Nella dichiarazione dei redditi infatti quando andrete ad indicare eventuali immobili di cui siete proprietari anche pro quota andrete ad indicare la rendita catastale e questa serve proprio perchè la Legge di stabilità ha disciplinato che “Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’imposta municipale propria (ossia all’IMU), concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento”.
Primo chiarimento sulla detrazione della rendita catastale di casa
Parliamo di deduzione e non di detrazione come molti di voi pensano in quanto la normativa disciplina i casi di non concorrenza del reddito derivante dalla rendita catastale a quello imponibile del contribuente per cui purtroppo il rispamrio è ridotto rispetto alla detrazione ma pur sempre sostanzioso.
Per l’abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell’anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale.
Cosa si intende per abitazione principale
Chiariamo che il concetto prima casa è diverso dal concetto di abitazione principale in quanto il primo fa riferimento alle agevolazioni fiscali in materia di imposte di registro ipotecarie e catastali mentre qui parliamo di un concetto che sta alla base di molte agevolazioni, diciamo una definizione madre a cui fanno riferimento più norme e non solo quelle sulla prima casa.
L’abitazione principale è quella “nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Dove per dimorare abitualmene si intende la presenza fisica dimostrabile per esempio con bollette della luce, gas, acqua, utenze intestate al proprietario. Altro elemento riguardano i figli o i familiari la cui presenza in una casa piuttosto che in un altra attrae l’abitazione principale in quella.
Proprietario di una casa che regala al figlio altra casa
Se il contribunte che ha una casa in cui abita ne regala un’altra al figlio nello stesso comune la rendita concorrerà al reddito imponibile limitatamente al 50 per cento. Laddove invece la casa del figlio sia sistuata in un altro comune la rendita catastale dell’immobile concesso in uso al figlio potrà essere portata in detrazione al 100 per cento.
Supponiamo invece il padre sia in affitto in una casa e da al figlio una casa nello stesso comune. L’immobile del figlio costituisce abitazione principale anche per il padre che potrà pertanto non farà concorrere la rendita catastale nel suo reddito imponibile Irpef ossia la potrà detrarre nella misura del 100% pertanto completamente detassata e priva di impatto fiscale.
Due case a disposizione per la famiglia
Non è inusuale che il nucleo familiare abbia a disposizione due abitazioni entrambe utilizzate come residenza del nucleo familiare, tuttavia per la prima come abbiamo visto sopra godrete dell’esenzione prevista per l’abitazione principale mentre per la seconda vi dovrete comportare come nel caso di abitazioni tenute a disposizione per cui, se non locate, dovrete applicare la tassazione applicando la maggiorazione di un terzo della rendita catastale a patto che, come vedremo nel seguito, una elle due non sia concessa in comodato o uso gratuito ad un familiare per dimorarvi abitualmente.
Fattispecie particolari: il comodato
Nel caso in cui il contribuente abita in una casa grazie ad un comodato ed è proprietario di un altro immobile nello stesso comune lo concede in suo gratuitamente al figlio potrà detrarsi il 50 per cento della rendita catastale del secondo immobile solo se la casa del figlio si aggiungerà all’abitazione principale. Articolo di approfondimento sulla tassazione del comodato.
La deduzione per l’abitazione principale spetta in relazione all’effettivo periodo di possesso durante l’anno per cui se vi avete soggiornato solo la metà del periodo di imposta dovrete detrarvi solo la metà della rendita rivalutata del 5%. Lo stesso anche se varia la percentuale di possesso nel corso dell’anno.
L’affitto durante l’anno
Se invece durante l’anno avete adibito l’abitazione a locazione di terzi e avete percepito un canone dovrete sottoporre a tassazione il maggior valore tra la rendita catastale rivalutata del 5% ed il 95% del canone di affitto percepito nel periodo di imposta. Resterà ferma la deduzione prevista per l’abitazione principale limitatamente all’effettivo periodo in cui è stata destinata a tale funzione per cui dovrete calcolare il numero dei giorni effettivi, dividere la deduzione per 365 e rimolitiplicarla per questi.
Indicazione nel 730 o nel modello Unico
La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l’assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abi- tuale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.
Se l’unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.
Il codice ‘1’, relativo all’abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi: quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono; nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.
Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.
Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;
‘2’ immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice ‘10’). Si tratta, ad esempio, dell’immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari;
Detrazione della rendita catastale nel caso di usufrutto
in caso I titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita e compilarenno il quadro B della dichiarazione dei redditi.
In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);
Vi ricordo inoltre che per l’anno 2013, in generale, non è dovuta l’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze, pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. Diversamente, non sono dovute l’Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2013 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – “abitazioni di lusso” e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell’Imu oppure la cd. “Mini Imu”). In queste ipotesi, poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2.
