Vediamo anche in calce di fornire un riepilogo e dei link agli articoli di approfondimento come per esempio quello dedicato alle ultime novità sulle addizionali regionali e comunali IRPEF
Chi deve versare le Addizionali Regionali e Comunali
L’addizionale regionale IRPEF deve essere pagata da tutti i contribuenti residenti in Italia al 31 dicembre dell’anno di riferimento, per i quali risulta effettivamente dovuta l’IRPEF. Sono quindi esclusi i contribuenti che hanno un’IRPEF dovuta, al netto di detrazioni e deduzioni fiscali e al netto anche dei crediti di imposta, non supera il limite di 12 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 137 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.Sono esonerati invece i soggetti che hanno solo redditi esenti dall’IRPEF o soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF come i contribuenti che aderiscono al regime forfettario dei minimi. Sono esclusi anche coloro che per esempio hanno redditi soggetti solo a tassazione separata.
Addizionali IRPEF: come funzionano
Le addizionali regionali e comunali sono applicate per i lavoratori dipendenti e per tutti coloro che ne sono assoggettati nella buste paga di fine mese o direttamente nella dichiarazione dei redditi 730 , modello redditi PF o anche nel modello Unico a seconda di quale utilizzate. Se ci fate caso sono autonomamente individuate verso la fine del riepilogo delle voci e ultimamente sono anche aumentate se ci fate caso in quasi tutti i comuni e le regioni. L’addizionale regionale prevede una aliquota minima detta aliquota di compartecipazione.
L’aliquota dell’addizionale regionale di riferimento
Per capire quale aliquota è stata applicata al vostro reddito complessivo al netto delle deduzioni dovrete andare sul sito della vostra regione e vedere quale aliquota hanno definito per l’anno in corso. Per regolarvi o per andare a cercare nel momento giusto tra le notizie su eventuali aumenti di quelle regionali per esempio sappiate che ciascuna regione può aumentarle nel limite dell’ 1,40% (o anche di più se sono regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi di bilancio) e devono farlo comunicandolo con un provvedimento che dovrà essere recepito e pubblicato in gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione dell’addizionale regionale o comunale.
Le addizionali regionali in busta paga
Solitamente le addizionali comunali e regionali per i titolari di altri redditi IRPEF che non siano da lavoro dipendente liquidano entrambe in un’unica soluzione in sede di dichiarazione dei redditi 730 o modello unico Entrambe le troverete rateizzate, eccetto alcuni casi particolari, in 9, 10 o 11 rate, in busta paga a partire dal mese successivo al mese in cui si effettua il conguaglio Irpef e saranno applicate dal datore di lavoro.
Se il conguaglio è effettuato a fine dicembre allora le rate saranno 11 e quindi anche leggermente più basse mentre se sarà effettuato a gennaio saranno 0 o se a febbraio saranno 9.
Addizionale Regionale: quando si paga
La tempistica di pagamento può però variare a seconda delle tipologia di redditi che la fa emergere. Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata per esempio come potrebbe essere il caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’addizionale regionale è trattenuta in unica soluzione nel periodo di paga in cui è effettuato il conguaglio Irpef così come previsto dalla Circolare Ministeriale 29.12.1999 n. 247/E. Il datore di lavoro in questo caso la versa alla Regione relativa al domicilio fiscale del lavoratore.
Novità 730 2019
In calce a questo articolo trovate le novità relative all’addizionale da inserire nella dichiarazione dei redditi 2019, 730 o redditi PF.
NOVITA’ da Decreto Semplificazioni 2015
Le regioni e i comuni dovranno prendere in considerazione solo il domicilio fiscale posseduto all’1 gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale in luogo del domicilio al 31 dicembre dell’anno di tassazione e le cui aliquote dovranno pubblicate sul sito delle Finanze entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, mentre l’acconto dell’addizionale comunale andrà calcolato e versato applicando la stessa aliquota in vigore l’anno precedente.
