Agevolazioni prima casa 2023 e Vendita prima e dopo dei cinque anni

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

prima casa

Nel caso di cessione e vendita della prima casa anticipata, ossia prima dei 5 anni, con acquisto di una nuova  prima casa, sono fatti salvi i benefici della minore imposta di registro versata sempreché si riacquisti in Italia o anche in uno stato della Comunità Europea un altro immobile (cfr circolare 31 del 2010) e si continuino a soddisfare i requisiti previsti dalla legge nel testo unico dell’imposta di registro. Come vedremo nel corso dell’articolo non sempre si verifica il recupero a tassazione derivante dalle minori imposte versate.

Novità 2022 dal Decreto Milleproroghe: cosa cambia 

In sintesi il Decreto milleproroghe 2022 introduce la sospensione dei termini per l’applicazione delle agevolazioni prima casa con una proroga fino al 31 marzo 2022.

Novità 2021: cosa cambia. Il Decreto Sostegni BIS 2021 introduce alcune importanti novità per agevolare l’acquisto di case da parte dei “giovani” con iniziative di tipo fiscale, economico e finanziario. Nella sostanza abbiamo i seguenti interventi: 1) totale esenzione della tassazione indiretta prevista al momento dell’acquisto di casa ai fini delle imposte di registri, ipotecarie e catastali, 2) sia la possibilità di accesso prioritario al fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge n. 147/2013, 3) possibilità di beneficiare di un credito di imposta speciale a valere sulle imposte o tasse dovute sugli atti successivi e infine 4) esenzione dall’imposta sui mutui o finanziamenti contratti per l’acquisto della prima casa ma anche nel caso della costruzione o la ristrutturazione.

In calce a questo articolo il link al BONUS Casa Under 36 dove trovate i requisiti richiesti dalla legge per non pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali della prima casa.

Novità dal DDL collegato alla manovra di Bilancio 2020: per effetto delle disposizione introdotte del comma 759 viene incrementata del 6% la misura dell’imposta sostitutiva da pagare per le vendite “speculative” di case portandola al 26%, in luogo del precedente 20%. In tal modo la pressione fiscale viene applicata in modo uguale sia sulle plusvalenze derivanti da prodotti finanziari (eccetto quelli agevolati fiscalmente) e sugli investimenti nel caro e vecchio mattone..

Novità 2020: Sospensione termini decadenza agevolazioni prima casa. Il Governo Conte ha previsto nel decreto cura Italia 2020 l’interruzione dei termini per il soddisfacimento dei requisiti per le agevolazioni prima casa con la conseguenza che le dichiarazione rese nell’atto possono essere soddisfatte considerando nel computo una sospensione che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.

Questo vale sia in sede di prima acquisizione sia nella fase di vendita e riacquisto entro un anno. I requisiti temporali ricordiamo che sono legati al termini di 18 mesi per il cambio della residenza ovvero di un anno per il riacquisto dopo la vendita della prima casa e contestuale trasferimento della residenza nella nuova. Nel computo quindi non si dovranno considerare nel computo 312 giorni di sospensione.

Novità dalla Legge di Stabilità 2016:Prima di tutto vi aggiorno in merito alla possibilità introdotta dal legislatore, a far data dal primo gennaio 2016, si potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali (imposta di registro pari al 2% in luogo del 9%) anche per coloro che possiedono al momento del rogito un immobile, a condizione che lo vendano entro un anno dal rogito della vendita. In tal modo si realizza la condizione speculare nel caso di vendita e riacquisto entro l’anno dalla data di stipula dell’atto definitivo. Tuttavia vi invito a leggere l’articolo in quanto scoprirete che da recenti chiarimenti dell’agenzia delle entrate non sempre è possibile fruire di questa novità.

Vendita prima dei cinque anni: che fine fanno le agevolazioni sull’abitazione principale 

Prima di tutto dovete fare una distinzione rispetto al fatto se avete acquistato o meno fruendo dei benefici fiscali prima casa che prevedevano un sostanzioso risparmio sull’acquisto della prima casa (dal 9% al 2%). Inoltre sarà determinante vendere prima o no del decorso dei cinque anni.

