Il problema e la domanda nasce dal bisogno di chiarimenti intorno alla definizione dell’agevolazione prima casa in caso di comunione legale di beni.
Buongiorno,
faccio il punto sulla questione non ritrovo più il mio post.
– Premesso che nel 1994 ho acquistato, prima del matrimonio, un immobile, usufruendo delle agevolazioni prima casa. Quindi proprietà 100% al sottoscritto.
-Premesso che successivamente ( entro i 18 mesi) ho contratto matrimonio stabilendo nell’immobile abitazione principale e tetto coniugale.
– Premesso che dopo 14 anni di matrimonio mi sono separato con procedura consensuale e che l’immobile di cui sopra è stato assegnato in modo “esclusivo” e a tempo indeterminato ( fin tanto entrambe le figlie non avranno raggiunto a) Indipendenza economica; b) creato autonomo nucleo familiare) -alla mia ex in quanto tetto coniugale per le due figlie minorenni.
Ho recuperato una ordinanza della Corte di cassazione dell’8/01/2010 n.100 dove si evince quanto segue:
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” occorre, invero, osservare che , secondo consolidati canoni ermeneutici, di questa Corte in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l’acquisto della “prima casa” , l’art1, comma 4 e nota 2 bis della tariffa ,parte prima allegata al DPR 26 Aprile 1986 n.131- nel prevedere, tra le altre condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro ,la non possidenza , di altra abitazione-si riferisce , anche alla luce della ratio della disciplina , ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell’applicazione del beneficio, anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo per dimensioni o caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia ( cfr. Cass. nn. 11564/06,17938/03,10925/03,6492/03,2418/03)”
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In questa sentenza la questione era legata al fatto che il ricorrente aveva gia una proprietà troppo piccola per alloggiarvi con la famiglia e intendeva acquistarne una più adatta usufruendo delle riduzioni di imposta prima casa.
Io mi ritrovo in un caso praticamente analogo:
– Ho una proprietà che sarebbe idonea per ma che non posso usufruire e godere in nessun modo ( non ne ho nemmeno la disponibilità) ;ne vendere, ne locare in quanto assegnata per reciproco accordo ratificato da giudice civile alla mia ex.
Vorrei acquistare un alloggio per me ( attualmente sono in affitto) dove accogliere il sottoscritto e le mie figlie durante la loro permanenza con il padre.
Secondo l’interpretazione oggettiva della legge io dovrei acquistare la casa come seconda abitazione, ma come si evince dalla sentenza esiste anche un interpretazione soggettiva e di diritto che mi permetterebbe di poter usufruire delle nuovamente delle agevolazioni prima casa , per cause di forza maggiore. Scusate se mi sono dilungato ma certe questioni meritano di essere approfondite in quanto il popolo di separati ( uomini e donne) è ormai tale da dover prevedere casistiche in merito e non una interpretazione legislativa tipica di 30 anni fa.
Risposta
Intanto ti posto perchè la tua situazione merita attenzione e può rappresentare un caso guida per altri. Allora, oltre alle tue evidenze giurisprudenziali non ho trovato molto però ti posso dire che ho un esempio di contribuente che si trova in una situazione simile alla tua e ha proceduto all’acquisto della seconda abitazione usufruendo nuovamente delle agevolazioni prima casa sulla “seconda casa” (scusa il gioco di parole).
Nel caso di regime di comunione legale tra coniugi le fattispecie sono diverse per cui vi rimando all’articolo dedicato alle agevolazioni fiscali prima casa tra coniugi. Premesso che il bene acquistato in costanza di matrimonio entra normalmente automaticamente in comunione legale ex articolo 177 e ss del codice civile e nell’atto di acquisto per godere delle agevolazioni dovrete entrambi rendere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti.
A questo punto la domanda da porsi è: Rispettiamo entrambi (intendo voi due) i requisiti o solo uno dei dei due? Nel caso in cui solo uno dei due li rispetta allora il beneficio spetta solo per il 50%.
Quindi dovrete verificare che uno dei due in passato non abbia prima del matrimonio o in regime di separazione di beni un immobile e ene sia al ora proprietario, oppure anche semplicemente un altro immobile (anche senza agevolazioni prima casa, ma nello stesso comune dove ora si vuole comprare il nuovo. In ultimo anche se uno dei due non trasferisce la residenza nel comune dove è la casa da acquistare.
