Bonus Mobili e Arredi 2021
La Testo approvato della Manovra di Bilancio 2021 in vigore dal primo gennaio 2021 prevede la proroga del bonus mobili, arredi ed elettrodomestici anche per il 2021 con qualche novità.
Viene infatti previsto che il limite massimo di spesa attualmente fissato a 10 mila euro salga a 16 mila euro.
La percentuale di detrazione fiscale valida ai fini IRPEF resta invece invariata al 50% del costo sostenuto ed effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Per quello che concerne la tipologia di mobili ed elettrodomestici questi dovranno essere di categoria o classe energetica non inferiore ad A+. Per elettrodomestici si intende qualsiasi apparecchiatura dotata di etichettatura.
Quando si parla di classe energetica mi riferisca naturalmente agli elettrodomestici anche se sta prendendo piede anche la certificazione di alcuni rivestimenti, anche se al momento mi sento di escludere la categoria merceologica che comunque continua ad essere agevolata ma tramite la detrazione fiscale sulla ristrutturazioni edilizie.
Nulla cambia rispetto al passato per quello che concerne la previgente formulazione dell’agevolazione fiscale in oggetto. Per cui restano fermi i soggetti che possono beneficiare del bonus e le tipologie di interventi ammessi.
Proroga Bonus Mobili e Arredi 2020
La Legge di Bilancio 2020 ha previsto, come anticipato già nel consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2019 la Proroga Detrazione Fiscali IRPEF sugli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e case compreso anche ed il bonus mobili e arredi e viene introdotte il “bonus facciate” per il rifacimento delle facciate degli edifici.
Oltre a questo la Manovra di Bilancio 2020 introduce anche altre proroghe ed il nuovo bonus facciate. Al fine di favorire infatti gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità sono prorogate le agevolazioni fiscali e gli incentivi sulle ristrutturazioni attraverso:
- Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 per cento (da suddividere in 10 quote annuali).
- Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione al 50 o 65 per cento per gli interventi di efficienza energetica come l’installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori, di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti (da suddividere in 10 quote annuali), anche per gli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari
- Proroga per il 2020 della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione 4
- Introduzione per il 2020 di una detrazione dell’90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (“Bonus facciate“)
Per il Bonus Mobili e arredi la detrazione fiscale IRPEF spettante è sempre pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di spesa di euro 10.000. Il totale dei 10 mila euro deve essere riferito non al singolo acquisto ma al complesso delle spese sostenute in mobili e arredi. spese. La detrazione è suddivisa in dieci quote annuali costanti.
Nel caso in cui si voglia beneficiare dell’agevolazione fiscale su lavori iniziati nel 2019 ma i cui mobili arredi sono stati o si acquisteranno nel 2020 il tetto dei 10 mila euro deve considerare e quindi essere nettato di eventuali spese sostenute nel 2019 laddove per queste si sia già beneficiato del bonus. In poche parole non abbiamo 10 mila euro per ciascun anno di imposta come potrebbe essere logico pensare ma i 10 mila euro sono riferiti all’intervento nel suo insieme anche se a cavallo di due anni.
Novità dalla Manovra 2019
Approvata la Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili. 1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14: 1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» e, al terzo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2019»;
3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell’anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell’anno 2019»; b) all’articolo 16: 1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018», le parole: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2019», le parole: «anno 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018» e le parole: «nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019».
Art. 11 – (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili). L’articolo dispone la proroga, per l’anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Novità 2018
Nella Legge di Bilancio non è stata inserita la proroga per questa tipologia di agevolazioni per cui non posso che consigliarvi, qualora siate interessati da lavori di anticipare l’acquisto il più possibile per cercarla ugualmente di sfruttare l’agevolazione. Tuttavia è stata prorogato il Bonus Mobili e Arredi ordinario anche per il 2018 il cui link viene di seguito riportato:
http://www.tasse-fisco.com/incentivi/nuovo-bonus-fiscale-2013-mobili-e-arredi-guida-risparmio/14660/
Novità 2017
Con la legge di Bilancio 2017 DL 193 del 2016 le spese agevolabili saranno quelleare. sostenute fino al 31 dicembre 2017. Purtroppo in sede di conversione la detrazione fiscale per le giovani coppie under 35 non è stata estesa anche alle spese sostenute dal primo gennaio 2017 che hanno acquistato mobili destinati alle abitazioni anche in mancanza di interventi di ristrutturazione. Tuttavia potrete acquistare mobili ed elettrodomestici di classe energetica A+ o A per i forni seguendo le stesse caratteristiche viste nell’articolo dedicato al bonus per mobili e arredi ma solo per i lavori di ristrutturazione iniziati a partire dal primo gennaio 2016; quelli prima sono fuori.
