Qui trovate l’elenco dei lavori che consentono la detrazione fiscale IRPEF relativa agli interventi per la riqualificazione ed il risparmio energetico sostenuti nell’anno e da detrarre nella dichiarazione dei redditi 730, modello Redditi PF o Modello unico secondo le rispettive istruzioni per la compilazione.
Novità 2021
Prorogate tutte le agevolazioni che trovate nel seguito fino al 31 dicembre 2021.
Elenco lavori detraibili per Risparmio energetico
Nel seguito la sintesi per punti delle tipologie degli interventi ammessi ad ottenere il beneficio fiscale e che vi consiglio fin da subito di pagare con bonifico parlante in quanto è la prima condizione da rispettare e che uno spesso si dimentica di fare perdendo così la possibilità di avere un bel risparmio sulle tasse (ops…imposte) da pagare a fine anno:
- Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
- Installazione di pannelli solari
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
- Acquisto e posa in opera di schermature solari
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse
- Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto
- Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti
- Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti
- Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore
- Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione
- Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori
Novità dalla Manovra di Bilancio 2020: proroghe e bonus facciate
Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità sono prorogate le agevolazioni fiscali e gli incentivi sulle ristrutturazioni attraverso:
- Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 per cento (da suddividere in 10 quote annuali).
- Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione al 50 o 65 per cento per gli interventi di efficienza energetica come l’installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori, di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti (da suddividere in 10 quote annuali), anche per gli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari
- Proroga per il 2020 della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione 4
- Introduzione per il 2020 di una detrazione dell’90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (“Bonus facciate“)
Elenco Bonus e Agevolazioni Casa
Al momento se dovessimo riassumere in altro modo i bonus attivi sulla casa possiamo contare sulle seguenti agevolazioni fiscali:
Bonus facciate: consente di beneficiare della detrazione del 90% per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria finalizzata al recupero e al restauro delle facciate degli immobili. Caratteristica principale è che non ci sono limiti di spesa per questo.
Bonus ristrutturazioni: consente di beneficiare di una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute per gli interventi del recupero del patrimonio edilizio. In questo articolo troverete la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria che danno diritto all’agevolazione in questione.
BONUS Risparmio energetico: consente di beneficiare della detrazione del 65% dei costi sostenuti per l’efficientamento e la riqualificazione energetica degli immobili tra cui si annoverano caldaie e infissi come principali interventi.
SISMA BONUS: consente di beneficiare della detrazione fiscale nella misura dell’85% dei costi sostenuti per gli interventi finalizzati al recupero degli edifici che sono stati danneggiati dal sisma o che si trovano nelle aree terremotate.
BONUS VERDE: consente di beneficiare di una detrazione fiscale del 36% sulle spese sostenute per la “sistemazione a verde” degli edifici ad uso abitativo nel limite però di 5 mila euro per immobile.
SUPER BONUS 110% (NEW): di questo abbiamo ampiamento parlato
Importante ricordare che quando parliamo di limite massimo della detrazione e percentuale si intende per fare un banale esempio che se la detrazione vale il 50% e se parliamo di una spesa di 10 mila euro. La detrazione massima spettante sarà pari a 5 mila euro che rappresenterà l’effettivo risparmio da ripartire in 10 anni a quote costanti per cui 500 euro l’anno. Questo importo diviso 12 rappresenta l’effettivo risparmio mensile.
Istruzioni per la compilazione del 730
L’elenco dei codici è riportato nella tabella “Spese per le quali spetta la detrazione per risparmio energetico”, presente all’inizio delle istruzioni relative alla Sezione VI del quadro E.
Colonna 1 (Tipo intervento): indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato:
‘1’ Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell’edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;
‘2’ Interventi sull’involucro degli edifici esistenti. Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nell’allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. Dall’anno d’imposta 2018 gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi vanno indicati con il codice 12;
‘3’ Installazione di pannelli solari. Sono gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in auto costruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
‘4’ Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dall’anno d’imposta 2018 vi rientrano anche gli interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi e le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Dall’anno d’imposta 2018 non è più possibile fruire dell’agevolazione per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A. Gli interventi relativi alla sostituzione con caldaie a condensazioni almeno pari alla classe A vanno indicati con il codice 13. Gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti possono continuare a essere indicati con il codice 4;
‘5’ Acquisto e posa in opera di schermature solari. Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate purché siano mobili e “tecniche”. Non fruiscono dell’agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall’art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;
‘6’ Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall’art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;
‘7’ Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto. Sono gli interventi per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:
- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; ¡ mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
‘8’ Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
‘9’ Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
‘10’ Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 8 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 8 da indicare nei righi da E41 a E43);
‘11’ Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore(la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 9 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 9 da indicare nei righi da E41 a E43);
‘12’ Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
‘13’ Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione. Sono interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
‘14’ Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori. Sono gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento.
Colonna 2 (Anno): indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese;
Colonna 3 (Periodo 2013): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.
Indicare uno dei seguenti codici:
‘1’ spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);
‘2’ spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%); Colonna 4 (Casi particolari) indicare il codice:
‘1’ nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2017 e ancora in corso nel 2018;
‘2’ nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2018 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2018;
‘3’ nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici ‘1’ e ‘2’ (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);
Colonna 5 (Periodo 2008 – Rideterminazione rate): i contribuenti che dal 2009 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione. Colonna 7 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell’anno 2018.
Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2016, 2 per le spese del 2017 e 1 per le spese del 2018;
Colonna 8 (Importo spesa): indicare l’ammontare della spesa sostenuta che, ad eccezione delle spese indicate con il codice “7”, dovranno essere indicate entro determinati limiti per il cui importo si rinvia alle tabelle presenti all’inizio della sezione. Se sullo stesso immobile sono stati realizzati interventi:
- sull’involucro degli edifici esistenti (codice “2”) e di installazione degli infissi (codice 12) l’ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice “4”) e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A (codice 13) l’ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 30.000 euro.
Elenco dei lavori di ristrutturazione con le agevolazioni fiscali
Di seguito pertanto trovate un ampio elenco dei lavori che godono del beneficio fiscale IRPEF riguardante lavori di manutenzione ordinaria straordinaria e risparmio energetico. Nel seguito trovate quelli interventi che sono agevolabili anche se condotti sulla singole unità locali o abitative, case o appartamenti che sono diverse dai casi invece in cui non si prescinde dal fatto che siano effettuati dall’intero condominio.
TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2021
INTERVENTI | ARTICOLI | CODICI DEL MODELLO
COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO |
CODICI
RISPARMIO ENERGETICO (Righi E61 ed E62) |
Interventi di efficienza energetica Superbonus | Art. 119 – Comma 1, lett. a) | 1 | 30 e 31 |
Art. 119 – Comma 1, lett. b) e c) | 2 | 32 e 33 | |
Interventi di efficienza energetica | Art. 121 | 3 | 1 |
Art. 119 – Comma 2 | 4 | 2 | |
5 | 12 | ||
6 | 13 | ||
7 | 4 | ||
8 | 3 | ||
9 | 5 | ||
10 | 6 | ||
11 | 14 | ||
12 | 7 | ||
Art. 121 | 18 | 15 | |
Art. 119 – Comma 8 | 21 | E56 – cod. 3 | |
Interventi effettuati su parti comuni di un edificio | Art. 121 | 22 | 8 |
23 | 9 | ||
Interventi antisismici
e di risparmio energetico su parti comuni di un edificio |
Art. 121 | 24 | 10 |
25 | 11 |
INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO
(55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI DETRAZIONE | LIMITE DI SPESA | PERIODO |
1 | Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente
(no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse) |
100.000 | 153.846,15
(181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) |
Dal 2008 al 31 dicembre 2020 |
2 | Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) | 60.000
(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile) |
92.307,69
(109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) |
Dal 2008 al 31 dicembre 2020 |
3 | Intervento di istallazione di pannelli solari – collettori solari | 60.000 | 92.307,69
(109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) |
Dal 2008 al 31 dicembre 2020 |
4 | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale | 30.000
(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile) |
46.153,84
(54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) |
Dal 2008 al 31 dicembre 2020 |
5 | Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d. lgs.
311/2006 |
60.000 | 92.307,69 | Dal 2015 al 31 dicembre 2017 |
6 | Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse | 30.000 | 46.153,84 | Dal 2015 al 31 dicembre 2017 |
7 | Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto | Dal 2016 al 31 dicembre 2020 | ||
14 | Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori | 100.000 | 153.846,15 | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI SPESA | PERIODO |
8 | Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti | Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) | Dal 2017 al 31 dicembre 2020 |
9 | Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti | Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) | Dal 2017 al 31 dicembre 2020 |
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI
PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL’80 E DELL’85 PER CENTO
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI SPESA | PERIODO |
10 | Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico | Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
11 | Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico | Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI DETRAZIONE | LIMITE DI SPESA | PERIODO |
12 | Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi | 60.000
(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile) |
120.000 | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
13 | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A | 30.000
(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile) |
60.000 | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
5 | Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d.lgs.
311/2006 |
60.000 | 120.000 | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
6 | Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse | 30.000 | 60.000 | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
Ho acquistato e fatto installare delle pompe di calore, ad integrazione dell’impianto esistente con caldaia a condensazione, a settembre 2019. Ho pagato il tutto con bonifico parlante, ho fatto la comunicazione e trasmessa la documentazione richiesta ad ENEA. Mi spetta la detrazione del 65% ? Devo indicare l’importo da detrarre con codice intervento “1”, nell’apposita Sez. IV del 730? Grazie.
Ho un problema relativo al quadro E Sezione IV Spese per interventi di risparmio energetico (detrazione del 55% o 65%). Credo semplice perché immagino capiti di frequente:
Ho acquistato una caldaia a condensazione a dicembre 2018, mentre i lavori di posa in opera sono stati effettuati a gennaio 2019, con bonifico (ai sensi di legge) dell’acquisto in dicembre 2018 e bonifico per la posa in opera in gennaio 2019.
Il quesito è: devo detrarre separatamente la spesa dell’acquisto nel 730 2019 e successivamente la spesa della posa in opera nel 730 2020?
O invece devono essere cumulati e detratti insieme nel prossimo 730 del 2020?