La norma prevede che se vendete prima dei cinque anni e non riacquistate la vostra prima casa entro l’anno di immobili acquistati in precedenza con le agevolazioni decadrete dal beneficio e dovrete riversare  la minore imposta di registro versata (differenziale del 7%) a cui aggiungere sanzioni del 30% ed interessi. Insomma una bella botta per le nostre tasche.

Altro problema riguarda la tassazione dell’eventuale plusvalenza che farete sulla vendita ossia se vendete a più di quello che comprerete il differenziale positivo tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto genererà una plusvalenza tassabile laddove non siano decorsi 5 anni tra l’atto di acquisto e l’atto di vendita.

Esclusione dalla tassazione della plusvalenza sulla vendita di casa

Fortunatamente il legislatore ha disciplinato che nel caso voi abbiate adibito la vostra casa per la maggior parte del periodo di imposta intercorrente tra acquisto e vendita ad abitazione principale, la plusvalenza non sarà tassata ai fini IRPEF. La stessa condizione esimente vale se la casa è stata adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e cessione. Il principio generale infatti imposto dal legislatore non vede la tassazione della propria prima casa. Tuttavia qualora la vendita avvenga prima dei cinque anni il legislatore lo considera come una vendita speculativa per cui impone la tassazione della plusvalenza (anche la perdita dei benefici prima casa se non si riacquista entro il successivo anno dalla vendita).

Nel caso di vendita dopo i cinque anni i proventi e non solo la plusvalenza non saranno tassati. Diverso è il caso sotto descritto.

Vendita prima dei cinque anni e riacquisto di casa entro l’anno

In questo caso il legislatore presuppone che l’intento sia speculativo per cui tassa la plusvalenza determinata dalla vendita ai fini IRPEF. La plusvalenza sarà data dalla differenza tra prezzo di vendita e del precedente acquisto aumentato dei costi di acquisizione (esempio quelli notarili). La plusvalenza sarà considerata un reddito diverso ex art. 67 del Tuir e sarà assoggettata da una imposta sostitutiva del 20% da richiedere preventivamente al Notaio che si occuperà del rogito.

L’imposta ricordo che si applica solo nei seguenti casi:

  1. Rivendita Immobile prima dei cinque anni dall’acquisto
  2. Rivendita Immobile che non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorrente tra acquisto (a qualsiasi titolo per cui compresa donazione o successione) e data di vendita

Che dire della disposizione? Che a fare la manovra aumentando il gettito sono capaci un pò tutti capaci ed incapaci e che cedere alle pressioni delle lobby di banchieri e reti finanziarie che ci vorrebbero tutti a scommettere in borsa in mezzo a mari di squali che inseguono solo commissioni di vario genere senza portarci performance soddisfacenti.

Esiste però una condizione esimente per sfuggire a tale tassazione e riguarda il caso in cui l’abitazione oggetto della vendita sia stata, per la maggior parte di tempo intercorrente tra l’acquisto e la successiva vendita, adibita ad abitazione principale del soggetto cedente o dei suoi familiari. Questo rappresenta il caso in cui la plusvalenza non sarà tassata anche se la casa sarà vendita prima dei cinque anni dal precedente acquisto. Per non sbagliarsi occhio però a rispettare il requisito e a calcolare bene i giorni in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale (occhio alla corretta definizione).

Nel caso abbia acquistato un immobile, appartamento, casa con benefici prima casa e successivamente abbia acquistato un altro immobile come casa secondaria (anche nello stesso comune), non si decade dall’agevolazione se si procede a vendere la prima casa agevolata e a riacquistarne una nuova usufruendo ugualmente dell’agevolazione fiscale. Vi segnalo che a mio modesto avviso il requisito , stando ad una interpretazione letterale della norma deve sussistere al momento dell’acquisto e non anche per i cinque anni successivi come invece potrebbe desumersi dalla lettura della risoluzione dell’agenzia delle entrate numero 112 del 2012 in cui si parla dell’ipotesi del mancato riacquisto entro l’anno dell’immobile venduto entro i cinque anni a cui fa seguito l’ipotesi di richiesta di rinuncia alle agevolazioni fiscali prima casa per evitare l’assoggettamento alle sanzioni del 30% (per cui resterebbe da riversare solo la minore imposte non versata per effetto dell’agevolazione).

Tuttavia con una recente circolare del 2016 l’agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione vale anche nel caso in cui l’acquirente al momento dell’acquista sia proprietario di un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni a condizione che sia venduta entro un anno dalla data del successivo acquisto.

