Aggiornato il 4 Maggio 2023
Gli assegni di mantenimento disposti dal giudice in pendenza di un provvedimento di separazione sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF indicato nella dichiarazione dei redditi nel 730, modello redditi o nel modello Unico PF, a patto che rispettano alcuni requisiti. Prima di tutto vi segnalo il nuovo articolo dedicato alle detrazioni per i figli e familiari a carico, ancora più ricco di chiarimenti ed esempi.
La detrazione fiscale degli assegni in capo al soggetto erogante
Le somme corrisposte al coniuge sono detraibili in base all’articolo 10, comma 1, lett. c), TUIR, in quanto un onere deducibile ai fini Irpef; non parliamo di detrazione Irpef sugli assegni di mantenimento che è cosa ben diversa in termini di risparmio effettivo in quanto la deduzione di applica solo sul reddito imponibile mentre le detrazione avrebbe abbattuto direttamente l’imposta. Spero che abbiate colto questa differenza che è determinante e spesso vedo che molti di voi si sbagliano.
L’assegno potrà essere dedotto nel limite di quanto disposto dal Giudice nell’apposito Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria per cui se vi viene in mente bonariamente di versare di più il differenziale sarà indeducibile ai fini IRPEF. La stessa previsione si ha nei casi non solo di separazione ma separazione effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultino comunque da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (articolo 3, comma, 3, lettera b, Dpr 917/1986).
“L’assegno è deducibile solo per la moglie o il marito ma non saranno deducibili le somme corrisposte per il mantenimento dei figli e se questa non sarà indicata si considerano forfettariamente riferibili il 50% di tali somme”.
Tassazione in capo al coniuge che riceve l’assegno
Per il coniuge che riceve l’assegno queste somme saranno tassabili come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. i), TUIR e lo saranno nell’anno in cui saranno effettivamente percepiti secondo quindi un criterio di cassa come avviene per le persone fisiche. Vedremo più in seguito che dovranno indicarlo nel quadro C del modello 730 o nel quadro RC se compilate il modello Unico.
Al pari della non deducibilità prevista per l’assegno di mantenimento dei figli si associa in capo ai figli o alla moglie che lo incassa dell’assegno stesso.
Questa asimmetria risiede nel dettato costituzionale secondo cui i figli naturali hanno il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori, e impone anche alle leggi di assicurare loro una tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Calcolo detrazione fiscale Assegno corrisposto al coniuge separato o di altro familiare a carico
Il calcolo della detrazione avviene moltiplicando il valore in euro dell’assento mensile corrisposto per il numero dei mesi e dividendo il risultato per 12. Il risultato così ottenuto si arrotonda all’unità di euro e sarà interamente detraibile.
Il calcolo della detrazione fiscale per altri familiari carico invece avviene utilizzando una formula 750 x (80 mila – reddito complessivo dichiarante) / 80 mila. Il risultato deve essere diviso 12 e moltiplicato per i mesi di effettivo carico fiscale durante l’anno. Se supponiamo per esempio il contribuente ha un reddito complessivo Irpef di 50 mila euro ed il familiare a carico tutto l’anno avremo la seguite formula 750 x (80 mila – 50 mila) / 80 mila / 12 * 12 = 450 euro.
La rivalutazione dell’assegno di mantenimento
Per il fisco gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità’ giudiziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, prevede che sono deducibili dalle tasse e dal reddito complessivo.
Il fisco con la risoluzione n. 448 del 2008 ha sancito che nel caso di separazione consensuale tra le parti le somme che uno dei due coniugi versa non in dipendenza di provvedimento del giudice con sentenza ma volontariamente, anche se a mero titolo di rivalutazione sulla base degli indici Istat di aumento dei prezzi, non può essere dedotto dalle tasse ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. c de del Tuir.
