Vediamo come procedere alla corretta compilazione del campo residenza e domicilio fiscale della dichiarazione dei redditi nel caso di cambio casa, residenza o domicilio per diverse cause. La premessa è che le conclusioni e i chiarimenti valgono sia nel caso in cui presentiate la dichiarazione dei redditi modello 730 sia il modello redditi PF.
Ci siamo già occupati del cambio della residenza del contribuente e qui andiamo avanti nell’argomento parlando anche di compilazione della dichiarazione fornendo delle istruzioni.
Istruzioni compilazione del campo Residenza e domicilio fiscale dichiarazione dei redditi nella dichi
Residenza anagrafica del contribuente
Indicare la residenza anagrafica solo se variata nel periodo dal primo gennaio dell’anno oggetto della dichiarazione dei redditi alla data in cui si presenta la dichiarazione.
Importante: si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
Pertanto se avete cambiato la residenza dovete indicare:
- i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc.), all’indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
- il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.
La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.
Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente il collegamento a un’apposita tabella, predisposta dal Dipartimento delle Finanze, da cui è possibile rilevare i codici catastali dei comuni.
Casella 1 (Domicilio fiscale diverso dalla residenza): barrare solo se, per un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica.
Casella 2 (Dichiarazione presentata per la prima volta): barrare la casella se si presenta la dichiarazione per la prima volta.
Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica
L’indicazione del numero di telefono, del numero di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali dati si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L’indirizzo email o numero di telefono non sarà preso in considerazione e non varrà ai fini dell’eventuale notifica di atti da parte dell’agenzia delle entrate o della riscossione.
Domicilio fiscale per l’attribuzione dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale
I contribuenti residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti, pertanto, il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. L’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività.
Quando concorrono particolari circostanze l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza. I dati da indicare nei righi relativi al domicilio fiscale sono necessari per l’individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale. Tali dati sono il Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente il collegamento a un’apposita tabella, predisposta dal Dipartimento delle Finanze, da cui è possibile rilevare i codici catastali dei comuni.
Domicilio fiscale al gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione
Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/____” va sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1/1/____anno precedente.
Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/____anno precedente.
Se la variazione è avvenuta per esempio a partire dal 3 novembre indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.
Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 fino al 1/1/2019 compreso e se tale comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni, compilare la casella “Fusione comuni” indicando l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019” presente in Appendice. Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.
Variazione del Domicilio Fiscale: come indicarlo nella dichiarazione dei redditi
Qualora il domicilio fiscale fosse variato nel corso del precedente periodo di imposta che sarebbe poi quello oggetto di dichiarazione fiscale da parte del contribuente sarà necessario tenere a mente questa regola.
Domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno in cui si presenta la dichiarazione: Il rigo “Domicilio fiscale” va compilato solo se il comune è diverso dal quello al 1 gennaio dell’anno precedente. In altre parole sarà obbligatorio indicare e valorizzare la cella domicilio al primo gennaio 2020 solo se è variata. Se invece è rimasta uguale rispetto all’anno passato non sarà necessario indicarlo.
Variazione della residenza
Se la residenza del dichiarante è variata, il contribuente dovrà seguire le istruzioni previste per la compilazione del rigo. Tuttavia se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre dell’anno precedente si dovrà indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione si dovrà indicare il nuovo domicilio fiscale nell’apposita cella.
Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato.
Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 al 2019 e se tale comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella casella “Fusione comuni” va indicato l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2020” presente in Appendice. Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.
Casi particolari:
Trasferimento da un municipio ad un altro nell’ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deliberato aliquote differenziate
Se il contribuente risiede in un comune fuso (risultante dalla fusione di altri comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2019 è diverso da quello di residenza al 1/1/2020, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo dell’ex comune nel quale si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2020, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo del municipio nel quale si risiede a tale data.
Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere
Se il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2020, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2020 non deve essere compilata la casella “Fusione Comuni”.
Residenti all’estero
Il riquadro deve essere compilato solo dal contribuente che risulta essere residente all’estero nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione. Le condizioni per essere considerati non residenti in Italia sono contenute nella Parte III del Fascicolo 2 “Persone Fisiche non residenti Guida alla compilazione del Modello REDDITI 2020”.
Consulta le condizioni per non essere considerati residenti in Italia
Un esempio sono i cosiddetti “Non residenti Schumacker” (art. 7, legge 30 ottobre 2014, n. 161 e art. 1 comma 954 della legge di stabilità 2016). Ai contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche, l’Irpef si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni, generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per carichi di famiglia).
A tal fine, la casella va barrata dai soggetti non residenti in Italia che si trovino nelle seguenti condizioni:
- che il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;
- che non fruiscano nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.
Caso particolare che merita una menzione a parte è quello che riguarda il caso della morte del contribuente durante l’anno e le cui tempistiche e modalità di presentazione sono diverse da quelle che avete letto nei precedenti articoli. Nel seguito il link all’articolo gratuito di approfondimento:
Dichiarazione dei redditi del defunto: presentata del 730 da parte degli eredi
Caso particolare: dichiarazione presentata per conto di altri soggetti
In caso di dichiarazione presentata dall’erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell’eredità giacente, dall’amministratore dell’eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.
I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello REDDITI indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla seguente tabella che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.
In particolare chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare il proprio codice fiscale, il “codice carica” che identifica il tipo di carica che ricopre, nel campo “data carica” la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato o la data del decesso nel caso di dichiarazione presentata dall’erede, il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la propria data di nascita (il giorno, il mese e l’anno), il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.
I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente sia residente all’estero (in tal caso barrare anche l’apposita casella) ovvero abbia indicato il codice di carica “11” (ad esempio sindaco che svolge attività tutoria di minore).
Dichiarazione presentata dal Curatore Fallimentare
Nell’ipotesi di dichiarazione presentata dal curatore fallimentare (codice carica 3) indicare la data (il giorno, il mese e l’anno) di inizio della procedura, barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata, se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l’anno).
Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l’ente dichiarante e il contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
Come individuare la residenza fiscale delle persone fisiche: Articolo di approfondimento dedicato ai criteri per l’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche
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