Agevolazioni prima casa 2023 e Vendita prima e dopo dei cinque anni

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

prima casa

Nel caso di cessione e vendita della prima casa anticipata, ossia prima dei 5 anni, con acquisto di una nuova  prima casa, sono fatti salvi i benefici della minore imposta di registro versata sempreché si riacquisti in Italia o anche in uno stato della Comunità Europea un altro immobile (cfr circolare 31 del 2010) e si continuino a soddisfare i requisiti previsti dalla legge nel testo unico dell’imposta di registro. Come vedremo nel corso dell’articolo non sempre si verifica il recupero a tassazione derivante dalle minori imposte versate.

Novità 2022 dal Decreto Milleproroghe: cosa cambia 

In sintesi il Decreto milleproroghe 2022 introduce la sospensione dei termini per l’applicazione delle agevolazioni prima casa con una proroga fino al 31 marzo 2022.

Novità 2021: cosa cambia. Il Decreto Sostegni BIS 2021 introduce alcune importanti novità per agevolare l’acquisto di case da parte dei “giovani” con iniziative di tipo fiscale, economico e finanziario. Nella sostanza abbiamo i seguenti interventi: 1) totale esenzione della tassazione indiretta prevista al momento dell’acquisto di casa ai fini delle imposte di registri, ipotecarie e catastali, 2) sia la possibilità di accesso prioritario al fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge n. 147/2013, 3) possibilità di beneficiare di un credito di imposta speciale a valere sulle imposte o tasse dovute sugli atti successivi e infine 4) esenzione dall’imposta sui mutui o finanziamenti contratti per l’acquisto della prima casa ma anche nel caso della costruzione o la ristrutturazione.

In calce a questo articolo il link al BONUS Casa Under 36 dove trovate i requisiti richiesti dalla legge per non pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali della prima casa.

Novità dal DDL collegato alla manovra di Bilancio 2020: per effetto delle disposizione introdotte del comma 759 viene incrementata del 6% la misura dell’imposta sostitutiva da pagare per le vendite “speculative” di case portandola al 26%, in luogo del precedente 20%. In tal modo la pressione fiscale viene applicata in modo uguale sia sulle plusvalenze derivanti da prodotti finanziari (eccetto quelli agevolati fiscalmente) e sugli investimenti nel caro e vecchio mattone..

Novità 2020: Sospensione termini decadenza agevolazioni prima casa. Il Governo Conte ha previsto nel decreto cura Italia 2020 l’interruzione dei termini per il soddisfacimento dei requisiti per le agevolazioni prima casa con la conseguenza che le dichiarazione rese nell’atto possono essere soddisfatte considerando nel computo una sospensione che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.

Questo vale sia in sede di prima acquisizione sia nella fase di vendita e riacquisto entro un anno. I requisiti temporali ricordiamo che sono legati al termini di 18 mesi per il cambio della residenza ovvero di un anno per il riacquisto dopo la vendita della prima casa e contestuale trasferimento della residenza nella nuova. Nel computo quindi non si dovranno considerare nel computo 312 giorni di sospensione.

Novità dalla Legge di Stabilità 2016:Prima di tutto vi aggiorno in merito alla possibilità introdotta dal legislatore, a far data dal primo gennaio 2016, si potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali (imposta di registro pari al 2% in luogo del 9%) anche per coloro che possiedono al momento del rogito un immobile, a condizione che lo vendano entro un anno dal rogito della vendita. In tal modo si realizza la condizione speculare nel caso di vendita e riacquisto entro l’anno dalla data di stipula dell’atto definitivo. Tuttavia vi invito a leggere l’articolo in quanto scoprirete che da recenti chiarimenti dell’agenzia delle entrate non sempre è possibile fruire di questa novità.

Vendita prima dei cinque anni: che fine fanno le agevolazioni sull’abitazione principale 

Prima di tutto dovete fare una distinzione rispetto al fatto se avete acquistato o meno fruendo dei benefici fiscali prima casa che prevedevano un sostanzioso risparmio sull’acquisto della prima casa (dal 9% al 2%). Inoltre sarà determinante vendere prima o no del decorso dei cinque anni.

La norma prevede che se vendete prima dei cinque anni e non riacquistate la vostra prima casa entro l’anno di immobili acquistati in precedenza con le agevolazioni decadrete dal beneficio e dovrete riversare  la minore imposta di registro versata (differenziale del 7%) a cui aggiungere sanzioni del 30% ed interessi. Insomma una bella botta per le nostre tasche.

Altro problema riguarda la tassazione dell’eventuale plusvalenza che farete sulla vendita ossia se vendete a più di quello che comprerete il differenziale positivo tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto genererà una plusvalenza tassabile laddove non siano decorsi 5 anni tra l’atto di acquisto e l’atto di vendita.

