Nella dichiarazione dei redditi possono essere portati in detrazione tutti i costi effettivamente rimasti a carico del contribuente anche se per alcuni costi esistono dei limiti in termini di importo annuo e dei requisiti da rispettare. Qui parliamo di una fattispecie sempre più frequente che riguarda la detrazione di costi che hanno beneficiato di un rimborso totale o parziale da parte del datore di lavoro.
E’ sempre più frequente infatti il ricorso a forme di sostegno da parte de datore di lavoro che per via del favorevole regime di detassazione che caratterizza alcuni oneri di utilità sociale concedei ai propri dipendenti, assegni, contributi o rimborsi. Un esempio tipico sono i rimborsi o i contributi per la scuola dei figli. Questi sono costi, classificati più genericamente come oneri scolastici che danno già di per essere diritto alla detrazione fiscale ai fini IRPEF per il genitore che le sostiene.
La domanda che ci si pone è se queste, nel caso siano oggetto di rimborso o di contributo da parte del datore di lavoro possano anche essere portate in detrazione dal dipendente nella propria dichiarazione dei redditi.
Questo vale indipendentemente dalla tipologia di dichiarazione che presentate per cui quanto leggete vale sia per il modello 730, 730 precompilato o anche nella presentazione del modello Unico o Modelli Redditi PF.
Ci siamo occupati in passato di come leggere la busta paga ed è molto importante perchè in questa transitano tutte le voci che caratterizzano il rapporto di lavoro ed i valori economici e finanziari tra cui anche il rimborso delle spese universitarie o scolastiche dei figli
Il vincolo è che la norma recita esplicitamente che possiamo portare in detrazione solo ciò che è effettivamente rimasto a carico del contribuente tuttavia ci sono spese che seppur rimborsate o oggetto di un preventivo contributo sono tassate in diverso modo. La detrazione fiscale IRPEF per alcune voci di costo è determinata forfettariamente: ne sono un esempio tipico le detrazioni sui canoni di affitto che viene agganciata e definita sulla base del reddito imponibile del contribuente indipendentemente dalla spesa effettivamente rimasta a suo carico.
Rimborsi e contributi del Datore di lavoro: come comportarsi
Che fine fanno allora queste spese nella dichiarazione dei redditi? La risposta varia a seconda della tipologia di erogazione che effettua il datore di lavoro in quanto vi sono dei contributi a fondo perduto che rientrano nell’ambito di voci che non sono tassate in busta paga fino ad un certo ammontare. Il datore di lavoro poi potrebbe aver stabilito un limite massimo forfettario valido per tutti i dipendenti oppure aver definito delle classi di merito per ciascun livello di inquadramento aziendale oppure aver definito una percentuale forfettaria con un cap.
Rimborsi totali
Nel caso di rimborso totale ci si deve chiedere se il rimborso viene tassato in busta paga o meno. Qualora questo non sia tassato in busta paga allora la detrazione fiscale del costo non sarà possibile. Questo avviene solitamente nel caso di rimborso dietro presentazione della documentazione. Parliamo di un rimborso di una spesa documentato e successivamente rimborsata dal datore di lavoro in busta paga. La detrazione Irpef (non deduzione del reddito imponibile ma detrazione dall’imposta lorda) non spetta. Questo perchè il rimborso non concorre alla formazione del reddito del dipendente. Se ci fate caso infatti leggendo la busta paga vedrete che il rimborso erogato dal datore di lavoro non è soggetto alla trattenuta in busta paga.
Rimborsi parziali
Nel caso in cui il rimborso parziale rispetto alla spesa sostenuta ossia il datore di lavoro abbia scelto la via del rimborso percentuale o in misura fissa. sia inferiore alla spesa sostenuta la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.
Tuttavia esiste una terza via che è quella prevista dal nuovo regime fiscale agevolato che prevede la detassazione di alcune voci di spesa rimborsate con il sistema del welfare aziendale e mediante l’utilizzo di voucher. In base a questo nuovo sistema e solo per alcune voci alcune spese non saranno tassate in busta paga pur mantenendo la propria detraibilità nella dichiarazione dei redditi.
Verificate con la CU o Certificazione unica
Come verificare e come comportarsi? Per verificare quale comportamento adottare sarà necessario verificare nella Certificazione unica fornita dal vostro datore di lavoro entro la fine di febbraio o salvo proroga i primi giorni di marzi e vedere dai punti 701 a 706 cosa viene indicato. In quei punti infatti sono indicati eventuali rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese per il welfare aziendale.
In questa sezione come vedete sono presenti i RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE – ART. 51 TUIR SEZIONE SOSTITUTO DICHIARANTE
In questi il datore di lavoro indicherà il codice della spesa (esempio scolastica o universitaria o sanitarie per familiari a carico) e indicherà se onere deducibile o detraibile.
Questi potranno concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF del datore di lavoro o non concorrere.
In queste voci sono contenuti i rimborsi erogati dal datore di lavoro. qualora le spese siano superiori a rimborsi la restante parte darà diritto ad una detrazione fiscale o ad una deduzione seguendo la natura che il costo aveva prima del rimborso.
Esempio rimborso datore di lavoro e spese scolastiche:
spese per asilo nido sostenute dal contribuente 1.000,00 euro
spese rimborsate dal datore di lavoro 800,00 euro
limite di spesa detraibile 632,00 euro
spesa su cui calcolare la detrazione 200,00 euro
Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, le somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.
L’articolo 15 del TUIR stabilisce che per le seguenti tipologie di spesa la detrazione fiscale spetta non solo nel caso siano sostenute direttamente nell’interesse del contribuente ma anche se state sostenendo questi costi per i vostri familiari a carico:
- c) (spese sanitarie)
- e) ed e-bis) (spese di istruzione),
- e-ter) (spese per alunni con DSA),
- f) (premi di assicurazione),
- i-quinquies) (spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive),
- i-sexies) (canoni di locazione per studenti universitari)
- i-decies) (spese per abbonamenti al trasporto pubblico)
Per talune spese, infine, la detrazione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente non a carico. Si tratta, ad esempio, delle spese sanitarie sostenute nell’interesse dei predetti familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), del DLGS n. 124 del 1998, oppure delle spese sostenute per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.
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Fonte normativa
Oneri e spese detraibili – artt. 15, 16 e 16-bis del DPR n. 917 del 1986 – Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e norme a queste colegate