Detrazione spese di affitto nel 730 o in Unico 2022: risparmiare costi sui canoni di locazione

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Le spese di affitto sostenute per il pagamento dei canoni mensili per l’abitazione possono essere portate in detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi mod 730 2021 o Modello Unico a seconda della tipologia del contratto e della finalità a cui la locazione della casa è destinata; è possibile in tal modo abbassare il reddito imponibile ai fini Irpef. nell’articolo troverete sia le possibilità di detrazione sia la tassazione in capo al proprietario di casa percettore del canone mensile.

Detrazione fiscale per Contratti di affitto o locazione ordinario

In sintesi possiamo rintracciare le seguenti tipologie di detrazioni fiscali provenienti dalle spese per canoni e che sono nel seguito descritte:

  • Detrazioni affitto per l’abitazione principale: la possiamo chiamare una detrazione ordinaria paragonabile alla detassazione della rendita catastale per coloro che hanno una casa di proprietà adibita ad abitazione principale
  • Detrazione spese di affitto per contratti ad equo canone o a canone convenzionale;
  • Detrazione canoni di affitto per lavoratori costretti a cambiare a residenza legale per motivi di lavoro;
  • Detrazione canone di locazione per studenti fuori sede;
  • Detrazione spese di affitto per alloggi sociali (solo fino al 2016).

Novità 2022: Bonus affitto giovani 20-31 anni (leggi Articolo se sei interessato o condividilo con un tuo amico)

Anche per quest’anno il fisco riserva un trattamento fiscale agevolato per coloro che affittano casa destinandola alla propria abitazione principale, senza alcuna restrizione o particolarità, ossia anche se non sono studenti universitari o non hanno stipulato un contratto di affitto o locazione concordata (come vedrete sotto), ossia il classico contratto 4 più 4 rinnovabile tacitamente allo scadere dei primi 4 anni (e chiaramente non sono in affitto in nero), i contribuenti spesso non sanno che possono avvalersi dell’assistenza delle associazioni di categoria per farsi assistere.

Potrete pertanto scaricarvi dalle imposte di giugno i canoni seguendo una delle seguenti opzioni disponibili che vi riepilogo in sintesi:

  • Riduzione del 5% in capo al soggetto percettore del canone ai fini irpef nel caso di contratti di affitto ordinari;
  • Riduzione del 25% in capo al soggetto percettore del canone ai fini IRPEF nel caso di contratti di affitto ordinari se l’immobile è ubicato nei comuni di Venezia centro e nelle Isole di Giudecca, Murano e Burano.
  • Riduzione del 35% in capo al soggetto percettore del canone ai fini IRPEF per gli immobili di interesse storico ed artistico.
  • Riduzioni derivanti dall’opzione alla cedolare secca: da calcolarsi caso per caso in quanto le aliquote sono due e dipendono anche dalla aliquota marginale del soggetto percettore.

Estrema sintesi naturalmente non significa che dovete leggere solo questo per giungere a conclusioni affrettate sulla reale ed effettiva convenienza economica tra l’una e l’altra opzione perché i parametri per avere la risposta non sono solo le riduzioni forfettarie che abbiamo sulla tassazione del canone.

Quali contratti di locazione godono della detrazione fiscale

I contratti che vi possono far prendere i benefici fiscali oltre al rispetto delle condizioni che vedrete riepilogate e descritte nel seguito sono:

  • i classici contratti di affitto 4+4 disciplinati dalla Legge 431 del 1998;
  • i contratti a canone concordato o a canone convenzionale o a equo canone che sono i in forma 3+2;
  • i contratti stipulati per gli studenti universitari fuori sede e giovani compresi con età tra i 20 e 30 anni che stipulano contratti di locazione ex legge n.431 del 1998.

La condizione da soddisfare per la detrazione riguarda principalmente la destinazione dell’abitazione che dovrà essere appunto destinata ad abitazione principale del locatario.

Vi ricordo inoltre che la detrazione fiscale sopra indicata deve essere rapportata al periodo di effettivo utilizzo durante l’anno per cui se affittate dal primo luglio al 31 dicembre dovrete calcolare la metà.

