Detrazione Fiscale Logopedia, DSA, Disturbi Apprendimento e Terapie nella dichiarazione dei redditi 730 2022

1
23877

Aggiornato il 4 Maggio 2023

Mi sono occupato di tanti casi particolari riguardanti la detrazione fiscale ai fini Irpef delle spese sostenuti per la logopedia dei propri figli o anche di altre terapie  aventi ad oggetto disturbi dell’apprendimento legati a patologie diagnosticate dal medico curante o dal medico specialistico. Spesso  costi sostenuti per questo genere di cure ha dei costi molto elevati, parliamo dalle 50 euro in su fino ad arrivare a 100, 150 euro a seduta.

Purtroppo la possibilità che queste siano indennizzate o spesate dalla ASL è legata sempre all’ISEE. Inutile dire che per essere rimborsati non solo bisogna averlo basso ma bisogna anche averlo basso rispetto alla popolazione di chi lo presenta anche falso per cui mi rendo conto che per famiglie che hanno la fortuna di avere già due coniugi che lavorano la possibilità che la ASL gli passi le terapie è piuttosto bassa.

Tuttavia nel caso in cui ci dovessimo trovare costretti a sostenere delle spese per la liquidazione delle parcelle allo specialista sappiate che queste sono detraibili fiscalmente ai fini IRPEF per il 19% del loro ammontare.

L’agevolazione fiscale spetta a condizione che vi facciate rilasciare regolare fattura o ricevuta fiscale sull’acquisto dello strumento compensativo/informatico, che deve essere debitamente conservata.
Inoltre sarà necessario farsi fare un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato, quindi la diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento DSA.

Questa non è l’unica agevolazione ma ne esistono diverse anche se sembrano non essere mai abbastanza. In calce trovate l’articolo dedicato all’elenco delle agevolazioni attualmente disponibili per i disabili e per i familiari che li hanno a carico fiscalmente o che sostengono per loro eventuali spese.

Novità dalle spese  2018

Proprio i costi elevati delle terapie che sono anche piuttosto lunghe e durature hanno indotto il legislatore ha eliminare la franchigia dei 129,11 euro e anche i limiti di spesa detraibili annualmente. La misura della detrazione fiscale resta del 19% al pari delle altre spese mediche.

Questa nuova agevolazione viene prevista per le patologie legate ai disturbi dell’apprendimento

La Legge dell’ 8 ottobre 2010, n. 170 ci aiuta a classificare le terapie che danno diritto alla detrazione che sono:

  1. dislessia: difficoltà nell’imparare a leggere e a decifrare i segni linguistici incidendo sulla correttezza e nella rapidità della lettura;
  2. disgrafia: disturbo neuromotorio della scrittura
  3. disortografia: difficoltà nell’apprendimento della scrittura;
  4. discalculia: difficoltà negli automatismi di calcolo e di elaborazione dei numeri.

Purtroppo sono detraibili fiscalmente solo quei costi legati all’acquisto di materiali specifici legati alle terapie come strumenti tecnici, tecnologici, informatici o didattici, necessari all’apprendimento.

Per sapere distinguere quali danno diritto alla detrazione possiamo fare riferimento linee guida allegate al Decreto Ministeriale del Miur n. 5669/2011. Nel seguito trovate una sintesi con esempi di quelli che danno diritto alla detrazione fiscale IRPEF:

  • apparecchiature tecniche specifiche per facilitare apprendimento e legate alle patologie sopra elencate
  • sintetizzatore vocale, registratore,
  • programmi di video scrittura con correttore ortografico
  • calcolatrice,
  • formulari,
  • mappe concettuali
  • basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura.

linee_guida_legge_170

Limitazione in termini di età

La domanda è anche quella di capire se sono detraibili  le spese sostenute per soggetti adulti di età Queste patologie sono diagnosticate in età pre scolare o scolare per cui difficile che si manifesti  in età adulta tuttavia le terapie possono durare molti anni. E’ bene sapere che attualmente la Legge consente di detrarre il costo fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado anche se sono stati compiuti 18 anni.

naturalmente la spesa è detraibile non solo per il soggetto che paga ma anche per quelle che sono state sostenuti per familiari fiscalmente a carico. Nels seguito trovate articolo di approfondimento dedicato alla definizione dei familiari fiscalmente a carico.