Tuttavia già la corte di cassazione con sentenza n. 15101 del 2004 – aveva sancito che “gli assegni corrisposti in caso di separazione devono essere sottoposti a un meccanismo di incremento automatico, così come quelli versati in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adeguamento che non deve essere inferiore agli indici Istat”). Il giudice deve stabilire quanto e’ necessario al mantenimento del coniuge cui non è stata attribuita la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La rivalutazione non è automatica
La Legge non prevede automaticamente ed espressamente la rivalutazione in base all’indice dei prezzi ISTAT quindi fintanto che non è sancita dal giudice con sentenza non diviene deducibile. Vi consiglio di approfondire l’argomento leggendovi anche l’articolo sulla rivalutazione dell’assegno familiare. Tuttavia vi segnalo che il Giudice di norma la stabilisce per cui tali somme se titolo di adeguamento Istat potranno essere portate in detrazione dall’Irpef del soggetto che le sostiene ma solo nel caso in cui la sentenza del giudice lo preveda tale criterio di adeguamento automatico. Leggete poi sotto il caso delle cartelle di pagamento per gli assegni versati al coniuge.
Somme aggiuntive date insieme all’assegno
Somme date invece al di fuori di quanto stabilito dal giudice non sarà detraibile (risoluzione n. 448/E del 2008): forse perchè le considerano una sorta di donazione.
Requisiti per la deducibilità fiscale degli assegni di mantenimento
Nella dichiarazione dei redditi 730 o nel modello unico è possibile portarsi in detrazione e scaricare dalle tasse l’assegno corrisposto al coniuge ai sensi dell’art. 10 c.1 del TUIR eccetto gli assegni destinati al mantenimento dei figli, in pendenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, stabiliti dal Giudice. La deducibilità opera solo per gli assegni periodici quindi non potete portare in detrazione tanto nel 730 che nel modello unico una “una tantum” per intenderci ne un singolo assegno (cfr sentenza 383 del 2001). Le deducibilità non operano nel caso di contributi versati volontariamente ai figli.
L’agenzia delle entrate ha affermato che per quanto attiene alla disciplina civilistica, l’art. 156 del codice civile, applicabile anche ai casi di separazione consensuale, stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto e’ necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La norma sopra richiamata non prevede espressamente, per l’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione, l’adeguamento automatico agli indici Istat. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il meccanismo di rivalutazione Istat, previsto espressamente dall’art. 5, comma 4, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, é applicabile anche all’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione.
In altri termini, ad avviso della Suprema Corte, anche in caso di separazione, il giudice deve stabilire un criterio di adeguamento automatico per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge, ai sensi dell’art. 156 del codice civile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat, salvo i casi di palese iniquità, che richiedono, invece, specifica motivazione. Resta esclusa, inoltre, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento”.
Gli assegni periodici, gli assegni mensili per le mogli, corrisposti al coniuge sia a seguito di separazione legale o anche solo in caso di separazione consensuale, separati a casa eccetera o anche in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili dal reddito imponibile Irpef da indicare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria almeno secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n.10323 del 10 maggio 2011.
Il diritto tributario cosa dice a proposito
Il testo unico dei redditi pertanto che ci è venuto incontro nel corso di questi anni disciplinando la deducibilità di tali voci di spese ormai così comuni e contenute nell’articolo 10, comma 1, lettera c) trovano in questa pronuncia un principio determinante in quanto non tutta la parte che effettivamente pagheremo al nostro coniuge sarà deducibile ma solo quella che risulterà da provvedimenti del giudice. Potrebbe sembrare un principio che vada contro la libera contrattazione tra le parti che in questo ambito di applicazione trova effettivamente nelle separazioni legali la migliore fonte per disciplinare i rapporti tra ex coniugi. Tuttavia nel caso in cui due ex coniugi riescano a trovare un accordo è necessario che riflettano sull’eventuale accordo economico riguardante l’assegno di mantenimento alla luce di questa pronuncia giurisprudenziale. La pronuncia della Corte di Cassazione si legge è “…ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili, altrimenti lasciata alla volontà del contribuente o alla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria”. Questo pertanto comporterebbe un principio che ha una unica conseguenza, discutibile, che tende a disconoscere la deducibilità dell’assegno di mantenimento del coniuge se non è stabilito dal Giudice e non è caratterizzato dalla periodicità risulterebbe indeducibile dal reddito imponibile.
