Quali elementi obbligatori deve avere l’assegno?
L’assegno bancario (cheque) contiene:
- la denominazione di assegno bancario (cheque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso e’ redatto;
- l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- il nome di chi è designato a pagare (trattario);
- l’indicazione del luogo di pagamento;
- l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso;
- la sottoscrizione di colui che emette l’assegno bancario (traente).
Tuttavia in mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l’assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo. In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l’assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso, e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale. L’assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.
Per l’emissione devono esserci fondi disponibili tuttavia la legge non vieta di metterei anche in assenza di questi consentendo di fatto l’emissione di un assegno scoperto.
Chi può incassare l’assegno
L’assegno bancario può essere pagabile:
- a una persona determinata con o senza l’espressa clausola «all’ordine»; a una persona determinata con la clausola «non all’ordine» o altra equivalente;
- al portatore.
- L’assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola “o al portatore” ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore. L’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore;
- può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorche’ il terzo non sia banchiere
Non vale eventuale apposizione di interessi sull’assegno e seppur indicata non è valida.
Entro quando presentarsi per il pagamento
L’assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di:
- 8 giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso;
- 15 giorni se pagabile in altro comune del Regno;
- 30 giorni se è pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se e’ pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana.
La scadenza dei termini non comporta il rifiuto di pagamento da parte della banca, ma unicamente la possibilità che il traente revochi l’ordine di pagamento: solamente in tale ipotesi la banca dovrà rifiutare il pagamento del titolo
Vicende successive all’emissione: morte o inabilità del soggetto che emesso l’assegno
La morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l’emissione lasciano inalterati gli effetti dell’assegno bancario
Importo della cifra scritta in numeri o in lettere? Dubbi interpretativi
La norma ci dice che l’assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere. Se la somma da pagarsi e’ scritta piu’ di una volta in lettere o in cifre, l’assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma minore.
Se l’assegno bancario contiene firme di persone incapaci di obbligarsi per assegno, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato l’assegno bancario o col nome delle quali esso e’ stato firmato, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.
Se chi firma non aveva il potere di farlo
Chi appone la firma sull’assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell’assegno bancario come se l’avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.
Girare un assegno
L’assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa «all’ordine» è trasferibile mediante girata. L’assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola «non all’ordine» o altra equivalente, non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della Cessione ordinaria. La girata può essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l’assegno bancario. Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento. Egli puo’ vietare una nuova girata; in questo caso non e’ responsabile verso coloro ai quali l’assegno bancario sia stato ulteriormente girato
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all’assegno bancario. Se la girata e’ in bianco, il portatore può:
- riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
- girare l’assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata;
- trasmettere l’assegno bancario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.
Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti.
Assegno non trasferibile
L’assegno bancario emesso con la clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l’assegno se non ad un banchiere per l’incasso, il quale non può ulteriormente girarlo.
Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte.
La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento. La clausola “non trasferibile” deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente. La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio del Regno o nei territori soggetti alla sovranità italiana.
Assegno modificato
In caso di alterazione del testo di un assegno bancario chi ha firmato dopo l’alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario. Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.
Cosa significa Assegno Postdatato
L’assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d’emissione è pagabile nel giorno di presentazione.
Nella pratica spesso vengono emessi degli assegni che invece di recare la data con il giorno dell’emissione vengono emessi senza data o con una data successiva a quella in cui sono stati effettivamente firmati e questo oltre ad esporvi al fatto che potreste avere una spiacevole sorpresa in banca al momento della presentazione dell’incasso.
L’assegno bancario postdatato o normale, non è una cambiale né può diventarlo.
Assegno estero
L’assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti. A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese d’Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente. I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell’assegno bancario come data d’emissione.
Se l’assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella moneta del paese secondo il suo valore nel giorno del pagamento. Se il pagamento non è stato fatto alla presentazione, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo il valore nel giorno della presentazione o in quello del pagamento. Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente puo’ tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nell’assegno bancario. Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera). Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l’indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.
Cosa dice la Legge sugli assegni?
Dove trovo la normativa sugli assegni:
Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 Legge Assegno
Accettare un assegno postdatato significa per voi correre un grande rischio per via del fatto che già chi lo sta emettendo con questa modalità attraverso momenti di carenza di liquidità che lo portano a utilizzare questi strumenti, il che significa a mio modesto avviso che non è stato capace di governare adeguatamente la sua azienda o la sua attività o ha a vuoto eventi straordinari che ce lo hanno portato (ma a noi questo poco importa).
Nel caso comunque siate incorsi in questa spiacevole situazione vi consiglio di contattare un avvocato e di far intraprendere senza indugio una azione esecutiva nei confronti per l’azione di regresso du quanto dovuto nonché di denunciare presso gli organi competenti come polizia, carabinieri o guardia di finanza.
Sappiate che la banca è direttamente responsabile del soggetto a cui viene effettuato il pagamento per cui sarà restia ad effettuarlo nei confronti di un soggetto che non conosce. Per questo vi chiederà dei documenti per farvi incassare la somma
Assegno impagato o scoperto
Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l’assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:
- con atto autentico (protesto), oppure
- con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure.
Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l’assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.
Il portatore può chiedere in via di regresso:
- l’ammontare dell’assegno bancario non pagato;
- gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
- le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.
Scadenza dell’azione di regresso
Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui. L’azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell’azione nascente dal titolo
Leggi anche: Guida all’assegno circolare (emissione, incasso, ecc.)