Detrazioni fiscali per figli e familiari portatori di Handicap

Per ottenere la detrazione la diagnosi di Dsa deve risultare da un certificato rilasciato dal Ssn, o da specialisti o strutture accreditati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 170/2010 e il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il disturbo diagnosticato deve risultare dalla certificazione o da una prescrizione autorizzativa del medico

Decreto Ministeriale del Miur n. 5669_2011

Logopedia

Come anticipavo nell’articolo dedicato alla detrazione delle spese mediche in generale citavo la logopedia tra le terapie che davano diritto alla detrazione fiscale IRPEF.

Bisogna però distinguere quali terapie e quali sono le caratteristiche che devono avere per evitare di detrarre qualcosa che non era consentito. Sono detraibili quelle resa da logopedisti abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel Decreto Ministeriale 29 marzo 2001 ex articolo 3. Per essere detraibili è necessario sempre che siano state prescritte dal medico curante. 

Anche per queste mi raccomando serve prescrizione del medico curante per poter procedere alla detrazione fiscale oltre naturalmente a farsi fare ricevuta fiscale o fattura.

Questo genere di spese sono detraibili per effetto dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, ma non godono dell’illimitatezza del costo anche se spero che lo siano ben presto in quanto per esperienza personale durano anni. La misura della detrazione fiscale anche per queste sono del 19% per la parte che eccede 129,11 euro.

Compilazione del 730 

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.

La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale della persona con DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

  • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d’ascolto;
  • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
  • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
  • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.

Ulteriori detraibili fiscalmente spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento: è possibile detrarre dall’Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese per assicurazione contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.

Articoli correlati e di interesse

Elenco Agevolazioni Disabili

Elenco Spese mediche deduzioni e detrazioni dichiarazione dei redditi

Detrazione Spese mediche celiaci

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese per l’abbonamento al trasporto pubblico, le spese in favore dei figli affetti da DSA) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 2 “Familiari a carico”). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto “Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero).

Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.

Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.
Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse dei familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch’esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo restando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per disabili e spese per la frequenza di asili nido.

Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

SEZIONE II – Redditi soggetti a tassazione separata- Rigo D6 – Redditi percepiti da eredi e legatari

Decreto attuativo Detrazione Fiscale DSA

Modalita_attuative_fruizione_detrazione_ DSA_060418

1 commento

  1. Mia madre è stat ricoverata presso una casa di riposo dopo il riconoscimento di invalidità motoria e cognitiva e dopo la verifica della commissione servizi sociali della asl di competenza, della impossibilità operativa di darle assitenza in casa. Abbiamo trovato un posto libero presso una struttura convenzionata che applica tariffe concordate col servizio sanitario regionale (circa 110€ al giorno 55 di assitenza sanitaria 55 di assistenza sociale) il tutto però a totale carico dell’interessata 8e non potendo lei a carico del familiare). Mia madre ha una pensione con piccola reversibilità che non supera i 700 € al mese, ma è proprietaria della casa in cui viveva con me. Il ricovero è stato,obbligatorio, per garantire l’assistenza medica quotidiana (circa 10 tipologie di farmaci) per l’assistenza quotidiana alla persona per le 24 ore (non è in grado di camminare e quindi di accudire alla sua persona in ogni cosa) è necessaario inoltre garantire la sua assistenza durante la giornata in quanto non legge nè è in grado di fare lavori e lavoretti individuali.
    Per il possesso(senza reddito) della sua abitazione,non sarà mai in grado di superare la graduatoria di attesa per percepire il contributo sanitario di questo ricovero. Quanto pensate possa reggere una famiglia dovendo pagare oltre 3.300 € al mese per questa situazione che si protrae da 8 mesi e che potrebbe durare anni? io figlio devo sacrificare tutto il resto della famiglia per pagare anche la quota sanitaria che comunque (a prescindere) dovrebbe essere coperta dal servizio sanitario nazionale che già prevede giustamente l’erogazione dei farmaci, l’eventuale ricovero per motivi acuti (polmonite, ictus, infarto), che le consente di avere comunque un medico di famiglia. Ma non la sua sopravvivenza in condizioni dignitose. Non è un caso più che eclatante per rivendicare almeno la detrazione della quota sanitaria a chi paga questa retta assistenziale privata perchè il SSN non è in grado di svolgerla direttamente?

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.