Gli assegni di mantenimento disposti dal giudice in pendenza di un provvedimento di separazione sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF indicato nella dichiarazione dei redditi nel 730, modello redditi o nel modello Unico PF, a patto che rispettano alcuni requisiti. Prima di tutto vi segnalo il nuovo articolo dedicato alle detrazioni per i figli e familiari a carico, ancora più ricco di chiarimenti ed esempi.
La detrazione fiscale degli assegni in capo al soggetto erogante
Le somme corrisposte al coniuge sono detraibili in base all’articolo 10, comma 1, lett. c), TUIR, in quanto un onere deducibile ai fini Irpef; non parliamo di detrazione Irpef sugli assegni di mantenimento che è cosa ben diversa in termini di risparmio effettivo in quanto la deduzione di applica solo sul reddito imponibile mentre le detrazione avrebbe abbattuto direttamente l’imposta. Spero che abbiate colto questa differenza che è determinante e spesso vedo che molti di voi si sbagliano.
L’assegno potrà essere dedotto nel limite di quanto disposto dal Giudice nell’apposito Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria per cui se vi viene in mente bonariamente di versare di più il differenziale sarà indeducibile ai fini IRPEF. La stessa previsione si ha nei casi non solo di separazione ma separazione effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultino comunque da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (articolo 3, comma, 3, lettera b, Dpr 917/1986).
“L’assegno è deducibile solo per la moglie o il marito ma non saranno deducibili le somme corrisposte per il mantenimento dei figli e se questa non sarà indicata si considerano forfettariamente riferibili il 50% di tali somme”.
Tassazione in capo al coniuge che riceve l’assegno
Per il coniuge che riceve l’assegno queste somme saranno tassabili come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. i), TUIR e lo saranno nell’anno in cui saranno effettivamente percepiti secondo quindi un criterio di cassa come avviene per le persone fisiche. Vedremo più in seguito che dovranno indicarlo nel quadro C del modello 730 o nel quadro RC se compilate il modello Unico.
Al pari della non deducibilità prevista per l’assegno di mantenimento dei figli si associa in capo ai figli o alla moglie che lo incassa dell’assegno stesso.
Questa asimmetria risiede nel dettato costituzionale secondo cui i figli naturali hanno il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori, e impone anche alle leggi di assicurare loro una tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Calcolo detrazione fiscale Assegno corrisposto al coniuge separato o di altro familiare a carico
Il calcolo della detrazione avviene moltiplicando il valore in euro dell’assento mensile corrisposto per il numero dei mesi e dividendo il risultato per 12. Il risultato così ottenuto si arrotonda all’unità di euro e sarà interamente detraibile.
Il calcolo della detrazione fiscale per altri familiari carico invece avviene utilizzando una formula 750 x (80 mila – reddito complessivo dichiarante) / 80 mila. Il risultato deve essere diviso 12 e moltiplicato per i mesi di effettivo carico fiscale durante l’anno. Se supponiamo per esempio il contribuente ha un reddito complessivo Irpef di 50 mila euro ed il familiare a carico tutto l’anno avremo la seguite formula 750 x (80 mila – 50 mila) / 80 mila / 12 * 12 = 450 euro.
La rivalutazione dell’assegno di mantenimento
Per il fisco gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità’ giudiziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, prevede che sono deducibili dalle tasse e dal reddito complessivo.
Il fisco con la risoluzione n. 448 del 2008 ha sancito che nel caso di separazione consensuale tra le parti le somme che uno dei due coniugi versa non in dipendenza di provvedimento del giudice con sentenza ma volontariamente, anche se a mero titolo di rivalutazione sulla base degli indici Istat di aumento dei prezzi, non può essere dedotto dalle tasse ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. c de del Tuir.
