Stufa a Pellet con doppia agevolazione: sconto in fattura e cumulabilità con Bonus mobili arredi

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Stufa pellet detrazione fiscale sconto in fattura e bonus mobili

Nel seguito vediamo quali sono le agevolazioni fiscali che scaturiscono dall’acquisto di una stufa a pellet e della possibile cumulabilità dei benefici fiscali connessi alle detrazioni fiscali e al superbonus e bonus mobili e arredi.

Questa volta rispondiamo ad una particolare domanda o meglio un caso particolare che, tuttavia potrebbe interessare ed essere fonte di chiarimento per molti di voi lettori contribuenti che si accingono a la compilazione della propria dichiarazione dei redditi 730, modello redditi pf o anche il modello unico.

Parliamo della possibilità di sfruttare un doppio beneficio fiscale connesso all’acquisto di una stufa a pellet.

Stufa a pellet e detrazioni fiscali: quando spettano e quali sono

La prima domanda che ci poniamo e se la stufa a pellet consenta lo sfruttamento della detrazione fiscale è definita all’interno dell’articolo 16-bis del Tuir. In altre parole dobbiamo rispondere alla domanda se la stufa a pellet soddisfi i requisiti per essere classificata come un intervento che consente la riduzione e il risparmio o la riqualificazione energetica del fabbricato oggetto di intervento.

Per quello che concerne la tipologia delle detrazioni fiscali l’acquisto di una stufa pellet dà diritto alla detrazione del 50% del costo effettivamente sostenuto e rimasto a carico dell’acquirente anche solo per il fatto di aver effettuato un intervento di manutenzione straordinaria sull’appartamento, casa o anche villa o più in generale di un immobile a destinazione residenziale o abitativa.

Tuttavia potrebbe anche rientrare nella detrazione fiscale IRPEF maggiore prevista per gli interventi di riqualificazione ed il risparmio energetico o anche per il super bonus.

Effettivamente la stufa a pellet è un impianto termico che può utilizzare fonti di energia rinnovabili.


Nel seguito vi indico le modalità di compilazione del modello unico qualora intendiate mantenere il beneficio fiscale così ottenuto effettuare la compilazione nella propria dichiarazione dei redditi attraverso la rateizzazione di questo credito per quote costanti annuali.

> Esempio calcolo e Compilazione Detrazione Risparmio energetico


Stufa a pellet: cessione del credito o sconto in fattura

Di rilevante e attuale interesse è la nuova possibilità introdotta dal decreto rilancio del 2010, anche se già esistente da un paio d’anni ma disapplicata, di procedere alla cessione del credito di imposta a soggetti terzi o richiedere lo sconto in fattura direttamente al fornitore del prodotto in questione.

La stufa pellet infatti e rientra nella categoria di prodotti che utilizzano fonti di energia rinnovabile che danno la possibilità di procedere alla cessione del credito a soggetti terzi quali, per esempio, banche, compagnie di assicurazioni, istituti finanziari e altri soggetti terzi in genere.

La cessione del credito fiscale derivante dall’acquisto di questo prodotto consente a chi non ha un reddito imponibile Irpef è sufficiente allo sfruttamento della detrazione fiscale, di beneficiarne comunque attraverso una vera e propria vendita dello stesso ad un altro soggetto. Qui di seguito potete leggere l’articolo dedicato alla guida alla cessione del credito fiscale.

Altra opzione del contribuente è quella di procedere alla richiesta dello sconto in fattura direttamente al fornitore del prodotto ossia al negozio o al distributore o al grossista della stufa a pellet. In questo caso il beneficio fiscale è immediatamente fruibile dal contribuente che si limiterà a pagare solamente la quota di prezzo scoperta dell’agevolazione fiscale.

Cessione del credito e bonus mobili e arredi

Come chiarito all’interno della circolare numero 30 del 2020 l’agenzia delle entrate ha avuto modo di fornire un importante chiarimento in merito alla cumulabilità dei benefici fiscali attualmente vigenti. A tal proposito l’agenzia ha risposto ad una serie di domande e anche al caso di un contribuente che fruisce della detrazione fiscale prevista dal sismabonus e quella del bonus mobili e arredi.

E’ la lettura congiunta della risposta al quesito 4.5.1. e al 5.1.7 che ci porta a fornire questa importante conclusione.

Cosa si intende per stufa a pellet? é un impianto di riscaldamento?

Ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dell’articolo 2 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come recentemente modificato dal d.lgs. 10 giugno 2020, n. 48, per impianto termico si intende: un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché
gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione
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il bonus mobili, spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus

Quali non sono considerati impianti termici

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.

Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati un impianto di riscaldamento.

Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW (cfr. Risoluzione 12 agosto 2009 n. 215/E).

Di conseguenza sarà possibile accedere al Superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico e che vi sia il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

Inoltre sempre nella stessa circolare l’agenzia delle entrate ha avuto odo di fornire anche un altro importante chiarimento da sapere che riguarda la cumulabilità.

Come si legge al punto 5.1.7 della circolare che trovate qui nel seguito da scaricare gratuitamente: “Considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico l’articolo 16-bis del Tuir costituisce la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia, il bonus mobili, spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Incentivi e Bonus sulla casa 

Prima di arrivare alla conclusione di questa lunga digressione vi segnalo nel seguito altri interessanti articoli che vi possono far risparmiare sulle tasse sulla casa:

Conclusioni

Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Tale possibilità è, peraltro, riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

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