Tutto dipende da due fattori che sono la potenza sviluppata dall’impianto e l’autonomia dell’impianto rispetto al fabbricato sul quale insiste e pertanto in via indiretta anche la finalità con cui l’impianto è stato costruito.
Quando l’impianto non è autonomo ma una mera pertinenza del fabbricato
Se l’impianto sviluppa una potenza inferiore ai 3 Kw o la potenza nominale complessiva non supera tre volte il numero delle unità servite dall’impianto oppure per le installazioni ubicate al suolo non sono superati i limiti volumetrici definiti nella risoluzione del MEF 22 del 2012, allora l’impianto sarà considerato una mera pertinenza dell’immobile e non si dovrà procedere al versamento dell’IMU.
Quando l’impianto deve essere accatastato autonomamente
L’altra categoria invece riguarda l’applicazione dell’IMU per gli impianti di produzione di energia fotovoltaica che non fanno parte dell’immobile nel senco che la produzione di energia non va al proprietario dell’immobile o del fabbricato ma al prorpietario dell’impianto e che molto spesso vanta un diritto di superficie sull’immobile. Quelli autonomi andranno accatastati nelle categorie D1 o D10 per intenderci opifici e pagheranno l’IMU a seconda di come sono costruiti. Infatti laddove si tratti dell’utilizzo di lastrico solare si tratterà di un D1 mentre laddove parliamo di un impianto costruito a terra per esempio per l’attività agricola allora parleremo di D10. Gli impianti che sono integrati nell’immobile non devono essere accatastati separatamente e per tale motivo che non pagano l’IMU in quanto come sapete per il calcolo è indispensabile avere una categoria catatsale autonoma. Se non vi ricordate vi segnalo l’articolo dedicato al calcolo dell’IMU.
Impianti fotovoltaici autonomi: obbligatoria la variazione catastale
Laddove abbiate invece acquistato o concesso il diritto di superificie l’impinato si considera autonomo e il proprietario dovrà procedere alla creazione di una unità catastale auonoma che sconterà l’IMU nel senso che la dovrà calcolare e versare.
Quando effettuare la variazione catastale
Laddove abbiate intenzione di installare un impianto fotovoltaico non è necessario variare la rendita laddove l’immobile sia già censito. Tuttavia se l’impianto genera un incremento del valore dell’immobile superiore al 15% allora si dovrà presentare la richiesta di variazione catastale
Impianti fotovoltaici esenti dall’IMU
Gli impianti di produzione di energia fotovoltaica che sviluppano una potenza nominale inferiore ai 3 Kw sono esclusi dall’applicazione dell’IMU pertanto non dovranno procedere al versamento in quanto esenti.
Quanto vale la rendita catastale dell’impianto?
Se volete fare un rapido calcolo per fare una proiezione di quello che potrebbe essere il pagamento dell’IMU sull’impinato fotovoltaico potete considerare una rendita di 2 euro per ogni metro quadrato.
Chiarimenti da Assonime
Come in ogni situazione controversa Assonime entra nel merito della classificazione e con la propria circolare n. 8/2013 Assonime chiarisce che l’impinato fotovoltaico si qualifica come un bene immobile solo se è posto su di una struttura di sostegno insieme ad altri pannelli, collegato in serie e allacciato alla rete elettrica tramite un inverter. In tale ipotesi, infatti, l’istallazione è considerata parte di un complesso unitario, alla stregua delle turbine delle centrali elettriche.
Se l’impianto fotovoltaico è classificabile come di grandi dimensioni e pertanto la generazione di energia è destinata alla vendita allora deve essere classificto catastalmente come D/1 ossia come un Opifici. A tal proposito quidni il trattmento lo potete trovare nell’articolo dedicato proprio all’IMU sugli Opifici.
Laddove invece l’impinato sia destinato alla produzione di energia per il consumo domestico non hanno prima di tutto una propria autonomia catastale e di conseguenze non paganto IMU.
Fattispecie particolari: il diritto di superficie
Nel caso del diritto di superficie invece il discorso cambia in quanto l’IMU sarà pagato dal proprietario dell’area mentre l’impianto costruito sopra, nell’ipotesi in cui sia stato edificato al fine di produrre energia per la vendita come è molto naturale ritenere, allora si può parlare di autonomia catastale con contestuale frazionamento del fabbricato identificando il sub destinato ad accogliere l’impianto che in questo caso sarà accatastato come un F/5 con rendita catastale nulla mentre l’impianto sarà come detto sopra un D/1. Ci potrebbe quindi essere un differente calcolo laddove l’impianto ancora non sia stato costruito.
Vi segnalo inoltre gli articoli dedicati al calcolo dell’IMU e ai codici tributi IMU per effettuare il versamento.
in merito alla tassazione dei cf. a terra vorrei sottoporre i seguenti quesiti:
1- sembra che il valore della rendita sia calcolata sulla base del costo a kw. è noto che il valore di queste istallazioni diminuisce di anno in anno. chi aggiorna i valori di riferimento?
2- perchè ogni comune ha valori di riferimento differenti?
grazie.