Tuttavia già la corte di cassazione con sentenza n. 15101 del 2004 – aveva sancito che “gli assegni corrisposti in caso di separazione devono essere sottoposti a un meccanismo di incremento automatico, così come quelli versati in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adeguamento che non deve essere inferiore agli indici Istat”). Il giudice deve stabilire quanto e’ necessario al mantenimento del coniuge cui non è stata attribuita la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La rivalutazione non è automatica
La Legge non prevede automaticamente ed espressamente la rivalutazione in base all’indice dei prezzi ISTAT quindi fintanto che non è sancita dal giudice con sentenza non diviene deducibile. Vi consiglio di approfondire l’argomento leggendovi anche l’articolo sulla rivalutazione dell’assegno familiare. Tuttavia vi segnalo che il Giudice di norma la stabilisce per cui tali somme se titolo di adeguamento Istat potranno essere portate in detrazione dall’Irpef del soggetto che le sostiene ma solo nel caso in cui la sentenza del giudice lo preveda tale criterio di adeguamento automatico. Leggete poi sotto il caso delle cartelle di pagamento per gli assegni versati al coniuge.
Somme aggiuntive date insieme all’assegno
Somme date invece al di fuori di quanto stabilito dal giudice non sarà detraibile (risoluzione n. 448/E del 2008): forse perchè le considerano una sorta di donazione.
Requisiti per la deducibilità fiscale degli assegni di mantenimento
Nella dichiarazione dei redditi 730 o nel modello unico è possibile portarsi in detrazione e scaricare dalle tasse l’assegno corrisposto al coniuge ai sensi dell’art. 10 c.1 del TUIR eccetto gli assegni destinati al mantenimento dei figli, in pendenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, stabiliti dal Giudice. La deducibilità opera solo per gli assegni periodici quindi non potete portare in detrazione tanto nel 730 che nel modello unico una “una tantum” per intenderci ne un singolo assegno (cfr sentenza 383 del 2001). Le deducibilità non operano nel caso di contributi versati volontariamente ai figli.
L’agenzia delle entrate ha affermato che per quanto attiene alla disciplina civilistica, l’art. 156 del codice civile, applicabile anche ai casi di separazione consensuale, stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto e’ necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La norma sopra richiamata non prevede espressamente, per l’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione, l’adeguamento automatico agli indici Istat. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il meccanismo di rivalutazione Istat, previsto espressamente dall’art. 5, comma 4, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, é applicabile anche all’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione.
In altri termini, ad avviso della Suprema Corte, anche in caso di separazione, il giudice deve stabilire un criterio di adeguamento automatico per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge, ai sensi dell’art. 156 del codice civile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat, salvo i casi di palese iniquità, che richiedono, invece, specifica motivazione. Resta esclusa, inoltre, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento”.
Gli assegni periodici, gli assegni mensili per le mogli, corrisposti al coniuge sia a seguito di separazione legale o anche solo in caso di separazione consensuale, separati a casa eccetera o anche in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili dal reddito imponibile Irpef da indicare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria almeno secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n.10323 del 10 maggio 2011.
Il diritto tributario cosa dice a proposito
Il testo unico dei redditi pertanto che ci è venuto incontro nel corso di questi anni disciplinando la deducibilità di tali voci di spese ormai così comuni e contenute nell’articolo 10, comma 1, lettera c) trovano in questa pronuncia un principio determinante in quanto non tutta la parte che effettivamente pagheremo al nostro coniuge sarà deducibile ma solo quella che risulterà da provvedimenti del giudice. Potrebbe sembrare un principio che vada contro la libera contrattazione tra le parti che in questo ambito di applicazione trova effettivamente nelle separazioni legali la migliore fonte per disciplinare i rapporti tra ex coniugi. Tuttavia nel caso in cui due ex coniugi riescano a trovare un accordo è necessario che riflettano sull’eventuale accordo economico riguardante l’assegno di mantenimento alla luce di questa pronuncia giurisprudenziale. La pronuncia della Corte di Cassazione si legge è “…ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili, altrimenti lasciata alla volontà del contribuente o alla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria”. Questo pertanto comporterebbe un principio che ha una unica conseguenza, discutibile, che tende a disconoscere la deducibilità dell’assegno di mantenimento del coniuge se non è stabilito dal Giudice e non è caratterizzato dalla periodicità risulterebbe indeducibile dal reddito imponibile.
