con mia moglie (bene personale) il nuovo acquisto fosse effettuato da me come bene personale se pure di fatto la nostra famiglia è un unico nucleo commetterei una irregolarità a richiedere l’agevolazione prima casa. grazie Claudio
Buongiorno, ho venduto la prima casa prima del termine dei 5 anni e entro 1 anno riacquisterò una casa in costruzione, vorrei sapere se (come detto nel caso di acquisto terreno e costruzione prima casa) è sufficiente che entro l’anno sia esistente il rustico per non decadere dalle agevolazioni prima casa e qual è il termine entro il quale devo ultimare i lavori e trasferire la residenza nel nuovo immobile.
Grazie
Leggi sia l’articolo dedicato ai benefici prima casa e soprattutto quello dedicato alla rinuncia dei benefici prima casa in modo da evitare sanzioni.
buongiorno, io ho acquistato casa 4 anni fa e ora devo vendere. non ho però intenzione di ricomprare un altro immobile o almeno non nell’arco di un anno. in questo caso come funziona?
Buonasera, siamo una coppia sposata in regime di separazione dei beni che nel 2010 ha acquistato una casa cointestandola al 50% fra i coniugi e usufruendo delle agevolazioni prima casa.
Vorremmo acquistare una nuova abitazione + grande conintestandola nuovamente per andarci ad abitare andando a rogito entro il 30/06/2014 (è una casa in costruzione).
Sulla nuova casa potremmo usufruire delle agevolazioni prima casa? (50% mancante ad ognuno dei coniugi.)
L’acquisto e la successiva rivendita della precedente abitazione purtroppo la fa decadere dai benefici; resta possibile invece la vendita di una abitazione con cui ha goduto dei benefici da meno di 5 anni ed il riacquisto entro un anno dal rogito della vendita della precedente prima casa.
Buongiorno, vorri porre il seguente quesito:
Attualmente sono in affito e ho ereditato (da mio padre) una casa ancora in costruzione che arrivava da una permuta di un terreno, tutto questo in un comune dove non risiedo.
Siccome vorrei acquistare una casa (e usufruire agevolazione prima casa), volevo chiedere se possibile prendere la residenza nel comun, in cui ho ereditato, fare l’ atto a mio nome per la casa di eredita’ in costruzione e venderla (anche prima della sua terminazione) e riacquistare nel comune dove ora affitto entro un anno con coseguente nuovo cambio di residenza.
Premetto che dovrebbe sempre verificare al momento della stipula la presenza dei requisiti e che al momento dell’acquisto voi soddisfavate. La norma parla di altri diritti su immobili non terreni pertanto non dovreste incorrere in saznioni, stante sempre la dimostrazione che al momento dell’acquisto quel terreno era un terreno e non un’abitazione e questo si dimostra con una visura in cui non dovrebbe emergere la presenza di quell’unità immobiliare.
Buongiorno, io e mia moglie abbiamo acquistato e rivenduto un appartamento prima dei 5 anni . Dopo 6 mesi dalla vendita (quindi siamo dentro l’anno) abbiamo costruito la nostra nuova prima casa, in un terreno donatoci dai genitori di mia moglie 3 mesi prima della vendita dell’ appartamento. Decadono le agevolazioni per l’acquisto del primo appartamento ? Oppure ne abbiamo comunque diritto, anche se la proprietà del terreno l’ avevamo prima della vendita ? Grazie.
No
Salve, volevo delle informazioni a riguardo del mio caso: vivo in un’abitazione(prima casa) x la quale ho usufruito delle agevolazioni previste, l’abitazione è cointestata tra me e mia moglie e nn sono ancora passati i previsti 5 anni;vorrei chiedervi se posso passare la residenza di mia moglie in un altro comune e rimanere la mia nell’abitazione senza andare incontro a sanzioni? grazie a presto.
Purtroppo no, la norma parla di rivendita infrquinquennale come causa di decadenza dall’agevolazione.
Vorrei porre un quesito:
Ho acquistato un’appartamento al nord dove lavoravo, l’ho pagata 90.000 €.