La detrazione fiscale in questione è stata prorogata dalla Legge 232 del 2016 che individua per tutto il 2017 il periodo entro cui poter effettuare gli acquisti limitatamente però ai mobili e grandi elettrodomestici acquistati nell’ambito di lavori per recupero del patrimonio edilizio eseguiti nel 2016 e nel 2017.
Cos’è il Bonus Fiscale per le giovane coppie:
In cosa consiste il bonus mobili per le giovani coppie? La nuova legge di stabilità 2016 non solo conferma anche per l’anno di imposta successivo i benefici fiscali per le ristrutturazioni edilizie per il risparmio energetico per il bonus mobili ma introduce anche una nuova categoria di soggetti che potranno beneficiare con qualche limitazione che vedremo in seguito del bonus per l’acquisto di mobili e arredi.
Differenza sostanziale con il precedente Bonus sui mobili e arredi
La differenza sostanziale a mio avviso deriva dal fatto che questa nuova agevolazione fiscale differisce dalla precedente (ancora in vigore anche per il 2016 a meno di ulteriori proroghe) in quanto questa ha ad oggetto l’acquisto di mobili e arredi destinati all’arredamento dell’abitazione principale della giovane coppia ma non comprende anche l’acquisto di grandi elettrodomestici.
L’acquisto di grandi elettrodomestici (ricordo he devono essere di classe energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni a meno di elettrodomestici per i quali l’etichettatura energetica non sia prevista) se volete che sia agevolato fiscalmente deve essere calato all’interno di una ristrutturazione edilizia: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Chi può beneficiare del bonus mobili per le giovani coppie
Assoluta novità nel nuovo disegno di legge e che potranno beneficiare di questo nuovo bonus le giovani coppie sia sposate che non sposate ossia cosiddetti conviventi more uxorio, che stiano insieme sia che siano conviventi da almeno tre anni e che acquistino una casa ad adibire alla propria abitazione principale.
I casi che si potrebbero presentare leggendo la norma sono:
- Giovane coppia sposata: basta che siano coniugati nell’anno 2016. Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni.
- Giovane coppia convivente more uxorio da almeno tre anni la cui condizione dovrà essere attestata da uno stato di famiglia da cui si deduca ciò. Vale comunque anche l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. La sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore ma anche successiva alla data di acquisto dei mobili.
La detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti di seguito elencati, i quali si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. La sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili. In particolare è necessario
L’Autocertificazione sulla convivenza
Sarà necessario essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni e deve essere valida nell’anno di fruizione dell’agevolazione ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per le coppie conviventi almeno uno dei due conviventi almeno uno dei due non deve aver compiuto 35 anni nell’anno di fruizione dell’agevolazione.
Il requisito dei 35 anni di età è soddisfatto da tutti quei soggetti che compiono 35 anni nell’anno 2016, indipendentemente dal giorno del 2016 e dal momento rispetto alla fruizione dell’agevolazione.
Nel caso di coppie sposate invece non vale i vincolo triennale ma è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016.
L’acquisto della casa
Non importa come si è divenuti proprietari dell’immobile essendo ininfluente se per donazione, a titolo gratuito o oneroso, usufrutto o altro diritto e neanche che l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi.
In quest’ultimo caso però l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016.
Non importa se la casa è stata acquistata nel 2015: l’acquisto dell’unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell’anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell’anno 2015. La fruizione dell’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2015 si deve ritenere consentita in base a considerazioni di ordine sistematico che tengono conto del fatto che, nell’ambito del TUIR, previsioni agevolative, quali quelle in materia di detrazione degli interessi di mutuo, consentono che intercorra un arco di tempo di dodici mesi tra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale.