Ti consiglio comunque di fare un passaggio anche dal Notaio con cui andrai a rogitare l’atto e della dichiarazione che dovrai rendere a pena di decadenza. Il dubbio resta sull’interpretazione letterale della norma perchè se dovessi affidarmi alla finalità concederei l’agevolazione anche sul secondo acquisto non soddisfacendo il primo, per assegnazione della casa ai coniugi, il bisogno abitativo del singolo soggetto, ma limitatamente alla quota non ancora goduto su un totale del 100%.
Se uno dei coniugi ha già fruito dell’agevolazione prima casa su una casa o immobile acquistato prima del matrimonio o anche acquistato durante ma in regime di separazione di beni l’altro coniuge (che non ha ancora fruito dei benefici), qualora rispetti anche le altre condizioni richieste può richiedere le agevolazioni prima casa limitatamente alla quota di abitazione a lui attribuita.Considerate che queste sono le casistiche che sempre più stanno prendendo piede. Da una parte infatti ci si sposa in separazione di beni e dall’altra le separazioni ed i divorzi aumentano a dismisura e spesso si hanno case cointestato.
Nuovo Articolo
Segnalo un nuovo articolo dedicato ad ulteriori approfondimenti dedicato ai benefici fiscali prima casa nel caso di divorzio e separazione legale o consensuale.
Vendita prima dei cinque anni
Nel caso di vendita dell’abitazione acquistata chiedendo le agevolazioni prima casa se si procede alla vendita prima dei 5 anni non si verifica la decadenza dall’agevolazione qualora la volontà di vendere derivi da atto di separazione coniugale. Se si verifica cessa l’obbligo di riacquisto entro l’anno e non sussiste più l’obbligo in quanto. L’articolo 19 della legge 74/1987 esonera da qualsiasi tassazione ogni atto connesso al procedimento di scioglimento del matrimonio per cui anche nel caso in esame non si possono determinare effetti penalizzanti. A tal proposito vedi anche sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999
Prescrizione accertamento fiscale
Inoltre ti ricordo i termini decadenziali per l’azione di accertamento da parte del Fisco che sono piuttosto ristretti.Ti segnalo a tal proposito l’articolo dedicato alla prescrizione della cartella o accertamento sulle agevolazione prima casa.
Ricordiamo inoltre di leggere gli articoli dedicati alle agevolazioni acquisto prima casa e a partecipare alle discussioni portando anche le vostre espierienze, le vostre domande e le vostre risposte.
E segnaliamo le agevolazioni prima casa in comunione legale con i diversi casi e le domande annesse e connesse.
http://www.tasse-fisco.com/case/agevolazione-prima-casa-coniugi-comunione-legale-separazione/3633/
Se avete anche un mutuo valutate l’accollo interno
Vi segnalo anche nuovo articolo con chiarimenti e approfondimenti legati alla detrazione fiscale degli interessi sul mutuo in caso di accollo in cui sono riepilogate le modalità per procedere all’accollo e quando e soprattutto chi può portarsi la detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Aggiornamento: Le agevolazioni prima casa, relativamente ai trasferimenti non onerosi che nascono a seguito di separazione o divorzio non subiscono variazioni dal primo gennaio 2014 in quanto non consistenti in vere e proprie cessioni ma sono finalizzati alla sistemazione dei rapporti personali dei coniugi.
Buongiorno!
Acquistai nel 1999 la mia prima abitazione usufruendo delle agevolazioni fiscali cd “prima casa”.
Acquisto eseguito al 70% da parte mia e 30% della mia compagna e futura moglie dal 2003 in regime di separazione dei beni.
Premesso che siamo consensualmente separati e con due figli minori, a cui ho lasciato al coniuge i figli assegnazione immobile in oggetto.
dopo oltre un anno di locazione, voglio riacquistare un mio immobile beneficiando agevolazioni “prima casa” ed “abitazione principale” ai fini del fisco e dei tributi locali.
Secondo la precedente giurisprudenza pare che possa, ma con sentenza della suprema corte N.27088/2022 hanno decretato il contrario!
Qualcuno sa darmi una risposta in merito a cosa dice la giurisprudenza? E soprattutto posso esercitare tale agevolazione?
Due studi notarili hanno espresso parere sfavorevole, uno favorevole.
Grazie, Paolo
Premesso che sono proprietario al 50% di una casa sulla quale la mia ex moglie ha il diritto esclusivo di abitazione, essendo assegnataria per effetto di una una sentenza di divorzio consensuale.