Assegno mantenimento per i figli
Non sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore le somme date per il mantenimento dei figli ma continueranno ad essere possibili le detrazioni per carichi di famiglia. Le somme invece a qualunque titolo date all’ex coniuge decise dal giudice sono deducibili per chi le versa ed imponibili per chi le riceve, ma non sono deducibili per esempio le somme date in un’unica soluzione.
Nuovo articolo su Calcolo Assegno mantenimento divorzile per moglie e figli (Link ad approfondimento gratuito)
Esenzione fiscale dell’assegno dal 730
Vi ricordo inoltre che se avete solo rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli anziani, pensioni sociali.
Vi segnalo poi che potete leggere anche altri interessanti articoli dedicati alla compilazione del 730 o la compilazione del modello Unico in cui troverete i soggetti che devono compilare il modello Unico e quelli che sono esclusi e altri modi di risparmiare sulle tasse e sulle imposte.
Il caso di alcuni lettori che hanno ricevuto delle cartelle di pagamento sugli assegni di mantenimento per il coniuge
Grazie ad alcune segnalazioni di lettori che sono stati destinatari di cartelle di pagamento che lamentavano la mancata tassazione di assegni di mantenimento dei coniugi vi segnalo che è sufficiente produrre la sentenza di primo grado in cui il Giudice chiarisce che l’assegno viene versato per i figli e NON per il coniuge e gli è stato annullato l’accertamento fiscale e la multa o sanzione. La legge è chiara:se l’assegno è per i figli chi lo riceve non lo deve dichiarare; se invece è per il coniuge chi lo riceve lo deve dichiarare.
Purtroppo quello che mi fa incavolare è che l’agenzia delle entrate potrebbe prima verificare invece che mandare queste cartelle pazze che ci fanno perdere almeno due giorni al lavoro. Invece no, non controlla prima perchè tanto saranno sicuramente quelli che pagano piuttosto che quelli che si informano. Inoltre poi nessuno ci rimborsa i due giorni di lavoro o di assenza o di permesso che abbiamo impiegato per dimostrare che le pretese del fisco erano sbagliate. Vi sembra giusto???? Questa a casa mia si chiama prepotenza…
Indicazione del costo dell’assegno di mantenimento nel 730 per la deduzione
L’indicazione dei dati anagrafici del coniuge o dei familiari a carico andrà inserita nel quadro familiari a carico inserendo nella casella familiare a carico la lettera A se trattasi di familiare.
L’assegno periodico corrisposto al coniuge dovrete indicarlo nel Rigo E22 – Assegno periodico corrisposto al coniuge (faccio riferimento al 730 del 2015 ma se state in un altro anno guardate sempre il modello gente per non commetter errori a me interessa che voi sappiate indirizzarvi poi l’ultimo passo lo fate voi)
Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.
Colonna 2: indicare gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. “contributo casa”) corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nell’importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato. MI raccomando sempre di verificare che da un anno all’altro non siano variate le singole celle. In questa sede interessa che sappiate come si chiama e poi lo individuerete facilmente.
Indicazione e tassazione dell’assegno per il soggetto percettore le somme
Vanno indicati nel quadro C – SEZIONE II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d’imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l’importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5.
Si tratta in particolare di:
a) assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex-coniuge (c.d. “contributo casa”).
Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo.
Vi ricordo che il 730 prevede una causa di esclusione dalla compilazione del 730 in base ai limiti di reddito infatti: “È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito derivanti dall’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito nel limite di un importo annuo (non tenendo conto della quota parte destinata ai figli) inferiore a 7.500″.
