Aggiornato il 4 Maggio 2023
In entrambi i casi sarà possibile procedere attraverso la compilazione di un modello 730 integrativo a favore o no, e se ci si è serviti di un professionista abilitato o di un CAF (centro di assistenza fiscale) seguendo questi piccoli accorgimenti e tempistiche di seguito riportate.
Scadenze 730 2020 e Iter presentazione dichiarazione dichiarazione dei redditi
Nuove Scadenze 730 2020 per la dichiarazione dei redditi
Pertanto, volendo semplificare, i termini di trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello (e di rilascio della ricevuta di presentazione) sono i seguenti:
NUOVE SCADENZE
- 15 giugno 2020: termine trasmissione delle dichiarazioni presentate al CAF o professionista intermediario abilitato o al sostituto di imposta entro il 31 maggio 2020;
- 29 giugno 2020: termine trasmissione delle dichiarazioni presentate al CAF o al professionista intermediario abilitato o al sostituto di imposta entro dal 1° al 20 giugno 2020;
- 23 luglio 2020: termine trasmissione per le dichiarazioni presentate al CAF o al professionista intermediario abilitato o al sostituto di imposta dal 21 giugno 2020 al 15 luglio 2020;
- 15 settembre 2020: termine trasmissione per le dichiarazioni trasmesse al CAF o al professionista intermediario abilitato o al sostituto dal 16 luglio 2020 al 31 agosto 2020;
- 30 settembre 2020: termine trasmissione per le dichiarazioni presentate al CAF o professionista intermediario abilitato o al sostituto dal primo al 30 settembre 2020.
- 25 ottobre 2020: termine trasmissione della dichiarazione integrativa dei redditi al CAF professionista intermediario abilitato o al sostituto;
- 10 novembre 2020: termine trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi integrativa.
SCADENZE ORDINARIE
SCADENZE* | CONTRIBUENTE | SOSTITUTO DI IMPOSTA | CAF O PROFESSIONISTA |
ENTRO IL 7 MARZO 2020 | Invia all’Agenzia delle Entrate le CU rilasciate. | ||
ENTRO IL 31 MARZO 2020 | Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. | Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. | |
A PARTIRE DAL 15 APRILE 2020 | Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata | ||
ENTRO
IL 29 GIUGNO 2020 |
Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. | ||
Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno. | Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. | ||
ENTRO IL 7 LUGLIO 2020 |
Presenta al proprio sostituto d’imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. | Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. |
Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. |
Riceve dal sostituto d’imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno. | Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. | Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. | |
ENTRO
IL 23 LUGLIO 2020 |
Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione. | ||
Presenta al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. | Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio. | ||
Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio . | Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. | ||
A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO 2020
(Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2020) |
Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi.
Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. |
Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi.
Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi. |
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ENTRO
IL 30 SETTEMBRE 2020 |
Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. | ||
ENTRO
IL 25 OTTOBRE 2020 |
Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. | ||
A NOVEMBRE 2020 | Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef.
Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre. |
Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef.
Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre. |
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ENTRO
IL 10 NOVEMBRE 2020 |
Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. | Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. |
Proroga Scadenza 730 2020, Certificazioni Uniche CU, Anagrafe tributaria
Adempimento | Scadenze 2020 | Scadenze 2020 |
(ante modifica) | (post modifica) | |
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)* | 28/02/2020 | 31/03/2020 |
Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia | 07/03/2020 | 31/03/2020 |
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata | 15/04/2020 | 05/05/2020 |
Termine di presentazione del modello 730 precompilato | 23/07/2020 | 30/09/2020 |
Importante che sappiate che laddove l’errore abbia generato anche una minore imposta (non tasse) o rispetto a quella indicata o un minor credito rispetto a quello riportato nella dichiarazione dei redditi trasmessa non basterà più solo presentare un modello 730 rettificativo ma avremmo due effetti:
- 730 Integrativo/correttivo
- Calcolo del ravvedimento operoso e versamento tasse omesse
Qui ci occupiamo dei diversi casi che può incontrare il contribuente e di come gestirli mentre in calce all’articolo troverete la guida gratuita al calcolo del ravvedimento operoso sulle imposte (non si chiamano tasse infatti) derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Mi sembra utile chiarire prima di tutti i termini entro cui potete effettuare una rettifica del 730 in modo che non perdete troppo tempo leggere tutto l’articolo. Vi ricordo comunque che nel caso di dichiarazione dei redditi omessa (non parla di una presentata che va corretta ma proprio omessa) anche se avete superato il termine massimo per presentarla la trasmissione rappresenterà comunque un emendo di prova che l’agenzia delle entrate dovrà prendere in considerazione qualora vi volesse accertare. In pratica la deve tenere in considerazione anche se siete fuori tempo massimo.
