Detrazione Fiscale Caldaia a GAS e Condensazione 2021 per casa: quanto vale l’agevolazione e come procedere all’acquisto

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Affrontiamo anche la possibile agevolazione fiscale connessa all’acquisto di caldaie alla luce delle novità introdotte e che il contribuente può portare in detrazione IRPEF nella propria dichiarazione dei redditi. Vedremo come si sono modificate le percentuali e le caratteristiche che devono avere le attrezzature, in questo case le caldaie per l’accesso allo sfruttamento del beneficio, nonché le modalità di pagamento dell’intervento, la trasmissione all’ENEA e la compilazione del 730.

Acquisto caldaia a Condensazione 2021

Nel caso di acquisto avvenuto nel 2018 di una caldaia a condensazione sappiate che questo intervento rientra tra quelli agevolati che consentono di sfruttare la detrazione fiscale Irpef del 50% in 10 anni a quote costanti. La fonte normativa che consente la detrazione IRPEF è l’articolo 16-bis del Tuir – D.p.r. n.917/1986, così come modificato dall’articolo 1, comma 3, della legge di Bilancio 2018 ossia la Legge 27 dicembre 2017, n.205.

Se dovessimo fare un esempio pratico quindi e abbiamo sostenuto un costo di 3.000 euro prenderemo il 50% e a questo applicheremo il 19%. IL risultato di questo dovrà essere diviso per 10 ed indicato in quote costanti ogni anni nella dichiarazione dei redditi.

Esempio

costo 3.000 x 50% x 19% : 10 = 28,5 euro per ciascun anno

Questo è il vero risparmio effettivo sulle tasse che il legislatore vi concede ogni anno per un totale su 10 anni di 285 euro.

Questi interventi sono agevolabili ancora per il 50% salvo ulteriori proroghe che molto probabilmente arriveranno. L’agevolazione non passa per il cosiddetto Ecobonus i cui interventi sono riepilogati nella tabella che trovate in calce in questo articolo, ma consentono ugualmente il beneficio perchè producono un efficientamento energetico dell’immobile. Per cui pur no potendo farvi beneficiare dell’aliquota al 65% potete sfruttare quella al 50%.

Caratteristiche della caldaia

La caldaia a gas deve essere di potenza inferiore a 100 kw.

Il pagamento deve essere fatto con il bonifico parlante.

Alla ditta sarà applicata una ritenuta, al momento del 4%.

La ditta deve rilasciarvi l’attestato di conformità da cui risultano le caratteristiche dovrete indicare nel sito dell’ENEA. L?ENEA infatti svolge una funzione di controllo e di monitoraggio delle caratteristiche tecniche che devono avere i beni per ci state richiedendo l’agevolazione. Al momento non sono a conoscenza di casi di approfondimento da parte di ENEA riguardo queste nè mi risulta un potere ispettivo. Al più mi può venire in mente un errore da parte vostra in sede di compilazione.

Quali interventi sono agevolabili

  • a) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
  • b) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  • c) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione

Quanto vale la detrazione Fiscale

Per gli interventi di cui al punto a la detrazione  fiscale Irpef spetta nella misura del 50% del costo sostenuto fino al 31 dicembre 2019. Gli interventi di cui ai punti b) e c) invece godono della detrazione del 65%;

Il limite massimo della spesa sono 30 mila euro per singola unità immobiliare. Non importa se prima o seconda casa.

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi 730 o Redditi PF

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti: ¡ la fattura dell’impresa che esegue i lavori;

  • l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori anche nei seguenti casi: caldaie a condensazione con potenza minore di 100 KW, pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e dei sistemi di dispositivi multimediali. Inoltre, l’asseverazione può essere:
  • sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
  • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne ha titolo.

Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;

  • l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quello di “certificazione energetica” predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.

Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: “Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica”.

Documenti da conservare

Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alle circolari dell’Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 settembre 2013, n. 7/E del 4 aprile 2017 e n. 7/E del 27 aprile 2018.

la dichiarazione di conformità per l’installazione della caldaia.

Ciò premesso, ho l’obbligo di inviare all’Enea la comunicazione per via telematica anche per beneficiare della detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia? Se sì, quale modulo devo compilare e dove posso reperirlo? Ho letto che dal 1° gennaio 2018 i contribuenti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione, ecobonus e arredo mobili sono tenuti a inviare la comunicazione all’Enea, ma i moduli non sono ancora disponibili e che, comunque, tale comunicazione dovrebbe riguardare solo le opere relative al risparmio energetico.

È corretto?

Ricordiamo inoltre che questo non è l’unica misura introdotta dal legislatore per agevolare con la leva della riduzione delle tasse da versare per favorire la riqualificazione ed il risparmio energetico degli edifici, case, appartamento e condomini. A tal proposito nel seguito vi posso indicare alcuni articoli di approfondimento specifici dedicati. Il più classico è quella riguardante gli infissi o anche i contabilizzatori o le pompe di calore.