Per quanto concerne i termini entro i quali l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia si ritiene che tale destinazione debba sussistere in linea di principio nell’anno 2016 o di fruizione dell’agevolazione.
Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere un arco di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell’agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d’imposta ossia entro il 30 settembre 2017.
Non capisco sinceramente perché non estenderla all’anno intero ma introdurre questo termine anche perché dovrebbe sempre prevalere l’autonomia dei periodi di imposta. L’agenzia delle entrate tuttavia spiega che questa scelta o meglio, loro interpretazione è perché tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la fruizione della detrazione stessa.
Come si verifica che siete insieme da almeno tre anni che siete conviventi
La prova della convivenza naturalmente sarà riscontrata attraverso i dati presenti nelle anagrafi tributarie e catastali in cui dovrà emergere che le persone che vorranno beneficiare di questi incentivi hanno la medesima residenza fiscale da almeno tre anni. Non vale se vi lasciate durante i tre anni… (scherzo!). Non credo che ci siano verifiche che vadano al di là del requisito della residenza e dell’età per cui potete anche litigare ed il fisco non vi dirà niente.
Il beneficio non è chiaro se valga non solo per le coppie di fatto sulle abitazioni acquistati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto oppure se debba essere circoscritto agli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2016.
Almeno una persona della coppia convivente deve avere meno di 35 anni
È interessante in questo caso come il legislatore prenda in considerazione il fatto che, a differenza di decine di anni fa, la composizione di nuclei familiari sia piuttosto variegata, per cui definisce che almeno uno dei due conviventi debba avere 35 anni per beneficiare del bonus mobili, acconsentendo pertanto la fruizione del beneficio anche per le coppie dove lui con lei hanno più di 35 anni e magari stanno insieme a una di 25…Lo so che molti di voi staranno pensando “beati loro!” ma questo è un altro tema…
Spero che a questo punto sia oggetto di chiarimento in quanto le domande rispetto alla possibilità di fruire del bonus fiscale per l’acquisto di mobili e arredi da parte delle giovani coppie su immobili già posseduti o di cui già proprietari siano in possesso è un dubbio che interessa molte persone, lo sappiamo dalle tante domande che arrivano nella nostra casella di posta e alle quali possiamo rispondere appunto con articoli come questo.
Da ulteriori chiarimenti sembrerebbe che sia determinante che almeno uno dei due non non abbia superato i 35 anni di età e dove il 35esimo compleanno non deve ricadere nel 2016, indipendentemente dal giorno dell’anno.
Entrambi devono essere titolari del diritto di proprietà sull’abitazione
Non è chiaro dalla lettura della norma se entrambi i conviventi devono essere proprietari dell’abitazione oppure è sufficiente che anche solo un convivente tra i due sia il proprietario della casa. Dal tenore della norma mi sentirei di escludere l’ipotesi più restrittiva dell’interpretazione in quanto la finalità del disposto normativo è quella di agevolare le giovani coppie con qusto bonus mobili, indipendentemente dallo status economico e dalla condizione economica di uno dei due.
Quanto vale il bonus fiscale per i mobili… cioè quanto risparmio?
Il beneficio fiscale si applica attraverso una detrazione fiscale del 50% limitatamente agli acquisti inferiori a € 8000 il che vuol dire che se come immagino spenderete tutti questi soldi
Potrete detrarvi € 4000 ciascuno nella misura del 50% in 10 anni per quote di pari importo.
Senza troppi giri di parole, vuol dire che fatta 8000 la spesa ciascuno di voi ogni anno si porterà a casa una detrazione pari a € 2000 in dieci anni pari a € 200 ogni anno, il che significa che il legislatore sta regalando € 20 al mese… praticamente un abbonamento a sky cinema o un filetto di carne in più al mese. Certo che comunque è sempre meglio di niente!
Altro dubbio da chiarire è se i beni oggetto di agevolazione fiscale siano gli stessi che sono contenuti nel dettato di norme che contraddistingue il cosiddetto bonus mobili in pratica ci si chiede se anche gli elettrodomestici faranno parte del complesso di beni che una volta acquistati potranno essere oggetto di detrazione fiscale del 50%.