- entro il 25 ottobre 2020 un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo”, nel caso in cui l’integrazione comporti l’indicazione di un maggiore credito, un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta invariata ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte. In questo caso indicare il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio della dichiarazione. Modello integrativo da presentare a un Caf o a un professionista abilitato
- entro il 30 novembre 2020 presentare il modello REDDITI PF – Persone fisiche 2020 con l’indicazione dell’eventuale differenza a credito rispetto al precedente 730 inviato “correttiva nei termini” oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2020 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa) ossia entro il 30 settembre (salvo proroghe).
- entro il 31 dicembre 2020 del quinto anno successivo per l’indicazione di una differenza a credito rispetto al precedente 730 o modello Redditi PF trasmesso con l’indicazione nel frontespizio che trattasi di dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998. L’utilizzo del credito spettante potrà essere utilizzato solo a partite dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa come disciplinato dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997
Correzione dati del sostituto d’imposta
- Entro il 25 ottobre potrà essere presentato un 730 per la modifica dei dati relativi al sostituto di imposta o datore di lavoro indicando nel frontespizio il codice 2 nel frontespizio “730 integrativo”.
Correzione che riporta un maggior credito o un minor credito (“ A favore del contribuente”)
- Entro il 25 ottobre potrà presentare un modello 730 rettificativo a favore per integrazione e/o correzione dei dati quantitativi sia qualitativi riguardanti il sostituto di imposta il codice 3 nel frontespizio ossia “730 integrativo”.
Correzione che riporta un minor credito o un maggio credito (“ A sfavore del contribuente”)
Quando si tratta di pagare c’è sempre più tempo per cui entro il 30 novembre potrà presentare un modello 730 rettificativo denominato “correttiva nei termini” e si dovrà procedere contestualmente anche al pagamento delle imposte non versate con ravvedimento operoso come previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.
Questo andrà fatto entro il termine di presentazione del modello REDDITI PF relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa).
Potrà procedere comunque alla presentazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione indicando nel frontespizio che trattasi di una “dichiarazione integrativa”.
I casi che si possono presentare
Errore del contribuente che non incide sulla determinazione dell’imposta Irpef o tassa da versare
In questo caso dovrete indicare il codice 1 nel frontespizio e dovrà essere usato anche nel caso si tratti di un 730 integrativo favore del contribuente. Parliamo per esempio di un codice fiscale, una via errata o un comune, etc. indicato sbagliato o altri errori del genere.
Codice 2 nel caso in cui sia stato indicato il codice fiscale sbagliato del sostituto di imposta in quanto questo determinerebbe sicuramente un avviso bonario sia per il sostituto di imposta sia per il sostituito.
Codice 3 andrà indicato invece il caso in cui la dichiarazione integrativa a favore de contribuente determina l’impossibilità per il sostituto di imposta di effettuare il conguaglio Irpef.
Errore del contribuente che determinano maggiori imposte da versare
Vediamo subito i casi che si possono presentare considerando prima di tutto quelli che determinano maggiori imposte o tasse da versare e quindi provocando i presupposti per l’applicazione di una multa o sanzione. Per le correzioni sarà necessario procedere alla compilazione del Modello Redditi.
Errore commersso da contribuente nel dare informazioni al CAF o al professionista abilitato
In questo caso entro il 25/31 ottobre sbrigatevi a presentare il nuovo modello 730 integrativo e versar ele maggiori imposte servendovi del nuovo ravvedimento operoso: vedrete che ve la caverete con molto poco (parliamo di sanzioni intorno al 3% contro il 30% che vi applicherebbe l’agenzia delle entrate per cui correte a calcolarlo leggendo l’articolo di approfondimento).
Ultima soluzione
Mi sento di segnalarvi anche un’ultima soluzione che possiamo definire da ultima spiaggia laddove abbiate bucato tutte quelle precedenti e che consiste nell’abbandonare il modello 730 e presentare il modello unico sganciandosi così dal 730 e optando per la compilazione del modello Unico. Altra soluzione è quella di presentare il modello Unico ma entro il 30 settembre (prorogato al 25/31 ottobre)
Altra soluzione se proprio siete incasinati ma che sconsiglio viviamente è quell di presentare un modello Unico semi compilato e poi presentare un modello integrativo poco dipo così si evitano le sanzioni per omessa presentazione. Consiglio però di fare i bravi ed i coerenti e presentare entro il 31 ottobre il 730 integrativo servendovi del CAF o del dottore commercialista oppure entro il 31 ottobre tramite applicazione web fiscoonline o sul sito dell’INPS
Errore commersso dal CAF o dal Commercialista
In questo caso vale quanto detto sopra solo che la sanzione la dovrà pagare il vostor commercialista che farà sicuramente il vago o vi farà la sipercazzola per non pagare la sanzione. La cosa migliore talvolta è farla a metà. Se il commercilista proprio vuole fare il furbetto ricordategli che lo ptete segnalare all’ordine e soprattutto che ha una assicurazione obbligatoria che è li per questo e non per finta.
