Decreto Miur 2020 Detrazione Fiscale Spese Universitarie

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Nel seguito il testo del decreto del MIUR per la detrazione fiscale IRPEF delle spese universitarie divise per area disciplinare di competenza e regioni di appartenenza dell’istituto frequentato.

Sono indicati gli importi lordi da portare in detrazione fiscale.

Per capire poi chi può beneficiare della detrazione, quanto vale in pratica, quali costi possono essere detratti fiscalmente dalle tasse e come calcolare il beneficio nonchè come indicarlo al momento della compilazione potete leggere la guida gratuita alla detrazione fiscale delle spese scolastiche e universitarie.

Decreto Miur Detrazione Spese universitarie 2020

Decreto MIUR Detrazione Spese Univesitarie 2020_dm_11_febbraio_2020

Nel seguito ho estratto le tabelle che vi dovrebbero servire

 

 

 

 

 

 

Vi ricordo che potete consultare anche l’elenco di tutte le detrazioni fiscali da inserire nella dichiarazione dei redditi sia che utilizzate il modello 730, 730 pre compilato sia che utilizzate il modello redditi PF.

Decreto 2018

 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  maggio  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  1°  giugno  2018,  n.  126,
concernente «Nomina  di  Ministri»,  con  il  quale  il  dott.  Marco
Bussetti e' stato nominato Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante  «Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi»  e,  in
particolare,  la  lettera  e),  del  comma  1,  dell'art.  15,   come
sostituita dall'art.  1,  comma  954,  lettera  b),  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 (legge di  stabilita'  2016),  che  prevede  la
detraibilita' delle  spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in misura non
superiore,  per  le  universita'  non  statali,  a  quella  stabilita
annualmente    con    decreto    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare  entro  il  31  dicembre,
tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle
universita' statali»; 
  Visto, inoltre, il comma 955 dell'art. 1,  della  citata  legge  28
dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette  disposizioni
di cui al comma 954, lettera b), si  applicano  a  partire  dall'anno
d'imposta 2015; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  relativo  a
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509» e, in particolare, l'art. 3 che individua  i  corsi  di
istruzione universitaria; 
  Visto il decreto ministeriale 16 marzo  2007  sulla  determinazione
delle  classi  di   lauree   e   lauree   magistrale   e   successive
modificazioni,  il   decreto   ministeriale   8   gennaio   2009   di
determinazione delle classi di lauree  magistrali  delle  professioni
sanitarie  e  il   decreto   ministeriale   19   febbraio   2009   di
determinazione delle classi di lauree delle professioni sanitarie; 
  Visto il decreto di concerto MIUR-MEF  9  dicembre  2014,  n.  893,
recante «Determinazione del costo standard unitario di formazione per
studente in corso, ai sensi dell'art. 8 del  decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 49», differenziando per aree disciplinari omogenee; 
  Visto l'art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre  1995,
n.   549   e   successive   modificazioni,   recante    «Misure    di
razionalizzazione della finanza pubblica»; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo  29  marzo  2012,  n.  68  «ai  fini  della   graduazione
dell'importo dei contributi dovuti  per  la  frequenza  ai  corsi  di
livello  universitario,  le  universita'   statali   ...valutano   la
condizione economica degli iscritti ...e  possono  tenere  conto  dei
differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse  aree
disciplinari»; 
  Ritenuto, altresi',  di  avvalersi  dell'anagrafe  nazionale  degli
studenti  universitari  (ANS)  che,  ai  sensi  dell'art.  1-bis  del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio
2003, n. 170 contiene i principali dati  relativi  agli  iscritti  ai
corsi di studio delle Universita' statali e non statali, ivi compresi
gli importi relativi  alle  spese  per  la  frequenza  dei  corsi  di
istruzione universitaria; 
  Tenuto conto degli importi medi delle  tasse  e  contributi  dovuti
alle universita' statali, in attuazione del citato art. 15, comma, 1,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986; 
  Ritenuto, di raggruppare i corsi  di  studio  nelle  medesime  aree
disciplinari di  cui  al  menzionato  decreto  di  concerto  MIUR-MEF
893/2014 e di prendere  in  considerazione,  per  ciascuna  area,  la
situazione relativa ad  un  livello  di  riferimento  rappresentativo
degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle
Universita'  statali,  senza  tenere  conto  delle  riduzioni   della
contribuzione  determinata  dalle  differenti  condizioni  economiche
degli studenti; 
  Ravvisata,  altresi',  la  necessita'  di  rendere  comparabili   e
uniformi le detrazioni spettanti agli studenti delle Universita'  non
statali  rispetto  alle  detrazioni  spettanti  agli  studenti  delle
Universita' statali aventi sede nella medesima zona geografica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di  iscrizione  per
la  frequenza  dei  corsi  di  laurea,  laurea  magistrale  e  laurea
magistrale a ciclo unico delle Universita'  non  statali,  detraibile
dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2018, ai sensi dell'art. 15,
comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' individuata, per ciascuna area disciplinare
di afferenza e regione in cui ha sede, l'Ateneo presso  il  quale  e'
presente il corso di studio, negli  importi  massimi  indicati  nella
seguente tabella: 
 
=====================================================================
|                                      |         |         | Sud e  |
|  Area disciplinare corsi istruzione  |  Nord   | Centro  | Isole  |
+======================================+=========+=========+========+
|                Medica                | € 3.700 | € 2.900 |€ 1.800 |
+--------------------------------------+---------+---------+--------+
|              Sanitaria               | € 2.600 | € 2.200 |€ 1.600 |
+--------------------------------------+---------+---------+--------+
|       Scientifico-Tecnologica        | € 3.500 | € 2.400 |€ 1.600 |
+--------------------------------------+---------+---------+--------+
|          Umanistico-sociale          | € 2.800 | € 2.300 |€ 1.500 |
+--------------------------------------+---------+---------+--------+
 
  2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi  di
laurea, di laurea magistrale e di laurea  magistrale  a  ciclo  unico
afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonche'  le  zone
geografiche di riferimento delle regioni. 
  3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli  studenti  iscritti  ai
corsi di dottorato, di specializzazione e ai master  universitari  di
primo e secondo livello e' indicata nell'importo massimo di cui  alla
sottostante tabella: 
 
                     Tipologia corsi post-laurea 
 
=====================================================================
|                                |          |            |  Sud e   |
|    Spesa massima detraibile    |   Nord   |   Centro   |  Isole   |
+================================+==========+============+==========+
|     Corsi di dottorato, di     |          |            |          |
|   specializzazione e master    |          |            |          |
|   universitari di primo e di   |          |            |          |
|        secondo livello         | € 3.700  |  € 2.900   | € 1.800  |
+--------------------------------+----------+------------+----------+
 
  4. Agli importi di cui ai commi precedenti  va  sommato,  l'importo
relativo alla tassa regionale per  il  diritto  allo  studio  di  cui
all'art. 3  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  e  successive
modificazioni. 
  5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 vengono aggiornati entro il 31
dicembre di ogni anno con decreto ministeriale. 
  6. Il presente decreto e  i  relativi  aggiornamenti  annuali  sono
pubblicati sul sito istituzionale del Ministero. 
  7. Il presente decreto sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 28 dicembre 2018 
 
                                                Il Ministro: Bussetti 

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 131 

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