Welfare aziendale e Detrazione Fiscale Spese sanitarie: come funziona e quando è possibile indicarle nel 730

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Avete avuto modo di leggere le interessanti agevolazioni fiscali previste sul welfare aziendale che in estrema sintesi consentono di beneficiare di una ridotta tassazione qualora i premi di risultato siano destinati a specifici servizi sanitari, assistenziali, sociali, per i figli etc. Le aziende ne stanno studiando l’implementazione da tempo e qualcuna già utilizza questo sistema riconoscendo dei vantaggi economici a coloro che destinano queste somme di denaro a tali servizi.

Come funziona la detrazione fiscale a fronte di rimborsi

Già nell’articolo dedicato alla detrazione fiscale delle spese sanitarie rimborsate dalle compagnie di assicurazione abbiamo spiegato la regola secondo cui le spese sanitarie sostenute a fronte di premi assicurativi versati dal datore di lavoro che non concorrono a formare il reddito imponibile del dipendente non danno diritto alla detrazione fiscale delle spese sanitarie in presenza di rimborsi se non limitatamente alla quota di scoperto assicurativo e secondo la regola della proporzione.

Sappiamo però  tuttavia che la prima voce di detrazione fiscale dopo le ristrutturazioni edilizie sono proprie le spese sanitarie che possono essere oggetto di rimborso da parte delle assicurazioni e che rientrano tra le spese che danno diritto a specifiche agevolazioni fiscali anche grazie alle agevolazioni sul welfare aziendale.

Le spese sanitarie sono di norma indicate nel 730 a patto che al momento della corresponsione abbiate indicato il codice fiscale vostro o del familiare a carico fiscalmente per il quale avete sostenuto. Se a fronte di queste versate dei premi ad assicurazioni sanitarie o lo fa il vostro datore di lavoro e voi beneficiate di rimborsi allora la spesa andrà inserita nella dichiarazione dei redditi al netto dei rimborsi ricevuti a fronte del sinistro assicurativo. Le compagnie di assicurazioni infatti comunicano all’agenzia delle entrate le somme riconosciute al proprio assicurazione che ha riconosciuto per effetto di una polizza.

Tuttavia non è così semplice e se andiamo più a fondo possiamo vedere come alcune polizze sanitarie danno diritto comunque alla detrazione fiscale dalle tasse anche in presenza di un rimborso ricevuto dall’assicurazione.

Se i contributi versati per l’assistenza sanitaria versati a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali concorrono alla formazione imponibile Irpef in quanto considerati benefit equiparati a redditi di lavoro dipendente, allora anche l’eventuale spesa sanitaria sarà detraibile pur in presenza di un rimborso assicurativo.

Tuttavia molto spessa sappiamo che i contributi assicurativi versati dal datore di lavoro fino all’importo di 3.615,20 euro concorrono al paniere di voci che non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF per cui non sono tassati in busta paga. Lo potete veder anche dalla vostra busta paga mensile dove dovrebbe comparire, se l’avete, la voce relativa all’assistenza sanitaria. Sulla stessa riga, se non vedete alcuna ritenuta effettuata significa che quella spesa non sta contribuendo alla formazione del reddito imponibile IRPEF. Conseguentemente non potrete nemmeno detrarvi l’eventuale spesa sanitaria o medica rimborsata rimborsata dalla compagnia di assicurazioni.

Questo vale sia nel caso in cui sia il dipendente sia nel caso sia il datore di lavoro ad effettuare il versamento.

Data la maggiore complessità del ragionamento è importante che verifichiate quali importi sono indicati nel 730 pre compilato contenuto nella vostra area riservata dell’agenzia delle entrate o dell’INPS.Esempio analogo lo abbiamo, seppur con un importo ridotto per i contributi versati alle associazioni o compagnie di mutuo soccorso il cui limite in questo caso è di  1.300 euro. Come si evince anche dalle istruzioni per la compilazione del modello 730 “Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso”.

Tali contributi sono da indicare nel quadro E o RE “Altri Oneri e spese” con il codice 22. Per i contributi associativi alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L’importo da indicare non può essere superiore a 1.300 euro.

Se tali contributi hanno concorso a formare il reddito imponibile, le spese – anche se rimborsate – sono detraibili. Così, si considerano rimaste a carico del contribuente, tra l’altro, le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o deduzioni. Allo stesso modo, la presenza di contributi non deducibili (ad esempio, pensionato Fasi) consente la detrazione delle spese sanitarie rimborsate.

Calcolo della quota detraibile

Per calcolare la quote effettivamente rimasto a carico del dipendente è necessario effettuare una serie di calcoli che se all’inizio possono sembrare complicati alla fine sono piuttosto logici.

Prima di tutto dovremmo calcolare il rapporto di detraibilità dato dal rapporto tra i contributi versati tassati in busta paga ed il totale contributi versati comprensivi degli eventuali contributi in sostituzione dei premi di produttività; questi ultimi non sono altro che i contributi o premio che il datore di lavoro riconosce per avere destinato le spese a servizi di welfare aziendale.

In buona sostanza la presenza del welfare aziendale non influisce sulla detraibilità del premio assicurativo eventualmente versato nè sul regime di imponibilità del contributo versato dal datore di lavoro a forme di assistenza sanitaria o di mutuo soccorso.

Istruzioni compilazione 730 2019

Nel seguito vi riporto le istruzioni per la compilazione del 730 relativo alle spese sanitarie rimborsate dalle compagnie di assicurazioni.

Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

  • le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
  • le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della Certificazione Unica 2019.

Il medesimo principio si applica anche nell’ipotesi di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1300 euro. L’erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi. Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all’importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i contributi associativi non abbiano un’univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.

Le spese sanitarie sostenute nel 2018 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell’importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l’intero importo, salvo poi indicare l’importo ricevuto nel rigo D7 codice 4 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si percepirà il rimborso.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

  • le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
  • le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

http://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/calcolo-detrazione-spese-mediche-rimborso-assicurazioni-sanitarie-calcolo/26814/

 

http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/quali-spese-mediche-deducibili-carico/4746/

 

http://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/spese-mediche-fuori-non-presenti/39622/

 

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