Aggiornato il 4 Maggio 2023
La finalità è quella di costituire uno strumento che normalizzi l’equità sociale misurando l’effettiva capacità reddituale dei cittadini Italiani per salvaguardare e garantire nel miglior modo possibile che le prestazioni sociali siano dirette effettivamente alle persone che lo meritano di più o ch bene hanno più bisogno. Prima di tutto, però, è importante fare un rapido excursus sulla definizione di ISEE, per capire fino in fondo in quale misura i suoi cambiamenti per quanto riguarda le persone con disabilità possono influire nella vita quotidiana. L’ISEE è, per definizione, l’indicatore della situazione economica equivalente, ossia permette di avere cognizione della situazione economica delle famiglie italiane. Nel suo computo rientrano tutti i redditi derivanti da lavoro dipendente e autonomo, quelli derivanti dal patrimonio in essere nel nucleo familiare, e gli eventuali redditi sociali erogati dagli enti assistenziali sociali attivi nel Paese. Inoltre, per il calcolo dell’ISEE è anche importante la composizione del nucleo familiare, ossia il numero di persone che lo compongono. Alcuni lo chiamano riccometro 2019 ma a mio avviso il nome è fuori luogo in quanto qui c’è poco da considerarsi ricchi.
Non entreremo nello specifico dei calcoli, degli indicatori e dei fattori di moltiplicazione, ma a grandi linee questo è quello che costituisce l’ISEE, che dev’essere compilato e aggiornato annualmente perché rappresenta un documento fondamentale per la richiesta delle prestazioni sociali agevolate. In base alla dichiarazione ISEE, infatti, gli enti previdenziali o, in generale, gli enti pubblici, decidono quali famiglie hanno diritto alle esenzioni o alle riduzioni e quali no.
Fatta questa doverosa e rapida premessa sull’ISEE e sulle sue caratteristiche, adesso possiamo concentrare l’attenzione sulle novità apportate con la nuova legge di stabilità 2016 che nel 2017 ha introdotto alcune importanti novità nel calcolo anche per le persone disabili. Le modifiche introdotte dal Governo Renzi ai nuclei familiari con uno o più persone disabili al loro interno. Negli ultimi tempi si sono rincorse molte voci, alcune leggende metropolitane e molte notizie false riguardo i cambiamenti del nuovo ISEE, soprattutto per quanto riguarda i disabili. Vediamo quindi di fare chiarezza esponendo i cambiamenti reali, tangibili, che sono stati introdotti.
I più attenti si saranno certamente accorti che, nella veloce introduzione, nella definizione di ISEE sono stati inseriti anche i redditi provenienti dagli enti previdenziali, ossia gli assegni di assistenza previsti dall’ordinamento italiano per le persone in difficoltà. Questa è la prima, importante, novità perché ribalta tutto quello che era stato finora fatto nel calcolo ISEE.
Come è ben noto, infatti, i redditi assistenziali sono esenti da qualsiasi regime fiscale, non vengono quindi sottoposti a nessuna tassazione proprio perché vengono erogati in favore di persone con una difficoltà oggettiva e meritevoli di assistenza.
Cosa cambiare nel modello ISEE?
Il nuovo modello Isee 2019 recepisce alcune logiche di calcolo in quanto non si ha già diritto per esempio alle detrazioni per le spese sostenute per l’assistenza alle persone disabili presenti nel nucleo familiare ma si avrà diritto ad una maggiorazione dello 0,5% sulla scala di equivalenza definita nell’allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, e in particolare per ogni componente il nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, si avrà una maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. segnalato.
Il Consiglio di Stato ha chiarito la natura degli assegni previsti Fini assistenziali come per esempio le varie indennità per invalidità o disabilità che vanno a remunerare una handicap della persona ma non costituiscono un reddito aggiuntivo da considerare nell’Indicatore ISEE.
Per la determinazione del patrimonio immobiliare del nucleo familiare è prevista una franchigia che prevede una maggiorazione dello 0,5 del parametro della scala di equivalenza per ciascun disabile con disabilità media grave o non autosufficiente.
Maggiorazioni in caso di persone disabili
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di eta’ inferiore a tre anni compiuti,
in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attivita’ di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di
riferimento dei redditi dichiarati;
c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non
lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare
anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).
Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un
componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell’articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.
Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilita’ media, grave e di non autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c)) – Il parametro della scala di equivalenza e’ incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Scala di equivalenza (articolo 1, comma 1, lett. c) I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell’articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:
Allegato 1
|================================|==================================| | Numero componenti | Parametro | |================================|==================================| | 1 | 1,00 | |--------------------------------|----------------------------------| | 2 | 1,57 | |--------------------------------|----------------------------------| | 3 | 2,04 | |--------------------------------|----------------------------------| | 4 | 2,46 | |--------------------------------|----------------------------------| | 5 | 2,85 | |================================|==================================| Allegato 3 |=============|================|================|===================| | CATEGORIE | Disabilita' | Disabilita' | Non | | | Media | Grave | autosufficienza | |=============|================|================|===================| |Invalidi |- Invalidi |- Inabili totali|- Cittadini di eta'| |civili |67->99% |(L. 118/71, |compresa tra 18 e | |di eta' |(D.Lgs. 509/88) |artt. 2 e 12) |65 anni con diritto| |compresa tra | | |all'indennita' di | |18 e 65 anni | | |accompagnamento | | | | |(L. 508/88, art. 1,| | | | |comma 2, lettera b)| |=============|================|================|===================| | |-Minori di eta' |- Minori di eta'|Minori di eta' | | |con difficolta' |con difficolta' |con diritto | | |persistenti a |persistenti a |all'indennita' di | | |svolgere i |svolgere i |accompagnamento | | |compiti e le |compiti e le |( L. 508/88, | | |funzioni propri |funzioni proprie|art. 1) | |Invalidi |della loro eta' |della loro eta' | | |civili minori|(L. 118/71, |e in cui | | |di eta' |art. 2 - diritto|ricorrano le | | | |all'indennita' |condizioni di | | | |di frequenza) |cui alla L. | | | | |449/1997, art. 8| | | | |o della L. | | | | |388/2000, | | | | |art. 30 | | | | | | | |=============|================|================|===================| | | | | | | |- Ultrasessanta |- Ultrasessanta |- Cittadini | | |-cinquenni con |-cinquenni con |ultrasessanta | | |difficolta' |difficolta' |-cinquenni con | | |persistenti a |persistenti a |diritto | |Invalidi |svolgere i |svolgere i |all'indennita' di | |civili |compiti e le |compiti e le |accompagnamento | |ultrasessanta|funzioni propri |funzioni propri |(L. 508/88, art. 1,| |-cinquenni |della loro eta',|della loro eta',|comma 2, lettera b)| | |invalidi 67->99%|inabili 100% | | | |(D. Lgs. 124/98,|(D.Lgs. 124/98, | | | |art. 5, comma 7)|art. 5, comma 7)| | |=============|================|================|===================| |Ciechi civili|- Art 4 L. |- Ciechi civili |- Ciechi civili | | |138/2001 |parziali |assoluti | | | |(L. 382/70 - L. |(L. 382/70 - L. | | | |508/88 - L. |508/88 - L. | | | |138/2001) |138/2001) | |=============|================|================|===================| | |- Invalidi |- Sordi | | | |Civili con |pre-linguali, | | | |cofosi esclusi |di cui all'art. | | |Sordi civili |dalla fornitura |50 L. 342/2000 | | | |protesica | | | | |(DM 27/8/1999, | | | | |n. 332) | | | | | | | | |=============|================|================|===================| | | | | | | |- Invalidi |- Inabili |-Inabili con | | |(L. 222/84, |(L. 222/84, |diritto all'assegno| |INPS |artt. 1 e 6 - |artt. 2, 6 e 8) |per l'assistenza | | |D.Lgs. 503/92, | |personale e | | |art. 1, comma 8)| |continuativa | | | | |(L. 222/54, art. 5)| |=============|================|================|===================| | |- Invalidi sul |- Invalidi sul |- Invalidi sul | | |lavoro 50->79% |lavoro 80->100% |lavoro con diritto | | |(DPR 1124/65, |(DPR 1124/65, |all'assegno per | | |art. 66) |art. 66) |l'assistenza | | |- Invalidi sul |- Invalidi sul |personale e | |INAIL |lavoro 35->59 % |lavoro >59% |continuativa | | |(D.Lgs 38/2000, |(D.Lgs 38/2000, |(DPR 1124/65 - | | |art.13 - |art. 13 - DM |art. 66) | | |DM 12/7/2000 - |12/7/2000 - L. |- Invalidi sul | | |L. 296/2006, |296/2006, art 1,|lavoro con | | |art 1, |comma 782) |menomazioni | | |comma 782) | |dell'integrita' | | | | |psicofisica di cui | | | | |alla L.296/2006, | | | | |art 1, comma 782, | | | | |punto 4 | | | | | | |=============|================|================|===================| | | | | | | |- Inabili alle |- Inabili | | | |mansioni |(L. 274/1991, | | |INPS gestione|(L. 379/55, DPR |art. 13 - L. | | |ex INPDAP |73/92 e DPR |335/95, art. 2) | | | |171/2011) | | | | | | | | |=============|================|================|===================| | |- Invalidi con |- Invalidi con |- Invalidi con | | |minorazioni |minorazioni |diritto all'assegno| | |globalmente |globalmente |di superinvalidita'| |Trattamenti |ascritte alla |ascritte alla |(Tabella E allegata| |di privilegio|terza ed alla |prima categoria |al DPR 834/81) | |ordinari e |seconda |Tab. A DPR | | |di guerra |categoria Tab. |834/81 | | | |A DPR 834/81 |(81->100%) | | | |(71->80%) | | | |=============|================|================|===================| |Handicap | |- Art 3 comma 3 | | | | |L.104/92 | | |=============|================|================|===================|
prenderà in considerazione andrà più a fondo nella ricerca dell’identificazione della effettiva capacità reddituale del nucleo familiare (anche unipersonale) attuando una differenziazione che non si ferma solo nel considerare più bisognosi un nucleo che al suo interno ha un disabile ma facendo rientrare nel calcolo anche eventuali indennità percepite dallo stesso (lo so, sembrerebbe logico, ma fino ad ora nessuno lo aveva messo in pratica), e considerando anche il grado di disabilità della persona che, effettivamente può richiedere un maggiore o minore impegno per coloro che vivono con lui con dirette conseguenze anche sui costi che devono sostenere (e quindi del reddito disponibile post assistenza).
