Significa anche poter ottenere risparmio sulle tasse sempreché l’impianto rispetti alcune condizioni altrimenti si potrebbe rischiare di pagare più dell’energia prodotta o ceduta al gestore e qui vediamo perché fornendo alcuni chiarimenti.
Chiarimenti sulla tariffa incentivante dall’amministrazione finanziaria
Con la risoluzione numero 84 del 2012 vengono chiariti alcuni importanti passaggi nel trattamento fiscale delle somme riconosciute a titolo di tariffa incentivante a favore dei proprietari di pannelli fotovoltaici installati sui tetti, terrazzi o lavatoi di molti condomini distinguendo il trattamento in base alla potenza prodotta dall’impianti .
Nonostante infatti il valore dei benefici e delle tariffe incentivanti concesse dal legislatore si sia attenuato nel corso degli ultimi anni come se andasse più di moda o forse semplicemente per la carenza di disponibilità nelle casse dello Stato, si registrano comunque dei volumi di vendita di pannelli interessanti.
Essendo inoltre l’investimento iniziale rilevante non di rado si assiste ad un accordo tra i condomini sulla suddivisione delle spese per la costruzione e la spartizione dell’energia prodotto per l’uso del condominio e e con la cessione al GSE della maggiore energia prodotta.
La finalità delle agevolazioni fiscali sugli impianti fotovoltaici
Se prendete in considerazione il legislatore fiscale tutela e agevola soprattutto gli impianti di produzione non caratterizzati da intenzioni “speculative”, o meglio non finalizzati ad una produzione non industriale di energia, ma anche il cui intento non sia quello dei servire il condominio ma quello di essere solamente ceduta alla rete per ricavarne profitto.
Sulla base di questa premessa attua una distinzione tra impianti fotovoltaici che erogano alla rete energia con una potenza inferiore ai 20 Kw e utilizzati dal condominio che produce.
Impianti fotovoltaici condominiali di potenza inferiore ai 20 Kw (in uso al condominio)
Le somme percepite dal condominio a titolo di tariffa incentivante non hanno rilevanza fiscale per cui su queste non si dovranno pagare imposte dirette o indirette. Questo significa che non saranno soggette prima di tutto ad Irpef in capo al condomino che se le vede accreditare (o che sono depositate nelle casse del condominio e messe a disposizione dello stesso per altre finalità.
Impianti fotovoltaici condominiali non in uso al condominio
Qualora invece i condomini abbiano installato gli impianti fotovoltaici nel palazzo ma non abbiano provveduto ad attaccare le proprie utenze per utilizzare l’energia prodotta ossia si limitino a cedere solamente l’energia alla rete e godano del contributo derivante dalla tariffa incentivante non solo non potranno godere delle agevolazioni fiscali previste per il caso sopra ma saranno soggetti ad una serie di adempimenti amministrativi e burocratici che di seguito vi descrivo.
In questo caso il legislatore attribuisse all’accordo tra i condomini un carattere associativo che manifesta un intento imprenditoriale finalizzato alla produzione e vendita di energia al Gestore o GSE.
Questo implica che questa “associazione tra condomini” è come se costituisse una società i cui proventi rientrano nell’ambito di applicazione dell’Ires o imposte sul reddito delle società, aprire una partita Iva, presentare bilanci d’esercizio e dichiarazioni fiscali al pari di una srl o spa. Inoltre sarà obbligata anche ad emettere fattura nei confronti del GSE e ciò richiederà pertanto anche la tenuta della contabilità.
Insomma il fatto di non fruire prima di tutto dell’energia prodotta viene visto dall’imprenditore come un elemento che contraddistingue un intento speculativo all’implementazione di pannelli fotovoltaici in un condominio il che impedisce di fruire delle agevolazioni fiscali previste invece nei casi in cui solo la parte non utilizzata dai condomini e prodotta in eccesso viene ceduta.
Tale elemento pertanto è determinante nelle vostre decisioni di investimento e nell’organizzazione dell’operazione che potrebbe portare a costruire dei pannelli fotovoltaici nel vostro condominio.
Vi invito anche a prendere visione della circolare ministeriale 46 del 2007 che chiarisce questo aspetto e dà altri importanti chiarimenti riguardo al trattamento fiscale della tariffa incentivante e dei proventi derivanti dalla cessione di energia elettrica alla rete.
Vi indico anche un articolo precedentemente scritto su come richiedere la tariffa incentivante e
Il trattamento fiscale connesso alla erogazione del contributo tariffa incentivante |