Guida Fiscale Fondi Pensione e Previdenza complementare: 730 e Novità

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Logo Tasse-Fisco.comQuesta è una piccola guida fiscale alla integrazione della previdenza complementare e sui fondi pensione che fornisce alcuni chiarimenti utili in sintesi fissando alcuni concetti principali e spiega come si effettua la deduzione fiscale dei premi nel 730 attraverso i rimandi alle altre guide fiscali di “Tasse e Fisco” dedicati alla PENSIONE,  con le novità introdotte dal 2011 al 2019, il calcolo della pensione, la tassazione dei fondi pensioni, il regime delle deduzioni previsto per le quote versate ai fondi pensione, INPDAP, la destinazione del TFR e le scelte di convenienza strategica da adottare per la massimizzazione dei risultati dall’investimento (obbligato nella pensione).

Perchè scegliere un fondo pensione integrativo

L’adesione ad un fondo pensione è una misura per il futuro che può essere di breve, medio o lungo periodo. Solitamente chi acquista dei fondi pensione lo fa perchè da giovane capisce che in futuro avrà bisogno di una integrazione della propria pensione o della contribuzione datoriale e del TFR trattamento di fine rapporto.

A questo si lega lo zuccherino dei benefici fiscali attribuiti al coste sostenuto per ciascun anno di imposta attraverso la deducibilità fiscale fino al limite annuo dei 5.164,57 annui come vedremo nel seguito.

Inoltre a questo si aggiunge anche la detassazione della plusvalenza – se la realizzano – o sui rendimenti garantiti. L’aliquota attuale per la tassazione dei rendimenti è pari al 20 per cento rispetto al 25 per cento applicato alle altre rendite finanziarie escluse le cedole di stato che hanno sempre una tassazione inferiore.

Inoltre viene prevista una tassazione ancora più agevolata attraverso una imposta sostitutiva del 15 per cento che scende, un volta superato il quindicesimo anno dello 0,30 per ogni anno fino a a scendere ad un limite del 9%….questo sempre che il fondo vada in positivo. Ragionevole pensare perchè la statistica attendibile degli ultimi 100 anni ce lo dice che il sistema tende per sua natura alla crescita perchè produce ricchezza di continua o almeno la genera più di quanto sia distrutta.

Tuttavia non è tutto oro quel che luccica in quanto nel fondo pensione vi state anno accollando un rischio che molto probabilmente l’intermediario non vi paleserà in modo giusto ma se è bravo ed onesto vi fornirà alcuni elementi indispensabili che sono:

  • un prospetto contenente tutti i costi e le commissioni si tutta la durata del fondo
  • il track record delle performance del fondo fino alla data di sottoscrizione

Occhio anche perchè se è un fondo relativamente giovane negli ultimi 10 anni il tasso media di crescita e di rendimenti, dopo la crisi, è stato abbastanza favorevole. A me comunque preme sottolineare che voi abbiate consapevolezza di quello che vi stanno proponendo rispetto alle vostre esigenze manifeste e che sappiate che in un fondo c’è sempre del rischio, sempre.

Deduzione contributi previdenza complementare

Da quando è entrata in vigore la Riforma della Previdenza Complementare (gennaio del 2007) noi lavoratori abbiamo scelto, o no, a chi affidare il nostro TFR (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO). E’ a seconda di quella scelta che oggi facciamo i conti ai fini del prelievo fiscale, perché le prestazioni erogate dalla previdenza complementare sono considerate redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e, quindi, soggette allo stesso regime di tassazione. Ma ci sono dei risparmi legati alla deducibilità di questi redditi, e vedremo in questo post come approfittarne.

In base infatti all’articolo 10 del Tuir possiamo dedurre i contributi versati sia volontariamente sia in base ad accordi collettivi nazionali alle forme pensionistiche complementari, alle forme pensionistiche individuali compresi i premi versati. Sarà possibile anche portare in deduzione dal reddito imponibile, e non quindi dall’imposta i contributi versati a forme pensionistiche a istituti residenti in Stati appartenenti all’Unione Europea o aderenti allo spazio economico europeo.

Infatti, come vedremo più in dettaglio, la disciplina fiscale tocca:

  • la deducibilità  dal reddito dei contributi versati ai fondi (entro dati limiti)
  • il regime fiscale per le prestazioni erogate (rendita o capitale)
  • il finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi e del TFR.

Ma prima di entrare nel vivo dei risparmi con il fisco diamo in questo articoli i primi riferimento per capire come muoversi nella previdenza complementare. Dal 2019 è stata introdotta inoltre la possibilità del riscatto degli anni di laurea ai fini del computo della pensione che può essere rateizzato e dedotto fiscalmente. Diciamo che con 200 euro al mese ve la dovreste cavare dando un piccolo anticipo. Mi rendo conto che la vostra quota di risparmio almeno per coloro he viaggiano sui soliti 20-40 mila euro lorde è di circa 300 euro al mese per cui la scelta se aderire ad un fondo pensione o chiedere il riscatto di laurea per coloro che non lo hanno fatto può rappresentare una scelta particolare.

