Il primo modulo di revisione dell’Irpef ha introdotto modifiche legislative che hanno efficacia esclusivamente con riferimento all’anno 2024. Per gli anni successivi sarà necessario attendere i prossimi decreti attuativi della delega fiscale. Vediamo quali sono le novità più significative.
Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali per reddito superiori a 50mila euro
Una delle novità del 2024 riguarda la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri, per i redditi sopra i 50 mila euro, ovvero un taglio delle detrazioni di 260 euro.
L’articolo 2 del D.lgs. 216/2023 ha infatti apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50mila euro, che l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, sia ridotto di un importo forfettario pari a 260 euro, in relazione:
– agli oneri per i quali la detrazione è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale (escluse le spese sanitarie);
– alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
– ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
La modalità di decurtazione dei 260 euro prevede la sua applicazione sull’ammontare della detrazione dall’imposta lorda complessiva, spettante per l’anno 2024 e non sui singoli oneri.
La riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull’importo della detrazione come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR (ovvero sull’importo della detrazione già abbattuto in caso di reddito complessivo superiore a 120.000 euro) il quale dispone che la detrazione spetta:
a) per l’intero importo (della spesa sostenuta) qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro;
c) non compete alcuna detrazione, invece, se il reddito complessivo supera i 240.000 euro
In altri termini, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19% introdotta dalla manovra per il 2020 e regolata dal suddetto articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.
Determinazione del reddito complessivo – Oneri inclusi ed esclusi dalla riparametrazione
Ai fini della parametrazione che abbiamo esaminato, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, come specificato all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
La riduzione di 260 euro deve essere applicata dopo aver calcolato la parametrazione della spesa detraibile al reddito complessivo, secondo quanto stabilito dal citato articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.
Gli oneri esclusi dalla parametrazione, per i quali la detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, sono elencati nell’art. 15, co.1, lett. a) e b) e co. 1-ter, TUIR:
- interessi passivi su:
– su prestiti e mutui agrari;
– su mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale;
– su mutui ipotecari per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale;
- spese sanitarie.
Sono, invece, oneri soggetti alla riparametrazione (vale a dire oneri da riparametrare al reddito complessivo), quelli previsti all’art. 15, TUIR tra i quali:
– intermediazione immobiliare, spese veterinarie, funebri, istruzione non universitaria, istruzione universitaria, canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede, attività sportive dei ragazzi, canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale, acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, erogazioni liberali in favore di ONLUS, minori o maggiorenni con DSA, ecc.
In conclusione, per l’esercizio d’imposta 2024:
- fino ad un reddito complessivo (al netto del reddito abitazione principale) di 50mila euro, il contribuente non subirà decurtazioni delle detrazioni spettanti;
- per un reddito complessivo tra 50mila euro e 120mila euro il contribuente subirà una decurtazione in termini di detrazione (con esclusione delle spese sanitarie) spettanti pari a 260,00 euro;
- per un reddito complessivo tra 120 mila euro e 240 mila euro il contribuente subirà una doppia penalizzazione rappresentata innanzitutto dal decalage parametrico reddituale e ciò che residua sarà ulteriormente abbattuto per 260,00 euro;
- oltre il reddito complessivo di 240 mila euro, non spetta alcuna detrazione.
Quest’anno più che mai sarà utile per i contribuenti consultare commercialisti, consulenti del lavoro e centri di assistenza fiscale per vagliare tutte le possibilità di vantaggio fiscale di cui possono usufruire.