Aggiornato il 4 Maggio 2023
Detrazione fiscale libri scolastici
L’articolo 15 del Tuir, rivisto a seguito della riforma riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti recita che sono detraibili fiscalmente nella dichiarazione dei redditi spese di istruzione universitaria e le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a quelli fissati nel seguito che variano di anno in anno.
Cosa dice la Legge dopo le ultime novità 2016
La norma disciplina alle lettere e ed e-bis che sono detraibili fiscalmente le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore per alunno o studente a:
- 564 euro per l’anno 2016
- 717 euro per l’anno 2017
- 786 euro per l’anno 2018
- 800 euro a decorrere dall’anno 2019
Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non e’ cumulabile con quello di cui alla presente lettera.
Tutto sta nel capire cosa debba intendersi spese di istruzione e quali voci vi possano rientrare in quanto i libri scolastico spesso sono inclusi nella retta che versiamo a scuole di istruzione (spesso privata) che fanno confluire in un’unica voce tutto dall’iscrizione, all’amministrazione, al riscaldamento ai testi e alla divisa scolastica nonchè la mensa ed il doposcuola.
Si cerca di capirlo perchè la lettera i-octies) del medesimo articolo la Legge non pone invece limitazioni per i contributi obbligatori e volontari, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica nella quale appunto vi rientrano a titolo di esempio l’iscrizione, la retta, i contributi per il riscaldamento o la gestione amministrativa, la divisa scolastica ed il buono pasto per la mensa scolastica per le scuole di ogni ordine e grado.
Tuttavia l’acquisto di testi scolastici non rientra nell’ambito di applicazione della detrazione fiscale, per cui anche se la scuola inserisce nella retta tutto il materiale compresi i testi o la cancelleria in teoria dovreste andare a chiedere la quota parte relativa all’acquisto dei testi a quanto ammonta ed escluderla dall’ammontare annuo da portare in detrazione fiscale.
Ora, per essere pratici, inutile dire che le spese che sosterrete probabilmente saranno più elevate di quei 400 euro l’anno, potete anche verificare a fine anno se avete superato di molto il tetto e indicare nella dichiarazione dei redditi direttamente l’importo massimo detraibile.
Per le scuole private e paritarie la detrazione come funziona?
Non cambia nulla, stesso ragionamento da applicare alla detrazione fiscale delle rette scolastiche per le scuole pubbliche in quanto abbiamo una limitazione imposta per cui no dobbiamo verificare, come avviene per i corsi di specializzazione post universitaria che dobbiamo andare a vedere quanto costano quelli similari offerti da enti pubblici. Anche qui per le rette invece il discorso cambia e la detrazione fiscale è ammessa.
Nessun limite per le erogazioni liberali invece, che strano
Sarà perchè la prima parola che mi fanno venire in mente se entrate è fatiscienza il legislatore invece non pone limiti alla detraibilità delle donazioni o erogazioni liberali effettuate alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro che hanno ad oggetto l’innovazione tecnologica, la manutenzione edilizia o l’ampliamento dell’offerta formativa.
Quando è possibile allora scaricare dei libri o dei testi?
Sarà possibile dedurre il prezzo pagato del libro o testo solo nel caso in cui li acquistiate nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo e nell’esercizio di arti o professioni che svolgete perchè strumentali alla vostra attività.
Da quando sono entrate in vigore le modifiche? Tali modifiche hanno effetto dall’entrata in vigore delle ultime modifiche all’articolo 15 e più precisamente dalle spese sostenute dal 16 luglio 2015, data di entrata in vigore della Legge n.107/2015.
Nessuno sconto invece per la cancelleria, penne come matite quaderni etc.
Vi ricordo poi l’articolo dedicato alla detrazione fiscale delle spese scolastiche e universitarie nel 730 dove sono forniti degli esempi di calcolo per la valutazione dell’effettivo risparmio che potrebbe modificare le scelte della scuola dei vostri figli, soprattutto in questo periodo :-)
Nell’articolo troverete anche le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi sia nel caso in cui presentiate il modello 730 (precompilato o no) sia nel caos del Modello Unico, oltre a fornirvi una serie di chiarimenti su casi particolari come la suddivisone della spesa tra i coniugi o come comportarsi in caso di separazione legale o consensuale.
Potete leggere gli altri articolo di approfondimento sempre legati al tema delle detrazioni e agevolazioni fiscali che ruttino attorno al mondo dell’istruzione come per esempio:
Vi ricordo che potete consultare anche l’elenco di tutte le detrazioni fiscali da inserire nella dichiarazione dei redditi sia che utilizzate il modello 730, 730 pre compilato sia che utilizzate il modello redditi PF.
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