Assegno mantenimento per i figli
Non sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore le somme date per il mantenimento dei figli ma continueranno ad essere possibili le detrazioni per carichi di famiglia. Le somme invece a qualunque titolo date all’ex coniuge decise dal giudice sono deducibili per chi le versa ed imponibili per chi le riceve, ma non sono deducibili per esempio le somme date in un’unica soluzione.
Nuovo articolo su Calcolo Assegno mantenimento divorzile per moglie e figli (Link ad approfondimento gratuito)
Esenzione fiscale dell’assegno dal 730
Vi ricordo inoltre che se avete solo rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli anziani, pensioni sociali.
Vi segnalo poi che potete leggere anche altri interessanti articoli dedicati alla compilazione del 730 o la compilazione del modello Unico in cui troverete i soggetti che devono compilare il modello Unico e quelli che sono esclusi e altri modi di risparmiare sulle tasse e sulle imposte.
Il caso di alcuni lettori che hanno ricevuto delle cartelle di pagamento sugli assegni di mantenimento per il coniuge
Grazie ad alcune segnalazioni di lettori che sono stati destinatari di cartelle di pagamento che lamentavano la mancata tassazione di assegni di mantenimento dei coniugi vi segnalo che è sufficiente produrre la sentenza di primo grado in cui il Giudice chiarisce che l’assegno viene versato per i figli e NON per il coniuge e gli è stato annullato l’accertamento fiscale e la multa o sanzione. La legge è chiara:se l’assegno è per i figli chi lo riceve non lo deve dichiarare; se invece è per il coniuge chi lo riceve lo deve dichiarare.
Purtroppo quello che mi fa incavolare è che l’agenzia delle entrate potrebbe prima verificare invece che mandare queste cartelle pazze che ci fanno perdere almeno due giorni al lavoro. Invece no, non controlla prima perchè tanto saranno sicuramente quelli che pagano piuttosto che quelli che si informano. Inoltre poi nessuno ci rimborsa i due giorni di lavoro o di assenza o di permesso che abbiamo impiegato per dimostrare che le pretese del fisco erano sbagliate. Vi sembra giusto???? Questa a casa mia si chiama prepotenza…
Indicazione del costo dell’assegno di mantenimento nel 730 per la deduzione
L’indicazione dei dati anagrafici del coniuge o dei familiari a carico andrà inserita nel quadro familiari a carico inserendo nella casella familiare a carico la lettera A se trattasi di familiare.
L’assegno periodico corrisposto al coniuge dovrete indicarlo nel Rigo E22 – Assegno periodico corrisposto al coniuge (faccio riferimento al 730 del 2015 ma se state in un altro anno guardate sempre il modello gente per non commetter errori a me interessa che voi sappiate indirizzarvi poi l’ultimo passo lo fate voi)
Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.
Colonna 2: indicare gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. “contributo casa”) corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nell’importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato. MI raccomando sempre di verificare che da un anno all’altro non siano variate le singole celle. In questa sede interessa che sappiate come si chiama e poi lo individuerete facilmente.
Indicazione e tassazione dell’assegno per il soggetto percettore le somme
Vanno indicati nel quadro C – SEZIONE II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d’imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l’importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5.
Si tratta in particolare di:
a) assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex-coniuge (c.d. “contributo casa”).
Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo.
Vi ricordo che il 730 prevede una causa di esclusione dalla compilazione del 730 in base ai limiti di reddito infatti: “È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito derivanti dall’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito nel limite di un importo annuo (non tenendo conto della quota parte destinata ai figli) inferiore a 7.500″.
