La mediazione civile si divide essenzialmente in tre classi: facoltativa, delegata e obbligata. La prima è a totale discrezione delle parti, nella seconda il giudice stesso invita le parti a trovare una mediazione. E’, invece, obbligatoria in determinati ambiti sanciti dall’articolo 5 del D.L. 21/06/2013 numero 69, quali il condominio, i diritti reali (come la proprietà o l’usufrutto), la divisione (come la comunione del beni tra coniugi), le successioni ereditarie, i patti di famiglia, i contratti assicurativi, bancari e finanziari, le locazioni, il comodato d’uso (ovvero il prestare beni a titolo gratuito), l’affitto di azienda, il risarcimento danni in caso di responsabilità medico-sanitaria o di diffamazione per mezzo stampa.
La mediazione obbligatoria inizia a seguito della presentazione della domanda. Entro 30 giorni il mediatore fissa il primo incontro tra le parti. E’ in questa prima fase che i contendenti devono esprimere il loro consenso alla mediazione che viene interrotta in caso di mancato accordo. Secondo quanto stabilito dal già citato D.L. 69/2013 la presenza dell’avvocato è obbligatoria nella mediazione civile (come in tutte le altre tipologie). Fine ultimo del provvedimento è il raggiungimento di un accordo. Qualora l’esito finale sia positivo (ovvero le parti si siano concordate), viene redatto un verbale in cui si enunciano tutti i punti dell’accordo in questione che va poi sottoscritto sia dalle parti che dai rispettivi avvocati. Nel caso, invece, di esito negativo (ovvero di mancato raggiungimento di un accordo), si redige comunque un verbale in cui si esplicano le ragioni della fallita mediazione e che avrà grande utilità nella fase successiva di giudizio. Ciò non toglie che in questo caso possa essere lo stesso mediatore a fare una proposta di mediazione alle parti che può essere accettata o meno.
Chiamiamo l’avvocato per la mediazione civile?
Sotto il profilo pratico vero e proprio, è bene sempre seguire i consigli del proprio avvocato anche in una fase come quella della mediazione che spesse volte viene un po’ sottovalutata da chi vi è coinvolto ma la cui utilità è indubbia. E’ bene sapere che la mediazione civile non è un’attività gratuita ma che ci sono delle spese da sostenere per tutte le parti che ne usufruiscono.
Il Ministero della Giustizia ha stabilito che le spese per l’avvio della mediazione debbano essere di 40 euro + Iva per le controversie il cui valore sia compreso tra 0 e 251 mila euro e di 80 euro + Iva nel caso il valore superi i 251 mila euro. Questa spesa va sostenuta da entrambe le parti. Ci sono poi delle indennità che vanno ad influire sul costo finale del procedimento. Queste sono stabilite in base a quanto di presuma che possa valere la controversia. Vale sicuramente la pena elencare i diversi scaglioni che costituiscono questo importante passaggio del Codice di Procedura Civile.
Scaglioni dei costi della mediazione obbligatoria
Di sono seguito elencati prendendo in considerazione i valori delle controversie (indicati fra parentesi), naturalmente in ordine crescente.
- 86 euro (valore entro i 1000 euro)
- 172 euro (valore tra 1.001 e 5.000 euro)
- 320 euro (valore tra 5.001 e 10.000 euro)
- 480 euro (valore tra 10.001 e 25.000 euro)
- 800 euro (valore fino a 50.000 euro)
- 1.332 euro (valore fino a 250.000 euro)
- 2.000 euro (valore fino a 500.000 euro)
- 3.800 euro (valore fino a 2.500.000 euro)
- 5.200 euro (valore fino a 5.000.000 di euro)
- 9.200 euro (se il valore della controversia supera i 5.000.000 di euro)
In ogni caso, i costi della mediazione, anche se obbligatoria, non si possono assolutamente decurtare dalle spese che si andranno ad affrontare per la causa. Riguardo alla detrazione fiscale di queste spese, tutti gli atti che riguardano i provvedimenti di mediazione civile sono esenti da qualunque imposta di bollo e fino ad un massimale di 50.000 euro il verbale non è soggetto ad imposta di registro. Oltre questo valore, poi, lo è solo per la parte eccedente.
Gratuito patrocinio
Nei casi di mediazione civile obbligatoria è possibile avvalersi del gratuito patrocinio dello Stato, sempre che si abbiano i requisiti per esservi ammessi, specialmente quelli inerenti il reddito che non deve essere superiore a 11.369,24 euro. Se la persona interessata dalla richiesta ha familiari conviventi con un reddito, questi vanno a sommarsi tra loro. Per avvalersi del gratuito patrocinio è necessario presentare all’Organismo di Conciliazione competente la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà. E’ d’obbligo, infine, ricordare che il gratuito patrocinio non riguarda l’onorario degli avvocati delle parti (che andranno, quindi, sempre pagati) ma esclusivamente l’ambito delle indennità della mediazione civile obbligatoria.