Esclusione dalla tassazione della plusvalenza sulla vendita di casa

Fortunatamente il legislatore ha disciplinato che nel caso voi abbiate adibito la vostra casa per la maggior parte del periodo di imposta intercorrente tra acquisto e vendita ad abitazione principale, la plusvalenza non sarà tassata ai fini IRPEF. La stessa condizione esimente vale se la casa è stata adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e cessione. Il principio generale infatti imposto dal legislatore non vede la tassazione della propria prima casa. Tuttavia qualora la vendita avvenga prima dei cinque anni il legislatore lo considera come una vendita speculativa per cui impone la tassazione della plusvalenza (anche la perdita dei benefici prima casa se non si riacquista entro il successivo anno dalla vendita).

Nel caso di vendita dopo i cinque anni i proventi e non solo la plusvalenza non saranno tassati. Diverso è il caso sotto descritto.

Vendita prima dei cinque anni e riacquisto di casa entro l’anno

In questo caso il legislatore presuppone che l’intento sia speculativo per cui tassa la plusvalenza determinata dalla vendita ai fini IRPEF. La plusvalenza sarà data dalla differenza tra prezzo di vendita e del precedente acquisto aumentato dei costi di acquisizione (esempio quelli notarili). La plusvalenza sarà considerata un reddito diverso ex art. 67 del Tuir e sarà assoggettata da una imposta sostitutiva del 20% da richiedere preventivamente al Notaio che si occuperà del rogito.

L’imposta ricordo che si applica solo nei seguenti casi:

  1. Rivendita Immobile prima dei cinque anni dall’acquisto
  2. Rivendita Immobile che non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorrente tra acquisto (a qualsiasi titolo per cui compresa donazione o successione) e data di vendita

Che dire della disposizione? Che a fare la manovra aumentando il gettito sono capaci un pò tutti capaci ed incapaci e che cedere alle pressioni delle lobby di banchieri e reti finanziarie che ci vorrebbero tutti a scommettere in borsa in mezzo a mari di squali che inseguono solo commissioni di vario genere senza portarci performance soddisfacenti.

Esiste però una condizione esimente per sfuggire a tale tassazione e riguarda il caso in cui l’abitazione oggetto della vendita sia stata, per la maggior parte di tempo intercorrente tra l’acquisto e la successiva vendita, adibita ad abitazione principale del soggetto cedente o dei suoi familiari. Questo rappresenta il caso in cui la plusvalenza non sarà tassata anche se la casa sarà vendita prima dei cinque anni dal precedente acquisto. Per non sbagliarsi occhio però a rispettare il requisito e a calcolare bene i giorni in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale (occhio alla corretta definizione).

Nel caso abbia acquistato un immobile, appartamento, casa con benefici prima casa e successivamente abbia acquistato un altro immobile come casa secondaria (anche nello stesso comune), non si decade dall’agevolazione se si procede a vendere la prima casa agevolata e a riacquistarne una nuova usufruendo ugualmente dell’agevolazione fiscale. Vi segnalo che a mio modesto avviso il requisito , stando ad una interpretazione letterale della norma deve sussistere al momento dell’acquisto e non anche per i cinque anni successivi come invece potrebbe desumersi dalla lettura della risoluzione dell’agenzia delle entrate numero 112 del 2012 in cui si parla dell’ipotesi del mancato riacquisto entro l’anno dell’immobile venduto entro i cinque anni a cui fa seguito l’ipotesi di richiesta di rinuncia alle agevolazioni fiscali prima casa per evitare l’assoggettamento alle sanzioni del 30% (per cui resterebbe da riversare solo la minore imposte non versata per effetto dell’agevolazione).

Tuttavia con una recente circolare del 2016 l’agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione vale anche nel caso in cui l’acquirente al momento dell’acquista sia proprietario di un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni a condizione che sia venduta entro un anno dalla data del successivo acquisto.

Tuttavia la stessa previsione non spetterebbe, secondo l’agenzia delle entrate a chi acquista una casa in un Comune nel quale il compratore stesso già abbia la proprietà di un’altra abitazione NON acquistata con i benefici prima casa per cui se vuole acquistare la seconda con i benefici deve prima vendere la prima. Se proprio non potete fare diversamente mi raccomando prima di rinunciare alle agevolazioni prima casa come visto sopra prima di commettere un errore e pagare le sanzioni.

Trascorsi dodici mesi, qualora l’Ufficio non abbia ancora accertato la decadenza dal regime di favore, potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con conseguente applicazione della sanzione ridotta (articolo 13 del Dlgs n.472/1997).

