Aggiornato il 28 Aprile 2023
La domanda di un lettore verte sulla possibilità di portare in detrazione fiscale le spese per l’acquisto di parafarmaci, come fitoterapici per esempio, a cui si accompagna la richiesta sull’eventuale differenza tra acquisto in farmacia o parafarmacia.
Attenzione però alle novità introdotte dalla Manovra finanziaria 2020 perchè la detrazione fiscale IRPEF per i prodotti fitoterapici e omeopatici potrebbe cambiare per effetto degli emendamenti presentati in Senato.
Le stesse novità non sono soggette a termine ma saranno in vigore anche per il 2021 e gli anni a venire.
Domanda
Spett.le Tasse-fisco.com, Vorrei sottoporvi il seguente quesito: è possibile portare in detrazione e eventuali medicinali comprati in una parfarmacia? é necessaria la ricetta del medico bianca o rossa? grazie per eventuali chiarimenti che mi potrete dare. Cordiali Saluti,
Risposta e chiarimenti
Buonasera e grazie per aver visitato il sito. Chiariamo che la detrazione fiscale di un farmaco non dipende dal luogo dove questo viene acquistato ma dalla tipologia. Come chiarito infatti dalla recente circolare 7 dell’aprile 2017 dall’agenzia delle Entrate le spese sostenute per l’acquisto di parafarmaci non da diritto alla detrazione fiscale del 19% (per costi superiori a euro 129,11 che sarebbe la franchigia al di sotto della quale non sono ammesse a detrazione alcuna spesa).
L’indetraibilità fiscale Irpef si ha sia nel caso di presenza di una prescrizione medica sia con, sia dalla presenza o meno di una tipologia o di una cura.
A nulla varrà anche la modalità di acquisto se con scontrino parlante o meno perchè il parafarmaco è di per sè indetraibile fiscalmente ai fini IRPEF.
La circostanza inoltre che viene acquistato in una parafarmacia ci introduce anche un ulteriore aspetto interessante. In generale le parafarmacie possono vendere solo parafarmaci per cui possiamo semplicemente dire che i costi ivi sostenuti potranno, con ragionevole certezza, essere considerati indetraibili fiscalmente al 100%. Vi è poi la modalità di pagamento degli stessi che, laddove non dovesse avvenire con scontrino parlante incontrerebbe anche un secondo limite.
Elenco parafarmaci detraibili per tipologia
In base alla tipologia dell’utilizzo del parafarmaco abbiamo
- Parafarmaci uso umano Uso umano
- Parafarmaci Erboristici e Fitoterapici Erboristeria e Fitoterapia
- Parafarmaci Alimentazione e Dietetica Alimentazione e Dietetica
- Parafarmaci Acque minerali Acque minerali (esempio acqua di Fiuggi)
- Parafarmaci Igiene e Cosmesi Igiene e Cosmesi (colliri, creme a base di acidi ialuronico, acque micellari).
- Parafarmaci Articoli sanitari Articoli sanitari
Detrazione integratori alimentari
In relazione all’acquisito di integratori alimentari nella risoluzione ministeriale 396 del 2008 per esempio si fa chiaramente riferimento al fatto che seppur somministrati per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, non si considerano medicinali, ma (in ragione della loro composizione) prodotti appartenenti all’area alimentare, con la conseguenza che la spesa relativa non può dar luogo al beneficio della detrazione fiscale cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir (ne’ alla deduzione di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), del Tuir).
La disciplina degli integratori alimentari è stata armonizzata a livello comunitario dalla direttiva 2002/46/CE del 10 giugno 2002, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.
Come già chiarito In particolare, il decreto in discussione stabilisce che:
- per integratori alimentari si intendono i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate (art. 2, comma 1);
- l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche ne’ capacita’ di prevenzione o cura delle malattie umane ne’ fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.
Nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantità sufficienti (art. 6, commi 2 e 3).
Detrazione fiscale medicinali o prodotti fitoterapici
Il problema sta forse nella definizione in quanto non sono propriamente equiparabili ai medicinali che conosciamo Relativamente ai prodotti fitoterapici, il d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche’ della direttiva 2003/94/CE, definisce, all’art. 1, lett. ll), medicinale di origine vegetale o fitoterapico “ogni
medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali”.
I medicinali fitoterapici sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza. Tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco.
Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali (informazioni tratte dal sito del Ministero della Salute).
Poiché nel caso di specie i prodotti acquistati dall’istante non vengono qualificati come medicinali, ma come parafarmaci, si ha ragione di ritenere che non rientrino tra quelli per i quali si è ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta ai fini dell’Irpef.
Analogo discorso vale anche per tutti gli altri prodotti acquistati dall’istante, atteso che, in linea generale, la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc…, non può essere equiparata a quella per medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1), lett. c), del Tuir.