Requisiti per la deduzione fiscale dei contributi e dei premi versati

Primo requisito da rispettare riguarda senza dubbio il limite entro cui poter procedere alla deducibilità dei contributi versati pari a euro 5.164,57. Nel calcolo del limite dovrei prendere non solo i vostri versamenti manchi Willy che vi sono stati trattenuti dal proprio datore di lavoro in busta paga e versatili fondi TFR o altri fondi di previdenza personale nonché anche considerare eventuali contributi che avete versato a favore di familiari a vostro carico fiscalmente. Potete leggere l’articolo per sapere quali e quando i familiari sono considerati fiscalmente a carico.

Lavoratori in servizio dopo il primo gennaio 2007: tale limite che tuttavia può aumentare nel caso di lavoratori che hanno iniziato al lavorare con una propria posizione contributiva Inps successivamente il 1 gennaio 2007. Per tali soggetti sarà previsto un innalzamento del limite di deduzione a partire dal sesto anno di euro 2.582,29 per cui complessivamente il limite di deduzione sarà pari a euro 7.746,86 per ciascun anno d’imposta.

La deduzione sarà ammessa che i versamenti, premi o i contributi siano versati a fondi pensione chiusi o negoziali, aperti, o versati alle assicurazioni.

Chi può dedurre i contributi: soggetti ammessi all’agevolazione

Potranno fruire della deduzione fiscale tutti coloro che svolgono lavori dipendenti autonomi agricoli imprenditori soci di cooperative di produzione di lavoro e chiunque abbia un reddito imponibile ed effettui tali versamenti.

Che cos’è la previdenza complementare e cosa conviene fare?

Facciamo un passo indietro per spiegare brevemente la situazione: è un fatto che le pensioni che saranno pagate ai lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 saranno inferiori a quelle del passato. Le prospettive non sono rosee, lo sappiamo: già all’inizio degli anni 90 era chiaro a tutti il problema del contenimento della spesa pensionistica, infatti da dove prenderemo i soldi per le pensioni di domani? Da qui nasce la riforma della previdenza Complementare che darà accesso a una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. La riforma della previdenza Complementare (Dl n. 252, 5 dicembre 2005) dà l’avvio ad un sistema pensionistico basato su due pilastri.

Primo pilastro è la previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) che assicura la pensione di base

Il secondo è costituito dalla previdenza complementare che, lo dice la parola stessa, eroga una pensione aggiuntiva.

E’ diritto di tutti i lavoratori la possibilità di mantenere un adeguato tenore di vita anche dopo il pensionamento, è la riforma è stata approvata per rispondere a queste esigenze. L’adesione alla previdenza complementare, pur non essendo obbligatoria, è quindi un‘interessante opportunità per garantire a noi pensionati di domani una vita senza preoccupazioni. Come ormai ci hanno spiegato i media, la fonte principale di finanziamento delle forme pensionistiche complementari è il Trattamento di Fine Rapporto (TFR, anche detto liquidazione).

Cos’è il TFR

E’ la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente, si calcola accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. Gli importi accantonati, poi, sono rivalutati al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat. Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui è percepito. Leggete a proposito la Guida TFR – Trattamento di Fine Rapporto 

Scelta sulla destinazione del TFR

Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il TFR, che sta maturando lavorando di anno in anno, alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro. Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduto il 30 giugno 2007; Per i lavoratori assunti in data successiva, il termine scade dopo sei mesi dall’assunzione.

Per effettuare la scelta sulla destinazione del proprio TFR si deve compilare e consegnare al datore di lavoro il modulo TFR 2 allegato al decreto del Ministero del lavoro 30 gennaio 2007. E’ importante sapere che, a partire dalla data di assunzione,  c’è un termine di sei mesi per consegnare il modulo al datore di lavoro, altrimenti si realizza un’adesione automatica ai fondi pensione tramite silenzio assenso. Inoltre, tutti i fondi pensione autorizzati dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) possono essere destinatari del TFR per la raccolta del risparmi previdenziale. Quindi, anche in questo caso, l’Autorità pubblica vigila e autorizza i fondi pensione cui i lavoratori possono aderire in forma collettiva o individuale.

Data la complessità del tema previdenza complementare e considerando il fatto che è la prima volta che ne parliamo, preferiamo in questo post proseguire a parlare dei benefici fiscali dell’adesione alle forme pensionistiche complementari e di riservarci di parlare dei vari tipi di previdenza complementare e di come si finanziano i prodotti nel prossimo articolo del nostro blog Guida al Lavoro e contributi.

Potete anche leggere le variabili per valutare la convenienza a lasciare il TFR in azienda o destinarlo alla previdenza complementare. Oppure leggere la novità dell’accredito del TFR in busta paga

Indicazione nel 730 dei contributi versati per fruire della deduzione fiscale

Indicazione nel 730 per fruire della dedurre fiscale Dovrete indicare nel Rigo E31 – Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici: il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche ammi- nistrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l’importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.

