Aggiornato il 17 Maggio 2021
Come posso utilizzare il Bonus Baby Sitter o il Bonus Centri Estivi e fino a quanto vale e come mi viene effettivamente pagato? Sono alcune domande dei lettori che sono curiosi di capire come funziona questa nuova agevolazione. La modalità di fruizione del bonus baby sitter prevede un accredito sul “Libretto di Famiglia” per i servizi richiesti di baby-sitting.
Fondamentale quindi aprire il proprio libretto di famiglia presso l’INPS. Nel seguito link al sito per aprire il libretto di famiglia.
Rientrano nel beneficio per cui possono essere pagate con il vaucher baby sitter le prestazioni effettuate dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020.
Tuttavia c’è da spettarsi che sarà prorogata l’agevolazione in vista della ripresa della scuola qualora si optasse per un rientro scaglionato o a giorni alterni come ipotizzato nei mesi scorsi.
Per farsi pagare il bonus Baby sitter come anche il bonus per i centri estivi si dovrà procedere preliminarmente all’attivazione del libretto di famiglia previsto dall’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017.
Il genitore richiedente, detto anche utilizzatore, e il prestatore che potrà essere anche un nonno o uno zio oltreché ad un estraneo dovranno entrambi registrarsi al sito dell’INPS ed effettuare la cosiddetta procedura di appropriazione del bonus e la rendicontazione
delle prestazioni.
Per conoscere ancora più approfonditamente potete vedere o leggere il tutorial che l’INPS ha preparato o leggere anche la circolare n. 44/2020, nel messaggio n. 2350/2020 e mediante il tutorial che illustra tutti i passaggi.
Circolare INPS numero 44 del 24-03-2020
Le prestazioni che saranno pagate con il libretto di famiglie sono quelle erogate dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020.
Non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 54-bis, comma 5, del decreto-legge n. 50/2017, quindi ai soli fini del bonus baby-sitting Covid-19 è possibile l’impiego di soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Rimangono fermi gli altri limiti previsti per le prestazioni di lavoro occasionale.
In via ulteriore, su conforme parere ministeriale, si chiarisce la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente,
separato/divorziato).
In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento.
Questo significa che potranno essere pagati nonni e zii o altri familiari oltre a terzi estranei al nucleo familiare purchè non siano conviventi.
RICORDA – al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus babysitting Covid 19” per il pagamento della prestazione. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020
Attivazione del Libretto di famiglia
Circolare Inps numero 73 del 17-06-2020
Libretto di Famiglia Fonte Normativa articolo 54-bis del Decreto-Legge n. 50/2017