Ultimi chiarimenti: separazione e vendita prima dei cinque anni

Nel caso di vendita dell’abitazione acquistata chiedendo le agevolazioni prima casa se si procede alla vendita prima dei 5 anni non si verifica la decadenza dall’agevolazione qualora la volontà di vendere derivi da atto di separazione coniugale. Se si verifica cessa l’obbligo di riacquisto entro l’anno e non sussiste più l’obbligo in quanto. L’articolo 19 della legge 74/1987 esonera da qualsiasi tassazione ogni atto connesso al procedimento di scioglimento del matrimonio per cui anche nel caso in esame non si possono determinare effetti penalizzanti. A tal proposito vedi anche sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999

Nuovo Ravvedimento Operoso: come funziona

Vendita prima dei 5 anni nei casi di separazione o divorzio

Come vedete nell’articolo di approfondimento non si verifica recupero a tassazione dell’imposta di registro non versata nei casi di separazione o divorzio tra coniugi qualora questa sia conseguenza del riassetto patrimoniale tra i coniugi.

Vendita casa Prima dei cinque anni in caso di divorzio e separazione

Riacquisto casa estero

Come dicevamo all’inizio inoltre è fatto salvo il diritto di avvalersi delle agevolazioni prima casa anche nel caso di riacquisto di appartamento in un paese della Comunità Europea semprechè nei due paesi (di residenza fiscale del soggetto e di localizzazione dell’immobile) sussistano quegli strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare effettivamente l’immobile ove sia situato o se sia effettivamente stato adibito ad abitazione principale. Pertanto la decadenza non opera laddove entro un anno dalla vendita prima dei cinque anni della “prima casa” a condizione che “sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale” che in pratica direi essere assimilabili allo scambio di informazioni o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Acquisto di pertinenza successivo all’acquisto della prima casa

Nel caso invece di acquisto di pertinenze degli immobili adibiti a prima casa si riscontra che anche se l’abitazione principale della pertinenza non ha goduto dei benefici prima casa, l’agevolazione fiscale potrà comunque essere goduta sulle pertinenze (cfr circolare 19 de 2001), questo perché la ratio agevolativa della norma ai fini dell’imposta di registro è indirizzata all’erogazione del beneficio tanto alle abitazioni quanto alle pertinenze a nulla rilevando una distinzione temporale tra l’acquisto della prima casa e della seconda a patto che se ne faccia menzione nell’atto di acquisto della pertinenza tanto della volontà di destinare il bene immobile, box, garage o altro a pertinenza di quella abitazione di essere in possesso dei requisiti.

Spese di ristrutturazione per l’ampliamento di casa non agevolata dai benefici prima casa

Sulla base di tali precedenti e in considerazione della volontà del legislatore di favorire gli interventi destinati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa, l’Agenzia dà l’ok alla fruizione del beneficio anche in caso di ampliamento dell’abitazione non “agevolata” per difetto dei requisiti di legge.

Domanda di un lettore: Buongiorno, volevo richiedere un piccolo chiarimento. Io ho acquistato una prima casa 2 anni fa, intestandola a me e usufruendo delle agevolazioni fiscali e facendo un mutuo intestato interamente a me. Ora mi sono sposato in regime di comunione dei beni e vorremmo cambiare casa. Vendiamo la casa attuale e ne compriamo un’altra entro un anno. Se la nuova casa fosse intestata ad entrambi rischio/rischiamo di perdere le agevolazioni “prima casa” o devo quindi acquistare la nuova casa intestandola ancora solo a me?? Il mutuo è possibile farlo cointestato e beneficiare dei vantaggi fiscali se la casa fosse intestata solo a me?

Risposta di un lettore che ringraziamo
La nuova casa la potete acquistare entrambi e non perdi i benefici, l’unica differenza è che potrai usare il tuo credito d’imposta solo per la metà delle tasse che pagherai per la nuova casa (IVA o imposta di registro a seconda che si tratti di acquisto da impresa o da privato) perché il credito è personale, quindi perdi la parte eccedente la metà delle imposte di tua competenza (esempio credito vecchia casa 1.000 e imposte nuova casa 1.500, le tue 750 sono coperte dal credito mentre quelle di tua moglie no, per cui perdi i 250 di eccedenza). Ovviamente se le imposte della nuova casa fossero più del doppio di quelle della vecchia non cambierebbe nulla.
Se il mutuo è cointestato e la proprietà è di un solo coniuge, l’altro non ha diritto a portare in detrazione gli interessi e il coniuge proprietario può portare in detrazione solo il 50% di sua spettanza (soluzione assolutamente da evitare!!! Piuttosto il secondo coniuge può fare da fidejussore ma proprietà e intestatari del mutuo devono coincidere per non perdere le detrazioni fiscali).