Tabella sintesi detrazione familiari a carico
Vi ricordo che per questa tipologia di costi esistono anche delle detrazioni fiscali capo a chi li eroga come definito nella tabella seguente
REDDITO COMPLESSIVO | IMPORTO DETRAZIONE (EURO) |
---|---|
non superiore a euro 15.000 | 800 (110 X reddito complessivo) 15.000 |
da euro 15.001 a euro 29.000 | 690 |
da euro 29.001 a euro 29.200 | 700 |
da euro 29.201 a euro 34.700 | 710 |
da euro 34.701 a euro 35.000 | 720 |
da euro 35.001 a euro 35.100 | 710 |
da euro 35.101 a euro 35.200 | 700 |
da euro 35.201 a euro 40.000 | 690 |
da euro 40.001 a euro 80.000 | 690 X (80.000 reddito complessivo) 40.000 |
oltre euro 80.000 | 0 |
Spero di esservi stato utile
Esempio Calcolo Assegno Mantenimento
Importo In euro | Importo In euro | ||||
Annuo | Mensile | ||||
Redditi soggetti a scaglioni Irpef | |||||
Reddito di Lavoro Dipendente | Lordo | 35.000 | 2.917 | ||
Redditi di Capitale | Lordo | 5.000 | 417 | ||
Reddito Fondiari | Lordo | 0 | 0 | ||
Redditi di Lavoro Autonomo | Lordo | 2.000 | 167 | ||
Redditi di Impresa | Lordo | 0 | 0 | ||
Redditi Diversi | Lordo | 10.000 | 833 | ||
Reddito Disponibile | Lordo | 52.000 | 4.333 | ||
Reddito Disponibile | Netto | 35.920 | 2.993 | ||
Stima Contributi Previdenziali e Assistenziali + Addizionali regionali e comunali | Netto | (9.878) | (823) | ||
Reddito Disponibile NETTO | 26.042 | 2.170 | |||
Reddito Imponibile Lordo Annuo | 52.000,00 | 4.333 | |||
Scaglioni di reddito Irpef | Imposta da pagare Irpef | Limite Minimo | Limite Massimo | Aliquota Irpef (%) | Imposte calcolate |
fino a euro 15.000,00 | 23% sull’intero importo | – | 15.000 | 23% | 3.450 |
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 | 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00 | 15.000 | 28.000 | 27% | 3.510 |
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 | 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00 | 28.000 | 55.000 | 38% | 9.120 |
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 | 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00 | 55.000 | 75.000 | 41% | – |
oltre a euro 75.000,00 | 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00 | 75.000 | 43% | – | |
Totale Imposte Lorde | Totale imposte Lorda | 16.080 | |||
Aliquota effettiva | 31% | ||||
Detrazioni di imposta | |||||
Imposta Netta | 16.080 | ||||
Redditi soggetti a tassazione sostitutiva | |||||
Importo In euro | Importo In euro | ||||
Annuo | Mensile | ||||
Reddito di Lavoro Dipendente | Netto | – | |||
Redditi di Capitale | Netto | – | |||
Reddito Fondiari | Netto | – | |||
Redditi di Lavoro Autonomo | Netto | – | |||
Redditi di Impresa | Netto | – | |||
Redditi Diversi | Netto | – | |||
– | |||||
Reddito Disponibile | Lordo | – | – | ||
Tassazione Sostitutiva | Esempio | Aliquota | 15% | ||
Reddito Disponibile | Lordo | – | – | ||
Casa proprietà (quota canone genitore collocatario) | 400.000,00 | ||||
Importo In euro | Importo In euro | ||||
Annuo | Mensile | ||||
Valore canone mensile | (9.600) | (800) | |||
Valore Canone attribuibile al coniuge collocatario | (1.920) | (160) | |||
Nuova casa in affitto coniuge non collocatario | |||||
Valore Canone mensile | (9.600) | (800) | |||
Spese correnti | |||||
Scuola | 0 | ||||
Sport | (200) | (17) | |||
Tempo libero | Non applicabile | Non applicabile | |||
Vacanze | (1.000) | (83) | |||
Baby sitter | (5.000) | (417) | |||
Varie | (1.500) | (125) | |||
Totale Assegno Mensile (30%) | 7.670 | 639 |
Casi particolari: Assegno corrisposto in unica soluzione o a rate
Inutile dire che con l’avvento della nuova IRPEF la tabella andrebbe rivista. Tuttavia ai nostri fini non smuove tanto in quanto gli impatti sono contenuti rispetto alla previgente composizione degli scaglioni Irpef.