L’aliquota dell’addizionale comunale di riferimento
Per regolarvi vi posso dire che l’addizionale comunale viene fissata entro il 15 dicembre di ciascun anno in misura fissa ma ovviamente ciascun comune può decidere a suo modo del suo destino e che nel caso della addizionale comunale può essere dello 0,8% a cui può essere sommato un ulteriore 0,30% nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità sul bilancio degli enti locali. Rispetto al pagamento dell’addizionale comunale questa si differenzia leggermente rispetto a quanto avviene per le regionali in quanto da una parte abbiamo una modalità di pagamento in busta paga, ma possiamo anche avere la liquidazione nel 730 o nel modello unico. Ogni anno entro il 31 dicembre come detto precedentemente troverete sul sito del ministero delle finanze le aliquote vigenti per l’anno di imposta.
Le addizionali comunali in busta paga
A complicare ulteriormente le cose quasi lo facessero apposta subentrano per le due addizionali due modalità differenti di pagamento che non trovano riscontro nel caso dei soggetti che percepiscono una busta paga da un datore di lavoro e che applicherà l’addizionale comunale al pari di quella regionale modificando solo il codice tributo al momento del versamento con F24 ma per quello che concerne le regole per rateizzazione vale quanto detto sopra. Nel caso dell’addizionale comunale tuttavia è necessario versare anche un acconto pari al 30% o in misura inferiore o anche pari a zero se le previsioni del contribuente sono di non versare imposte nell’anno successivo.
A quale regione/comune si versano le addizionali regionali o comunali IRPEF
Per l’identificazione della regione o del comune a cui fare riferimento per il pagamento delle addizionali si farà riferimento alla regione relativa al domicilio al 31 dicembre dell’anno per cui si versa l’addizionale. Inutile dire che non sarete voi a doverla versare ma il vostro datore di lavoro se siete lavoratori dipendenti o il vostro sostituto se ne avete a chi fatturare (in genere un cliente titolare di partita Iva) tramite modello F24 e relativo codice tributi 3801, 3802 o 3803 mentre per le comunali avrete il codice 3848 per l’acconto e 3847 per il saldo del sostituto di imposta mentre per le trattenute che avvengono nel 730 si utilizzeranno il 3845 ed il 3846. Tuttavia non sarete voi a doverle applicare ma il vostro sostituto di imposta pertanto ciò vi può essere di aiuto più che altro per sapere a cosa si riferiscono quei codici tributo o eventuali quietanze.
Chi non deve versare le addizionali regionali e comunali Irpef: esenzioni ed esclusioni
Come dicevo all’inizio la tassazione sotto forma di addizionale comunale Irpef e regionale IRPEF si applica a tutti semprechè abbiano un reddito imponibile che al netto delle detrazioni e delle ritenute subite su eventuali redditi prodotti all’estero sia maggiore di 12 euro (dodici euro) e che l’IRPEF non sia inferiore a 10,33 euro. Non dovranno altresì versare l’imposta i contribuenti titolari di reddito Ires (pertanto le società commerciali) o coloro che hanno solo redditi esenti. Non subiscono l’addizionale nemmeno coloro che hanno reddito soggetti esclusivamente ad imposizione sostitutiva come il regime dei minimi, o i redditi per esempio derivanti da incrementi della produttività se previsti come redditi esenti dalle normative vigenti.
Come avete letto precedentemente nel caso di passaggio di domicilio da un comune o una regione all’altra la tassazione non va ragguagliata ma va preso il domicilio fiscale al primo gennaio dell’anno dell’anno al quale l’addizionale stessa si riferisce nel caso della regionale mentre al primo gennaio nel caso della comunale J.
Da rilevare che mentre nel caso della addizionale regionale va preso il domicilio fiscale al primo gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento. Inoltre hanno introdotto dal 2007 come avete visto solo per la comunale il pagamento dell’acconto.
Le addizionali regionali e comunali Irpef solitamente si fanno sentire nella busta paga di marzo di ciascun anno.