Tassazione della plusvalenza per la vendita prima dei cinque anni

Come anticipato sopra limitatamente alla vendita prima dei cinque anni della prima casa la plusvalenza non sarà tassata se per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita la casa è stata adibita ad abitazione principale come recitato dall’articolo 67 del T.U.I.R, concernente i redditi diversi, al comma 1, lett. b), “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”. Per familiare si intende anche il coniuge separato fino a che non interviene la sentenza di divorzio.

Per questo specifico argomento potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato a dare chiarimenti e risposte sulla tassazione della plusvalenza sulla vendita di casa.

Donazione prima casa ad amici o parenti

Attenzione perchè l’agenzia delle entrate ha affermato che cessa l’agevolazione fiscale prima casa allorquando l’immobile sia ceduto prima di cinque anni dall’acquisto per successione o per donazione e non si proceda entro un anno all’acquisto di una nuova abitazione principale. In questa ipotesi, sarà recuperata la differenza tra le imposte pagate con applicazione del beneficio e quelle dovute ordinariamente. Inoltre, saranno dovuti gli interessi e la sanzione pari al 30% della differenza d’imposta.

Nel caso di acquisto avvenuto per successione o donazione non si guarda al termine quinquennale per valutarmela tassazione della plusvalenza.

Vendita nuda proprietà prima e dopo i cinque anni (articolo di approfondimento gratuito)

Vendita Prima casa usufrutto, nuda proprietà

Affitto abitazione con agevolazioni prima casa

Nel seguito potete trovare la soluzione al caso particolare di alcuni contribuenti che hanno affittato la propria casa o appartamento sui quali avevano chiesto il beneficio prima casa ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Affitto della prima casa: come funzione e domanda su perdita agevolazioni

Riacquisto entro l’anno di un immobile ad un prezzo maggiore: il limite dell’agevolazione prima casa

Come segnalatomi da un lettore qualora vendete un immobile oggetto di agevolazioni prima casa e ne acquistare un altro per un importo maggiore entro l’anno potrete si continuare a godere delle agevolazioni fiscali prima casa ma il credito di imposta riconosciuto ai fini delle imposte di registro sarà solo fino a concorrenza del primo. In pratica la Legge 448 del 1998, all’articolo 7 comma 1 recita “[…] è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro  o  dell’imposta  sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto  agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro  o  all’imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta  per  l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di  lusso”. Grazie della segnalazione. Potete però approfondire l’agrume leggendo l’articolo dedicato al calcolo del credito di imposta da sui benefici prima casa.

Acquisto successivo all’estero

Se vi trovate nel caso in cui avete venduto la casa acquistata con le agevolazioni fiscali e vi state accingendo a comprarne un’altra all’estero dovreste anche verificare come fare a rispettare i requisiti per non perdere i benefici prima casa. Per farlo potete leggere l’articolo gratuito di approfondimento dedicato alla vendita casa in Italia per acquisto all’estero.

Rinuncia alle agevolazioni prima casa per abbattere le sanzioni previste

Qualora avete intenzione di porre in essere comportamenti che vi porteranno alla decadenza delle agevolazioni vi consiglio di leggere l’articolo dedicato alla rinuncia delle agevolazioni fiscali prima casa in modo da abbattere il più possibile le sanzioni amministrative previste. Non sottovalutate questo istituto in quanto vi mette al riparo dall’applicazione delle sanzioni del 30% e degli interessi che non sono proprio una sciocchezza su queste cifre.

Vi consigliamo anche la lettura della categoria case ed immobili dove troverete delle utili guide fiscali del mondo immobiliare. Prima di leggere le fattispecie vi consigliamo di leggere la Guida Fiscale alle agevolazioni fiscali prima casa

Agevolazioni prima casa nella successione donazione

Prima casa in caso di Successione e Donazione

Tasse sulla Seconda casa

Quante Tasse si pagano sulla Seconda casa?