Indicazione nel modello ISEE
Qualora veste bisogno di richiedere dei trattamenti per cui serve la compilazione del modello ISEE od ella DSU ricordate che anche questo dato dovrà essere indicato. Nel seguito il riquadro da compilare.
News
Vi ricordo anche l’articolo dedicato alla detrazione fiscale sui figli e familiari a carico (non parenti) nel 730 e il nuovo articolo su Calcolo Assegno mantenimento divorzile per moglie e figli e a seguire l’articolo dedicato ai casi di erogazione degli alimenti alla ex moglie, alla/o ex convivente di gatto o legale (Link ad approfondimento gratuito). Nels eguito i link di approfondimento.
Detrazione figli a carico e deduzioni per i portatori di handicap: come funziona il calcolo
Calcolo Assegno alla ex moglie: come funziona la determinazione
Assegno Alimenti al convivente: quanto e come si effettua il calcolo
Io sono residente in spagna, ricevo l’assegno di mantenimento per il coniuge, mio ex marito lo detrae dalla sua dichiarazione dei redditi. Io dovro’ dichiararlo nel mio unico, immagino ( e’ l’unico reddito che ho non ho immobili, nulla di nulla), ma sono obbligata a dichiararlo in Italia???
Grazie
salve,certo che la legge non e’ chiara in merito ai fini del 730,il mantenimento della moglie e deducibile,perche’ quello dei figli no,dato che alla fine l’importo annuo io lo dichiaro’ma in realta’ lo verso ai figli…..^^^
Dovrebbe verificare la variazione Istat e verificare in che percentuale si applica l’aeguamento se al 75%, al 100% o ad altra percentuale.
mio marito mi versava 650,oo euro al mese,dal 2010.Con la rivalutazione istat,quando dovrei percepire oggi,maggio 2012?
Salve chiedo cortemente un chiarimento.
Il mio attuale compagno si è semparato a inizio 2011, nell’atto di separazione è previsto l’affidamento congiunto del figlio per il quale però è previsto verdamento di assegno di mantenimento mensile pari a € 400, versato ovviamente a favore di del c/c della madre, ex moglie. L’importo complessivo degli assegni versati nel 2011 sono detraibili ai fini del 730?
Grazie mille
Salve,
grazie 1000 per la risposta, non sono volontarie visto che nell’atto della separazione sono espressamente dichiarate che l’importo X si adeguerà annualmente all’adeguamento Istat, in questo caso posso detrarle?
grazie
Saluti
Le rivalutazioni volontarie IStat non sono deducibili per il soggetto che le eroga.
salve,
volevo sapere se la rivalutazione ISTAT dell’assegno per il mantenimento dei figli può essere dedotta dalla dichiarazione dei redditi.
Inoltre se la rivalutazione Istat per tale assegno è automatica oppure c’è bisogno della sentenza del giudice.
Sono separato in modo consensuale dal 2008.
Grazie
Saluti
Io dico che è sempre meglio passare dal giudice soprattutto se i suoi redditi sono tutti alla luce del sole perchè prima di tutto se ci si separa dalla moglie significa che non ci si riesce molto bene a parlare e figuriamoci a parlare di soldi quando con la separazione sappiamo tutti che si abbassa notevolmente il tenore di vita di entrambi.