Versamento dell’acconto di Giugno e Novembre
L’acconto sulle addizionali comunali va effettuato solo a giugno per cui il 30 novembre non ci sarà il versamento del secondo acconto. Per le regionali invece proprio non è dovuto il versamento di alcun acconto.
Dove trovo la liquidazione delle addizionali regionali e comunali nel 730 o nel modello Unico.
Se volete avere evidenza delle addizionali comunali (e regionali) pagate nell’esercizio il saldo e l’acconto, fare riferimento o alle somme di quelle che vi trovate nella busta paga se afferenti alla sola sommatoria di quelle da lavoro dipendente o anche nella sezione III e IV del quadro C del 730 o nel quadro F per la parte relativa agli acconti delle addizionali.
Nel CUD dove trovo le addizionali e regionali che mi hanno trattenuto
Nel CUD ma sono anche contraddistinte ed indicate nella busta paga sono da rintracciare nelle voci rispettivamente 162 e 164.
Addizionali e federalismo fiscale durante la crisi economica nel 2012: con le norme sul federalismo fiscale e municipale e la crisi economica e le novità introdotte con Dl 138 del 2011 vi saranno molto probabilmente novità sul versante anche delle addizionali regionali e comunali che già sono state oggetto di aumenti dal mese scorso per quello che concerne la componente variabile in “uso” ai comuni o alle regioni.
L’acconto di giugno delle addizionali regionali e comunali
Per l’anno d’imposta 2013 è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF. Si rinvia alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione modello Unico o rigo corrispondente del modello 730 fornite al rigo RV17 per la determinazione dell’acconto dovuto.
Aggiornamento con Decreto Salva Italia: anticipazione del termine entro cui i comuni devono pubblicare le aliquote dell’addizionale comunale Irpef che passa dall’originario 31 dicembre al 20 dicembre di ciascun anno salvo mantenere le medesime aliquote e soglie di esenzione dell’anno precedente.
Aggiornamento Versamento Acconti 2012: prevista la proroga nel versamento degli acconti Irpef, Ires, Iva e altri (leggete l’articolo andando sulle parole evidenziate in celeste)
Aggiornamento Legge di Stabilità 2013: viene concessa alle regioni la possibilità di incrementare del sei per mille le aliquote qualora si trovino in deficit sanitario
Aggiornamento derivate dal Decreto Semplificazioni 2015 Decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014.
Novità sulle addizionali regionali e comunali IRPEF (Articoli di approfondimento)
Aliquote Addizionale Regionale
Un esempio potrebbero essere le aliquote regionali previste dalla regione Lazio per il 2019 che trovate nel seguito:
- Fino a 15.000 Euro 1,73%
- Oltre 15.000 Euro e fino a 28.000 Euro 2,73%
- Oltre 28.000 Euro e fino a 55.000 Euro 2,93 %
- Oltre 55.000 Euro e fino a 75.000 Euro 3,23 %
- Oltre 75.000 Euro 3,33
TABELLA ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF PER L’ANNO di IMPOSTA 2019 | ||||||
REGIONALE O PROVINCIA autonoma | coD. reG. | ALIQUOTA UNICA | SCAGLIONI DI REDDITO | ALIQUOTA | Imposta DOVUTA REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI | CASI PARTICOLARI |
aBruzzo | 01 | 1,73% | per qualunque reddito | |||
BasILIcata | 02 | inferiore a 55.000 euro | 1,23% | 1,23% sull’intero importo | È prevista un’aliquota agevolata del 1.23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.
Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. |
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da 55.000 a 75.000 euro | 1,73% | 676,50 + 1,73% sulla parte eccedente 54.999 | ||||
oltre 75.000 euro | 2,33% | 1022,50 + 2.33% sulla parte eccedente
75.000 |
||||
BoLzano | 03 | 1,23% | per qualunque reddito,
salvo quanto descritto nella colonna casi particolari |
A tutti i contribuenti spetta una deduzione di 28.000 euro.
Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale Irpef non superiore a 70.000 euro e con figli a carico, spetta una detrazione d’imposta di 252 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli (70.000) si deve tener conto anche del reddito assoggettato a cedolare secca sugli affitti mentre non si tiene conto della citata deduzione di 28.000 euro. Se l’imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d’imposta. |
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caLaBrIa | 04 | 2,03% | per qualunque reddito | |||
campanIa | 05 | 2,03% | per qualunque reddito | |||
emILIa romaGna | 06 | fino a 15.000 euro | 1,33% | 1,33% sull’intero importo | ||
da 15.001 a 28.000 euro | 1,93% | 199,50 + 1,93% sulla parte eccedente 15.000 | ||||
da 28.001 a 55.000 euro | 2,03% | 450,40 + 2,03% sulla parte eccedente 28.000 | ||||
da 55.001 a 75.000 euro | 2,23% | 998,50 + 2,23% sulla parte eccedente 55.000 | ||||
oltre 75.000 euro | 2,33% | 1.444,50 + 2,33 sulla parte eccedente 75.000 | ||||
FrIuLI VenezIa GIuLIa | 07 | fino a 15.000 euro | 0,70% | 0,70% sull’intero importo | ||
oltre 15.000 euro | 1,23% | 1,23% sull’intero importo | ||||
LazIo | 08 | per i soggetti con reddito imponibile ai fini
dell’addizionale IrpeF fino ad euro 35.000 |
È prevista un’aliquota agevolata del 1.73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale Irpef non superiore a 35.000 euro.
È prevista la stessa aliquota del1.73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. È prevista la stessa aliquota del 1.73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. È prevista la stessa aliquota dell’1,73% a favore dei contribuenti ultrasettantenni portatori di handicap appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile non superiore a 50.000 euro |
|||
fino a 35.000 euro | 1,73% | 1,73% sull’intero importo | ||||
per i soggetti con reddito imponibile ai fini
dell’addizionale IrpeF superiori a 35.000 euro |
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fino a 15.000 euro | 1,73% | 1,73% sull’intero importo | ||||
da 15.001 a 28.000 euro | 2,73% | 259,5 + 2,73% sulla parte eccedente 15.000 | ||||
da 28.001 a 55.000 euro | 2,93% | 614,4 + 2,93% sulla parte eccedente 28.000 | ||||
da 55.001 a 75.000 euro | 3,23% | 1405,5 + 3,23% sulla parte eccedente 55.000 | ||||
oltre 75.000 euro | 3,33% | 2051,5 + 3,33% sulla parte eccedente 75.000 | ||||
LIGurIa | 09 | fino a 15.000 euro | 1,23% | 1,23% sull’intero importo | Per il 2019 e per il 2020 è prevista un’aliquota agevolata del 1,23% delle persone fisiche di età inferiore a 45 anni provenienti da altre zone italiane o estere che trasferiscono la propria residenza in un comune ligure purché il trasferimento sia avvenuto nel corso del 2018 e sia mantenuto per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione. | |
da 15.001 a 28.000 euro | 1,81% | 184,50 + 1,81% sulla parte eccedente 15.000 | ||||
da 28.001 a 55.000 euro | 2,31% | 419,80 + 2,31% sulla parte eccedente 28.000 | ||||
da 55.001 a 75.000 euro | 2,32% | 1.043,5 + 2,32% sulla parte eccedente
55.000 |
||||
oltre 75.000 euro | 2,33% | 1.507,5 + 2,33% sulla parte eccedente
75.000 |
||||
LomBarDIa | 10 | fino a 15.000 euro | 1,23% | 1,23% sull’intero importo | ||
da 15.001 a 28.000 euro | 1,58% | 184,5+1,58% sulla parte eccedente 15.000 | ||||
da 28.001 a 55.000 euro | 1,72% | 389,9+1,72% sulla parte eccedente 28.000 | ||||
da 55.001 a 75.000 euro | 1,73% | 854,30 + 1,73% sulla parte eccedente 55.000 | ||||
oltre 75.000 euro | 1,74% | 1.200,30 + 1,74% sulla parte eccedente 75.000 |
