Messa in mora del debitore moroso: guida pratica per sapere come fare

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Se dovete mettere in mora un cliente o un debitore moroso per mancato pagamento o per essere in ritardo con le rate o con il saldo, perché non vi paga, potete leggere come, quando e quanto costa la messa in mora, vedere gli interessi di mora come maturano sul dovuto e le modalità che potete attuare per riavere il vostro credito. Altra cosa invece è la diffida ad adempiere che potrete leggere nell’articolo di approfondimento con dei chiarimenti pratici, anche in questo, su come diffidare un soggetto all’adempimento di un’obbligazione.

Nella vita di tutti i giorni capita continuamente di imbattersi in ritardi o inadempimenti di vario genere, realizzati da venditori, gestori di utenze, inquilini etc. In queste situazioni è bene attivarsi, senza lasciar passare troppo tempo, con un’intimazione scritta in una delle forme che seguono e che possiamo vedere come si fa attraverso poche righe scritte in questa piccola guida alla messa in mora del debitore.

Come si mette in mora il debitore: La costituzione in mora

Prima di tutto è necessario individuare quando il debitore è moroso e questo coincide principalmente con il superamento del termine contrattuale entro cui effettuare il pagamento della prestazione o il prezzo di vendita del bene acquistato. Si dice che il debitore è in mora quando è in ritardo nell’adempimento della propria prestazione.

Come regola generale, perché il debitore possa definirsi tecnicamente “in mora”, il creditore deve prima invitarlo per iscritto ad effettuare l’adempimento previsto da un contratto. Il presupposto è, dunque, un inadempimento provvisorio, imputabile al debitore e suscettibile di essere sanato. Per cui non basta solo lo scadere del termine ma sarà necessaria anche un’intimazione scritta che dovrebbe sempre essere supportata da una raccomandata A/R con avviso di ritorno in modo da dare esistenza e certezza del momento in cui è stata ricevuta.

L’atto di costituzione in mora trova disciplina nell’art. 1219 del codice civile che stabilisce: “il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”. Dalla lettura dell’articolo si ricava innanzitutto che la costituzione in mora è un vero e proprio atto giuridico che, per avere valore legale, deve essere portato a conoscenza della controparte per iscritto e quindi con raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata.

Quando non è necessaria la forma scritta

Non è, però, necessaria l’intimazione formale quando:

  • il debitore abbia dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione, in quanto sarebbe palesemente inutile la richiesta scritta del creditore;
  • è scaduto il termine per adempiere e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, in quanto la scadenza del termine contrattuale non giustifica il ritardo;
  • si tratta di obbligazione da fatto illecito, in quanto si presuppone che la lesione del diritto altrui esige una pronta soluzione.

A cosa serve la messa in mora

Serve prima di tutto ad intimare al debitore di adempiere qualora se ne fosse scordato o non abbia voglia o sia impossibilitato a farlo e serve in seconda battuta ma non per questo meno importante ad interrompere i termini prescrizionali del diritto di credito cosa di non poco conto.
Da un punto di vista formale, l’atto di costituzione in mora non è soggetto a particolare rigore ed è sempre idoneo ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione; per questo motivo è bene premunirsi con la prova di effettiva ricezione della controparte (raccomandata a/r con avviso di ritorno o posta certificata).

Consigli pratici

Quando si mette in mora qualcuno è sempre conveniente utilizzare una lettera incisiva, sintetica e che contenga la descrizione dei fatti che danno diritto alla prestazione richiesta, evidenziando le discrepanze tra gli obblighi contrattuali e quanto accaduto. E’anche opportuno formulare una richiesta precisa (tipo la consegna di un bene o il pagamento di una somma), fissando un termine perentorio per l’adempimento (di solito 15 giorni, ma all’occorrenza anche più breve) e minacciando di adire le vie legali in caso di mancato riscontro.

A cosa serve a mettere in mora il debitore: gli effetti in capo al debitore

Quanto agli effetti, la costituzione in mora del debitore ne produce essenzialmente due: l’obbligo di risarcire i danni derivanti dall’inadempimento o dal ritardo e l’aggravamento del rischio per il debitore. Tale ultima affermazione significa che, mentre normalmente, nel caso in cui la prestazione richiesta dal contratto divenga impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue, nel caso di debitore in mora, quest’ultimo sarà comunque obbligato al risarcimento del danno come se fosse responsabile della sopravvenuta impossibilità della prestazione. Questo è molto importante in quanto senza la messa in mora eventuali fatti che interveranno prima della messa in mora e che renderanno per il debitore non pagarvi più, lo libereranno dall’obbligo e voi perderete il diritto ad ottenere quanto dovuto.

In ogni caso, il danno da risarcire dovrà essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento e potrà comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante).

Quanto e come si calcolano gli interessi di mora

Interessante sapere anche quanto valgono gli interessi e quindi potete leggere l’articolo dedicato al calcolo degli interessi di mora.

Quanto costa mettere in mora il debitore

Il costo della messa in mora varia in relazione al valore della pratica e alla presenza di contratti particolarmente complessi nelle clausole inserite tuttavia non presenta degli alti onorari in media per cui è preferibile sempre rifarsi ad un avvocato per farlo sia per conoscere i possibili scenari che potrebbero presentarsi, sia per ottimizzare anche il risultato data anche la capacità e la forza di convincimento che ha una lettera di un’avvocato.