Tuttavia la stessa previsione non spetterebbe, secondo l’agenzia delle entrate a chi acquista una casa in un Comune nel quale il compratore stesso già abbia la proprietà di un’altra abitazione NON acquistata con i benefici prima casa per cui se vuole acquistare la seconda con i benefici deve prima vendere la prima. Se proprio non potete fare diversamente mi raccomando prima di rinunciare alle agevolazioni prima casa come visto sopra prima di commettere un errore e pagare le sanzioni.

Trascorsi dodici mesi, qualora l’Ufficio non abbia ancora accertato la decadenza dal regime di favore, potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con conseguente applicazione della sanzione ridotta (articolo 13 del Dlgs n.472/1997).

Ultimi chiarimenti: separazione e vendita prima dei cinque anni

Nel caso di vendita dell’abitazione acquistata chiedendo le agevolazioni prima casa se si procede alla vendita prima dei 5 anni non si verifica la decadenza dall’agevolazione qualora la volontà di vendere derivi da atto di separazione coniugale. Se si verifica cessa l’obbligo di riacquisto entro l’anno e non sussiste più l’obbligo in quanto. L’articolo 19 della legge 74/1987 esonera da qualsiasi tassazione ogni atto connesso al procedimento di scioglimento del matrimonio per cui anche nel caso in esame non si possono determinare effetti penalizzanti. A tal proposito vedi anche sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999

Nuovo Ravvedimento Operoso: come funziona

Vendita prima dei 5 anni nei casi di separazione o divorzio

Come vedete nell’articolo di approfondimento non si verifica recupero a tassazione dell’imposta di registro non versata nei casi di separazione o divorzio tra coniugi qualora questa sia conseguenza del riassetto patrimoniale tra i coniugi.

Vendita casa Prima dei cinque anni in caso di divorzio e separazione

Riacquisto casa estero

Come dicevamo all’inizio inoltre è fatto salvo il diritto di avvalersi delle agevolazioni prima casa anche nel caso di riacquisto di appartamento in un paese della Comunità Europea semprechè nei due paesi (di residenza fiscale del soggetto e di localizzazione dell’immobile) sussistano quegli strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare effettivamente l’immobile ove sia situato o se sia effettivamente stato adibito ad abitazione principale. Pertanto la decadenza non opera laddove entro un anno dalla vendita prima dei cinque anni della “prima casa” a condizione che “sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale” che in pratica direi essere assimilabili allo scambio di informazioni o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Acquisto di pertinenza successivo all’acquisto della prima casa

Nel caso invece di acquisto di pertinenze degli immobili adibiti a prima casa si riscontra che anche se l’abitazione principale della pertinenza non ha goduto dei benefici prima casa, l’agevolazione fiscale potrà comunque essere goduta sulle pertinenze (cfr circolare 19 de 2001), questo perché la ratio agevolativa della norma ai fini dell’imposta di registro è indirizzata all’erogazione del beneficio tanto alle abitazioni quanto alle pertinenze a nulla rilevando una distinzione temporale tra l’acquisto della prima casa e della seconda a patto che se ne faccia menzione nell’atto di acquisto della pertinenza tanto della volontà di destinare il bene immobile, box, garage o altro a pertinenza di quella abitazione di essere in possesso dei requisiti.

Spese di ristrutturazione per l’ampliamento di casa non agevolata dai benefici prima casa

Sulla base di tali precedenti e in considerazione della volontà del legislatore di favorire gli interventi destinati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa, l’Agenzia dà l’ok alla fruizione del beneficio anche in caso di ampliamento dell’abitazione non “agevolata” per difetto dei requisiti di legge.

Domanda di un lettore: Buongiorno, volevo richiedere un piccolo chiarimento. Io ho acquistato una prima casa 2 anni fa, intestandola a me e usufruendo delle agevolazioni fiscali e facendo un mutuo intestato interamente a me. Ora mi sono sposato in regime di comunione dei beni e vorremmo cambiare casa. Vendiamo la casa attuale e ne compriamo un’altra entro un anno. Se la nuova casa fosse intestata ad entrambi rischio/rischiamo di perdere le agevolazioni “prima casa” o devo quindi acquistare la nuova casa intestandola ancora solo a me?? Il mutuo è possibile farlo cointestato e beneficiare dei vantaggi fiscali se la casa fosse intestata solo a me?