Detrazione fiscale per gli inquilini di case destinate all’abitazione principale

In sintesi ci possiamo trovare di fronte alle seguenti casistiche:

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale:

  • se il reddito complessivo non supera 15.493,71 la detrazione massima è di 300 euro: il reddito deve essere considerato del reddito imponibile assoggettato eventualmente alla cedolare secca;
  • se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 e inferiore a 30.987,41 euro la detrazione massima è di 150 euro: il reddito deve essere considerato del reddito imponibile assoggettato eventualmente alla cedolare secca;

Detrazione per gli inquilini con contratti a canone concordato o equo canone:

Si tratta di contratti stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998.

  • se il reddito complessivo non supera 15.493,71 la detrazione massima è di 495,80 euro: il reddito deve essere considerato del reddito imponibile assoggettato eventualmente alla cedolare secca;
  • se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71, ma non 30.987,41 la detrazione massima è di 247,90 euro: il reddito deve essere considerato del reddito imponibile assoggettato eventualmente alla cedolare secca;

Detrazione per canoni di locazione per i giovani i età compresa fra i 20 e i 30 anni su contratti ex legge 9 dicembre 1998 numero 431 adibiti ad abitazione principale:

  • se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro la detrazione  massima è di euro 991,60;

Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali ex articolo 5 della Legge 8 febbraio 2007, n.9 adibiti ad abitazione principale:

Questa detrazione è stata valida solo per il triennio 2014-2016 ma la riporto comunque nel seguito:

  • se il reddito complessivo non supera 15.493,71 la detrazione massima è di 900 euro;
  • se invece il reddito supera 15.493,71 ma resta al di sotto di 30.987,41 la detrazione massima è di 450 euro.

Se l’abitazione è destinata alla propria abitazione principale sarà possibile incrementare come vedete dai bullet point sopra la misura delle detrazioni. Nel calcolo del reddito dovrà essere ricompresa anche la quota di reddito derivante dalla locazione di abitazioni date in affitto con la cedolare secca così come definito dall’articolo 3 comma 7 del D.Lgs. 23 del 2011.

Per i contribuenti con età compresa tra 20 e 30 anni e semprechè l’appartamento sia destinato ad abitazione principale sarà possibile incrementare la detrazione a 991,60 euro per i primi 3 anni di locazione e semprechè abbiano un reddito imponibile inferiore ai 15.4093,71 euro. La condizione è che il contratto sia stato stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 numero 431.

Canoni di affitto concordato o convenzionale

Per coloro che hanno un contratto di affitto concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998. numero 431 oppure che rispettino le condizioni definite all’articolo 4, comma 3 della stessa legge, nei comuni ad alta densità abitativa o con carenza di abitazioni e secondo gli accordi comunali o con le organizzazioni locali che stabiliscono prioritariamente il valore che dovrà assumere il canone a seconda della tipologia ed ubicazione della casa, la detrazione sale a 495 euro,80 per i soggetti con reddito imponibile inferiore ai 15.493,71 euro euro visti sopra e scende a 247,90 per quelli compresi tra 15.493,71 euro e 30.987,41 mila. Per lo scaglione superiore invece il legislatore fiscale non ammette più detrazioni nella dichiarazione dei redditi perché siete considerati un nucleo familiare ricco (fosse vero).

Detrazione fiscale spese di affitto per gli studenti universitari

A titolo di esempio i contribuenti studenti o anche genitori che hanno sostenuto nell’anno canoni di affitto per studenti fuori sede a carico potranno portare in detrazione il canone nella misura del 19% del costo sostenuto. A tal proposito potete leggere l’articolo dedicato alla detrazione fiscale dell’affitto per gli studenti fuori sede.

