Aggiornato il 28 Aprile 2023
Nel seguito vediamo quando scatta il limite di importo previsto dal legislatore per la detrazione fiscale annua ai fini Irpef delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi in quanto varia in base alla categoria di spesa sostenuta. Vedremo come funziona e come gestirla nel 730 o nel modello Unico per evitare di commettere errori e vedersi notificare un avviso bonario da parte dell’agenzia delle entrate
Rigo E1 – Spese sanitarie
Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico.
Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
In Appendice, alla voce “Spese sanitarie”, è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all’estero.
L’importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 1.
Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all’imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di questo rigo.
Colonna 1 (Spese per patologie esenti): indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.
Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo.
Per queste spese spetta un’agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta. L’eccedenza verrà indicata da chi presta l’assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. istruzioni del rigo E2).
Rigo E2 – Spese sanitarie per familiari non a carico con patologie esenti: indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico con patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta.
La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del mod. REDDITI Persone fisiche 2023 di quest’ultimo.
L’ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare6.197,48 euro.
La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Rigo E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:
¡ per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento; ¡ per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.
Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.
Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici. Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).
Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”.
L’importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 3.
Esempio compilazione
Supponiamo un intervento o delle cure odontoiatriche abbiano portato ad una parcella di 20 mila euro sappiamo che la detrazione massima dell’anno sarà pari a (15.493,71-129,11) x 19% = 2919,27 da indicare nel rigo E1. La quota eccedente invece può essere rateizzata barrando l’apposita casella “rateizzazione”.
La quota eccedente può essere portata in detrazione fiscale 20.000 – 15.493,71 = 4506,29 in 4 quote costanti di pari importo pari quindi a 1126,57 x 19% = 214,05 da indicare nel rigo E28 relativo al calcolo delle detrazioni di imposta. Nel rigo 136 in vece andrà indicate l’ammontare delle somme relative alle spese sanitarie che si desidera rateizzare.
Questa particolare modalità espositiva vedrà la compilazione del rigo 136 del mod. 730-3 al netto della franchigia di 129,11 euro. Le singole quote di detrazione annua andranno riportate nel rigo 28 del modello 730. Nell’esempio di prima andrà indicato il 19% dei 250 euro annui, ossia 47,5 euro.
L’anno successivo nel rigo E6 si indicherà il numero della rata che porta in detrazione fiscale.
RATEIZZAZIONE SPESE SANITARIE
Spese che possono essere rateizzate
Se le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
A questo scopo è sufficiente barrare l’apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).
I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.
Rigo E1 – Spese sanitarie
Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico.
Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
In Appendice, alla voce “Spese sanitarie”, è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all’estero.
L’importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 1.
Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all’imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di questo rigo.
Rigo E6 – Spese sanitarie rateizzate in precedenza: questo rigoè riservato ai contribuenti che negli anni 2019 e/o 2020 e/o 2021 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.
Nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire. Il numero delle rate va da 2 a 4.
Nella colonna 2 indicare l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.
In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:
- per le spese sostenute nel 2021 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2022, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2019 e/o nel 2020 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2022.
Se, invece, è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche, l’importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP. Dall’ammontare così determinato va sottratto l’importo di 129 euro. L’importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 6.
L’agenzia delle Entrate dice :Ripartizione della detrazione in più anni
È possibile ripartire la detrazione per le spese sanitarie in quattro quote annuali
costanti e di pari importo quando il loro ammontare complessivo annuo (righi E1, E2
ed E3 del modello 730 o righi RP1, RP2 ed RP3 del modello Redditi Persone fisiche) è
superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro.
La scelta tra rateizzazione e detrazione in un’unica soluzione va fatta al momento
della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese
sono state effettuate ed è irrevocabile. Mi sembra che la disposizione sia in contrasto
con la Vostra nota applicativa.
Potreste gentilmente chiarire, grazie