Comunicazione ENEA

Non vi scordate inoltre di procedere entro 90 giorni dall’ultimazione dell’intervento alla comunicazione all’ENEA di una serie di documentazione pena la possibile decadenza dalla detrazione fiscale (ho scritto anche un articolo sul ravvedimento della omessa comunicazione ENEA per salvare la detrazione fiscale qualora ve ne fosti scordati).

Guida ENEA

caldaie_condensazione

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Elenco dei lavori di ristrutturazione con le agevolazioni fiscali

Di seguito pertanto trovate un ampio elenco dei lavori che godono del beneficio fiscale IRPEF riguardante lavori di manutenzione ordinaria straordinaria e risparmio energetico. Nel seguito trovate quelli interventi che sono agevolabili anche se condotti sulla singole unità locali o abitative, case o appartamenti che sono diverse dai casi invece in cui non si prescinde dal fatto che siano effettuati dall’intero condominio.

TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2021

INTERVENTI ARTICOLI

CODICI DEL MODELLO

COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO

CODICI

RISPARMIO ENERGETICO

(Righi E61 ed E62)

Interventi di efficienza energetica Superbonus Art. 119 – Comma 1, lett. a) 1 30 e 31
Art. 119 – Comma 1, lett. b) e c) 2 32 e 33
Interventi di efficienza energetica Art. 121 3 1
Art. 119 – Comma 2 4 2
5 12
6 13
7 4
8 3
9 5
10 6
11 14
12 7
Art. 121 18 15
Art. 119 – Comma 8 21 E56 – cod. 3
Interventi effettuati su parti comuni di un edificio Art. 121 22 8
23 9

Interventi antisismici

e di risparmio energetico su parti comuni di un edificio

Art. 121 24 10
25 11

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO

(55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI DETRAZIONE LIMITE DI SPESA PERIODO
1

Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente

(no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)

100.000

153.846,15

(181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2020
2 Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)

60.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)

92.307,69

(109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2020
3 Intervento di istallazione di pannelli solari – collettori solari 60.000

92.307,69

(109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2020
4 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

30.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)

46.153,84

(54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2020
5

Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d. lgs.

311/2006

60.000 92.307,69 Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse 30.000 46.153,84 Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto Dal 2016 al 31 dicembre 2020
14 Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori 100.000 153.846,15 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI SPESA PERIODO
8 Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 2017 al 31 dicembre 2020
9 Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 2017 al 31 dicembre 2020

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI

PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL’80 E DELL’85 PER CENTO

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI SPESA PERIODO
10 Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
11 Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI DETRAZIONE LIMITE DI SPESA PERIODO
12 Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi

60.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)

120.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
13 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A

30.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)

60.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
5

Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d.lgs.

311/2006

60.000 120.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
6 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse 30.000 60.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

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Per approfondire l’argomento leggete l’articolo dedicato alla detrazione fiscale delle spese di manutenzione del 36% (fino al 31 dicembre 2016 sale al 50%).

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Accorpamenti di locali
Allargamento   porte
Allargamento   porte e finestre esterne
Allarme   finestre esterne
Ampliamento   con formazione di volumi tecnici
Apertura   interna
Ascensore
Balconi
Barriere   architettoniche
Box auto
Cablatura   degli edifici
Caldaia
Caloriferi   e condizionatori
Cancelli   esterni
Canna   fumaria
Cantine
Centrale idrica
Centrale   termica
Citofoni,   videocitofoni e telecamere
Contenimento   dell’inquinamento acustico
Cornicioni
Davanzali   finestre e balconi
Facciata
Finestra
Fognatura
Garage
Gradini scale
Grondaie
Impianto   di riscaldamento autonomo interno (purché conforme al DM 37/2008 – ex legge   46/90)
Impianto   idraulico
Inferriata fissa
Infissi esterni
Intonaci   esterni facciata
Lastrico   solare
Locale caldaia
Lucernari
Mansarda
Marciapiede
Messa   a norma degli edifici
Montacarichi
Muri di cinta
Muri   esterni di contenimento
Muri interni
Parapetti   e balconi
Parete   esterna
Parete interna
Pavimentazione   esterna
Pensilina   protezione autovetture
Persiana
Pianerottolo
Piscina
Porta   blindata esterna
Porta   blindata interna
Porta-finestra
Porte esterne
Recinzioni
Ricostruzione
Risparmio   energetico
Salvavita
Sanitari
Saracinesca
Scala esterna
Scala interna
Serramenti   esterni
Sicurezza   statica
Solaio
Soppalco
Sottotetto
Strada   asfaltata privata
Tegole
Terrazzi
Tetto
Tinteggiatura   esterna
Travi (tetto)
Veranda
Vespaio
Zoccolo   esterno facciata

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