Aggiornato il 22 Maggio 2014
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto di affitto o locazione l’imposta di registro pagata sui contratti di affitto o locazione di azienda (o ramo di azienda) di durata pluriennale di azienda non potrà essere rimborsata relativamente alla quota parte delle annualità successiva a quella in cui è avvenuta la risoluzione (Cfr. Sent Corte Costituzionale n. 461/2006).
Nel caso invece di contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale, il contribuente che ha corrisposto sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. (cfr. art. 17, comma 3, del D.P.R. 131/1986 (Testo Unico delle imposte di Registro), prevedendo espressamente il diritto al rimborso per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, ed escludendolo così per i contratti di locazione o affitto aventi altro oggetto.
Le due fattispecie si ritiene non siano paragonabili in quanto la disciplina della locazione degli immobili urbani ha un regime speciale, che prevede espressamente la possibilità di rimborso in caso di risoluzione anticipata del contratto pluriennale e prevede il pagamento in un’unica soluzione come una eccezione per le locazioni di immobili urbani.
Ricordiamoci che l’espressa previsione della facoltà prevista dal fisco di ripartire l’onere annualmente rende ancora meno certo la possibilità di ammettere lo steso comportamento per una fattispecie diversa.