Nel seguito il testo della domanda che andrete a compilare per la richiesta di accredito sul Libretto di famiglia del Bonus Baby sitter. Nel seguito trovate quindi le dichiarazioni che dovranno essere rese in sede di richiesta de contributo economico. Finalmente si parte dopo il messaggio del 5 giugno da parte delll’INPS che riepiloga le condizioni e le modalità di fruizione del beneficio come spiegate in sintesi nel seguito.
Nuova domanda Baby Sitter 2020
Io richiedente, consapevole che il bonus per assistenza e sorveglianza dei minori di cui al presente modello di domanda:
- spetta, alternativamente, ai genitori per i figli di età non superiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- è previsto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali, nel limite complessivo di 600 euro per nucleo familiare;
– è altresì previsto in favore dei lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per nucleo familiare;
– che il beneficio non può essere cumulato con l’indennità spettante prevista per i congedi specifici
di cui agli articoli 23 e 25 del decreto legge n. 18/2020;
– spetta anche ai genitori affidatari (adozioni nazionali e internazionali, affido preadottivo) ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, non sia disoccupato o non lavoratore e, se lavoratore, non stia fruendo del congedo parentale specifico di cui al decreto legge n.18/2020;
– che il beneficio è destinato all’assistenza e alla sorveglianza del minore e pertanto è condizionato alla dichiarazione da parte del genitore richiedente della convivenza con il minore, nel caso in cui l’altro genitore non faccia parte del nucleo familiare (es. genitori separati o divorziati);
– che il limite d’età pari a 12 anni, non si applica con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
– che le domande di concessione del presente bonus saranno accolte, sussistendone i requisiti di legge, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione
con le modalità indicate nel presente modello;
– che il bonus sarà erogato a condizione che sia stato attivato il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50, con l’onere da parte dei beneficiari di effettuare la .c.d “appropriazione” delle somme entro 15 GIORNI dalla notifica da parte dell’INPS dell’accoglimento della domanda.
– al raggiungimento del volume di richieste che comporta l’esaurimento dello stanziamento indicato, le successive istanze che pervengono all’INPS, saranno ammesse e protocollate con riserva di accettazione, a condizione che sia accertata da parte dell’INPS la sussistenza di residue somme disponibili.
Il bonus Baby sitter si colloca in quel complesso di incentivi volti a sostenere le famiglie in questo periodo difficile. L’importo del bonus in oggetto è stato aumentato dal decreto Rilancio 2020 passando da 600 euro a 1.200 euro. Per i lavoratori del comparto della sicurezza sanitaria, del ministero della difesa e del soccorso pubblico passa invece da 1.000 euro a 2.000 euro. Il bonus spetta per figli di età non superiore ai 12 anni di età e con entrambi i figli lavoratori.
Il decreto-legge n. 34/2020 conferma i soggetti a cui spetta il Bonus che sono:
- dipendenti del settore privato;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- autonomi iscritti all’INPS;
- autonomi iscritti alle casse professionali
Il Bonus spetterà in misura maggiore per le categorie di lavoratori sotto indicate
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per tali soggetti, i bonus spettano limitatamente alle prestazioni di baby-sitting svolte nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020 e che siano comprovate da idoneo pagamento, Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori, che abbiano già
presentato la domanda per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l’importo fino ad un massimo di 600 euro, in caso di presentazione di una nuova domanda, potrà essere erogato l’importo residuo.
Come si presenta la Domanda del Bonus Baby Sitter
La domanda può essere presentata sul portale dell’INPS tramite contact center oppure chiamando uno dei patronati (Elenco Patronati).
Il bonus di baby-sitting è erogato dall’INPS tramite il libretto di famiglia istituito con l’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50; in tal caso, i beneficiari hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.
Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.
Ricordate che dovete essere consapevoli delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 assumo l’impegno a comunicare tempestivamente all’Inps qualsiasi variazione della situazione sopra descritta.
Attivazione del Libretto di famiglia
Come funziona il Bonus Baby Sitter e Centri Estivi
Novità 2021: proroga domanda bonus baby sitter
Per far fronte alla grave emergenza epidemiologica il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – c.d. decreto Cura Italia ha previsto agli articoli 23 e 25 hanno previsto misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori.
Oltre al congedo parentale per i genitori è previsto anche il bonus per i servizi di baby-sitting da richiedere, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Viene fissato un limite di spesa complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore come sopra descritto.
Il bonus andrà utilizzato nei periodi di sospensione delle attività didattiche o DAD.
La prima scadenza fissata nel 28 febbraio viene prorogata al 30 aprile 2021 per consentire il soddisfacimento delle istanze ancora in fase di accoglimento.
Al fine di garantire il rispetto del termine suddetto, le Strutture territoriali dovranno procedere al completamento dell’istruttoria e alla definizione delle istanze in questione improrogabilmente entro la data del 14 aprile 2021, fermo restando che il genitore beneficiario dovrà inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre la data del 30 aprile 2021.
Fonte Normativa Bonus Baby Sitter 2020
Articoli 23 e 25 del decreto-legge Cura Italia
Libretto Famiglia ex articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
Messaggio INPS n. 1281 del 20 marzo 2020