Tabella sintesi detrazione familiari a carico
Vi ricordo che per questa tipologia di costi esistono anche delle detrazioni fiscali capo a chi li eroga come definito nella tabella seguente
REDDITO COMPLESSIVO | IMPORTO DETRAZIONE (EURO) |
---|---|
non superiore a euro 15.000 | 800 (110 X reddito complessivo) 15.000 |
da euro 15.001 a euro 29.000 | 690 |
da euro 29.001 a euro 29.200 | 700 |
da euro 29.201 a euro 34.700 | 710 |
da euro 34.701 a euro 35.000 | 720 |
da euro 35.001 a euro 35.100 | 710 |
da euro 35.101 a euro 35.200 | 700 |
da euro 35.201 a euro 40.000 | 690 |
da euro 40.001 a euro 80.000 | 690 X (80.000 reddito complessivo) 40.000 |
oltre euro 80.000 | 0 |
Spero di esservi stato utile
Esempio Calcolo Assegno Mantenimento
Importo In euro | Importo In euro | ||||
Annuo | Mensile | ||||
Redditi soggetti a scaglioni Irpef | |||||
Reddito di Lavoro Dipendente | Lordo | 35.000 | 2.917 | ||
Redditi di Capitale | Lordo | 5.000 | 417 | ||
Reddito Fondiari | Lordo | 0 | 0 | ||
Redditi di Lavoro Autonomo | Lordo | 2.000 | 167 | ||
Redditi di Impresa | Lordo | 0 | 0 | ||
Redditi Diversi | Lordo | 10.000 | 833 | ||
Reddito Disponibile | Lordo | 52.000 | 4.333 | ||
Reddito Disponibile | Netto | 35.920 | 2.993 | ||
Stima Contributi Previdenziali e Assistenziali + Addizionali regionali e comunali | Netto | (9.878) | (823) | ||
Reddito Disponibile NETTO | 26.042 | 2.170 | |||
Reddito Imponibile Lordo Annuo | 52.000,00 | 4.333 | |||
Scaglioni di reddito Irpef | Imposta da pagare Irpef | Limite Minimo | Limite Massimo | Aliquota Irpef (%) | Imposte calcolate |
fino a euro 15.000,00 | 23% sull’intero importo | – | 15.000 | 23% | 3.450 |
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 | 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00 | 15.000 | 28.000 | 27% | 3.510 |
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 | 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00 | 28.000 | 55.000 | 38% | 9.120 |
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 | 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00 | 55.000 | 75.000 | 41% | – |
oltre a euro 75.000,00 | 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00 | 75.000 | 43% | – | |
Totale Imposte Lorde | Totale imposte Lorda | 16.080 | |||
Aliquota effettiva | 31% | ||||
Detrazioni di imposta | |||||
Imposta Netta | 16.080 | ||||
Redditi soggetti a tassazione sostitutiva | |||||
Importo In euro | Importo In euro | ||||
Annuo | Mensile | ||||
Reddito di Lavoro Dipendente | Netto | – | |||
Redditi di Capitale | Netto | – | |||
Reddito Fondiari | Netto | – | |||
Redditi di Lavoro Autonomo | Netto | – | |||
Redditi di Impresa | Netto | – | |||
Redditi Diversi | Netto | – | |||
– | |||||
Reddito Disponibile | Lordo | – | – | ||
Tassazione Sostitutiva | Esempio | Aliquota | 15% | ||
Reddito Disponibile | Lordo | – | – | ||
Casa proprietà (quota canone genitore collocatario) | 400.000,00 | ||||
Importo In euro | Importo In euro | ||||
Annuo | Mensile | ||||
Valore canone mensile | (9.600) | (800) | |||
Valore Canone attribuibile al coniuge collocatario | (1.920) | (160) | |||
Nuova casa in affitto coniuge non collocatario | |||||
Valore Canone mensile | (9.600) | (800) | |||
Spese correnti | |||||
Scuola | 0 | ||||
Sport | (200) | (17) | |||
Tempo libero | Non applicabile | Non applicabile | |||
Vacanze | (1.000) | (83) | |||
Baby sitter | (5.000) | (417) | |||
Varie | (1.500) | (125) | |||
Totale Assegno Mensile (30%) | 7.670 | 639 |
Casi particolari: Assegno corrisposto in unica soluzione o a rate
Inutile dire che con l’avvento della nuova IRPEF la tabella andrebbe rivista. Tuttavia ai nostri fini non smuove tanto in quanto gli impatti sono contenuti rispetto alla previgente composizione degli scaglioni Irpef.
Indicazione nel modello ISEE
Qualora veste bisogno di richiedere dei trattamenti per cui serve la compilazione del modello ISEE od ella DSU ricordate che anche questo dato dovrà essere indicato. Nel seguito il riquadro da compilare.