L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l’importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.
Non importa quale dei due conviventi acquisti materialmente i mobili anche se diverso dal proprietario di casa e anche se è quello che ha superato i 35 anni d’età.
Come devo pagare questi mobili
Nel silenzio della norma rispetto alle modalità di pagamento sembrerebbe che la metodologia per effettuare il pagamento sia la stessa del bonifico parlante ossia del bonifico bancario effettuato indicando che l’acquisto è’ effettuato fruendo delle detrazioni fiscali del 50%. In genere le banche quando effettuare il bonifico tramite Internet danno la possibilità o indicando con una crocetta aprendo un menu a tendina se il bonifico che state effettuando serve per fruire delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia o per risparmiar . In questo caso dovete indicare quella della ristrutturazione edilizia con detrazione al 50%. non credo infatti che la banca aggiornerà riprovi sistema inserendo anche questa previsione normativa. é stato chiarito tuttavia dall’agenzia delle entrate che per il bonifico in questione non è obbligatorio utilizzare la metodologia del bonifico parlante soggetto ritenuta ma si dovrà procedere con bonifico o carta di credito o carte di debito.
La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Se vi sbagliate ad indicare il riferimento normativo nella causale del bonifico: come fare?
Se vi sbagliate ad indicare la causale del bonifico in pratica se scambiate la ristrutturazione con il risparmio energetico non temete la detrazione varrà comunque come chiarito dalla Circolare n. 11 del 2014 dell’agenzia delle entrate, tuttavia dovrete stare attenti poi a non prendervi maggiori detrazione della dichiarazione dei redditi il che sarebbe un problema ben più grande in quanto potrebbe esporvi a sanzioni per indebita detrazione fiscale.
Da quando posso iniziare ad effettuare l’acquisto
Agevolazione fiscale per le giovani coppie a valore dal 1 gennaio 2016 e quindi per tutti i pagamenti effettuati a partire da quella data, pertanto qualora foste intenzionati effettuare degli acquisti potreste in linea teorica effettuarli anche adesso ma vi consiglierei di posticipare il pagamento al giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016.
Tempistiche tra Acquisto di arredi e Inizio dei lavori
E’ bene evidenziare che l’amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire gli aspetti legati alla tempistica da rispettare tra acquisto di arredi e beni e inizio dei lavori con apposita circolare per cui sarà possibile effettuare le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’appartamento, a condizione che siano stati già avviati i lavori sull’immobile cui detti beni sono destinati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo (circolare 29/E del 2013). Tuttavia non mi trovano proprio d’accordo perché non possono obbligarmi a rinunciare per esempio ad una proposta allettante per l’acquisto a tempo di un arredo solo perché la ditta ha ritardato con i lavori. Ciò che andrebbe salvaguardato dovrebbe essere solo l’autonomia dei periodi di imposta e non anche queste differenze temporali. Quando acquistiamo una casa e la ristrutturiamo non è detto che i passi siano tutti precisamente consequenziali.
Quali beni posso acquistare tra mobili e arredi
Nel seguito una lista anche se per entrare più nel dettaglio potete farvi un’idea delll’elenco che trovate nell’articolo dedicato al bonus fiscale mobili e arredi precedente a questo. Troverete un elenco dettagliato dei beni che sono oggetto ancora del nuovo Bonus mobili e arredi istituito prima di questo previsto per le giovani coppie.
La detrazione fiscale vale per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia ma non anche per le spese per l’acquisto di grandi elettrodomestici. L’acquisto, come detto in premessa, può essere effettuato anche prima del rispetto dei requisiti
Cosa posso acquistare
A titolo di esmepio vi segnalo questo anche se potete leggere poi l’approfondimento nell’articolo proprio dedicato al bonus mobili di cui questo ne rappresenta una derivazione.
Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Vi invito a leggere la circolare 7 del 2016 in cui sono riportati alcuni importante chiarimenti in merito alle tante domande che caratterizzano questo incentivi fiscale molto interessante. Soprattutto per quello che concerne l’insieme di beni che è possibile acquistare che non estenderà, come nel caso dell’altra agevolazione fiscale Bonus mobili e arredi, in questo caso non si estenderà ai grandi elettrodomestici. Anche qui non si capisce la tesi restrittiva che è stata fornita dall’agenzia delle entrate in merito all’esclusione dei grandi elettrodomestici.
Tuttavia è possibile cumulare l’agevolazione con quella classica del bonus mobili e arredi e, appunto elettrodomestici se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse
Novità dopo la Legge sulle coppie di fatto e Unioni civili
Vi segnalo l’articolo dedicato alle detrazioni fiscali per le coppie di fatto e conviventi.
Nel frattempo vi anticipo che il bonus fiscale mobili e arredi per le giovani coppie dopo l’entrata in vigore della Legge 76 del 2016 è esteso anche a chi non è sposato ma civilmente unito ovvero anche i conviventi more uxorio. Per cui da oggi in poi dovremmo interpretare le norme assimilando alla parole coniuge anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sempre che tale unione sia in essere dal 2016 anche se effettivamente si dice che “l’unione civile sia stata validamente costituita nell’anno 2016” ma va da se a mio modesto avviso che sia estendibile anche a quelle costituite prima.
Riepilogando i requisiti quindi richiesti dalla norma in commento alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 76 del 2016 sono che i richiedenti l’agevolazione dovranno:
- essere una coppia coniugata oppure coppia convivente more uxorio (da provare con stato di famiglia o autocertificazione) da almeno tre anni nel 2016
- non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età nel 201;
- aver acquistato una casa da adibire ad abitazione principale.
Potete comunque approfondire anche le altre agevolazioni e benefici fiscali per le coppie di fatto, conviventi e unioni civili.
Sintesi coppie di fatto
La detrazione fiscale per mobili e arredi opera nella misura del 50% per un importo massimo di euro 10 Iva compresa. Potranno fruirne coloro che hanno iniziato i lavori di ristrutturazione su immobili di proprietà ed hanno effettivamente sostenuto le spese. Possono essere ammessi al beneficio anche i coniugi a carico e i conviventi uniti civilmente prima dell’inizio dei lavori.
Articoli correlati
Vi segnalo pertanto come articolo correlato a questo, quello dedicato alla guida alla fruizione del bonus fiscale mobili e arredi, quello relativo alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edelizie e quello relativo alla detrazione fiscale per il risparmio energetico (oggi al 65%), tutte misure fiscali che sono state confermate anche per l’anno di imposta 2016.
Buongiorno, scusate la domanda ma anche leggendo la norma mi sorge il dubbio. Se invece di acquistare una casa gia esistente, io me la costruisco nuova nel 2016 e vado a viverci entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi 2017,
riesco a usufruire del bonus giovani coppie? sempre prima casa rimane con mutuo annesso :-(
Grazie
Buongiorno, mi chiamo Alice, ho 28 anni e il mio fidanzato 34.
Noi non conviviamo ancora, ma, io sono in dolce attesa e vorremmo acquistare un appartamento.
la domanda è: rientriamo nella categoria di chi può avere il bonus per arredare la casa?
cordiali saluti
Corretto, come può trovare nell’articolo che ho aggiornato giorni fa alla luce della circolare del 31 marzo u.s.
Buongiorno,
nella circolare del 31 marzo l’Agenzia delle Entrate dice che non è possibile cumulare, per lo stesso immobile, le agevolazioni Bonus Mobili Ristrutturazione con Bonus Mobili Giovani Coppie, anche se riferito ad acquisti diversi.
Cioè non posso agganciare cucina ed elettrodomestici al Bonus Mobili Ristrutturazione se abbino Camera da letto e altri mobili al Bonus Mobili Giovani coppie.
Ma in realtà la norma non parla da nessuna parte di “non cumulabilità” relativamente all’immobile, ma parla genericamente di non cumulabilità tra i due bonus mobili. In questo caso, io intendo, che per lo STESSO acquisto non posso cumulare gli stessi benefici (ad esempio la caldaia a condensazione beneficerà o del 50% o del 65%).