Risposta di un lettore che ringraziamo
La nuova casa la potete acquistare entrambi e non perdi i benefici, l’unica differenza è che potrai usare il tuo credito d’imposta solo per la metà delle tasse che pagherai per la nuova casa (IVA o imposta di registro a seconda che si tratti di acquisto da impresa o da privato) perché il credito è personale, quindi perdi la parte eccedente la metà delle imposte di tua competenza (esempio credito vecchia casa 1.000 e imposte nuova casa 1.500, le tue 750 sono coperte dal credito mentre quelle di tua moglie no, per cui perdi i 250 di eccedenza). Ovviamente se le imposte della nuova casa fossero più del doppio di quelle della vecchia non cambierebbe nulla.
Se il mutuo è cointestato e la proprietà è di un solo coniuge, l’altro non ha diritto a portare in detrazione gli interessi e il coniuge proprietario può portare in detrazione solo il 50% di sua spettanza (soluzione assolutamente da evitare!!! Piuttosto il secondo coniuge può fare da fidejussore ma proprietà e intestatari del mutuo devono coincidere per non perdere le detrazioni fiscali).

Tassazione della plusvalenza per la vendita prima dei cinque anni

Come anticipato sopra limitatamente alla vendita prima dei cinque anni della prima casa la plusvalenza non sarà tassata se per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita la casa è stata adibita ad abitazione principale come recitato dall’articolo 67 del T.U.I.R, concernente i redditi diversi, al comma 1, lett. b), “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”. Per familiare si intende anche il coniuge separato fino a che non interviene la sentenza di divorzio.

Per questo specifico argomento potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato a dare chiarimenti e risposte sulla tassazione della plusvalenza sulla vendita di casa.

Donazione prima casa ad amici o parenti

Attenzione perchè l’agenzia delle entrate ha affermato che cessa l’agevolazione fiscale prima casa allorquando l’immobile sia ceduto prima di cinque anni dall’acquisto per successione o per donazione e non si proceda entro un anno all’acquisto di una nuova abitazione principale. In questa ipotesi, sarà recuperata la differenza tra le imposte pagate con applicazione del beneficio e quelle dovute ordinariamente. Inoltre, saranno dovuti gli interessi e la sanzione pari al 30% della differenza d’imposta.

Nel caso di acquisto avvenuto per successione o donazione non si guarda al termine quinquennale per valutarmela tassazione della plusvalenza.

Vendita nuda proprietà prima e dopo i cinque anni (articolo di approfondimento gratuito)

Vendita Prima casa usufrutto, nuda proprietà

Affitto abitazione con agevolazioni prima casa

Nel seguito potete trovare la soluzione al caso particolare di alcuni contribuenti che hanno affittato la propria casa o appartamento sui quali avevano chiesto il beneficio prima casa ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Affitto della prima casa: come funzione e domanda su perdita agevolazioni

Riacquisto entro l’anno di un immobile ad un prezzo maggiore: il limite dell’agevolazione prima casa

Come segnalatomi da un lettore qualora vendete un immobile oggetto di agevolazioni prima casa e ne acquistare un altro per un importo maggiore entro l’anno potrete si continuare a godere delle agevolazioni fiscali prima casa ma il credito di imposta riconosciuto ai fini delle imposte di registro sarà solo fino a concorrenza del primo. In pratica la Legge 448 del 1998, all’articolo 7 comma 1 recita “[…] è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro  o  dell’imposta  sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto  agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro  o  all’imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta  per  l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di  lusso”. Grazie della segnalazione. Potete però approfondire l’agrume leggendo l’articolo dedicato al calcolo del credito di imposta da sui benefici prima casa.

Acquisto successivo all’estero

Se vi trovate nel caso in cui avete venduto la casa acquistata con le agevolazioni fiscali e vi state accingendo a comprarne un’altra all’estero dovreste anche verificare come fare a rispettare i requisiti per non perdere i benefici prima casa. Per farlo potete leggere l’articolo gratuito di approfondimento dedicato alla vendita casa in Italia per acquisto all’estero.