Detrazioni di imposta per i giovani

Per i giovani è stata prevista con la Finanziaria 2007 una detrazione di durata massimo di 3 anni per  le persone tra 20 e 30 anni di età che stipulano i contratti 4+4, i 3+2 o quelli transitori pari a 991,60 parametrata alla frazione di anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale da parte del giovane inquilino. Il reddito imponibile di questi soggetti tuttavia non deve essere  tuttavia maggiore di 15.493,71 euro pena l’inammissibilità della detrazione.

Per i giovani di età compresa tra 20 e 30 anni che stipulano contratti di locazione per un immobile destinato a propria abitazione principale la detrazione fiscale sale a 991,60 euro per i primi tre anni del contratto sempre che il reddito sia inferiore a 15.493,71 euro e l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori. In altre parole i genitori no possono affittare casa e godere delle agevolazioni fiscali per poi abitarci entro insieme al ragazzo, altrimenti perdono l’agevolazione e vengono sanzionati.

Per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede e distante almeno cento chilometri, da quello di residenza è prevista una detrazione del 19% sull’importo del canone non superiore a 2.633 euro.

I canoni di affitto potranno essere sostenuti per case locate con contratti di affitto regolarmente registrati entro 30 giorni dalla stipula ma vi rientrano anche atti di assegnazione o altri enti sia con sia senza scopo di lucro, perché la finalità dell’agevolazione è quella di tutelare in qualche modo il diritto allo studio anche per coloro che si trovano lontani dai centri universitari (ricordiamo che la distanza per essere considerati fuori sede sono 100 km dalla propria residenza e si dovrà essere in grado di fornire prova dell’iscrizione del contribuente all’università, altrimenti si potrebbe pensare di affittarsi casa al mare e godere dell’agevolazione, cosa questa non prevista). La detrazione massima per questo tipo di contratti non potrà essere superiore a 2.633 euro per singolo studente.

Detrazione canoni affitto per lavoratori dipendenti trasferiti all’estero o in altra sede di lavoro in Italia

Anche per i lavoratori dipendenti che si sono trasferiti in altra sede di lavoro in altro comune limitrofo (purché distino almeno 100 km dal precedente) a quello dove si lavorava nei tre anni precedenti possono beneficiare di una detrazione fiscale sui canoni di affitto  nella misura di 991,60 euro fino ad un reddito imponibile di 15.493,71 euro e di 495,80 euro per redditi fino ai 30.987,41 euro a patto che il cambio della residenza sia avvenuto nei precedenti tre anni alla indicazione della detrazione nel 730 e semprechè la sede del lavoro disti non meno di 100 km da quello della residenza precedente.

L’abbattimento del canone incassato dai proprietari se non si aderisce alla cedolare secca

Nella consapevolezza comunque che non tutti hanno aderito o aderiranno alla cedolare secca, pur a mio avviso essendo conveniente come modello di locazione immobiliare rispetto a quello ordinario, mi preme dirvi che in caso di affitto secondo la tassazione ordinaria, il proprietario di casa avrà diritto ad un abbattimento forfettario del 5% del canone incassato nell’anno di imposta (e non più del 15% come prima o del 25% come avveniva per i comuni di Venezia centro, Murano, Giudecca e Burano nè di altri abbattimenti). Rispetto alla corretta compilazione del 730 o del modello unico ricordo che questo genere di voci troverà accoglienza nel quadro E del 730 o nel quadro Rp del modello Unico.

Indicazione nel 730

Il quadro interessato dalla compilazione dei dati che vi daranno diritto a queste detrazioni fiscali è il quadro E del 730 o il quadro RE del modello Redditi PF se optate per questo.

La Sezione da compilare è la sezione V(righi da E71 a E72): dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione;

Vi segnalo anche cosa dicono le istruzioni del 730 (i righi potrebbero cambiare di anno in anno per cui vi consiglio sempre di verificare con il modello vigente per l’anno in corso sempre davanti) Rigo E71 – Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.

  1. Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);
  2. Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali – art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).
  3. Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale. Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione fiscale spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2012 la detrazione può essere fruita anche per il 2013 e il 2014. Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale. Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.

