Aggiornato il 4 Maggio 2023
Potrebbe sembrare controversa come impostazione, ma il coniuge separato o divorziato ha diritto a parte dell’eredità del defunto, marito o moglie, ma non sempre… e qui vediamo come si calcola la quota, l’imposta e i requisiti da rispettare affinché si possa ricevere la propria quota legittima dell’eredità.
Matrimonio in essere
Nel caso di coniuge ancora in vita che avviene durante il matrimonio senza che sia ancora intervenutala sentenza di separazione o divorzio disposta dal Giudice ed in assenza di un testamento spetteranno al coniuge vivente il 100% del patrimonio, semprechè non vi siano figli, discendenti, fratelli/sorelle del defunto. Come abbiamo avuto modo di vedere qualora vi fosse anche un figlio l’attivo ereditario sarebbe suddiviso in due quote di uguale misura come abbiamo vuoto modo di veder nella guida alla successione.
Separazione senza colpa o addebito della crisi matrimoniale
Nel caso sia intervenuta nel frattempo una sentenza di separazione o divorzio e siano cessati quindi gli effetti civili del matrimonio ai fini dell’eredità si avrà generalmente una conservazione dei diritti del coniuge ma a patto che non sia stata addebitata al coniuge rimasto in vita la crisi matrimoniale.
Restano salvi comunque eventuali assegni di mantenimento corrisposti dal de cuius alla moglie o al marito nonostante l’addebito o meno della separazione anche dopo la morte.
Divorzio senza colpa o addebito della crisi
Nel caso invece del divorzio, cessano gli effetti civili del matrimonio e con questi il coniuge rimasto in vita perde ogni diritto sui beni dell’ex marito. Questo vale per la quota legittima e anche per l’assegno di mantenimento almeno fino a quando lo stato di bisogno persiste o si ha un nuovo matrimonio.
Eccezione si ha solo nel caso della pensione di reversibilità che anche nel caso di divorzio continua a spettare all’ex coniuge non risposato a patto che la prestazione pensionistica sia il frutto di una attività lavorativa iniziata prima della sentenza di divorzio.
Prelazione sulla casa familiare
Il coniuge inoltre conserva un diritto di abitazione sulla casa familiare a meno che non sia intervenuta una sentenza di divorzio (anche un divorzio breve).
Per i conviventi e le copie di fatto riconosciute si hanno i medesimi diritti come previsto dalla Legge Cirinnà.
Altro discorso poi è capire cosa entra nell’attivo ereditario e quali siano le quote legittime spettanti in base alla composizione della famiglia intesa in senso ampio.
potete trovare altri importanti chiarimenti nella Guida sulla successione, gratuitamente scaricabile dal sito.