Rinuncia alle agevolazioni prima casa per abbattere le sanzioni previste

Qualora avete intenzione di porre in essere comportamenti che vi porteranno alla decadenza delle agevolazioni vi consiglio di leggere l’articolo dedicato alla rinuncia delle agevolazioni fiscali prima casa in modo da abbattere il più possibile le sanzioni amministrative previste. Non sottovalutate questo istituto in quanto vi mette al riparo dall’applicazione delle sanzioni del 30% e degli interessi che non sono proprio una sciocchezza su queste cifre.

Vi consigliamo anche la lettura della categoria case ed immobili dove troverete delle utili guide fiscali del mondo immobiliare. Prima di leggere le fattispecie vi consigliamo di leggere la Guida Fiscale alle agevolazioni fiscali prima casa

Agevolazioni prima casa nella successione donazione

Prima casa in caso di Successione e Donazione

Tasse sulla Seconda casa

Quante Tasse si pagano sulla Seconda casa?

Agevolazioni prima casa anche sulla seconda: come e quando si può chiedere

Agevolazioni sulla seconda casa

Vendita o acquisto di terreni

Vi segnalo inoltre qualora lo abbiate e lo state cedendo quale è la tassazione sulla vendita di terreni

Opzione per il prezzo valore nel caso di acquisto di terreni e Fabbricati

Riepilogo e tabella imposte e tasse sulla prima casa

Tassazione Acquisto di casa post modifiche 2014
Tipologia immobile/acquirenteImposteFino al 31.12.2013Dall’1.1.2014
Abitazione

 

Prima casa

Soggetto privato

Ipoteca registro

 

Ipotecaria

Catastale

3%

 

Euro168,00

Euro 168,00

2%

 

Euro 50,00

Euro 50,00

Abitazione

 

Prima casa

SoggettoIva

Iva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

4%

 

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

4%

 

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Abitazione no benefici prima casa

 

Soggetto privato

Ipoteca registro

 

Ipotecaria

Catastale

7%

 

2%

1%

9%

 

Euro 50,00

Euro 50,00

Abitazione no prima casa Soggetto IvaIva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

10%

 

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

10%

 

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Abitazione no prima casa 

 

Soggetto Iva

Iva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

esente

 

7%

2%

1%

esente

 

9%

Euro 50,00

Euro 50,00

Ufficio/Negozio Soggetto privatoIpoteca registro

 

Ipotecaria

Catastale

7%

 

2%

1%

9%

 

Euro 50,00

Euro 50,00

Ufficio /NegozioSoggetto IvaIva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

10% – 21%

 

Euro 168,00

3%

1%

10%-22%

 

Euro 200,00

3%

1%

Ufficio /NegozioSoggetto IvaIva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

esente

 

Euro 168,00

3%

1%

esente

 

Euro 200,00

3%

1%

Terreno edificabile

 

Soggetto privato

Ipoteca registro

 

Ipotecaria

Catastale

8%

 

2%

1%

9%

 

Euro 50,00

Euro 50,00

Terreno edificabile

 

Soggetto Iva

Iva

 

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

22%

 

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

22%

 

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Calcolo Base imponibile per l’imposta di registro

La base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro è pari alla rendita catastale moltiplicata per 115,5 che rappresenta un moltiplicatore definito dal legislatore. Per applicare questa base imponibile ridotta dovrà farsi esplicita richiesta al Notaio al momento del rogito notarile. È una forma che consente non solo di ridurre l’impatto fiscale ma anche quello di evitare eventuali accertamenti fiscali sul prezzo di vendita da parte del fisco (non sulla presenza o rispondendo dei requisiti richiesti)

Se acquistate da un costruttore invece potrete rifarvi alla tabella sopra riportata e al posto dell’imposta di registro  pagherete un’IVA del 4%.

Seconda casa

Nel caso di seconda casa la tassazione fiscale è la seguente:

Descrizione ImpostaValore Imposta
Registro9% dal 01/01/2014
Ipotecaria 2 % (50 € dal 01/01/2014) 
Catastale 1 % (50 € dal 01/01/2014)

Direttamente collegato al tema in questione vi segnalo anche l’articolo di approfondimento gratuito (ancora per poco) dedicato al trasferimento delle detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione, risparmio energetico, sicurezza o eliminazione di barriere architettoniche. In questo sono descritte le opzioni che potete scegliere e cosa prevede la norma a proposito. Sono tanti i contribuente che si trovano infatti a dover scegliere cosa fare con le quote delle detrazioni fiscali IRPEF residue.