reGIone o
proVIncIa autonoma |
coD. reG. | aLIQuota
unIca |
scaGLIonI DI reDDIto | aLIQuota | Imposta DoVuta reDDItI IntermeDI compresI neGLI scaGLIonI | casI partIcoLarI |
marcHe | 11 | fino a 15.000 euro | 1,23% | 1,23% sull’intero importo | ||
da 15.001 a 28.000 euro | 1,53% | 184,5+1,53% sulla parte eccedente 15.000 | ||||
da 28.001 a 55.000 euro | 1,70% | 383,4+1,70% sulla parte eccedente 28.000 | ||||
da 55.001 a 75.000 euro | 1,72% | 842,4+1,72% sulla parte eccedente 55.000 | ||||
oltre 75.000 euro | 1,73% | 1.186,4+1,73% sulla parte eccedente 75.000 | ||||
moLIse | 12 | fino a 15.000 euro | 2,03% | 2,03% sull’intero importo | ||
da 15.001 a 28.000 euro | 2,23% | 304,5+2,23% sulla parte eccedente 15.000 | ||||
da 28.001 a 55.000 euro | 2,43% | 594,4+2,43% sulla parte eccedente 28.000 | ||||
da 55.001 a 75.000 euro | 2,53% | 1.250,5+2,53% sulla parte eccedente 55.000 | ||||
oltre 75.000 euro | 2,63% | 1.756,5+2,63% sulla parte eccedente 75.000 | ||||
pIemonte | 13 | fino a 15.000 euro | 1,62% | 1,62% sull’intero importo | Ai contribuenti spetta una detrazione d’imposta di 250 euro per ogni figlio a carico con disabilità, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.
Ai contribuenti con più di 3 figli a carico spetta una detrazione d’imposta di 100 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati. |
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da 15.001 a 28.000 euro | 2,13% | 243+2,13% sulla parte eccedente 15.000 | ||||
da 28.001 a 55.000 euro | 2,75% | 519,9+2,75% sulla parte eccedente 28.000 | ||||
da 55.001 a 75.000 euro | 3,32% | 1.262,40 + 3,32% sulla parte eccedente 55.000 | ||||
oltre 75.000 euro | 3,33% | 1.926,40 + 3,33 sulla parte eccedente 75.000 | ||||
puGLIa | 14 | fino a 15.000 euro | 1,33% | 1,33% sull’intero importo | Ai contribuenti con più di 3 figli a carico spetta una detrazione d’imposta di 20 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati.
La detrazione sopra descritta è aumentata di 375 euro per ogni figlio con diversa abilità. |
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da 15.001 a 28.000 euro | 1,43% | 199,5+1,43 sulla parte eccedente 15.000 | ||||
da 28.001 a 55.000 euro | 1,71% | 385,4+1,71% sulla parte eccedente 28.000 | ||||
da 55.001 a 75.000 euro | 1,72% | 847,1+1,72% sulla parte eccedente 55.000 | ||||
oltre 75.000 euro | 1,73% | 1.191,1+1,73% sulla parte eccedente 75.000 | ||||
sarDeGna | 15 | 1,23% | per qualunque reddito | A decorrere dal 2019, ai soggetti aventi un reddito imponibile non superiore a 55.000 euro e con figli minorenni fiscalmente a carico spetta una detrazione d’imposta pari a 200 euro per ogni figlio, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico. La detrazione sopra descritta è aumentata di 100 euro per ogni figlio con diversa abilità. | ||
sIcILIa | 16 | 1,23% | per qualunque reddito | |||
toscana | 17 | fino a 15.000 euro | 1,42% | 1,42% sull’intero importo | ||
da 15.001 a 28.000 euro | 1,43% | 213+1,43% sulla parte eccedente 15.000 | ||||
da 28.001 a 55.000 euro | 1,68% | 398,9+1,68% sulla parte eccedente 28.000 | ||||
da 55.001 a 75.000 euro | 1,72% | 852,5+1,72% sulla parte eccedente 55.000 | ||||
oltre 75.000 euro | 1,73% | 1.196,5+1,73% sulla parte eccedente 75.000 | ||||
trento | 18 | per qualunque reddito,
salvo quanto descritto nella colonna casi particolari |
1,23% | 1,23% sull’intero importo | Ai contribuenti con reddito imponibile non superiore a 20.000 euro spetta una deduzione di 20.000 euro.