News
Vi ricordo anche l’articolo dedicato alla detrazione fiscale sui figli e familiari a carico (non parenti) nel 730 e il nuovo articolo su Calcolo Assegno mantenimento divorzile per moglie e figli e a seguire l’articolo dedicato ai casi di erogazione degli alimenti alla ex moglie, alla/o ex convivente di gatto o legale (Link ad approfondimento gratuito). Nels eguito i link di approfondimento.
Detrazione figli a carico e deduzioni per i portatori di handicap: come funziona il calcolo
Calcolo Assegno alla ex moglie: come funziona la determinazione
Assegno Alimenti al convivente: quanto e come si effettua il calcolo
salve, ho una base reddito da lavoro dipendente molto bassa ( cassa integrazione) e dovendo sopportare parecchie soese mediche, non sono riuscita a scalare quasi nulla.
il prossimo anno non avrò più reddito ( fine cassa integrazione), non posso quindi scaricare le spese sanitarie?
grazie
Nell”‘anno 2012 ho dato alla miaex 1700€ in neno di ass.per alimenti.la mia ex si e’ rivolta al giudice che mi ha obbligato a pagarli,io li ho pagati nel 2013 con trattenuta fatta dall,inps (1\5 della pensione).chiedo poso aggiungere la cifra di 1700€ nel 730 del 2014 piu gli assegni per alimenti del 2014?
Io la capisco ma non sono onnisciente. Il quesito non lo ricordo per cui lo andrò a vedee ma spero che consideri la buona fede e soprattutto il fatto che questo sito è totalmente gratuito ed è più un posto dove ci si scambiano idee e osservazioni. Ho riletto il suo caso ed essendo stabilita dal giudice sia separazione sia assegno direi di si.
Aspetto una vostra risposta da oltre un mese. Grazie lo stesso. saluti
Buonasera,
ho un cliente divorziato, e nella sentenza di separazione è previsto l’assegno di mantenimento e le eventuali spese dentistiche qualora ve ne fossero.
Le spese dentistiche sostenute dall’ex marito (come da sentenza) sono detraibili dallo stesso? o posso aggiungerle al totale dell’assegno di mantenimento corrisposto nell’arco dell’anno e quindi deducendole dai redditi?
Nel mio caso, le fatture del dentista sono intestate al marito, precisando che le prestazioni sono state eseguite all’ex moglie.
Come devo comportarmi in sede di dichiarazione dei redditi?
Grazie.
In merito alla mia domanda, nel caso fosse possibile considerare il mantenimento deducibile e poichè sono comunque legalmente coniugato, posso anche tenerla fiscalmente a carico?
grazie
Buongiorno.
Il giudice in una udienza d’urgenza ci ha autorizzato a vivere separatamente, ma non ci ha ancora dichiarato separati, perchè siamo in una separazione giudiziale (fase istruttoria). Nello stesso atto però mi obbliga a versare un assegno di mantenimento. Poichè quindi non sono legalmente separato ma esiste comunque un obbligo da un atto del tribunale, chiedo se il mantenimento è deducibile. Grazie
Mi potresti ripostare la domanda per piacere?
Salve, mi trovo nella stessa situazione di Andrea (vedi commento 11 Marzo)e anche io vorrei maggiori delucidazioni su questo punto.
Grazie
Si ma inserisca la causale nel bonifico
Certamente
salve, per assegno si può intendere anche un bonifico bancario? se per gli alimenti 2013 ho fatto due bonifici che racchiudono il totale che dovevo ogni mese, può essere considerato periodico? grazie
Salve, sono separata da sette anni ricevo assegno per me e i miei due figli. Come si calcola la mia parte per dichiararla? La somma si divide a metà o si divide in tre? Grazie
Son separato e ho ricevuto sentenza per cui dovro dar alla mia EX per il mantenimento della figlia una certa somma.
Capisco dal contesto “Non sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore le somme date per il mantenimento dei figli” che formalmente IO paghero su questi soldi le tasse (es 36%), mentre LEI riceverà una cifra al netto d’imposta. Inoltre se dovesse aver altri redditi questo NON è cumulabile..prego CHIARIRE
grazie A.
salve,
vorrei avere dei chiarimenti, sono separato e verso una somma di 500 euro alla mia ex moglie che non lavora, abbiamo una figlia maggiorenne a cui verso una somma di 600 euro sempre gestiti dalla madre, a questo punto vorrei sapere sulla detrazione IRPEF figli a carico in che quantità mi spetta 50% o 100%?
poi la mia ex moglie deve dichiarare con il 730 la somma percepita mensilmente?