323 Commenti

  1. @Francesco, la perdita delle agevolazioni fiscali riguarda solo il venditore, non riguarda assolutamente l’acquirente!

  2. Sto acquistando una casa in regime di agevolazione prima casa. Il proprietario precedente anche lui, ha acquistato come prima casa, solo che sta vendendo prima dei 5 anni e non so se acquisterà entro 1 anno. Se non acquista durante l’anno, la perdita delle sue agevolazioni le dovrò pagare io, oppure gravano lui? Qualcuno mi ha detto che gravano sulla casa e quindi le pagherò io. È vera questa cosa? Si può fare qualcosa?

  3. ho acquistato una casa cointestata con mutuo (sempre cointestato) 3 mesi fa. Ad oggi la situazione è cambiata: per fine storia dobbiamo vendere la casa. Non ci siamo mai andati ad abitare. Come possiamo procedere?
    grazie

  4. Buongiorno, ho acquistato un appartamento nell’Aprile 2013, in cui ho trasferito la residenza nel Gennaio 2014, mediante mutuo iptecario usufrendo delle agevolazioni 1a casa.
    Saremmo interessati ora a vendere l’appartamento, per acquistare una casa singola da ristrutturare, in un comune limitrofo (dove avevo in precedenza la residenza e risiedono i miei genitori).
    Per continuare a usufruire delle agevolazioni 1a casa, è necessario trasferire la residenza, ma la casa in oggetto, attualmente non è abitabile, e per la ristrutturazione serve più di un anno, come si può fare in questo caso? sottolineo che la casa attualmente ha un valore inferiore rispetto al mio attuale appartamento.
    Grazie mille.
    Cordiali Saluti.

  5. buongiorno,
    ho comprato la mia prima casa nel 2008, nel 2012 ho comprato la mia seconda casa e dopo qualche mese ho venduto la prima (quindi venduta prima dei 5 anni), oggi mi arriva da Equitalia la differenza delle tasse da pagare per la vendita della prima casa prima dei 5 anni…..devo pagare e basta o posso fare qualcosa.
    la seconda casa è stata acquistata in parte con aiuto genitori ai quali è stato poi restituito l’ammontare successivamente con la vendita della prima casa e in parte con mutuo.
    poi un’altra domanda…..perché mi arriva la lettera da Equitalia…..non ho mai ricevuto nulla prima di questa!!
    grazie mille

  6. Mio figlio ha comprato un monolocale due anni fa .lo venderebbe prima dei 5 anni perché io e mia moglie abbiamo intenzione di lasciare la nosta prima abitazione a lui e comprarla noi in un altro comune.perderebbe lui le agevolazioni di prima casa sul monolocale?
    Grazie

  7. Ciao chiedo un chiarimento. Abbiamo venduto casa a maggio 2014 e rogiteremo per l acquisto della nuova entro 12 mesi. Se per caso il costruttore ritarda la consegna della casa e quindi andiamo oltre i 12 mesi, a quali sanzioni incorro? È come faccio a quantificare i benefici fiscali della prima casa che perdo ? Grazie

  8. Buongiorno,
    6 mesi fa ho acquistato una cantina(C2) e ho dichiarato che era pertinenza della mia casa attuale che è prima casa, (acquistata a Gennaio 2010 usufruendo delle agevolazioni) in modo da usufruire delle agevolazioni.
    Venderò la mia casa tra febbraio e marzo, ma non la cantina perchè ho individuato un’altra casa. Vorrei sapere se perdo i requisiti per le agevolazioni della cantina o no e se sì vorrei sapere cosa posso fare per non incorrere in sanzioni.
    Grazie,
    Andrea.

  9. Buongiorno,sono ormai da più di 10 anni che vivo in una casa di proprietà di una società srl di cui sono socio.Vorrei intestarmi l’immobile in quanto sono in credito con la stessa società per una certa cifra ma forse potrei permutare quote di immobili intestati in questo caso alla mia persona con l’immobile della srl o cal’unica possibilità è acquistare l’immobile?
    Grazie.
    potete consigliarmi come posso acquisirla