I contribuenti con un reddito imponibile superiore a 20.000 euro applicano l’aliquota dell’1,23% sull’intero reddito imponibile. |
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umBrIa | 19 | fino a 15.000 euro | 1,23% | 1,23% sull’intero importo | ||
da 15.001 a 28.000 euro | 1,63% | 184,5+1,63% sulla parte eccedente 15.000 | ||||
da 28.001 a 55.000 euro | 1,68% | 396,4+1,68% sulla parte eccedente 28.000 | ||||
da 55.001 a 75.000 euro | 1,73% | 850+1,73% sulla parte eccedente 55.000 | ||||
oltre 75.000 euro | 1,83% | 1.196+1,83% sulla parte eccedente 75.000 | ||||
VaLLe D’aosta | 20 | 1,23% | per qualunque reddito | |||
Veneto | 21 | 1,23% | per qualunque reddito,
salvo quanto descritto nella colonna casi particolari |
È prevista l’aliquota agevolata dello 0.9%per persone con disabilità con reddito imponibile non superiore a 45.000 euro e i contribuenti con un familiare con disabilità fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore a 45.000 euro. Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore a 45.000 euro. |
Tabella aliquote addizionali comunali
Nel seguito altro esempio con le aliquote comunali in vigore per il 2018
Tabella_Addizionali_Comunali 2018
Compensazione addizionale Regionale
Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l’addizionale regionale può essere portata in compensazione dei tributi, contributi e premi da versare con il modello F24.
Addizionale Regionale Regione Veneto, Lazio, Lombardia, liguria, …
…queste tasse servono a regioni e comuni per magnare di più, spremendo ed estorcendo l’onesto lavoratore o pensionato, questi costretti a pagare in luogo di chi evade e non dichiara una cippa! Quest’ultimi fingendosi esente da reddito!
Buongiorno, il mio comune applica l’aliquota dell’8 per mille di addizionale Irpef con soglia di esenzione di 10 mila euro. il sottoscritto sostiene che i lavoratori dipendenti e pensionati, gia’ esenti per legge fino 8mila euro, hanno solo un beneficio sulla quota superiore a 8mila, su un reddito di 10 mila max 16 euro, corretto?
Se il ragionamento precedente è corretto chiedo se e’ possibile che il Comune dichiari di non introitare 10670 euro con questa esenzione, a fronte di 205 contribuenti interessati di cui 141 dipendenti e pensionati e 64 altri.
141×16 max risparmio=2256
64x 80 max risparmio=5180
no
Salve
Vorrei chiedere se è possibile detrarre le addizionali regionali e comunali Irpef.
Grazie
Buongiorno, vorrei sapere se è possibile conoscere per quali servizi al cittadino sono poi destinate queste addizionali?
Come sono ripartite (trasporti pubblici ecc…) grazie
Buona serata, sono in pensione dal 2011, fino al 2013 ero ancora residente nella regione toscana, , regione dove prestavo servizio, dal 2013 sono residente nel Lazio.
Volevo sapere per quale motivo continuano a farmi pagare le addizionali regionali ali e comunali ancora in toscana.
Grazie Beppe
cosa deve fornire, al cittadino, il comene, a fronte di una ritenuta addizionale comunale?
La Regione Basilicata ha previsto che le aliquote IRPEF per i redditi del 2015 siano le seguenti:
* < 55.000 – 1,23%
* tra 55.000 e 75.000 – 1,73%
* oltre 75.000 – 2,33%
Poichè c'è discordanza tra il calcolo fatto dal datore di lavoro e quello del CAF, Vi chiedo quale aliquota applicare e pari a quale importo per un reddito di 100.000 euro. Grazie.