Volendo acquistare un piccolo appartamento in un Comune limitrofo, essendo in affitto, posso usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa? Grazie
Buonasera,nel 2001 ho.acquistato un’abitazione come prima.casa usufruendo delle agevolazioni prima casa,in.regime di comunione di beni con consorte,stipulando un mutuo intestato a me,oggi dopo una separazione consensuale,unitamente alla mia compagna,stiamo acquistando un’altra abitazione nello stesso.comune.con le seguenti modalita:lei proprietaria x la.meta piu proprietaria come.nuda proprieta xl’altra meta,io avrei l’usufrutto della mia meta.mutuo cointestato.la domanda,posso io usufruire dell’agevolazione prima casa? La.mia compagna e divorziata e.per lei e prima.casa.chiedo lumi.grazie
buon pomeriggio,
mi sto separando da mia moglie; a lei verrà assegnata dal giudice l’abitazione acquistata in regime di separazione dei beni nel 2005 e intestata ad entrambi; vi sono due figli minori di 14 e 12 anni.
Premesso che non sarà possibile per me vendere alla ex-moglie il mio 50% di casa (credo non si possa nemmeno, essendoci figli minori o sbaglio?), mi chiedo se
volendo acquistare per me un nuovo immobile (attualmente sono in affitto), posso godere dei benefici per l’acquisto di una “prima casa”?
Buongiorno. Con sentenza di divorzio la casa coniugale acquistata in comunione dei beni e con i benefici è stata assegnata alla mia ex. Ho letto di una sentenza della Cassazione di febbraio 2014. Non avendo più una casa e non volendo offrire ai miei figli quando sono con me continue soluzioni temporanee,
posso acquistarne una nuova con i benefici prima casa? Se lo faccio quale è il caso peggiore che può succedermi?
grazie
Buonasera,sono proprietario esclusivo di un immobile affidato dal giudice ad i miei figli minori e alla mia ex moglie,posso acquistare un nuovo immobile con i benefici prima casa?
saluti
Massimiliano
Buongiorno, presento un caso analogo ma dal punto di vista della madre NON proprietaria. Sono madre non coniugata di due ragazzini minorenni e la casa familiare (di proprietà al 100% del mio ex-compagno) è stata assegnata a me in quanto genitore collocatario dei due ragazzi, fino alla loro indipendenza economica e formazione proprio nucleo familiare. Mi trovo a dover considerare di acquistare una casa per me in vista di lasciare, tra 10-12 anni, l’appartamento dove attualmente risiedo coi miei figli. considerato il futuro incerto, non posso considerare di pagare in futuro un affitto, ma disponendo di un piccolo risparmio intendo procedere all’acquisto della mia 1° casa, valutando magari di “restituire” piu’ avanti e prossimi anni l’appartamento al mio ex-compagno.le case nel comune in cui risiedo hanno prezzi molto alti e dovrei acquistare in un comune a ca.10 km da dove attualmente risiedo (attualmente però devo tenere la residenza insieme ai miei figli dove già e’, poichè loro sono legati a scuola, attività sportive, corsi etc).
Dunque, NON essendo attualmente titolare di alcuna 1° casa, posso godere delle agevolazioni per acquisto 1° casa?
se acquistassi la mia 1° casa senza portarvi la residenza (comune dell’immobile acquistato diverso da quello dove ho la residenza) potrei comunque godere delle agevolazioni fiscali per acquisto prima casa?
in alternativa, cosa dice la legge se l’immobile da me acquistato si trovasse nello stesso comune dove ho già la residenza?
dimenticavo: per poter pagare il mutuo, dovrei tassativamente mettere in affitto l’immobile acquistato come prima casa (per pagare il mutuo mensile con l’affitto mensile). la legge me lo consente? sono tenuta a pagare l’ICI/IMU? posso dedurre gli interessi passivi di mutuo? grazie infinite per la vostra risposta
Egregio allego un passaggio di quanto tu hai postato
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Allora, oltre alle tue evidenze giurisprdenziali non ho trovato molto però ti posso dire che ho un esmpio di contribuente che si trova in una situazione simile alla tua ed ha proceduto all’acquisto della seconda abitazione usufruendo nuovamente sulla seconda casa delle agevolazioni prima casa (scusa il gioco di parole).
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potresti per cortesia entrare nel merito di questo caso simile??
grazie