Inolte anche nei cofnronti dei figli molto spesso la moglie è portata a scaricare sul marito le colpe dell’abbassamento del tenore di vita divcendo che il marito da pochissimo, da una miseria (pensi suo figlio come si sentirebbe). Per cui sapere che non è stato il marito a dare di meno ma che è stato un giudice a stabilirlo io credo sia la situazione che permette di gestire con equità una situazione delicata in modo da non lasciar adito a rivendicazioni, accusse o simili.
Inoltre l’assegno stabilito dal giudice per la moglie è detraibile per il 19% senza limiti di importo per cui si risparmia anche qualcosa, anche se so che in questa situazione si pensa poco a risparmiare ma soprattutto a fare il bene dei propri figli e a farli soffrire il meno possibile.
Siamo in fase di separazione,
chiarimenti:
————
lei mi chiede di versare 450 per lei e 450 per la figlia che ha 17 anni.
Incassi in famiglia 2200 al mese miei e lei 700.
In oltre lei mi chiede di pagare il 100% delle spese scolastiche, tasse scuola, libri, ripetizioni, bus o treno;
e di pagare le spese extra mediche, medico specialistiche, di acquisto di eventuali mezzi di trasporto in comune accordo.
– i due assegni mi sembrano alti. . . inizialmente si parlava di 350 + 350 poi passati a 400 + 400 e ora a 450+ 450.?!
– le spese per la scuola e le extra mi pare corretto pagarle al 50% ?!
ho fatto dei calcoli cosi a spanne, io per poter andare via di casa e vivere in un monolocale o minilocale in zona
chiedono 450 euro al mese di affitto e penso un 100 euro di bollette circa.
sotto riporto le situazioni dei due nuclei famigliari con delle voci di spesa circa al mese.
Quello che voglio far notare e come risulta sbilanciato il calcolo.
Ho fatto presente che il mio mensile non permette di coprire le voci per BEN 250 euro al mese,
senza contare che alcune mie voci le ho tenute piu basse, esempio i vestiti.
Diversamente il nucleo famigliare della coniuge e della figlia risulterebbe avere un avanzo di BEN 450 euro
Alla richiesta di un 50 % di spese scuola ed extra per la figlia lei mi ha risposto.
Pur chiedendo di valutare assieme la situazione e di regolare tale percentuale, mi ha risposto che se non accetto cosi mi avanzera una sentenza giudiziale
Chiedevo gentilmente un parere in merito.
Grazie anticipate.
Nucleo famigliare mio:
—————————————————
+ 2200 MIO STIPENDIO MENSILE
– 450 assegno mantenimento coniuge
– 450 assegno mantenimento figlia
– 450 affitto
– 100 bollette
– 130 spese vitto (anche se mi pare poco)
– 50 spesa treno mensile
– 80 vestiario
– 250 spese auto (spese carburante mensile e spese assicurazione e bollo con manutenzione annuali spalmati per mese)
– 100 vario
– 120 spese ripetizioni
– 60 bus figlia
– 70 scuola (spese libri ecc dell’anno spalmato per mese)
– 40 mediche/occhiali/lenti contatto/ecc
– 100 dentista pagamento apparecchio da 4440 euro diciamo pagato a meta
——
– 2450 TOTALE SPESE
– 250 SALDO MENSILE ??!!??!!
nucleo famigliare della coniuge e figlia:
—————————————————
+ 700 SUO STIPENDIO MENSILE
+ 450 ASSEGNO MANTENIMENTO CONIUGE
+ 450 ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLIA
——
+ 1600 TOTALE INCASSI MESE
– 200 bollette
– 250 spese vitto (anche se mi pare poco)
– 200 vestiario
– 200 spese auto (spese carburante mensile e spese assicurazione e bollo con manutenzione annuali spalmati per mese)
– 100 per casa di proprieta lavori vari
– 200 vario
——
– 1150 TOTALE SPESE
+ 450 SALDO MENSILE ??!!??!!
No, solo le somme disposte da giudice per l’ex moglie che sono interamente deducibili per lei e imponibili per sua moglie.