L’Agenzia delle Entrate, (Ris. 2007/328), ha chiarito che, in caso di acquisto in fasi successive delle quote di proprietà dell’immobile adibito ad abitazione principale, gli interessi passivi sui quali calcolare la detrazione sono individuati per ogni singola fase di acquisto, anche quando il nuovo mutuo stipulato estingue un mutuo immobiliare precedente. Nel caso di specie, il contribuente ha acquistato l’intera proprietà immobiliare adibita ad abitazione principale attraverso due distinti contratti di compravendita e di mutuo. Per ogni singola quota acquisita è necessario individuare la parte di interessi detraibili: moltiplicando il costo di acquisizione della quota dell’immobile per gli interessi pagati e dividendo l’importo così ottenuto per il capitale dato in mutuo (riferito a tale quota di immobile).
Ai fini della detrazione IRPEF, infatti, in caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, l’agevolazione rimane limitata alla somma del valore dell’immobile indicato nel rogito notarile ed i relativi oneri accessori.
Oneri accessori
Gli oneri accessori relativi al mutuo restano, invece, detraibili anche in caso di rinegoziazione o stipula di un nuovo mutuo sull’abitazione principale. La Detrazione Irpef del 36% sulle spese di Ristrutturazione Edilizia non necessita della DIA per la richiesta dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito inoltre che, per beneficiare della detrazione IRPEF del 36% (art. 1 co. 1 della L. 449/97), è possibile non allegare la dichiarazione di inizio lavori (DIA) all’atto della richiesta dell’agevolazione qualora tale dichiarazione non sia prevista dall’Amministrazione locale. In caso di verifica sulla natura degli interventi realizzati da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva, non necessariamente autenticata, dell’atto di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000, quale prova sulla natura dell’intervento realizzato.
https://www.tasse-fisco.com/case/definizione-abitazione-principale-imu-tasi-tari/47806/
Detrazione sui canoni di affitto o locazione immobiliare
Vi segnalo poi l’articolo dedicato invece alla detrazione dei canoni di affitto immobiliare nel caso foste in affitto e sosteneste dei costi per la vostra abitazione principale.
Riferimenti normativi
Articolo 9, comma 9, D.Lgs. n. 23 del 2011 così come modificato dalla Legge di Stabilità 2014
Vi segnalo qualora foste interessati l’articolo dedicato alla tassazione della donazione di casa al figlio
Vi segnalo anche l’articolo dedicato all’elenco delle detrazione deduzioni nel 730 o modello Unico.
Buongiorno. Mia mamma è proprietaria di 2 alloggi. Il primo è sito nel comune in cui risiede, ed è dato in comodato d’uso a me che sono sua figlia. Il secondo è sito in altro comune italiano, ed è a disposizione. Su entrambi gli stabili viene regolarmente pagata l’IMU, ma su precedente suggerimento del CAF, non percependo alcuno stipendio o pensione, non ha presentato in precedenza alcuna dichiarazione dei redditi.
Fino a dicembre risiedeva con papà nella casa di proprietà intestata a mio padre, e l’unica rendita era la pensione di mio papà.
A dicembre è mancato mio papà, lasciando la casa di proprietà agli eredi (io, mia mamma e mio fratello), ed abbiamo presentato richiesta per le pratiche di reversibilità della pensione: di conseguenza, mamma dovrà fare il 730 relativo a dicembre 2019 e per gli anni a seguire.
Ho il timore però che il non aver presentato in precedenza il 730 possa configurare qualche reato amministrativo: potete darmi cortesemente qualche ragguaglio in merito?
Nel caso si configurasse tale ipotesi, cosa consigliate di fare?
Grazie per l’attenzione e la disponibilità.
Anna
Io farò errori negli articoli ma lei mi batte….
Ma se pago l’imu della seconda casa perche non posso scaricarla sulla denunzia redditi devo pagare limu e se e affittata pure ka denynzia redditi, ma a me che ni rimane pagare solo tasse.
Se è di entrambi lo indica al 50% nel quadro dei redditi e dei fabbricati
Possiedo una casa al 50% con mia moglie avendo anche due box posso fare due dichiarazioni e considerare per ognuna la totale pertinenza di un box?
Se il regolamento comunale non prevede questa come causa di esclusione dall’esenzione come abitazione principale non perde l’agevolazione.
Buongiorno, vorrei affittare una stanza della mia casa dove vivo. Perdo i benefici dell esenzione imu?
Nel 2017 ho costruito una casa prefabbricata. La vecchia abitazione l’ho venduta nel 2016 quindi nel 2017 io e mia moglie eravamo nullatenenti tranne un piccolo bosco senza rendita. Siamo entrati in possesso ad Agosto (2017) naturalmente con abitabilita’. Posso chiedervi come va inserita nella denuncia dei redditi? Nella detrazione ho messo il garage che la ditta di costruzioni mi ha fatto pagare con un bonifico a parte. Naturalmente (penso) della casa non posso detrarre nulla avendo l’agevolazione nella costruzione del 4%
Basta solo l’inserimento dei dati catastali? Grazie.
provi 364
Il 730 precompilato aggiornato non mi accetta i giorni di possesso della mia abitazione per tutto l’anno , io scrivo sulla riga B1 365 e non va bene, scrivo 366 e nemmeno questa . quanti sono i giorni dell’anno bisestile 2016 ?!