Si faccia assistere da un legale e lo denunci…prima però spieghi a suoi figli perchè lo fa e che loro non ne hanno la colpa
Buongiorno , sono divorziata dal 2001, ho due figli , oggi di 15 e 17 anni, nel 2001 ho chiesto al giudice il mino di contributo per gli alimenti figli da parte di mio marito, cioe’ 150.000 lire a testa mensili e il 50% delle spese straoridnarie scolastice, sportive, sanitarie documentate….Dal 2001 non ho mai ricevuto nulla e non ho fatto nulla perche’ho creduto nella paroal del mio ex marito che non aveva nulla da darmi , lavora come agente di commercio senza fisso, da un anno sono oanche io molto in difficolta’ e l’ho pregato perche’ mandassi gli alimenti mensili, e manda 320 euro in totale per i due figli, senza alcun contributo per le spese straordinarie. E’ andato ad abitare a 260 km di distanza e non vede mai i figli, glieli porto io a spese mie, quest’anno li ha avuti con se 4 giorni a giugno e 5 giorni a natale, niente altro. NOn si interessa della scuola, dell’educazione, dei vari problemi adolescenziali….Come posso fare? Non ho soldi per rivolgermi ad un avvocato…Io vorrei un adeguamento al costo della vita, dal 2001 a oggi penso che le cose siano cambiate….vorrei la partecipaz.all’educazione, alla crescita di questi due ragazzi…..vorrei la partecipaz al 50% delle spese straordin….. sono a terra…come fa una mamma senza soldi? Fino ad ora ho tirato avanti, per 13 anni da sola ma ora non ce la faccio piu’….Qualcuno puo’ darmi un pratico consiglio?
Buongiorno io ho una sentenza che mi impone di pagare 700 euro mensili ho fatto la detrazione nel 730 ora mi è arrivato a casa il controllo dell agenzia delle entrate a cui non basta la sentenza ms vuole le ricevute dei pagamenti ma io li effetuavo in contanti posso fare qualcosa ?
[…] Detrazione assegni periodici per il coniuge disposti dal giudice escludendo quelli di mantenimento per i figli a carico; […]
sono separata con tre figli affidati a me ma il giudice continua a dare gli assegni famigliari a lui in piu lui mi da solo 150 a bambino e non contribuisce alle spese straordinarie come posso fare?
Se sua figlia supera la soglia economica non la deve indicare e non può fruire della detrazione altrimenti le applicano la sanzione. Il controllo in questo caso è automatico.
Salve, sono ormai divorziato da mia moglie da 10 anni, mia figlia è in affidamento congiunto ma vive di fatto con la mia ex, non la vedo da circa 1 anno e mi ha fatto sapere che lavora con contratto a chiamata.
Come mi devo comportare per la detrazione sui figli a carico, devo comunicare che lavora o posso continuare ad usufruire della detrazione?
Inoltre dato che a fine anno sarò in pensione, sono obbligato a continuare a versare la somma di mantenimento? E se non lo faccio la mia ex moglie può rivolgersi al giudice?
Grazie se mi risponderete.
chiedo essendo separato consensualmente perchè non è possibile scaricare l’assegno di mantenimento per mia figlia almeno in parte per non dover pagare le tasse anche su quello che non ho per cortesia se è possibile sapere qualche cosa
La norma non disciplina questa situazione per cui mi sentirei di escluderla. Resta perciò la detrazione forfettaria prevista per i figli.
Non sono sposato ma ho avuto 2 figli da una donna con cui convivevo; la fine della convivenza e’ stata sancita da un accordo privato fatto con l’assistenza di un avvocato e che prevedeva un assegno mensile per il mantenimento dei 2 figli che ho regolarmente versato – E’ possibile detrarre dal mio imponibile , in tutto o in parte , tele assegno? grazie