Agevolazioni prima casa anche sulla seconda: come e quando si può chiedere

Agevolazioni sulla seconda casa

Vendita o acquisto di terreni

Vi segnalo inoltre qualora lo abbiate e lo state cedendo quale è la tassazione sulla vendita di terreni

Opzione per il prezzo valore nel caso di acquisto di terreni e Fabbricati

Riepilogo e tabella imposte e tasse sulla prima casa

Tassazione Acquisto di casa post modifiche 2014
Tipologia immobile/acquirenteImposteFino al 31.12.2013Dall’1.1.2014
Abitazione

 

Prima casa

Soggetto privato

Ipoteca registro

 

Ipotecaria

Catastale

3%

 

Euro168,00

Euro 168,00

2%

 

Euro 50,00

Euro 50,00

Abitazione

 

Prima casa

SoggettoIva

Iva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

4%

 

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

4%

 

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Abitazione no benefici prima casa

 

Soggetto privato

Ipoteca registro

 

Ipotecaria

Catastale

7%

 

2%

1%

9%

 

Euro 50,00

Euro 50,00

Abitazione no prima casa Soggetto IvaIva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

10%

 

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

10%

 

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Abitazione no prima casa 

 

Soggetto Iva

Iva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

esente

 

7%

2%

1%

esente

 

9%

Euro 50,00

Euro 50,00

Ufficio/Negozio Soggetto privatoIpoteca registro

 

Ipotecaria

Catastale

7%

 

2%

1%

9%

 

Euro 50,00

Euro 50,00

Ufficio /NegozioSoggetto IvaIva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

10% – 21%

 

Euro 168,00

3%

1%

10%-22%

 

Euro 200,00

3%

1%

Ufficio /NegozioSoggetto IvaIva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

esente

 

Euro 168,00

3%

1%

esente

 

Euro 200,00

3%

1%

Terreno edificabile

 

Soggetto privato

Ipoteca registro

 

Ipotecaria

Catastale

8%

 

2%

1%

9%

 

Euro 50,00

Euro 50,00

Terreno edificabile

 

Soggetto Iva

Iva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

22%

 

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

22%

 

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Calcolo Base imponibile per l’imposta di registro

La base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro è pari alla rendita catastale moltiplicata per 115,5 che rappresenta un moltiplicatore definito dal legislatore. Per applicare questa base imponibile ridotta dovrà farsi esplicita richiesta al Notaio al momento del rogito notarile. È una forma che consente non solo di ridurre l’impatto fiscale ma anche quello di evitare eventuali accertamenti fiscali sul prezzo di vendita da parte del fisco (non sulla presenza o rispondendo dei requisiti richiesti)

Se acquistate da un costruttore invece potrete rifarvi alla tabella sopra riportata e al posto dell’imposta di registro  pagherete un’IVA del 4%.

Seconda casa

Nel caso di seconda casa la tassazione fiscale è la seguente:

Descrizione ImpostaValore Imposta
Registro9% dal 01/01/2014
Ipotecaria 2 % (50 € dal 01/01/2014) 
Catastale 1 % (50 € dal 01/01/2014)

Direttamente collegato al tema in questione vi segnalo anche l’articolo di approfondimento gratuito (ancora per poco) dedicato al trasferimento delle detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione, risparmio energetico, sicurezza o eliminazione di barriere architettoniche. In questo sono descritte le opzioni che potete scegliere e cosa prevede la norma a proposito. Sono tanti i contribuente che si trovano infatti a dover scegliere cosa fare con le quote delle detrazioni fiscali IRPEF residue.

323 Commenti

  1. salve ho acquistato da costruttore una prima casa nel dicembre 2011 usufruendo delle agevolazioni fiscali previste.
    ora se prima dei 5 anni intendessi vendere il 50% dell’immobile alla mia compagna cosa succede? devo pagare una penale per questo 50%?
    cambia qualcosa se ci sposiamo in comunione dei beni?
    grazie per l’attenzione

  2. ho acquistato un fabbricato due anni fa, come prima casa, oggi lo sto ultimandoacquistando accessori” box doccia, rubinetteria, Zanzariere, posso Usufruire dell’iva al 4%

  3. Buongiorno,
    ho comprato un immobile nel 2007 usufruendo delle agevolazioni sulla prima casa.
    Ora è in vendita (e sono passati i 5 anni) perché ne sto acquistando un altro, ma ahimè dubito che riuscirò a venderlo prima del nuovo rogito.
    Se succederà questo perdo automaticamente le agevolazioni sul nuovo immobile oppure ho un margine di tempo entro cui se riesco a vendere il vecchio immobile, non vado a perdere le agevolazioni ?
    Spero di essere stata chiara.
    Grazie,
    Stefania

  4. Nel 2005 ho acquistato un appartamento con l’agevolazione di prima casa, nel 2008 ho acquistato l’autorimessa godendo dei benefici di prima casa considerandolo pertinenza dell’appartamento.
    Nel 2011 ho venduto entrambi, con la volontà di andare in affitto, e pensando di non incorrere nella sanzione della perdita dei diritti in quanto l’unità principale era stata acquistata precedentemente i 5 anni di rito. In realtà l’Agenzia delle Entrate mi contesta la perdita delle agevolazioni per l’autorimessa pertinenziale.
    Ho sbagliato io pensando che la pertinenza seguisse l’unità principale o ha ragione l’AE chiedendomi il risarcimento dell’aliquota non versata?
    Cosa avrei dovuto fare, comprare una nuova pertinenza? A quale immobile se non avevo intenzione di riacquistare?
    Grazie

  5. Salve gentili Tasse e fisco,
    Dopo aver letto molti vostri post riguardo alla agevolazioni prima casa, vorrei porvi questo quesito.