  10. Buon giorno, ho un quesito.

    Nel novembre del 2010 ho acquistato una prima casa con la mia compagna, ambedue cointestatari al 50% ciascuno e ambedue abbiamo trasferito la residenza nel comune dove ubicato l’immobile.
    Nel 2012 ci siamo sposati in regime di separazione dei beni.
    Ora per motivi di lavoro mi occorrerebbe un immobile in altro comune.
    Se vendo entro novembre 2015 la mia quota del 50% a mia moglie e acquisto un immobile ( entro i 12 mesi dall’atto ) intestandolo solo a me, posso usufruire nuovamente dell’agevolazione prima casa su questo nuovo immobile ?
    Grazie mille Andrea

  11. Buonasera,
    Ho un immobile di proprietà acquistata con mutuo ipotecario nel maggio 2011 usufruendo delle agevolazioni prima casa.
    Entro giugno 2015 é previsto l’atto dal notaio per l’acquisto di una nuova casa, nello stesso comune.
    Cosa succede se la mia prima casa non la vendo entro la data prevista per fare il rogito della nuova casa?? Non posso usufruire delle agevolazioni fiscali??
    O come potrei fare per ridurre i costi al minimo?? Ho un figlio minorenne la posso intestare a lui?? Grazie mille

  12. Mi spiego meglio. Se vendo prima dei 5 anni, mi iscrivo all’AIRE per risiedere in Svizzera, cosa devo fare per evitare le penali fiscali italiane?

  13. Buongiorno,
    ho acquistato casa il 11/2011 e adesso sono costretto a venderla in forte perdita. Mi trasferisco in Svizzera ma in zona di confine mia moglie continuerà a lavorare in Italia sperando in uno scivolo pensionistico. Posso acquistare un bilocale in Svizzera oppure meglio una donazione dei suoceri del loro bilocale in Svizzera? Grazie mille.

  14. Premesso che sono un appartenente alle Forze di Polizia. Nel 2007, acquistai un’appartamento in provincia di Pavia continuando a conservare la residenza in Bari presso l’abitazione dei miei genitori. All’epoca, come per legge usufrui dei benefici di legge relative alle agevolazioni fiscali previsti per la prima casa. Allo stato attuale, trasferito a Bari, intendo acquistare un 2° alloggio, laddove intendo adibirla ad abitazione principale. Domanda: è possibile far valere tale diritto di agevolazione fiscale su questa nuova abitazione ossia dichiarandola questa come prima casa e la precedente come seconda casa? In caso affermativo, quale sarebbe la procedura ed eventualmenete le spese da sopportare per il fisco?

  15. Grazie infinite per la pronta risposta! Il dubbio sulla residenza mi è venuto perché nel mio caso si tratta di riacquisto dopo vendita infraquinquennale ed in quel caso si parla di 1 anno come termine e di necessità di stabilire l’immobile come abitazione principale. Possono attaccarsi a questo cavillo?
    I termini purtroppo sono ampiamente scaduti, ahiméma cmq proverò a farmi fare lo sgravio, una volta accertato l’errore (o gli errori, visto che seppure fosse stata obbligatoria la residenza nell’immobile, non potevano certo contestarmi la mancata ottemperanza 3 mesi prima della scadenza del termine!)
    Grazie infinite, davvero

  16. Questo ricorso si vince facile! IL testo normativo recita che “l’immobile deve essere situato nel comune in cui l’acquirente abbia o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano”…per cui l’agenzia ha preso un grande abbaglio. Ora le consiglio quindi di andare domani stesso presso l’ufficio che ha emesso l’atto e dire che ha già pronto il ricorso per impugnare l’atto che è palesemente illegittimo. Se non le concedono lo sgravio chiami subito un commercialista e presenti ricorso. Mi raccomando occhio ai 60 giorni dalla data di notifica per presentarlo altrimenti poi sarebbe obbligata a pagare. Se non conosce un commercialista mi faccia sapere che la aiuto.