Se siete a debito o a credito ed avete effettuato l’integrazione entro novembre vi sarà applicata la ritenuta nella busta paga dal vostro datore di lavoro mese in cui si effettuerà anche il versamento del secondo acconto.
730 integrativo o rettificativo
Leggete l’articolo con i 4 casi di 730 integrativo o rettificativo in cui potete verificare come potete variare quello che avete già compilato o integrarlo di informazioni aggiuntivie di cui siete venuti in possesso solo ora o il cui trattamento fiscale lo avevate sbagliato e indicato male nella dichiarazione dei redditi.
Correggere una dichiarazione in cui si è indicata una minore imposta rispetto a quella dovuta effettivamente
Nel caso di in cui un contribuente abbia effettuato un errore nella compilazione del 730 da cui sia scaturito una minore imposta IRPEF o addizionali comunali o regionali da versare potrà effettuare un nuovo modello integrativo indicando nel frontespizio il codice 1 entro la scadenza del 31 ottobre dell’anno successivo dell’anno a cui si riferisce la dichiarazione.
Correzioni di dichiarazioni presentati dai CAF o Dottori Commercialisti
Qualora vi siate serviti di un centro di assistenza fiscale per la predisposizione e l’invio della documentazione allora potere limitarvi a presentare allo steso CAF la sola documentazione aggiuntiva a riprova della modifica da apportare nel modello. Qualora invece vi rivolgiate ad altro soggetto sarà necessario riprodurre l’intera documentazione. Basta anche che sia un altro Caf o un altro professionista abilitato alla presentazione delle dichiarazioni come i dottori commercialisti.
Errori nelle informazioni non numeriche ma qualitative
Qualora come abbiamo detto precedente detto l’errore nel 730 riguardo solo elementi che non incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta ma su dati qualitativi (i.e. codici fiscali, dati catastali, ecc) allora si potrà sempre presentare un 730 integrativo ma indicando questa volta il codice 2. parlo di errori ma intendo anche omissioni di dati o indicazione di dati aggiuntivi rispetto a quelli richiesti che vogliono essere modificati entro la scadenza sempre del 25 ottobre dell’anno successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce.
Correggere una dichiarazione in cui si è indicata una maggiore imposta rispetto a quella dovuta effettivamente
Il caso invece in cui si presenti un primo 730 che presenti una imposta sovrastimata o calcolata in modo superiore rispetto a quella che è effettivamente dovuta al fisco ma che non sia stato effettuato il conguaglio perchè potrebbero esserci stati degli errori nella compilazione del frontespizio che hanno impedito al sostituto di imposta di procedere al rimborso delle maggiori imposte irpef versate allora sarà possibile inq uesto caso presentare un modello 730 integrativo indicando questa volta il codice 3 e sempre entro la scadenza del 25/31 ottobre ed in questo caso l’eventuale rimborso dovuto sarà effettuato dal sostituto di imposta nella busta paga di dicembre.
Altra problematica invece riguarda la presentazione del modello 730 in ritardo nel quale sono previste diverse tempistiche e modalità di compilazione.
A questo punto potete leggere la Guida alla rettifica del 730 precompilato
Altra problematica affine a questa riguarda la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi le multe e le sanzioni connesse.
730 editabile
Con l’occasione vi ricordo che potete consultare anche gli articoli di approfondimento e quelli relativi alle domande e risposte sul 730 e vi segnaliamo che l’agenzia delle entrate ha reso disponibile il software per la compilazione del 730 sul sito dell’agenzia delle entrate con anche le istruzioni o anche il 730 editabile.
730_2018_EDITABILE (scaricabile gratuitamente)
Vi ricordo che qualora alla presentazione del 730 integrativo in ritardo o semplicemente modificativo di uno precedentemente presentato dovesse corrispondere un maggiore debito per tasse versate in misura inferiore rispetto a quella precedente potrete avvalervi del ravvedimento operoso che è molto conveniente per via delle sanzioni contenute (3% o 3,75% oltre interessi legali) rispetto alle sanzioni che avreste in capo di multa.