Alcuni esempi di parafarmaci
Sono integratori alimentari, prodotti alimentari o fitoterapia. Altri esempi possono essere delle tisane o dei colliri o fusi con erbe, pomate di vario genere. Stesso esempio anche per esempio con i fermenti lattici. Questo indipendentemente dalla presenza di una patologia e/o di una prescrizione medica.
Medicinali detraibili 2020 per categoria
Altro strumento utile che vi posso fornire per comprendere se un medicinale è detraibile riguarda la dicitura riportata nello scontrino. Possono essere portati in detrazione fiscale nel 730 2019:
- Farmaco, medicinale, f.co, med etc (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.156/2007)
- Aic – Codice autorizzazione all’immissione in commercio: lo scontrino potrebbe on indicare tutti i farmaci per motivi di privacy ma il codice a barre ne consentirà l’identificazione (Circolare Agenzia delle Entrate n.40 del 2009)
- Medicinali Omeopatici ex d.lgs 219/2006 ottenuti mediante un processo descritto dalla farmacopea europea o in sua assenza dalle farmacopee ufficiali degli stati membri
- Ticket: presente sui medicinali erogati unicamente dal servizio sanitario e pertanto (Risoluzione Agenzia nella Risoluzione n.10 del 2010)
- Preparazione galenica: anche questo viene considerato un farmaco che può essere portato in detrazione se è specificata la loro natura e se contengono l’indicazione farmaco o del medicinale contenuti all’interno e sempre sotto prescrizione medica
- SOP-OTC: medicinali detraibili anche senza prescrizione medica come per esempio il medicinale da banco o per l’automedicazione (Risoluzione Agenzia nella stessa Risoluzione n.10 del 2010).
- Medicinali fitoterapici: contengono esclusivamente sostanze vegetali e sono detraibili semprechè siano approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza la commercializzazione (Risoluzione Agenzia delle entrate n.396 del 2008).
Indicazione nella dichiarazione dei redditi 730 o modello unico
Nessuna particolare specificità viene riscontrata invece nell’indicazione da adottare in sede di compilazione del 730 dove se la spesa godrà della detrazione ex articolo 15 o della deduzione ex articolo 10 troverà la sua indicazione al pari delle altre spese mediche che abbiamo già a auto modo di affrontare nella guida alla detrazione fiscale delle spese mediche.
Chiarimenti dall’agenzia delle entrate
Le spese mediche per l’acquisto di parafarmaci sono classificate ai fini fiscali come pese mediche sanitarie generiche: tra queste sono comprese sia l’acquisto di farmaci sia per esempio le prestazioni mediche rese da un medico “generico“, oppure da un medico “specialista” in branca diversa da quella correlata alla prestazione; un esempio possono essere i certificati medici di sana e robusta costituzione per attività agonistica che ormai costano rientrano oppure per l’idoneità alla patente, ecc..
Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:
- specialità medicinali;
- farmaci;
- medicinali omeopatici.
La detrazione fiscale IRPEF spetta anche per questi farmaci che non hanno bisogno di prescrizione medica acquistabili anche on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. L’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito www.salute.gov.it. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on-line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.
Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario (Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta 4).
I prodotti sopra descritti devono comunque essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.3). Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito del D.L. n. 223 del 2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali.
Le spese per l’acquisto di Johya Os per la cura del mio ginocchio sono detraibili?
Grazie
Buon giorno avrei bisogno di un chiarimento, dopo un intervento di chirurgia bariatrica mi è stato prescritto il Barifast compresse sono multivitamine specifiche per chi ha subito un intervento di bypass gastrico. Domanda: posso detrarle sul 730? Grazie!
Vorrei precisare che il sottoscritto soffre di una maculopatia per la quale è stato prescritto dal medico specialista un parafarmaco dal nome Macular B Forte. ma nessuno mi ha mai comunicato la possibile detrazione fiscale di tale parafarmaco.
Dato il fatto che tale integratore non è assunto per scopi fisico-dietetici ma per curare una grave patologia, la logica dice che dovrebbe essere scaricabile in conseguenza della patologia suddetta.
E’ possibile?
Grazie per la risposta
I trattamenti fitoterapici per curare il punteruolo rosso della palma dovrebbero essere in qualche modo detraibili avendo questo intervento un impatto positivo per l ‘ ambiente e per la sua conservazione …mentre ci sono dei vantaggi per prodotti assolutamente privati ( elettrodomestici e ristrutturazioni varie….) la cura e conservazione delle palme danno anche un fruibile e visibile abbellimento ambientalepubblico.dunque……
Buongiorno, vorrei puntualizzare che in parafarmacia, data la presenza obbligatoria di un farmacista, e’ possibile dispensare tutti i tipi di medicinali senza obbligo di prescrizione(SOP-OTC), non che Medicinali Omeopatici ex d.lgs 219/2006, i quali sono tutt’ora detraibili dal 730, allo stesso modo della farmacia.
Grazie