RigoCodice Detrazione
E711 (colonna 1)¡ 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
¡ 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
 
2 (colonna 1)¡495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
¡ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
 
3 (colonna 1)991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
4 (colonna 1)900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
¡ 450 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
 
E72 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
  
(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. 
 
 
 
 

Descrizione

   

Modello 730

       
 
 

Detrazione in caso di abitazione principale

e

   
 

Rigo E71

       
   
 

Detrazione del canone in caso di trasferimento della residenza per motivi di lavoro

     
 

Rigo E72

       
   

Detrazione locazioni studenti universitari fuori sede

   

Rigo E8 (codice 18)

   
 
 

Se compilate il Modello Unico: se vi trovate a compilare il modello Unico invece del 730 ricordate che per la stragrande maggioranza delle detrazioni fiscali il rigo del quadro RE del 730 corrisponde ad analogo rigo del modello Unico nel quadro RP.

Istruzioni per il 730 2020

Istruzione compilazione Dichiarazione per detrazione affitti

Definizione abitazione principale?

Visto che alcuni di voi mi chiedono spesso la differenza vi segnalo che ho scritto un articolo di approfondimento dedicato proprio alla definizione e differenze tra abitazione principale, residenza, dimora e domicilio fiscale

Riassumendo: la sintesi

Per gli inquilini il cui reddito imponibile sia inferiore a 15.493,71 euro ci sarà una detrazione di 300 euro mentre per quelli con reddito compreso tra 15.493,71 e 30,987,41 euro di soli 150 euro. Per il lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza per motivi di lavoro nel comune di lavoro o in un comune limitrofo le stesse detrazioni fiscali salgono rispettivamente a 991,60 euro o 495,80. Nel caso di inquilini con contratto concordato quelle stesse detrazioni salgono a 495,80 euro o di 247,90 euro sempre a seconda del reddito. Se parliamo poi di alloggi sociali di cui al Dl 47 del 2014 e limitatamente al triennio 2014-2016 ci sarà una detrazione di 900 euro o 450 euro sempre in relazione alle fasce di reddito sopra descritte.

Tabella riepilogativa

Rigo 730 (Verificare sempre con modello relativo all'anno che vi interessa)Codice Detrazione
E71 1 (colonna 1) 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
E71 1 (colonna 1) 150,00 euro se il reddito complessivo eu0300 superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
E71 2 (colonna 1) 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
E71 2 (colonna 1) 247,90 euro se il reddito complessivo eu0300 superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
E71 3 (colonna 1) 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
E71 4 (colonna 1) 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
E71 4 (colonna 1) 450 euro se il reddito complessivo euro 300 superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
E72 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
E72 495,80 euro se il reddito complessivo euro 300 superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
(1) Nel reddito complessivo euro 300 compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Reddito imponibile IRPEF incapiente per sfruttare le detrazioni fiscali

Se avete un reddito troppo basso e avete una Irpef lorda diminuita delle detrazioni per familiari a carico o altre vi spetterà comunque un credito pari alla quota di detrazione non fruita. Ai lavoratori dipendenti e pensionati la somma è attribuita dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio Irpef nella busta aga solitamente di luglio o a dicembre, oppure se non l’avete la indicherete nella dichiarazione dei redditi e la possono utilizzare in compensazione nel modello F24 o scalare dall’Irpef dovuta per il periodo d’imposta successivo o, ancora, richiedere a rimborso nella stessa dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico a seconda di quello che utilizzate.

Moglie o coniuge a carico senza reddito

Nel caso in cui si abbia un contratto di affitto intatto alla moglie che non percepisce reddito la detrazione non può essere sfruttata dal marito nemmeno nel caso in cui risulti a carico fiscalmente di quest’ultimo. Sarà pertanto necessario a fini dello sfruttamento della detrazione fiscale rescindere il contratto e stipularne uno nuovo intestato al marito. Conclusione diversa invece nel caso in cui entrambi risultino intestatari del contratto. Il marito a quel punto potrà sfruttare il 100% del canone da lui pagato.

La detrazione infatti si applica sull’IRPEF lorda che, se equivalente a zero, non consente di essere abbattuta dall’agevolazione in questione.