  17. Buonasera, ho avuto da poco notizia di un accertamento fiscale in cui mi contestano la perdita dei benefici per l’acquisto della prima casa. La motivazione principale è che sostengono abbia rivenduto l’immobile prima dei 5 anni (cosa vera). Non si sono però accorti che ho ricomprato un altro immobile NELLO STESSO COMUNE entro l’anno dalla vendita del primo. Dopo averglielo fatto notare, mi hanno risposto che perdo i benefici non perché non ho ricomprato, ma perché non ho stabilito la residenza ALL’INDIRIZZO DEL NUOVO IMMOBILE entro un anno dal riacquisto. Ora, il Testo Unico del Registro stabilisce come requisito la residenza nel Comune e non all’indirizzo preciso, o mi sbaglio? Vero è che in caso di riacquisto si dice che bisogna destinare l’immobile riacquistato ad abitazione principale, ma non trovo da nessuna parte l’obbligo di trasferire la residenza all’indirizzo preciso. Preciso che io sono rimasta sempre residente nello stesso comune (Roma), ma ho trasferito la residenza all’indirizzo dell’immobile riacquistato ben oltre l’anno, dal momento che mi era stato detto che era sufficiente risiedere nel comune.
    L’accertamento, inoltre, è stato notificato oltre 3 mesi PRIMA della scadenza dell’anno previsto per il trasferimento di residenza e mi sembra di capire che in questo caso non sia valido. Mi sbaglio? E nel caso per il primo motivo o per il secondo l’accertamento sia sbagliato, cosa posso fare, considerando che il tutto (quasi 40mila euro) è già in mano ad Equitalia?
    Vi ringrazio infinitamente

  18. Buongiorno Pier, se sei lo stesso utente di ottobre abbiamo già risposto … altrimenti vai a vedere i precedenti commenti … ha ragione il secondo notaio!
    Ciao

  19. BUONGIORNO HO UNA DOMANDA DA PORVI, HJO VENDUTO 6 MESI FA CASA ACQUISTATA DA IMPRESA COME 1° CASA 10 ANNI FA , ORA VENDUTA NE RIACQUSTO UN ALTRA DA PRIVATO, HO UN NOTAIO CHE MI DICE CHE SE PAGO IMPOSTA DI REGISTRO ECC. POSSO RECUPERARE IL CREDITO INTERO IN DICHIARAZIONE L’ANNO PROSSIMO, UN ALTRO CHE DICE DI SCALARE IL CREDITO DALL’ACQUISTO IN QUANTO IL MIO CREDITO CORRISPONDE FINO ALL’AMMONTARE DELLE IMPOSTE DELLA NUOVA. CHI HA RAGIONE?
    GRAZIE
    PIER

  20. Buonasera, ho una domanda da porVi: nel settembre 2012 ho acquistato una casa con le agevolazioni “prima casa”. Poi, il corso della vita è cambiato, mi sono sposata nel 2013 e sono andata a vivere con mio marito a casa sua. Naturalmente, pago il mutuo e l’ IMU sulla seconda casa ( la mia) in quanto, da moglie e nella stessa città, ho dovuto cambiare la residenza! Per cui mi trovo proprietaria di una casa oramai disabitata e che mi costa…. e non poco.
    Se dovessi venderla prima dei 5 anni, pagherei anche il plusvalore? Probabilmente, a rivenderla ci guadagnerei, nonostante la perdita dei benefici!
    grazie.

  21. Concordo con Simona e soprattutto la ringrazio perchè partecipa attivamente dando il suo contributo. Buona giornata

  22. Per Guido:
    Il non possesso di altri immobili acquistati con le agevolazioni deve essere vero al momento del rogito (bisogna dichiararlo in atto), i mesi sono riferiti solo alla residenza.

    Per Elisa:
    i 5 anni sono di calendario, devi aspettare settembre (anche il giorno non solo il mese)

  23. Salve ho acquistato casa nel settembre 2011 con le agevolazioni prima casa. Per rivenderla dopo 5 anni devo aspettare il settembre 2016 o posso venderla in qualsiasi mese del 2016? grazie

  24. buongiorno

    sono proprietario da 10 anni di un immobile a titolo di prima casa, su cui ho beneficiato all’acquisto delle agevolazioni previste.
    Ora ho messo in vendita l’immobile e avrei individuato la soluzione sostitutiva, posta nello stesso comune in cui si trova l’attuale.
    Chiedo se il non possesso di altri immobili già agevolati, condicio sine qua non per la ri-fruizione del beneficio, tiene conto dei 12 mesi (o 18??) concessi per la presa di residenza, ovvero se debba esistere al momento stesso del nuovo rogito.
    In altri termini: se vado a rogito oggi per la nuova abitazione stabilendo lì la residenza e vendo successivamente ma entro i 12 mesi l’attuale immobile conservo l’agevolazione o no?
    Grazie e cordialità
    Guido

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