Perchè il ravvedimento conviene così tanto
Immaginate che nel caso della notifica dell’avviso bonario o comunicazione iniziale dell’agenzia delle entrate le sanzioni in esso contenute sono pari al 10 per cento dell’imposta o tassa omessa o pagata in ritardo. Se aspettate poi e vi notificano la cartella di pagamento la sanzione sale al 30 per cento. Nel ravvedimento, a seconda del momento in cui intendete ravvedervi le sanzioni vanno dallo 0,2% (se vi ravvedete il giorno dopo la scadenza) al 3,75%, per cui la convenienza è lampante.
Le sanzioni del ravvedimento operoso dell’Unico
Come anticipavo sopra a seconda del momento in cui vi ravvedete avrete a disposizione una serie di opzioni che possiamo sintetizzare nel seguito: Versamento delle imposte o tasse con Ravvedimento operoso entro i 14 giorni dalla scadenza del tributo: la sanzione sarà calcolata in misura pari allo 0,2% per ciascun giorno (esempio quindi al qurto giorno paggherete lo 0,8% perchè 0,2 x 4=o,8). Questo tipo di ravvedimento viene detto ravvedimento sprint ma è solo un uso chiamarlo così che si è generato nella pratica professionale.
Dopo il 14esimo giorno scatta il cosiddetto Ravvedimento operoso breve con una sanzione pari al 3% a patto che il versamento sia effettuato entro il trentesimo giorno dalla scadenza. Se il versamento delle imposte o tasse ricalcolate o versate in ritardo viene effettuato entro 90 giorni avremmo una sanzione pari allo 3,33%. Questo si chiama ravvedimento intermedio.
Dopo i 90 giorni la sanzione sale al 3,75% e resta tale fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione, dall’errore o dal ritardo nel versamento delle imposte o tasse derivanti dal modello Unico.
Elenco dei possibili ravvedimenti da effettuare
La tipologia di ravvedimento dipende dal momento in cui vi accorgete e volete ravvedervi dell’errore, dal tributo e dalla fattispecie. Nel seguito in sintesi potrete avere le seguenti tipologie di ravvedimenti:
Importante da sapere che per calcolare il ravvedimento operoso correttamente dovete prima sapere quale è la sanzione minima applicabile per l’errore che avete fatto. Solitamente è il 30% a cui poi applicherete 1/10, 1/8, 1/6, ecc a seconda del momento in cui decidete di ravvedervi.
Nel seguito quindi la tabella ipotizzando la sanzione minima ordinaria del 30% (come avviene per esempio per omessi o errati versamenti delle ritenute d’acconto o Iva)
Tipologia Ravvedimento | Entro quando | Sanzione | Sanzione ordinaria |
---|---|---|---|
Sprint | 15 giorni dalla scadenza ordinaria | 0,1% per ogni giorno dalla scadenza fino al 14esimo giorno | |
Semplificato | dal 15esimo al 30 giorni dalla scadenza | 1/10 | 3% |
Semplificato | < 90 giorni dalla scadenza | 1/9 | 3,33% |
Ordinario | < 1 anno dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+1) | 1/8 | 3,75% |
Ordinario | < 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2) | 1/7 | 4,29% |
Ordinario | < 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2) | 1/6 | 5% |
Ordinario | Dopo Procezzo Verbale Constatazione | 1/5 | 6% |
Il nuovo ravvedimento operoso vale però solo per i tributi, imposte e tasse gestite direttamente dall’amministrazione centrale o Agenzia delle Entrate per cui a titolo di esempio le imposte come l’IMU, la TARI, o la TASI non potranno benefiarne per cui varranno le vecchie regole che trovate qui sotto.
Nuove possibilità di ravvedimento
Nel 2014 sono state introdotte poi ulteriori opzioni per ravvedersi limitatamente alle imposte amministrate dall’agenzia delle entrate e semprechè il versamento sia effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore mediante il cosiddetto Ravvedimento ultrannuale e attraverso una sanzione che sale al 4,29%.
In ultima spiaggia e sempre alle stesse condizioni del precedente punto potete versare una sanzione pari al 5% entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.
Quali sono i tributi ravvedibili nel modello Unico
Stiamo parlando di tutti i tributi in esso contenuti per cui a titolo di esempio parliamo dell’Irpef, dell’Ires, dell?irap, dell’Iva, delel addizionali, dela cedolare ecc.
Compilazione del nuovo ravvedimento operoso (Leggi articolo)
Persone fisiche non residenti o iscritti all’AIRE
Vi segnalo il nuovo articolo dedicato alla risposta data ad un lettore in merito all’applicabilità del ravvedimento operoso a soggetti non residenti o iscritti all’AIRE
Codici tributo nel modello F24 del nuovo ravvedimento operoso
8901 | SANZIONE PECUNIARIA IRPEF |
8902 | SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF |
8903 | SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF |
8904 | SANZIONE PECUNIARIA IVA |
8905 | SANZIONE PECUNIARIA IRPEG |
8906 | SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTI DI IMPOSTA |
8907 | SANZIONE PECUNIARIA IRAP |
8908 | SANZIONE PECUNIARIA ALTRE II.DD. |
8910 | SANZIONE PECUNIARIA IVA FORFETARIA CONNESSA A IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI |
8911 | SANZIONI PECUNIARIE PER ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE ALL’IRAP E ALL’IVA |
8912 | SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA AL CODICE FISCALE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE ALL’IRAP E ALL’IVA |
8913 | SANZIONI PECUNIARIE IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI |
8915 | SANZIONE PECUNIARIA IRPEF RETTIFICA MODELLO 730 |
8916 | SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RETTIFICA MODELLO 730 |
8917 | SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’ IRPEF RETTIFICA MODELLO 730 |
8918 | IRES – SANZIONE PECUNIARIA |
8919 | SOMME A TITOLO DI SANZIONE-ART 33,C. 4, LETT. B, D.L. 30/09/2003 N.269-IRPEF |
8920 | SOMME A TITOLO DI SANZIONE-ART. 33, C. 4, LETT. B, D.L. N. 269/2003 – IRES |
8921 | SOMME A TITOLO DI SANZIONE ART. 33, C. 4, LETT. B, D.L. N. 269/2003 – IVA |
8922 | SOMME A TITOLO SANZIONE-ART. 33, C. 4, LETT. B, D.L. N. 269/2003-ADD. REG. IRPEF |
8924 | RAVVEDIMENTO – SANZIONE PER TARDIVA O OMESSA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI INCARICATI – ART. 7- BIS DEL D.LGS. 241/97-RIS. 338E DEL 21/11/2007 |
8925 | RAVVEDIMENTO – SANZIONE PER RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ E DELL’ASSEVERAZIONE IN MANIERA INFEDELE E VIOLAZIONI COMMESSE DAI SOSTITUTI NELL’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA FISCALE – ART. 39 C. 1, L. A-B, C. 3 DEL D.LGS. 241/97 – RIS. 338E DEL 21/11/2007 |
8926 | SANZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – RAVVEDIMENTO |
8927 | SANZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF- RAVVEDIMENTO PER RETTIFICA MODELLO 730 |
8928 | SANZIONE AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 4, LETTERA B), DEL DL 30/09/2003, N. 269- ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (RIS. N. 368/E DEL 12.12.07) |
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