    A marzo 2011 ho acquistato come prina casa,in comunione dei beni un appartamento dove attualmente vivo, nel comune X, nel quale.abbiamo sin da subito spostato la.residenza

    A marzo 2012 ho acquistato in comunione dei beni una seconda casa in un altro.comune Y, nella quale vorremmo andare a vivere.

    Se vendo il mio primo appartamento, e volessi riacquistarne uno entro l’anno per evitare di perdere le agevolazioni prima casa, mi sarebbe ugualmente considerato seconda casa ?
    O dipende da dove è ubicata ? Comune X o Y ?

    Faccio presente inoltre che all’atto d’acquisto della prima casa compensammo l’imposta di registro con il credito della precedente prima casa, avevamo circa 8000 euro di Iva pagata (perchè avevamo comprato da un impresa) e ne usammo appena 1600, quindi se l’AdE dovesse ri-liquidare l’importo senza agevolazioni prima casa potrei usare il credito sprecato o no ?
    Con 8000 euro avrei compensato tutte.e.tre.le.imposte 7+2+1= 10%

    Avremmo anche pensato di affittarla nell’attesa che trascorrano 5 anni dall’acquisto, ma in tal caso non perderei comunque le agevolazioni? Sicuramente non potrei piu dedurre gli interessi passivi per.il.mutuo giusto ?

  6. A proposito delle agevolazioni prima casa L’ ADE specifica che “attualmente, ai fini dell’agevolazione in esame, non è più previsto l’obbligo di adibire l’immobile ad abitazione principale ” (cit. CIRCOLARE N. 38/E 12 agosto 2005 pag 18). A proposito di un un successivo acquisto entro un anno L’ADE afferma inoltre che ” la revoca dell’agevolazione non ha luogo, invece, “…nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’ alienazione dell’immobile acquistato con i benefici (prima casa), proceda all’ acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale” (cit. [2] pag 11). Nella stessa circolare afferma che “E’, quindi, indispensabile che il nuovo immobile acquistato sia utilizzato come dimora abituale del contribuente. Stante la formulazione della norma, deve ritenersi che il mantenimento delle agevolazioni non sia subordinato alla sussistenza delle condizioni richieste dalla lettera a), b) e c) del comma 1 della citata nota II–bis)” (cit.CIRCOLARE N. 31/E 7 giugno 2010, nota II –bis), comma 4, dell’articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR)) e afferma che tale ipotesi trova conferma nella ordinanza n. 46 del 9 febbraio 2009 della Corte Costituzionale “…non è irragionevole che il legislatore, al fine di consentire al contribuente di evitare la decadenza dalle suddette agevolazioni, richieda, con riferimento all’acquisto del secondo immobile, una condizione diversa e più restrittiva (la destinazione della casa ad abitazione principale) rispetto a quelle stabilite, per la concessione delle agevolazioni …”.
    Su tale linea l’ADE spiega inoltre che il il secondo immobile acquistato non deve per forza essere acquistato con i benefici prima casa con la seguente precisazione “Il ricorrere dei requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 della citata nota II-bis) deve essere verificato, infatti, solo nell’ ipotesi in cui il contribuente intenda accedere, anche per il secondo acquisto, alle agevolazioni “prima casa”.” (cit. CIRCOLARE N. 31/E 7 giugno 2010, nota II –bis), comma 4, dell’articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR)).

    DOMANDA: Lavoro all’estero e vorrei chiedere la residenza all’ estero (AIRE) posso “procedere all’acquisto” di un altro immobile in Italia per mantenere le agevolazioni avute con il primo acquisto essendo iscritto all’ AIRE?