Se nella casella 8 “Previdenza complementare”, della Sezione “Dati generali” del CUD è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2014 o del CUD 2013. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo si può fare riferimento alle annotazioni al CUD. In particolare in colonna 1: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall’imponibile, indicato nel punto 120 del CUD 2014 (o del CUD 2013); in colonna 2: riportare l’importo indicato nelle annotazioni del CUD relativo all’ammontare della quota del TFR destinata al fondo; colonna 3: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall’imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

Le somme eccedenti dovranno essere comunicate al fondo pensione/pip entro il prossimo 31 dicembre in maniera tale da essere poi esentati in sede di tassazione della prestazione finale (rendita o capitale). Se versate al di sopra di questi limiti i versamenti eccdenti dovranno essere comunicate al fondo pensione entro il successivo 31 dicembre in maniera tale da essere poi esentati dalla tassazione al momento dell’erogazione finale.

La tassazione del rendimento finale derivante dalla previdenza integrativa è pari al 20% mentre le prestazioni finali erogate sia sotto forma di rendita periodica, sia sotto forma di prestazione di capitale saranno tassati alla fonte mediante trattenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Vi ricordo sempre che i riferimenti possono leggermente cambiare da anno in anno per cui vi invito sempre a verificare con il modello vigente per l’anno di imposta che vi interessa.

Aprire un fondo per i figli minorenni o a carico conviene fiscalmente

Vi ricordo inoltre che fiscalmente i fondi pensione e i Piani individuali previdenziali possono essere sottoscritti anche dai minorenni seppur è il genitore a versare le quote nel fondo per poi dedursele nella dichiarazione dei redditi sempre nei limiti visti sopra. Vi consiglio però a tal fine di stipulare, non si sa mai, una polizza assicurativa che copra anche la vostra speriamo mai scomparsa prematura o inabilità al lavoro che vi potrebbe impedire di portare a termine il paino di accumulo. Vi ricordo anche che esisotno piani ridotti e che già dopo 8 anni è possibile procedere al primo ritiro delle somme fruendo della tassazione agevolata.

Fondi pensione e 730

Nel Quadro G (crediti d’imposta) del modello 730 andranno indicati i crediti d’imposta relativi ai fabbricati, per l’incremento dell’occupazione, per i redditi prodotti all’estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo. Art-bonus

Inltre nel quadro C troverete che ai righi da C1 a C3 – Redditi di lavoro dipendente e assimilati Colonna 1 (Tipologia reddito) andranno indicati con il codice ‘2’  i redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D. Lgs. n. 252 del 2005)

Nel quadro E invece al Rigo E31 – Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici:
il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l’importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati
assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.

Novità relative alla previdenza complementare.

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I fondi pensione inoltre non sono soggetti al pagamento di imposte di bollo o Tobin Tax.

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Riscatto anni di laurea agevolato dal 2019

L’interrogativo di molti ora è capire se continuare ad investire in fondi pensione oppure quello di destinare parte del “risparmio disponibile” al nuovo riscatto di laurea per abbreviare i termini per andare in pensione che rappresenta per molti un traguardo molto ambito e dal difficile raggiungimento.

http://www.tasse-fisco.com/incentivi/riscatto-anni-laurea-inps-figli-familiari-carico-deduzione-detrazione-irpef-costo-calcolo-e-convenienza/41589/

Conclusione

La scelta tra riscatto della laurea e adesione ad un fondo pensione per gli under 45 diviene un passaggio obbligato. Dal punto di vista fiscale non c’è una soluzione preferibile in quanto in entrambi i casi il contributo o costo del riscatto diviene deducibile fiscalmente.  Da un lato il fondo pensione consente di accedere alla detassazione con imposta sostitutiva del 15% fino al 9% trascorso però un certo periodo di tempo mentre la pensione, un domani sarà soggetta ad Irpef.

Tuttavia il riscatto degli anni di laurea consente di andare prima in pensione il che rende l’opzione particolarmente attraente.

http://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/esempio-tassazione-contributi-fondi-previdenza-integrativa-complementare/37460/

 

http://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/deduzione-fondi-pensioni-complementare-chiusi-negoziali-deduzione-730-calcolo-indicazione-convenienza/37623/

4 Commenti

  1. ?!?….sembrerebbe di no o meglio non mi viene in mente in quale tipologia di spesa farlo rientrare.

  2. Salve volevo una informazione:
    E’ deducibile l’importo di una certificazione di un piano individuale pensionistico

  3. sono un pensionato e percepisco pensione inps.
    nel 2013 ho ricevutoanche la rendita annuale di 2500 euro derivante dalla pensione complementare a suo tempo sottoscritta. L’ente erogatore mi dice che tale rendita è gia assoggettata ad imposizione a titolo di imposta e quindi non devo piu pagare nulla. Chiedo cortesemente sapere se, una volta che mi perverrà il CUD relativo alla rendita della pensione complementare, devo riportare tale importo e le ritenute applicatemi sul 730 ? e dove? oppure non devo indicare nulla sul 730?
    grazie

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