Bonus per coloro che affittano terreni agricoli

Inoltre è stata introdotto il bonus Irpef di 80 euro per ettaro (limite massimo 1.200 euro) anche per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola minori di 35 anni che sarà pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli.

Esempi di detrazione fiscale sugli affitti

Supponiamo per esempio un contribuente con contratto di affitto a canone libero con reddito imponibile Irpef pari a 35 mila euro. Questo potrà godere di un detrazione fiscale di 300 se destina l’immobile per i 365 giorni alla propria abitazione principale. Se inferiore all’anno dovrà dividere per 365 e moltiplicare per i fiori di effettivo rispetto del requisito dell’abitazione principale.

Novità 2015 per gli alloggi sociali

Dal 2015 l’articolo 7 del D.L. 47 del 2014 ha introdotto due nuove detrazioni fiscali per le persone che pagano canoni di locazione per la propria abitazione principale che sono maggiori per i cosiddetti alloggi sociali pari ad euro 900,00 purchè il reddito complessivo del locatario non superi i 15.493,71 euro.

Laddove invece il reddito sia ricompreso tra il limite sopra ed euro  30.987,41 la detrazione scende a 400 euro. Come avete visto sopra se il reddito è incapiente in quanto la detrazione è maggiore della stessa Irpef lorda allora si avrà diritto comunque ad credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta da utilizzare negli anni successivi.

Novità 2017

Nel 2017 si concludono le maggiori agevolazioni fiscali introdotte dal D.Legge “emergenza abitativa” n.47 del 2014 per il triennio 2014-2016 che aveva innalzato a 900 euro la detrazione prevista per reddito fino a 15.493,71 e 450 per redditi fino a 30.987,41.

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174 Commenti

  1. Salve volevo sapere se potevo scaricare il canone di affitto
    L’immobile è a foggia Xke lavoro qui mentre la residenza e a san severo posso scaricarlo?

  2. La residenza la prenda nella casa dove sta adesso ed ognuna presenta la propria dichiarazione dei redditi (se è obbligato oppure se vuole sfruttare le detrazioni). Poi se una perde il lavoro, facciamo corna, chiederà l’assegno di disoccupazione.

  3. Salve, da poco con mia sorella abbiamo affittato un appartamento, il contratto è intestato ad entrambe, non so che fare per la residenza, entrambe lavoriamo con un lordo di circa 11oo euro, i due redditi faranno cumulo? perdendo così delle agevolazioni?e nel caso una delle due termini di lavorare potremmo far richiesta di disoccupazione? grazie mille

  4. Salve, ho 25 e pago un affitto dal gennaio 2013 regolarmente registrato a Milano e da circa 6 mesi con cedolare secca e ho un reddito inferiore a 15.000 euro.
    Sono residente tuttavia in Campania, compilando il 730 avrei diritto a tale detrazione? Oppure dovrei cambiare residenza e poter l’anno prossimo far richiesta per il 2014?
    Grazie mille!!!

  5. Salve pago 500 euro al mese da maggio 2013.che rimborso ho sul 730 x lo scorso anno?contratto regolarmente registrato.e le soese all agenzua x il contratto affitto e possibile inserire nel 730? Si recupera qualcosa?grazie

  6. ho una pensione di euro 30172 lordi, con moglie a carico senza reddito, l’appartamento in affitto con contratto di locazione congiunto. come deve essere considerata la detrazione per mia moglie?

  7. e senza errori di ortografia immagino. certo provvederemo subito a servire un servizio gratuito al TOP delle sue aspettative, non prima del 2038

  8. Diciamo allora che lei (anche se a mio avviso molto remota come ipotesi) rischia un accertamento perchè il fisco si chiederà come fa lei a pagare un affitto se non lavora ma se non ha nulla da temere non si preoccupi. Nel caso della detrazione forfettaria per l’affitto che è scesa al 5% dovrei approfondire

  9. Salve, vivo con mia figlia e non ho un reddito. Lei ha un piccolo reddito da dipendente ed ha 24 anni.Può usufruire di qualche detrazione sull’affitto anche se il contratto d’affitto è intestato a me?