Al momento della mia seconda gravidanza con rischio di aborto sono tornata al sud per avere un aiuto da mia mamma, mio marito è rimasto al nord, poi è scaduto il suo contratto di lavoro è venuto da me. Io ho chiesto il trasferimento. Dopo tre anni siamo riusciti a vendere la casa a 65.000 € C’E’ CRISI ci hanno detto. Questo novembre scade l’anno a disposizione e qui con quella cifra non abbiamo trovato nulla ed anche volendo fare un mutuo le case visitate non facevano al nostro caso. Siamo costretti a stare in affitto. Ci sono le premesse per non restituire il beneficio o almeno per non pagare la multa?
Ciao,
veramente nel caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro non è una delle cause di decadenza dell’agevolazione prima casa pertanto, seppur confermando quanto hai scritto a livello di imposte da riprendere a tassazione in caso di decadenza, nel tuo caso da quello che mi dici, tu non mi sembreresti rientrare.
Se cerchi con il motore di ricerca interno cause di decadenza agevolazioni prima casa ti esce un articolo che ho scritto sull’argomento.
Spero di esserti stato utile
Buongiorno,
l’azienda per la quale lavoro mi ha trasferito all’estero con contratto di espatriato. A causa di cio’, vorrei vendere la mia prima casa prima che siano trascorsi i 5 anni.
Sono comunque soggetto a pagare
– il residuo 4% di imposta di registro
– l’imposta ipotecaria del 2%
– l’imposta catastale dell’1%
– la sovrattassa del 30%
in caso affermativo, le percentuali di cui sopra si applicano sul valore catastale dell’immobile? Se no, come si calcolano?
Ringrazio anticipatamente
La situazione è particolare in quanto in questo caso non ha omesso il versamento di un tributo ma possiamo dire che è incorso in una previsione normativa che prevede l’applicazione di sanzioni del 30%. Le consiglio di passare in Agenzia delle Entrate e condividere la sua situazione. Nel momento in cui li renderà partecipi non scatterà subito l’accertamento.
buongiorno,
vorrei chiedervi , appurato che anche se mi trasferisco all’estero e vendo la mia casa prima dei 5 anni devo pagare la differenza , se vado direttamente io all’agenzia delle entrate prima che facciano gli accertamenti posso evitare di pagare il 30 % di multa ?
grazie per una risposta
ivan
Grazie a Lei per le pronte risposte e la cortesia usatami
Talvolta potrebbe sembrare che lo facciano apposta…..
Morale della favola:
vendita appartamento – 20 aprile 2007
accertamento Agenzia – 11 aprile 2011
FANTASTICO!!!
da dire che ho ricevuto la lettere di RR al mio domicilio estero proprio il 20 aprile 2011 e ho ritirato la posta oggi 21 aprile 2011…
c’è qualche speranza di chiedere il “trascorso” dei termini???
Grazie della risposta, in effetti l’argomento può indurre in errore inq aunto se è vero che il termine triennale esiste ed è certo, il momento da cui far partire i tre anni non è chiaro e può cambiare da situazione a situazione, il caso a cui io facevo riferimento era il caso di dichiarazione mendace ma in questo contesto di vendita infrquinquennale non è corretto in qaunto il momento da cui far partire il termine dei tre anni io lo fare coincidere dall’anno successivo a quello di registrazione dell’atto di cessione dell’immobile prima casa e pertanto torniamo a 4 anni dalla cessione dell’immobile.
Il principio è quello di considerare il termine triennale a partire dalla data da cui l’agenzia delle entrate ha la certezza di un nostro inadempimento.
Grazie per il confronto,
“Non è esatto i tre anni decorrono dal termine dei 18 mesi dal mancato cambio della residenza pertanto l’azione di accertamento può essere esperita entro 4 anni e 6 mesi dall’acquisto”…
chiedo umilmente scusa, ma credo che ci sia un po’ di confusione:
all’atto dell’acquisto della casa nel 2004, ho cambiato lo stesso giorno la residenza nell’appartamento
ho venduto l’appartamento nel 2007 (entro i 5 anni previsti dalla legge): il DPR 131 del 1986 prevede tre anni dallo spirare del termine di un anno entro il quale doveva effettuarsi il riacquisto