Buongiorno, cortesemente volevo sapere se l’assegno di mantenimento versato al’ex coniuge solo per i figli e niente al’ex, si può detrarre dal reddito e se è cumulabile per chi lo riceve. Grazie anticipatamente.
Temo di non aver compreso la domanda Patricia. Se siete in fase di separazione gli assegni non spettano a nessuno, ma sono disciplinati da un vosto accordo interno.
volevo sapere per favore noi siamop in fase di separazione dal giudice a chi spetterebbe gli assegni dei bimbi ? grazie arrivederci.
sono separato dal 2007,con richiesta di addebito da parte mia nei confronti della ex,con provvedimento del tribunale sono stato”condannato”a versare 1500 euro mensili quale assegno di mantenimento per i tre figli attualmente maggiorenni.Sempre alla stessa è stato assegnato appartamento del quale detengo la nuda proprietà perchè proprietaria mia madre ,(quindi usufruttuaria),nello stesso provvedimento il presidente del tribunale mi invitava a lasciare detto appartamento inteso come “casa coniugale “portando via le cose strettamente necessari.A quasi cinque anni non è ancora finita la causazione pendente davanti al giudice,per rinvii scioperi etc…. praticamente sono solo con i vestiti e le scarpe, posso chiedere che mi venga dato almeno il 50% degli arredi e suppellettili,anche perchè ho sempre acquistato tutto con il mio lavore ?la mia ex è libero professionista ed ha un buon reddito. grazie
Non esistono previsione normative in tal senso, lei non è obbligato ad effettuare versamenti mediante assegno bonifico bancario. L’onere della prova rispetto alla deducibilità del costo spetta all’agenzia delle Entrate. Ha fatto bene a segnalarlo in quanto in quanto queste sono distorsioni del sistema a danno del contribuenete. L’onere della rpova è carico suo liitatamente ad un prsusnto maggior reddito da lei non dichiarato, ma in questo caso stiamo parlando di deducibilità del costo.
Fornisca anche una dichiarazione di sua moglie con la quale attesta che ha ricevuto le somme e non potranno opporre niente.
Salve son separato da mia moglie con sentenza del tribunale dal 2007, preciso che a lei spetta un mantenimento mensile di 750,00 € da me dichiarato nel modello 730. Circa una settimana fa mi è stata notificata dall’agenzia delle entrate una richiesta di riarcimento nella quale mi si contesta che la detrazione relativa al mantenimento del coniuge non è stata correttamente esibita. Si sottolinea che nel 2007 ho presentato il MOD. 730 con la relativa sentenza di separazione e le 12 ricevute mensili emesse dalla mia ex moglie per il SUO mantenimento. DOMANDA: esiste una legge o una sentenza che mi obbliga a fare un versamento o vaglia a mia moglie??? Vi chiedo ciò solo perchè l’agenzia delle entrate é scettica delle ricevute da me fornite per testimoniare che realmente la mia ex abbia ricevuto il mantenimento e dice che ha bisogno di una tracciabilità bancaria. DOMANDA: son libero di consegnare a mano il mantenimento a mia moglie e lei è libera di rilasciarmi una ricevuta in modo tale da scaricarmela? Mi sembra che niente mi obblighi ad andar in posta o banca e far un versamento solo per il gusto di esibirlo all’agenzia delle entrate per la detrazione. LE RICEVUTE PENSO SIANO PIù CHE SUFFICIENTI ANCHE PERCHè SONO SOTTOSCRITTE DALLA MIA EX MOGLIE. IN ATTESA DI RISCONTRO ANTICIPATAMENTE RINGRAZIO.
Salve in una sentenza di separazione il giudice stabilisce che un marito debba pagare alla moglie un assegno mensile di € 900.00 di cui € 500.00 per il figlio minore e € 400.00 per l’affitto della casa alla moglie in quanto la casa coniugale è stata assegnata al amarito. La moglie deve dichiarare questo importo pur non essendo un reddito per se stessa o no? Grazie
Ho corrisposto dal luglio 2006 ad oggi gli assegni di mantenimento alla mia ex moglie ( quela assegno di mantenimento ex-coniuge ) con separazione consensuale e come disposto dal giudice ho adeguato gli stessi nel corso degli anni all’adeguameno Istat.
