Detrazioni Irpef per familiari a carico

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

La dichiarazione dei redditi compilata con il modello Unico o con il modello 730 presenta una serie di deduzioni e detrazioni che abbattono le imposte e le tasse da versare. L’Agenzia delle Entrate, (Circ. 9 gennaio del 2008) ha esaminato le novità della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) in materia di detrazioni IRPEF per familiari a carico (artt. 12 e 13 del TUIR).

Per familiare a carico deve intendersi ciascun componente della famiglia che nell’anno di imposta oggetto di dichiarazione ha maturato un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Novità dal 2018

La Legge di Bilancio 2018 introduce l’età quale elemento differenziante per l’ottenimento di un limite di reddito maggiore. Dal 2018 infatti i figli a carico si dividono in due categorie:

  • Figli minori di 24 anni a carico fiscalmente con reddito complessivo inferiore a 4 mila euro annue
  • Figli maggiori di 24 anni di età ma con reddito inferiore alla soglia dei 2.840,51 euro annue

Il requisito anagrafico dei 24 anni, elemento di novità e rottura rispetto al passato deve ritersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio compie gli anni a prescindere dal giorno o dal mese in cui li compie. Questo per il principio di indipendenza e separazione dei periodi di imposta. La novità interviene come conseguenza della modifica dell’articolo 12 del Tuir comma 2 del TUIR per effetto della Legge n. 205/2017

In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di euro 1.200:

  • non parametrata al reddito complessivo del contribuente;
  • spettante al 50% a ciascun genitore non separato.

Trattandosi di una “ulteriore detrazione“, la stessa non spetta se il contribuente, pur avendo almeno quattro figli a carico, non ha diritto alle “ordinarie” detrazioni di cui all’art. 12 comma 1, lett. c) del Tuir, in conseguenza dell’elevato ammontare del suo reddito complessivo;

L’ulteriore detrazione trova applicazione in misura intera, anche se la condizione dell’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno (es. dalla nascita del quarto figlio);

Tuttavia i genitori non potranno accordarsi per suddividere la detrazione in maniera diversa dal 50% a testa.

DETRAZIONI SPETTANTI AI SOGGETTI CHE PERCEPISCONO ASSEGNI DAL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO
I soggetti che percepiscono degli assegni diversi da quelli per il mantenimento dal coniuge separato o divorziato, successivi all’emanazione di provvedimenti da parte del Giudice, spetta la stessa detrazione prevista per i soggetti pensionati con meno di 75 anni di età, ex art. 13, comma 3 del Tuir, invece di quella di cui al comma 5 (meno favorevole).

ASSEGNI PERCEPITI SOLO IN UN PERIODO DELL’ANNO La detrazione compete in misura piena (con efficacia retroattiva a partire dall’anno di imposta 2007) anche qualora gli assegni in oggetto siano stati percepiti solo in un periodo dell’anno.

Il parametro reddituale relativo al reddito complessivo Irpef su cui verificare il rispetto del requisito per fruire delle detrazioni d’imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, deve essere considerato al netto del reddito (rendita catastale o canone di locazione) derivante dall’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Il recupero delle maggiori detrazioni spettanti può avvenire:

  • ad opera del sostituto d’imposta, in sede di conguaglio di fine anno 2007 dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • oppure nell’ambito della dichiarazione dei redditi relativa al 2007 (modello 730/2008 o UNICO 2008 Persone fisiche).

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA SPETTANTI A ITALIANI RESIDENTI IN PAESI EXTRA-COMUNITARI
L’art. 2 del D.M. n. 149I, 2 agosto del 2007 individua la documentazione che i soggetti residenti in Paesi extracomunitari (diversi da Islanda, Norvegia e Liechtenstein), dovranno presentare per poter accedere alle detrazioni per carichi di famiglia.

I soggetti considerati non residenti che vivono in Italia (soggiornano in Italia < 183 gg l’anno) devono presentare la documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana, con asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;

I soggetti non residenti che non vivono in Italia possono presentare, in alternativa, la documentazione con apposizione dell’Apostille, nel caso in cui i soggetti provengano da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5.10.61, ovvero la documentazione validamente formata dal Paese d’origine, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.

I soggetti non residenti di origine italiana dovranno presentare la documentazione validamente formata nel Paese ove sono considerati.

I soggetti non residenti possono richiedere la documentazione per ottenere la detrazione anche alle competenti autorità del Paese di residenza (e non solo, quindi, a quelle del Paese d’origine).

Scarica l’elenco delle spese da dedurre nella dichiarazione dei redditi.

Elenco di TUTTE le detrazioni fiscali da inserire nella dichiarazione dei redditi

Detrazione IRPEF scuole Bambini

Detrazione Fiscale Familiari a carico disabili

Figli a carico: detrazione, quando, requisiti

Detrazione dello stipendio mensile Assistente Domiciliare

Attenzione: non esiste solo la detrazione fiscale dalle tasse (ops, imposte IRPEF) per il pagamento dei contributi previdenziali. Anche il costo stesso dello stipendio mensile o della fattura che pagate a cooperative o case di riposo possono essere portate in detrazione sia per colui che sostiene al spesa sia per chi la sostiene per conto di un familiare. Vi sono però dei requisiti da rispettare e vediamo quali:

Detrazione Colf, Badanti, Assistente Domiciliare: quanto vale e file di calcolo

1 commento

  1. tempo fa nel leggere le chiarificazioni emanate dall’agenzia delle entrate trovai una precisazione in merito alle detrazioni da usufruire in caso di figli naturali, la suddetta circolare esplicativa della agenzia delle entrate recitava chiaramente il diritto di usufruire del 50% delle detrazioni indipendentemente a chi fosse stato affidato il figlio. a distanza di tempo non riesco a trovare questa circolare di cui ho un bisogno urgente. siete in grado cortesemente di aiutarmi?

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