Calcolo degli interessi di mora

Per capire come si calcolano in pratica potete fare riferimento all’articolo di approfondimento dedicato proprio alla Guida al calcolo degli interessi di mora.

Interessi di mora

Dal primo gennaio 2013 sono scattati i nuovi interessi di mora automatici per cui non sarà più necessaria la preventiva messa in mora. Leggete a tal fine l’articolo di approfondimento in quanto molti di voi forse non sanno che gli interessi di mora hanno un valore ben più alto rispetto al classico tasso di interesse legale; parliamo di percentuali intorno al 9% e tale livello viene giustificato proprio per il danno economico che il ritardato pagamento viene a determinare per il sistema economico e per tale motivo svolgono la loro funzione di deterrente contro il mancato pagamento.

In riferimento alle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato (v. allegato) che il saggio di interesse da prendere a riferimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, del citato decreto n. 231, per il periodo 1°gennaio – 30 giugno 2015, è pari allo 0,05%, in diminuzione rispetto al semestre precedente; ad esso va poi aggiunta la maggiorazione di otto punti percentuali prevista dal decreto n. 231.

Cosa si intende per transazioni commerciali fini degli interessi di mora

In proposito, ricordiamo che per “transazioni commerciali” si intendono i contratti, comunque denominati e conclusi dopo l’8 agosto 2002, tra imprese (soggetti esercenti un’attività economica organizzata o una libera professione) e altre imprese o pubbliche Amministrazioni che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento del relativo prezzo.

Variazione dei tassi d’interesse legale dal 1942 al 2018

Dal Al Tasso Provvedimento
21.04.1942 15.12.1990 5 %
16.12.1990 31.12.1996 10 % L. 26 Novembre 1990, n. 353
01.01.1997 31.12.1998 5 % L. 23 Dicembre 1996, n. 662
01.01.1999 31.12.2000 2,5 % D.M. 10 Dicembre 1998
01.01.2001 31.12.2001 3,5 % D.M. 11 Dicembre 2000
01.01.2002 31.12.2003 3 % D.M. 11 Dicembre 2001
01.01.2004 31.12.2007 2,5 % D.M. 01 Dicembre 2003
01.01.2008 31.12.2009 3 % D.M. 12 Dicembre 2007
01.01.2010 31.12.2010 1 % D.M. 04 Dicembre 2009
01.01.2011 31.12.2011 1,5 % D.M. 07 Dicembre 2010
01.01.2012 31.12.2013 2,5 % D.M. 12 Dicembre 2011
01.01.2014 31.12.2014 1 % D.M. 13 Dicembre 2013
01.01.2015 31.12.2015 0,5 % D.M. 11 Dicembre 2014
01.01.2016 31.12.2016 0,2 % D.M. 11 Dicembre 2015
01.01.2017 31.12.2017 0,1 % D.M. 7 Dicembre 2016
01.01.2018 vigente 0,3 % D.M. 13 Dicembre 2017

Interessi legali 2021

Per le transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231 il saggio di interesse da prendere per il calcolo è fissato nella misura dello 0% a cui deve aggiungersi quello la maggiorazione di otto punti percentuali.

Articolo 26 DPR 600 1973

Trattamento IVA Interessi di Mora

Fatturazione interessi legali, di mora, dilazioni di pagamento

30 Commenti

  1. Salve, vorrei sapere se esiste un termine di legge entro cui una società di erogazione del servizio idrico, deve calcolare gli interessi di mora sulle bollette pagate in ritardo.
    Nello specifico, a chiusura contatto fornitura idrica con Acque Potabili, mi ritrovo una bolletta di conguaglio finale ove risultano calcolati tutti gli interessi di mora delle bollette pagate in ritardo nel corso degli anni, a partire dal 2009 (!!!) e fino a tutto il 2021…

  2. a meno che no sia un evasore 100% e non abbia alcun bene mobile (auto, scooter) o immobile (casa etc) anche pro quota e non abbia neanche un conto corrente intestato, non percepisca alcun compenso ne come lavoratore dipendente nè da pensione in modoc eh gli siano pignorati, temo di si…tuttavia nel 2021 non avere nulal di intestato sembrerebbe ormai quasi fantascienza, ma non escludo la possibilità. Gli italiani in questo sanno stupirci sempre.

  3. Ho fatto scrivere una lettera di messa in mora dal mio avv per vedere di riavere i soldi da me prestati a lui ma non possiede niente come andrà a finire ,riavrò qualcosa la ringrazio

  4. Guardi per le transazioni commerciali scatta in automatico per cui ha fatto anche di più di quello che avrebbe dovuto fare. Come ormai da tempo scritto la messa in mora è automatica. La raccomandata inoltre può essere rifiutata dalla controparte ma si da comunque per notificata.

  5. Buongiorno. Ho inviato una raccomandata con ricevuta di ritorno per mettere in mora il debitore. La raccomandata è stata rifiutata dalla mamma della persona interessata con la scusa che il figlio si è trasferito. Cosa posso fare perché ritiri la raccomandata?

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