Inoltre, in casi simili, tutte le volte che il legislatore intendeva mettere dei limiti cumulativi sull’immobile, l’ha scritto sempre chiaramente nella norma.
Quindi, secondo me, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate mi sembra abbastanza restrittiva ma soprattutto priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Buongiorno,
per quanto riguarda l’acquisto di mobili per giovani coppie,
con la nuova circolare del 31 marzo, mi pare di capire, non ci sia bisogno di alcun bonifico particolare per pagare i mobili, ma che possa andare bene il classico bonifico.
E’ corretto?
Grazie
Se non le da altre opzioni (cosa che mi sembra strana) inserisca quella
Buongiorno e ben risentito.
Caro moderatore abbiamo “toppato” entrambi: la circolare pubblicata dall’Agenzia il 31 marzo spiega che il non aver superato i 35 anni vuol dire compiere il 35° compleanno nel 2016.
Questo è il link alla circolare: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/marzo+2016/circolare+7e+del+31+marzo+2016/Circolare+N_7+E+DEL+31+MAR+2016.pdf
Per Alberto: l’accatastamento dell’immobile equivale all’acquisto. Potresti aver diritto a patto che l’immobile divenga prima casa entro il maggio 2017.
Buongiorno è possibile sapere quale riferimento mettere nella causale per il bonifico? E’ sempre la legge 214/11 la mia banca online non mi da altri riferimenti.
Buongiorno,vorrei sapere se si puo’ fruire del bonus mobili per la costruzione di una prima casa o solamente sull’acquisto ?grazie
Buongiorno,
Innanzitutto grazie per l’articolo. Approfitto di questo spazio per sottoporre alcune domande:
1- premetto che io e il mio fidanzato (entrambi sotto i 35 anni) abbiamo acquistato casa a settembre 2015 e come accordi con i venditori entreremo in possesso dell’immobile a maggio 2016. Nei mesi di giugno-luglio 2016 acquisteremo tutti i mobili e gli elettrodomestici per arredare la casa e a settembre 2016 ci sposeremo..quindi solo da settembre 2016 inizieremo a vivrere insieme… Stando all’articolo non abbiamo diritto ad usufruire di queste agevolazioni fiscali perchè non conviviamo da almeno 3 anni?
2- questo bonus è fruibile a prescindere che si facciano ristrutturazioni edili?
3- come solito molti mobilifici chiedono un acconto e poi un saldo dell’importo totale, quindi in teoria più di un pagamento relativo alla medesima fattura..da quello che so, solitamente per accedere a detrazioni è necessario effettuare il pagamento della fattura in unica soluzione..è così anche per questa agevolazione? devo farmi fare una fattura per ogni pagamento oppure è sufficiente allegare la fattura con i vari pagamenti?
4- x usufruire delle detrazioni è sufficiente allegare tutta la relativa documentazione durante la compilazione del 730 o ci sono altre procedure?
Mi scuso per la banalità di alcuni quesiti ma non ho esperienza in materia.
Grazie mille in anticipo
Saluti
Se non sono sicuro io mi recherei direttamente in agenzia delle entrate a chiedere come comportarmi
Anch’io ho dubbi riguardo alla possibilità di detrazione per coppie già sposate ma non da tre anni oppure che si sposeranno nel 2016, sempre acquistando la casa nel corrente anno.
C’e’ possibilità di inviare il quesito direttamente all’Agenzia delle Entrate con speranza di risposta certa ?
:-)….quella foto l’ho vista è stata fantastica ma dubito che il commento sia stato vero.
Perché purtroppo viviamo in Italia dove le leggi, che vengono scritte e votate anche da gente che confonde Jim Morrison con un delinquente qualunque, sono sempre soggette ad interpretazione.
E sono sicuro che al 99% anche l’agenzia delle entrate convertirà il non superiore a 35 anni con il non aver compiuto 35 anni.
Mi scusi ma se legge questo direttamente sulla norma perché parliamo di orientamento?
Io se dovessi prendere delle decisioni di acquisto o di investimento leggerei prima di tutto la norma e non mi affiderei a dei blog e men che meno a testate giornalistiche dove probabilmente scrivo giornalisti che la pensano ed interpretano in modo diverso. Così facendo sono certo che formerà autonomamente il suo giudizio e non rischierà di prendere sanzioni. Sicuramente lei ha già fatto un passaggio che molti non fanno e che io auspico sempre….leggere la norma…è determinante.