  7. Non ho trovato al momento sentenze al riguardo però mi baserei sui cinque anni dal secondo acquisto.

  8. Ho comprato una casa nel Nov 2010 con agevolazioni prima casa ed l’ ho rivenduta nel nov 2013.
    Adesso a dic 2013 compro un altra prima casa con agevolazioni prima casa usufruendo del credito di imposta.
    Dopo quanto tempo posso vendere la casa acquistata con il secondo acquisto senza perdere le agevolazioni?
    Qualora dovessi rivenderla a nov 2014 devo restituire l’agevolazione prima casa sulla base del primo o del secondo acquisto?

    grazie

  9. La nuova casa la potete acquistare entrambi e non perdi i benefici, l’unica differenza è che potrai usare il tuo credito d’imposta solo per la metà delle tasse che pagherai per la nuova casa (iva o imposta di registro a seconda che si tratti di acquisto da impresa o da privato) perché il credito è personale, quindi perdi la parte eccedente la metà delle imposte di tua competenza (es. credito vecchia casa 1.000 e imposte nuova casa 1.500, le tue 750 sono coperte dal credito mentre quelle di tua moglie no, per cui perdi i 250 di eccedenza). Ovviamente se le imposte della nuova casa fossero più del doppio di quelle della vecchia non cambierebbe nulla.
    Se il mutuo è cointestato e la proprietà è di un solo coniuge, l’altro non ha diritto a portare in detrazione gli interessi e il coniuge proprietario può portare in detrazione solo il 50% di sua spettanza (soluzione assolutamente da evitare!!! Piuttosto il secondo coniuge può fare da fidejussore ma proprietà e intestatari del mutuo devono coincidere per non perdere le detrazioni fiscali).
    Ciao

  10. Buongiorno,
    volevo richiedere un piccolo chiarimento. Io ho acquistato una prima casa 2 anni fa, intestandola a me e usufruendo delle agevolazioni fiscali e facendo un mutuo intestato interamente a me.

    Ora mi sono sposato in regime di comunione dei beni e vorremmo cambiare casa.
    Vendiamo la casa attuale e ne compriamo un’altra entro un anno.

    Domanda: se la nuova casa fosse intestata ad entrambi rishio/rischiamo di perdere le agevolazioni “prima casa” o devo quindi acquistare la nuova casa intestandola ancora solo a me??
    Il mutuo è possibile farlo cointestato e beneficiare dei vantaggi fiscali se la casa fosse intestata solo a me?

    Grazie

  11. salve amici, io sono alle prese con la costruzione della mia prima casa,compro io materiali e a parte manodopera impresa, dovrei firmare il contratto a settembre,potete aiutarmi , il mio quesito è:
    vi è una agevolazione su iva ridotta per i materiali che pago al venditore e all’impresa per la manodopera?

    ringrazio infinitamente chi mi può far luce …

    saluti

  12. Il caso è particolare e non ho trovato supporto giurisprudenziale. Tuttavia se guardo alla ratio della norma e a quanto richiede direi che soddisfa comunque il requisitio del riacquisto entro l’anno seppru pro quota.

  13. salve io ho una domanda ho venduto la mia prima casa dove avevo l agevolazioni, se io non riesco a comprare una casa intera , ma se ne compro e mi intesto una quota di una casa entro 1 anno dalla vendita della prima dove ho avuto l’ agevolazione fiscale,posso continuare ad usufruire delle agevolazione o sono soggetta a sanzione? grazie

  14. Buongiorno, mia moglie (in comunione dei beni) possiede la prima casa (con le agevolazioni varie) da prima del matrimonio e ora ci viviamo (con residenza) insieme.
    Mio padre mi ha donato parte di una casa ne quale costruirò la mia abitazione: mia moglie può vendere la prima casa entro i 5 anni e continuare ad avere le agevolazioni ricevendo a sua volta la mia donazione del 50% della nuova casa?

    grazie

  15. Non so perchè ma il mio commento che era in moderazione non è stato pubblicato! Ci riprovo anche se il discorso è un pò ingarbugliato.
    “Casa 2” deve essere una prima casa, ma questo non deve valere solo all’atto d’acquisto, se dopo perde tale status (pensa ad esempio al caso in cui non la adibisci ad abitazione principale e quindi decade dalle agevolazioni successivamente all’atto d’acquisto) non hai più un riacquisto valido! Per mantenere le agevolazioni prima casa in caso di vendita infraquinquennale devi riacquistare una abitazione principale entro un anno, ma se tu stesso chiedi, all’atto di acquisto di “casa 3” di annullare le agevolazioni prima casa su “casa 2” la stai trasformando in una seconda casa e quindi non hai più un riacquisto prima casa valido che ti faccia mantenere le agevolazioni su “casa 1”.
    A mio parere la tua ipotesi non sta in piedi, o ti tieni “casa 2” come prima casa o perdi tutto il pregresso, l’unica soluzione che vedo è appunto quella che avevo ipotizzato nel commento precedente e quindi acquistare direttamente “casa 3” come prima casa entro un anno dalla vendita di “casa 1”.

