Compilazione Quadro RW: quando, come utilizzarlo e sanzioni per errori o omissioni

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L’omessa indicazioni dei dati sopra indicati all’interno del quadro presta il fianco all’applicazione di sanzioni da parte dell’agenzia delle entrate. Le sanzioni dipendono dalla natura del componente di reddito omesso, dal valore dell’assetto class e dell’ubicazione estera dell’attività detenuta.

Cos’è il quadro RW: quando compilarlo

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (ivafe).

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della legge n. 186 del 2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE

Nel caso di attività in paesi a fiscalità privilegiata infatti il regime sanzionatorio si inasprisce in quanto si presuppone un intento da parte del contribuente tra l’elusione e l’evasione fiscale.

A titolo di esempio nel caso di omessa indicazioni di conti correnti esteri, indipendentemente dall’importo ivi contenuto la sanzione

Stesso discorso per altre attività finanziarie estere come per esempio il possesso di azioni, partecipazioni, quote di fondi di investimento e strumenti finanziari similari. Anche qui la multa applicabile dal fisco va dal 3% al 15% del valore assunto da tali asset al 31 dicembre dell’anno oggetto della dichiarazione omessa.

Laddove i componenti siano situati in territori a fiscalità privilegiata allora la sanzione aumenta dal 6% al 30% del valore assunto dalle attività non dichiarate nel quadro.

Comunicazione tardiva del modello

Laddove non foste sicuri di evadere e ci stiate ripensando o semplicemente e perchè in buona fede non sapevate che anche questa tipologia di attività andasse indicata allora sappiate che avete comunque la possibilità di presentarlo al più entro 90 giorni dalla scadenza originaria della presentazione della dichiarazione.

Lo dico perchè spesso si pensa che le imposte che sono pagate all’estero o le dichiarazioni ivi presentate esauriscono l’obbligo dichiarativo in capo al contribuente. Purtroppo, come nel caso del quadro RW così non è in quanto persiste in capo alla persona fisica residente in Italia ma con attività all’etero un obbligo di monitoraggio fiscale verso il fisco italiano.

Il termine di 90 giorni vale sia nel caso in cui state presentano il modello 730 sia nel caso presentiate il modello UNICO. A titolo di esempio in questo secondo caso sappiamo che il termine naturale di scadenza della trasmissione telematica è il 30 settembre, per cui va da sé che avete di tempo fino al 31 dicembre per poterlo ugualmente trasmettere. parliamo in questo caso di una dichiarazione tariffa ma non vi potranno applicare le sanzioni piuttosto salate che vedete sopra.

La trasmissione tardiva del modello infatti vi esporrà ad una semplicissima sanzione di 258 euro come previsto dall’articolo 5, Dl 167/1990 che nel seguito si riporta per fornire maggiori chiarimenti: “2. La violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto nell’articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258 “.

Vi consiglio poi di leggere l’articolo contro le doppie imposizioni o per il rimborso del credito delle imposte pagate all’estero in quanto non di rado le convenzioni contro le doppie imposizioni sterilizzano la tassazione dei proventi ottenuti all’estero o riconoscono un credito di imposta per quelle eventualmente già pagate all’estero.

Come comportarsi in dichiarazione

Data la natura sera delle attività è ragionevole attendersi valori in valuta estera che dovranno essere indicati con il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del direttore dell’agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli i e ii del TUIR. se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello redditi persone fisiche 2017, il quadro rW deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il mod. 730/2017 , il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modelloredditi persone fisiche 2017 debitamente compilato (in tal caso il quadro rW costituisce un “quadro aggiuntivo” al modello 730).

Gli obblighi d’indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (art. 7 quater, comma 23, del decreto legge n.193 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225).

  • il quadro rW, se nel 2019 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria.

Infine, il quadro RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e nei casi in cui non sia dovuta l’imposta, ma il quadro vada comunque compilato ai fini del monitoraggio fiscale (art. 1 comma 16 legge n. 208 del 2015)  o dell’imposta sulle attività detenute all’estero (art. 19, commi da 13 a 22, dell’art. 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Lo Vediamo anche nel rimborso del credito di imposta per i lavoratori dipendenti esteri e questo è solo uno dei tanti esempi di attività.

Vi segnalo quindi una serie di articoli di approfondimento in funzione della tipologia di asset class detenuta all’estero

Omessa Compilazione Quadro RW: come comportarsi

Conti Correnti estero: cosa fare nella dichiarazione dei redditi

Immobile all’estero: come comportarsi nella dichiarazione dei redditi

IVIE e Immobili all’estero: come funziona la tassazione

Raddoppio termini decadenza accertamento quadro RW

I termini di scadenza per le azioni di accertamento raddoppiano in caso di omessa presentazione del quadro RW nel caso di investimenti e attività finanziarie detenuti in un paradiso fiscale. Le norme, come stabilito dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 8653 del 16 marzo 2022 lo prevede espressamente stabilendone anche l’efficacia retroattiva

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