L’addizionale regionale e comunale viene applicate alla mia pensione anche se risiedo in Canada.Nell’accordo fra Italia /Canada non si menziona questa addizionale!!! Perce’ devo pagare se non abito in Italia e quindi non usufruisco di nessun servizio!!!!!!!!!!!
Buonasera,
La comunale e la regionale che sto pagando mensilmente sulla busta paga a quale anno si riferisce?
Sono un dipendente comunale e nel anno 2015 o avuto trattenute in busta paga regionale e comunale parlo di tasse ma non mi figurano nel cud.potrei sapere il perche”.Grazie
Si è dovuta
Non capisco perche queste trattenute devono aplicarsi anche sulla disoccupazione? E’ incomprensibile di per se e una miseria e poi e come se la versassi di tasca mia o sbaglio ?
Volevo avere un consiglio se possibile, io ho concluso un contratto di lavoro il 31 dicembre e mi sono vista recapitare a gennaio una busta paga in negativo con addizionale regionale da pagare. Non mi intendo di questa materia ma volevo sapere se dovevo pagarla lo stesso visto che non lavoro più da dipendente per quella struttura o potevo contestare il pagamento. Grazie
Buongiorno sono residente all’estero. Perche devo pagare queste tasse visto che non usufruisco dei servizi comunali e regionali ?
Mangiano da tutte le parti schifosianderei avanti loro con le nostre pensioni o salari sporcaccioni
Purtroppo sono dovute
cosa fare per non far trattenere più le addizionali regionali e comunali sulla pensione previlegiata ? ci sono dei limiti di reddito? Grazie per le risposte
Le tasse si pagano in busta paga e vanno allo stato, poi ci sono le addizionali che vanno al comune e alla regione. Ma le tasse in busta non sono diminuite,cosi paghiamo tasse su tasse senza avere in cambio nulla . L’italiano e’ divenuto solo un limone da spremere dal governante di turno per racimolare soldi che poi verranno utilizzati chi sa come.Poi quando si scopre il come non paga niente nessuno. Abbiamo quello che ci meritiamo!!!!!!!
Buon giorno,
il primo Giugno 2015 ho fatto il cambo di residenza fra due diverse regioni (dal Lazio alla Lombardia), ho avvisato il personale della mia società e mi sarei aspettato nella busta paga di Giugno un importo inferiore dell’addizionale regionale ma così non è avvenuto.Nei commenti precedenti ho letto che fa fede il domicilio al 31 Dicembre, dovrò quindi continuare a pagare l’addizionale regionale del Lazio fino a fine 2015?
Grazie
Buon giorno
volevo sapere se è normale che pago due addizionali regionali , essendomi trasferito in un’altro comune dal marzo 2014 ; in busta baga mi tro a dover pagare sia al vecchi comune , che l’acconto al nuovo !!!!!
Perchè devo pagare un’anno completo per due mesi ????
I primi sono leciti (gli aumenti) i secondi sono da dimostrare e non sono correlati ai primi……nonostante in punto di buon senso sono d’accordo con lei.
Vorrei sapere se è ammissibile un aumento addizionale regionale ,sulla pensione,da maggio 2015 o se può essere ritenuto fuori tempo massimo…a me non sembra normale. Inoltre la %uale di aumento è del 30% circa…è costituzionale ed accettabile considerando gli sprechi e ruberie? Si può fare qualche azione legale/ ricorso?
dal mese di marzo 2015 non mi vengono fatte le trattenute add.regionali e comunali sulla mia pensione previlegiata ordinaria per il servizio prestato nell’arma dei carabinieri. n.b.le trattenute add. mi sono state fatte fino a novembre 2014.in attesa di un vostro riscontro si inviano cordiali saluti
Chissà, quando vi sveglierete e voterete il M5S…
Altrimenti, non voglio leggere lamentele.
“Chi è vittima del suo male, pianga se stesso”