A seguito di una richiesta al giudice di modifica delle condizioni di separazioni è emerso verifcando le memorie prodotte che la mia ex moglie ha omesso di dichiarare tali assegni in tutti questi anni ( cosa che non è stata rilevata dal giudice , ma ci siamo accorti dopo il rigetto della modifica delle condizioni ).
Gradirei sapere quali sono le sanzioni da parte dell’ufficio delle enrate ad una verifica di tale omissione.
Nel ringraziare anticipatamente ,
cordiali saluti
Paolo
Salve
vorrei gentilmente un parere legale sull’adeguamento istat dell’assegno di mantenimento.
Il mio compagno, separato da 12 anni ha sempre e correttamente versato mensilmente l’assegno di mantenimento alla ex e al figlio di euro 440,00. Ora, chiedendo il mio compagno il divorzio con l’unica proposta di abbassare l’assegno di mantenimento alla ex, la signora si è ricordata dell’adeguamento istat mai chiesto da lei e mai versato dal mio compagno. La mia domanda è: il diritto all’adeguamento istat va in prescrizione ogni 10 anni? quindi si dovrebbe pagare solo 2 anni di arretrato? e poi è possibile che bisogna versare un vitalizio vita natural durante a una donna abile al lavoro e che non vuole lavorare? e poi in chiosa se il figlio, una volta maggiorenne, non riuscisse a trovare lavoro con regolare contratto, ma “in nero” bisogna versare anche a lui il vitalizio?
grazie infinite per la risposta
Percepisco un assegno di mantenimento pari a 4800 euro l’anno è non ho altri redditi. Devo dichiarli ?
Grazie mille
io sono separato dal marzo 2007 e corrispondo un assegno di mantenimento per i figli. sulla sentenza del tribunale è riportato che tale assegno va rivalutato secondo l’ istat. però in questi 3 anni il commercialista mi ha sempre detto che non potevo scaricarli dal 730, mentre, se non capisco male, lo è.
Non credo che sia giusto, in quanto il coniuge che versa l’assegno di mantenimento per dei figli, non può portare in deduzione nulla. Andrà a pagare le tasse su un imponibile lordo dove non è tenuto conto di ciò che ha versato all’altro coniuge. Il paradosso è ancora più evidente se si considera il fatto che, se il versamento fosse stato a nome del coniuge, lo avrebbe potuto portare in detrazione.
Penso che sarebbe giusto inserire delle aliuote di detrazione per l’assegno di mantenimento dei figli, sia che i figli siano affidati al coniuge sia, a maggior ragione, che l’affido venga condiviso tra i genitori.
Cordiali saluti, Valerio.
NO, mi dispice, sono deducibili nel quadro RE solo quelli che per provvedimento del giudice sono corrisposte al coniuge.
La lettera che deve leggere è la C) e non la D).
Buongiorno, ho convissuto con una donna senza sposarla, dalla quale ho avuto, nel 1991, una figlia che ho riconosciuto mia. Nel 1997 ci siamo separati, mia figlia è rimasta con sua madre ed io, in accordo reciproco, ho sempre versato un assegno per gli alimenti di mia figlia. Nel 2005 ci siamo rivolti al giudice per ufficializzare l’affidamento di nostra figlia. Dato l’accordo di noi genitori il giudice ha emesso il provvedimento con il quale si affidava mia figlia alla madre, e si stabiliva (confermando ciò che già di fatto si verificava da otto anni) un determinato assegno di mantenimento da parte mia per la figlia (solo per lei, dato che noi genitori non eravamo sposati).
Ora chiedo: ho diritto io di dedurre l’assegno per gli alimenti di mia figlia, secondo il Testo Unico del 1986 art. 10 lettera D?
Ringrazio per l’attenzione,
cordiali saluti