Aggiornato il 4 Maggio 2023
Per ottenere il contrassegno di invalidità sarà necessario presentare apposita domanda allegando la documentazione medica attestante la presenza di un handicap tra quelli sotto riportati.
Sarà poi un’apposita commissioni medica a valutare la presenza di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
Qui vediamo di fornire alcuni importanti chiarimenti sul funzionamento e rilascio del contrassegno di invalidità
Requisiti
sarà necessario preliminarmente dotarsi dell’apposita certificazione riguardante una delle voci che danno diritto al contrassegno e che variano in relazione alla tipologia e grado di disabilità riscontrata dalla USL competente.
Le tipologie delle “voci fiscali” certificabili sono diverse in base alla natura del verbale e delle condizioni sanitarie previste da specifiche leggi, come di seguito specificato.
Verbali di invalidità civile
Affetti da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (articolo 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495).
Ipovedenti gravi (articolo 4, legge 3 aprile 2001, n. 138).
Ipovedenti medio-gravi (articolo 5, legge 138/2001).
Ipovedenti lievi (articolo 6, legge 138/2001).
Verbali di Handicap
Portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 495/1992).
Ipovedenti gravi (articolo 4, legge 138/2001).
Ipovedenti medio-gravi (articolo 5, legge 138/2001).
Ipovedenti lievi (articolo 6, legge 138/2001).
Verbali di cecità
Invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 495/1992).
Solo nel caso in cui il giudizio medico legale relativo alla domanda di cecità sia stato «privo delle minorazioni visive previste dalla legge 27 maggio 1970 n. 382 – non cieco civile» sono certificabili:
Ipovedenti gravi (articolo 4, legge 138/2001);
Ipovedenti medio-gravi (articolo 5, legge 138/2001);
Ipovedenti lievi (articolo 6, legge 138/2001).
Verbali di sordità
Invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 495/1992).
Verbali di disabilità
Invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 388/2000).
Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 495/1992).
Ipovedenti gravi (articolo 4, legge 138/2001).
Ipovedenti medio-gravi (articolo 5, legge 138/2001).
Ipovedenti lievi (articolo 6, legge 138/2001).
Come vedete per ciascuna tipologia di handicap sono identificate anche le casistiche in cui l’handicap viene definito grave.
Grazie al contrassegno invalidi sarà possibile accedere ad alcune agevolazioni fiscali che vanno dall’esenzione del ticket per la sosta o alla possibilità di pagare imposte e tasse ridotte, accedere a zone ZTL anche al di fuori degli orari comuni o anche consentire la sosta in appositi spazi appositamente dedicati.
Come richiedere il contrassegno
come disciplinato dal comma 2 dell’articolo 381 del DPR 392 “Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle
persone invalide con capacita’ di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario da parte di una commissione ad hoc. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito “contrassegno invalidi” di cui alla figura V.4.
L’indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di “simbolo di accessibilita’” di cui alla figura V.5.
Rilascio dell’autorizzazione
Per il rilascio della autorizzazione l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale (USL) di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacita’ di deambulazione sensibilmente ridotta.
L’autorizzazione ha validità 5 anni.
Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Invalidi a tempo determinato
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate così come previsto dal comma 3 dell’articolo 381.
Consiglio comunque sempre di fare riferimento alla propria ASL e al proprio municipio di competenza anche al fine di valutare le tipologie di agevolazioni concesse.
Casi particolari
Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante la targa del veicolo autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a).
Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica
necessaria e quant’altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità.
Riferimenti normativi
Articolo n.5 del Decreto Legge n.35 del 2012 “Semplifica Italia”
DPR 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 381 e ss
ARTICOLO 30, COMMA 7, LEGGE 388/2000 – BENEFICI PER VEICOLI SENZA ADATTAMENTO
Deve essere specificato che la condizione «affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento» è certificabile unicamente sul verbale di invalidità civile. La condizione di «invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni» è certificabile sul verbale di invalidità civile, di handicap o di disabilità.
ARTICOLO 8, LEGGE 449/1997
Sono previsti benefici per veicoli con adattamento. La condizione «portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti» è certificabile solo sul verbale di handicap.
ARTICOLO 4, LEGGE 138/2001
Per gli ipovedenti gravi sono previsti benefici per veicoli senza adattamento. Tale condizione è certificabile sui verbali di invalidità civile, handicap, cecità o disabilità. Deve essere precisato che, come prevede l’articolo 50, legge 21 novembre 2000, n. 342 queste agevolazioni spettano anche a coloro che sono riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (legge 382/70 e legge 508/88) o ciechi assoluti (legge 382/70 e legge 508/88) o sordi (legge 381/70 e legge 508/88).
Vi ricordo sempre anche gli articoli scritti in merito alle detrazioni fiscali per i portatori di handicap tra cui annoveriamo, solo a titolo di esempio l’Iva del 4% sull’acquisto di autovetture, ma anche le detrazioni fiscali per agevolare l’abbattimento delle barriere architettoniche, o anche le spese per la cura e l’assistenza etc, etc.