  16. Secondo me se al momento di acquisto “casa 3” chiedi di annullare le agevolazioni prima casa chieste per “casa 2”, non hai più un riacquisto valido effettuato entro l’anno, perché tu stesso dichiari che quel riacquisto non era una prima casa chiedendo l’annullamento. Per mantenere le agevolazioni in caso di vendita prima dei 5 anni di “casa 1” devi riacquistare una prima casa e tale acquisto deve essere ovviamente “valido” ad esempio se non adibisci “casa 2” ad abitazione principale perdi l’agevolazione chiesta a suo tempo su “casa 1”, quindi se l’acquisto di “casa 2” diventa acquisto di una seconda casa (questo è implicito se tu stesso chiedi l’annullamento delle agevolazioni) coma fai a dire che hai acquistato entro l’anno una nuova abitazione principale??? Quindi, sempre a mio parere, o ti tieni “casa 2” come prima casa o cerchi un’altra soluzione (a me viene in mente solo quella indicata nella precedente mail).

  17. Grande Simona! La causa di decadenza del riacquisto entro l’anno è determinante ai fini dell’agevolazione.

  18. Prima di tutto non è chiaro se trasferisce la residenza nel comune della “casa 2”, questo è infatti elemento essenziale affinché possa fruire delle agevolazioni prima casa. Poi, anche fosse possibile – in occasione del rogito “casa 3” – rinunciare alle agevolazioni sulla “casa 2” questo significherebbe perdere anche le agevolazioni avute sulla “casa 1” perché vendendola prima dei 5 anni non perde le agevolazioni solo se riacquista entro un anno una nuova prima casa, ma se questa perde i benefici non ha più un riacquisto valido!!! A mio avviso l’unica soluzione è fare in modo che “casa 3” sia pronta entro un anno dalla vendita di “casa 1”, acquistare “casa 2” come seconda casa senza nessuna agevolazione e acquistare “casa 3” entro un anno dalla vendita di “casa 1” chiedendo appunto le agevolazioni prima casa. In questo modo non si pone il problema della residenza nel comune di “casa 2” e avrebbe un riacquisto “valido” entro un anno dalla vendita di “casa 1”. Come è indicato anche nell’articolo l’acquisto di una seconda casa non fa venir meno la possibilità di fruire delle agevolazioni prima casa.
    Faccio comunque presente che non sono un commercialista e la mia opinione deriva solo dal fatto di aver studiato parecchio la tematica per motivi personali.
    Spero di esserLe stata d’aiuto.

  19. Vorrei porvi un quesito a dir poco intricato: sto cercando di vendere la mia attuale abitazione (la chiameremo “casa 1”) prima dei famosi 5 anni e acquistata con agevolazione prima casa. Appena venderò “casa 1” acquisterò un mini-appartamento al mare (lo chiameremo “casa 2”) in un altro comune sempre con agevolazioni prima casa, in attesa dell’ultimazione dei lavori di costruzione per acquistare la futura prima casa (la chiameremo “casa 3”). A qeusto punto mi troverei con “casa 2” come prima casa e “casa 3” come seconda casa. La domanda è questa: al rogito posso acquistare “casa 3” con le agevolazioni prima casa e pagare il resto delle tasse per l’annullamento delle agevolazioni prima casa usufruite sulla “casa 2”? Vorrei avere come prima casa la “casa 3” perchè sarebbe quella principale, quella più grande e avere come seconda casa la “casa 2”, quella più piccola al mare. E’ possibile fare questo nel modo che vi ho descritto o ce n’è un altro? O non ce n’è nessuno? Grazie mille per la collaborzione.

  20. Seppru non trovo al momento alcun rifermento il requisito della residenza stando alla interpretazione letterale della norma deve sussistere al moemtno dell’acquisto (o al più entro l’arco di tempo entro cui spostare la residenza). Tuttavia la clausola di decadenza successiva risiede nella successiva alineazione non parlando di cambio di residenza. Ha letto anche l’articolo citato nel testo dove sono approfondite le clusole di decadenza?

  21. Salve,

    Ho venduto un Appartamento in prov di Venezia prima dei 5 anni,per necessità lavorative ci siamo spostati ad Arezzo dove ho comprato casa entro il fatidico anno (scade a Settembre prox) e abbiamo anche spostato la residenza,dopo qualche mese abbiamo iniziato i lavori di manutenzione straordinaria che finiranno fra qualche mese…

    vorrei porre questo quesito:
    Ho avuto un offerta di lavoro in Campania,mi trovo costretto a vendere di nuovo l’appartamento,per non incorrere a nessuna sanzione per quanto tempo devo tenere la residenza? e i mesi in cui ho eseguito la manutenzione straordinaria (con sospensione della tarsu) come vengono conteggiati?
    Grazie

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