Buongiorno.
La legge di stabilità afferma che la detrazione spetta alle coppie in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni. Il vostro articolo conferma questo orientamento laddove affermate che “almeno uno dei due conviventi debba avere 35 anni per beneficiare del bonus mobili”.
Io, certamente per convenienza, sono concorde con la vostra interpretazione.
Tuttavia, la maggior parte degli articoli pubblicati sull’argomento, anche da testate molto accreditate come il sole24ore, parla di under 35 il che escluderebbe tutti i soggetti dal giorno del compimento del 35° anno di età.
Quale interpretazione è quella da ritenersi corretta?
Buongiorno.
1) Leggendo il testo del Decreto Legge:
“Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni.”
Potrebbe valere l’interpretazione più favorevole in cui il “da almeno tre anni” si riferisca solo alle coppie more uxorio e non a quelle sposate ???
E dunque anche i neo sposi che compreranno casa e poi l’arrederanno avranno diritto al bonus ?
Ho letto in giro che ancora il legislatore non si è espresso a riguardo e ci sono interpretazioni contraddittorie.
Mi sà dire quando e chi metterà fine a questa querele ?
2) Inoltre Rientrano anche gli elettrodomestici in questo bonus ?
Grazie Mille
Beato lei se è così sicuro dell’interpretazione… per me, la frase “coppie sposate o conviventi da almeno 3 anni” può essere interpretata in 2 modi:
1) “coppie sposate” ovvero “coppie conviventi da almeno 3 anni”
2) coppie, sia “sposate che non sposate”, conviventi da almeno 3 anni
e nel testo della legge, come in quest’articolo, non mi sembra questo punto sia chiarito perfettamente.
Grazie lo stesso.
Il legislatore ha definito sia il momento sia la definizione di giovani coppie e nell’articolo la trova scritta.
Buonasera,
vorrei sapere se una coppia sposata (entrambe i coniugi minori di 35 anni ma non convivente da almeno tre anni) può usufruire del bonus per giovani coppie per l’acquisto di una cucina?
Inoltre il commercialista parlava di detrazioni del 50% fino ad massimo di 16.000€.
Buongiorno.
Vorrei rappresentarLe alcuni dubbi in riferimento al nuovo “Bonus mobili giovani coppie”:
1) coppie sposate o conviventi da almeno 3 anni: la convivenza è una discriminante per le coppie conviventi o si intende anche per le coppie “sposate”?
2) nel caso non sia necessaria per le coppie sposate: bisogna essere sposati prima dell’acquisto dei mobili o al momento della richiesta della detrazione?
Nel mio caso specifico acquisterò casa e mobili a febbraio 2016, mi sposerò a settembre 2016. Grazie.
Buongiorno, premesso che non ho nessun documento che attesti che sono insieme alla mia compagna da N anni, di recente abbiamo acquistato una casa (di nuova costruzione) e ci chiedevamo se c’è una remota possibilità di poter usufruire del bonus fiscale 2016 sia per quanto riguarda l’acquisto di elettrodomestici che di mobili. Entrambi abbiamo meno di 35 anni. Grazie in anticipo.
MI sembrerebbe un po’ riduttivo e non centrerebbe la ratio normativa.IN punto di diritto ci starebbe anche quello chele riporta ma ai fini della applicazione di questa agevolazione la vedo dura e mi attesterei al singolo disposto normativo.
buonasera,
vorrei sapere come fa a dire che per comprovare la realizzazione del nucleo familiare la residenza fiscale deve essere uguale da più di 3 anni. Mi vien da dire che anche due amici che vivono insieme (con residenza fiscale uguale ) da 3 anni in una casa in affitto e comprano insieme una casa ne hanno diritto. C’è una legge che sancisce come e quando un nucleo familiare si crea?
Nel articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 viene scritto
Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da
vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi
dimora abituale nello
stesso comune.
Secondo me anche un contratto di affitto cointestato può comprovare una convivenza.