Guida alla compilazione del 730
Guida alla compilazione del modello Unico
Nuovi Avvisi di irregolarità fiscale
Vediamo poi come funziona l’avviso di irregolarità fiscale inviatovi dall’agenzia delle entrate a seguito di controlli automatici da cui emergono incongruenze tra i dati presenti nell’anagrafe tributaria e dati inseriti dal contribuente.
si
Buongiorno,
ho inviato il 730 con indicato il CF del coniuge non a carico ma ho effettuato il divorzio a dicembre 2017 e quindi avrei dovuto toglierlo.
Devo inviare un 730 integrativo? se non dovessi effettuare modifiche incorro in sanzioni?
Buongiorno. IL caf ha sbagliato a compilarmi il 730/2015 redditi 2014 Modello precompilato con visto di conformità. E’ risultato che è stato dedotto un onere non più deducibile in quanto era stato già raggiunto il massimale. La deduzione di tale onere ha consentito un maggior rimborso di € 649. L’agenzia delle entrate ha inviato direttamente al CAF che ha apposto il visto di conformità l’importo da pagare con cod tributo 9006 di € 846 compreso di sanzioni e interessi di mora. Il CAF a cui mi sono rivolta per l’assistenza fiscale mi richiede l’intera quota di € 846. È corretto che devo rimborsare la quota? Con il visto di conformità il CAF non dovrebbe essere responsabile dei dati trasmessi avendo una polizza assicurativa? Grazie
Buongiorno. IL caf per diversi anni ha sbagliato a compilarci il 730. E’ risultato che abbiamo recuperato interessi sul mutuo più del dovuto, ed ora l’agenzia delle entrate ce li chiede indietro. iL caf dice che ci rimborsa solo le imposte, mentre le sanzioni e gli interessi no. E’ corretto questo comportamento? eppoi, indicativamente quanto tempo dobbiamo aspettare? Grazie
la procedura è corretta…purtroppo loro lo sono di meno in questo caso, avrebbero già dovuto liquidare la liquidazione e procedere con il riconoscimento del rimborso, se previsto.
Salve,
ho presentato, come tutti gli ann,i la dichiarazione del 730 a Maggio 2017 direttamente attraverso il servizio Fisconline dell’agenzia delle entrate (730 precompilato); negli anni precedenti ho sempre ricevuto il rimborso correttamente nel mese di Novembre, ma questa volta ho sbagliato ad inserire con sostituto d’imposta anziché senza sostituto d’imposta;
ad Ottobre 2017 ho quindi proceduto alla compilazione del 730 integrativo, praticamente riconfermando tutto ma inserendo senza sotituto d’imposta; a Febbraio 2018 nel mio profilo Fisconline, è stata convalidata la domanda di rimborso ma al momento non è ancora stata evasa; ho contattato sia il servizio clienti telefonico sia la sede fisica di riferimento qui a Roma in zona Cinecittà Est ma nessuno ha saputo fornirmi informazioni su quando il rimborso avverrà;
Si deve attendere la liquidazione della dichiarazione da parte dell’agenzia delle entrate purtroppo i cui tempi non sono governabili da noi….
buongiorno volevo sapere quando sara’ dato il, rimborso x 730 con integrativa convalidata dal agenzia delle entrate il 12 febbraio corrente
No, solo sanzione ed interessi. Al più può chiederle qualcosa in più ma non credo vi siano gli estremi per richiedere anche la sorte capitale nonostante lei sia in buona fede. Dovrebbe provare che non ha già disponibilità per pagare quei debiti
Buongiorno volevo fare una domanda
volevo sapere cosa dice la legge a riguardo di uno sbaglio da parte del CAF.
Nello specifico è stata richiesta la documentazione da parte dell’ agenzia delle entrate al CAF riguardo il mio 730 del 2014. Il CAF ha controllato la documentazione e ha riscontrato effettivamente un errore da parte loro, mi hanno quindi proposto di firmare una rettifica (per ora non ho firmato ma mi hanno lasciato 2 giorni per pensarci). Loro avrebbero sostenuto i costi di sanzione e interessi mentre andrebbe a mio carico l’imposta di pagamento errata in precedenza.
So che i CAF hanno assicurazioni che coprono questi tipi di errori, quello che vorrei sapere è se oltre la sanzione e gli interessi venga pagata anche l’imposta
Eventualmente riuscireste a linkarmi l’articolo di legge aggiornato per potermi documentare meglio?
Grazie
No
No ma è molto in tempo chiedere un risarcimento del danno all’assicurazione obbligatoria del commercialista che potrà anche indennizzarla con i soldi propri se non vorrà dichiarare il sinistro alla sua assicurazione.