  10. Suggerisco a “Tassefisco” di inserire il riferimento alla domanda cui sta rispondendo, maari sforzandosi di farlo in modo un po’ più articolato, altrimenti non si capisce un accidenti ed è perfettamente inutile … Grazie

  11. Percepisco un affitto da un monolocale sito a Cannes per il quale pago annualmente l’imposta des revenus in Francia. Vorrei sapere se e come dedurre questa tassa dal mio reddito, premettendo che la locazione è regolarmente dichiarata(RGL 12).
    Grazie,

  12. Salve sono una studentessa che studia a Roma , ho la residenza a Rimini e il domicilio a Roma, ho stipulato un contratto transitorio per studenti , avendo l’isee che ammonta a 5.000€ , posso scaricare il contratto ?

  13. buongiorno, vorrei sapere se la detrazione dell’affitto sul reddito totale conta anche 13^ e 14^ sull’importo netto.

    grazie

  14. Salve,
    volevo chiederLe se è possibile utilizzare la detrazione per lavoratori dipendenti trasferiti per motivi di lavoro, anche se la casa è condivisa con un altro coinquilino con regolare contratto. Ossia, non si tratta di un unico contratto cointestato ad entrambi, ma di due contratti separati. Ed inoltre, se tale altra persona è studente e non utilizza tale detrazione, posso farlo io per il 100%?

  15. io ho un contratto regolare 4+4 e il mio canone e’ di 650,00 euro mensili il redditi e’ all’incirca di 32000 complessivo compreso quello di mia moglie,a quato ammonterebbe la cifra per il mio rimborso del 730.?grazie

  16. Per un contratto 4+4 regolarmente registrato e cointestato a 2 persone, è possibile che una di queste possa detrarre 495,80 euro dato che ha un reddito minore di 30.987,41 euro ed ha effettuato il cambio della residenza per motivi di lavoro nella città in cui lavora (che dista più di 100 da quello della residenza precedente)?
    Oppure gli spetta solo il 50% dei 495,80 euro dato che il contratto è cointestato? Se così fosse, sarebbe consigliabile farsi intestare tutto il contratto per il futuro ai fini dell’intera detrazione?
    Grazie

  17. Se nella stessa abitazione in cui entrambi abitano in effetti c’è qualche problema. Se in case separate in linea teorica non esiste un vero e proprio obbligo di dimora tra coniugi non separati, almeno che io sappia, ma approfondirei perchè ci muoviamo in un campo non squisitamente tributario e societario.

  18. salve, a mio padre non hanno accettato il contratto di locazione nella dichiarazione perché intestato a mia madre, regolarmente sposata con lui! E’ possibile ciò???

  19. IO ho un reddito pari a € 9000 ma il mio convivente arriva a 15000 devo cumularli al fine di stabilire la detrazione per canone di locazione? da premettere che il contratto e’ intestato interamente a me. grazie

  20. I versamenti nel fondo pensione complementare danno una deducibilita che abbassa la base imponibile. Questa abbassamento che nel mio caso riporterebbe il reddito sotto i 30000 mi può permettere di detrarre anche i canoni di locazione che pago o cmq devo considerare il reddito complessivo?

  21. Salve, avrei un caso particolare:
    Sono un militare di carriera , avevo la residenza in Puglia fino al 2010 e l’ho
    Trasferita in caserma a livorno dove lavoro.
    Ho locato una casa in una frazione di livorno , distante 6km dalla caserma.
    Il contratto di locazione è di tipo transitoria con cedolare secca.
    Nella casa che ho locato ho il domicilio e non la residenza.
    Ora la domanda è:
    Mi spetta una detrazione sul 730 per locazione o no?
    Grazie

  22. Buon giorno, avendo un contratto 4+4 l. 431/98 ma con cedolare secca posso fare le detrazioni sulla dichiarazione redditi??? mi dicono di no….
    grazie

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