Questo si traduce nel fatto di non considerare, se non a parità di condizioni, nel calcolo del reddito imponibile valido ai fini del calcolo dell’ISEE eventuali trattamenti previdenziali o assistenziali come le indennità di accompagnamento, di comunicazione o frequenza o anche le pensioni di invalidità, social card, o carte di debito ricevute proprio per le proprie condizioni di disabilità.
Di converso nel nuovo ISEE introdotto dal 29 maggio 2016 e a valere anche per il 2017 e i prossimi anni, non potranno essere portate in detrazioni le spese per l’assistenza personale e neanche quelle per il ricovero presso case di cura e non si avrà diritto nemmeno ad alcuna detrazione o sconto nel caso in cui in famiglia vi siano disabili.
Dal punto di vista fiscale possiamo tranquillizzare che per il momento il tutto rimane invariato ma questi redditi, dal 2016, concorrono a pieno nella definizione di ricchezza del nucleo familiare, ossia fanno cumulo con gli altri redditi in ingresso nella famiglia.
Chi vive con una persona disabile, nella compilazione dell’ISEE dovrà fare cumulo sommando i redditi da lavoro dipendente, autonomo, i redditi da patrimonio e le eventuali pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento.
Si tratta di un passaggio fondamentale per chi deve convivere quotidianamente con una qualsiasi forma di disabilità, perché dal momento che gli assegni di sussistenza fanno cumulo con gli altri redditi, l’ISEE inevitabilmente aumenta e questo di fatto preclude a tantissimi disabili la possibilità di ottenere le esenzioni fiscali e sociali che, fino a quest’anno, erano un loro diritto.
Infatti, per poter ottenere l’esenzione nelle prestazioni sanitarie, per esempio, il Governo ha giustamente stabilito un tetto limite per il valore dell’ISEE, al di sotto del quale si è meritevoli di esenzioni e al di sopra del quale si è ritenuti sufficientemente capaci economicamente di pagare la prestazione. Appare evidente come, con l’obbligo di inserire nel computo anche i redditi da assistenzialismo sociale, le famiglie che fino all’anno scorso rientravano appieno nei limiti imposti dal Governo per le esenzioni, con la nuova legge verranno escluse, causando un grave disagio.
Questa decisione del Governo ha fatto storcere il naso a tutte le associazioni a tutela delle persone con disabilità, tanto che sono stati numerosi gli esposti presentati in merito al Consiglio di Stato che, dopo un’attenta analisi, ha ritenuto opportuno dar loro ragione, bocciando di fatto la mossa del Governo, appellandosi anche all’articolo 3 della Costituzione Italiana, perché le spettanze derivanti dai sostegni sociali, così come no vengono tassate, non possono nemmeno essere considerate un fattore di ricchezza con cui fare cumulo per il calcolo dei redditi, perché si tratta di indennità previdenziali e non di stipendi o di redditi.
Il Consiglio di Stato ha, quindi, suggerito al legislatore di intervenire per modificare questa norma, riportando il tutto in una situazione di normalità e continuando a garantire ai cittadini in difficoltà i diritti spettanti dalla legge. Tuttavia, dal Governo e dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, il consiglio non è stato recepito ma, anzi, è stato chiesto un secondo appello al Consiglio di Stato per valutare una seconda volta l’opportunità di inserire questi redditi tra quelli cumulabili. Attualmente la legge di stabilità con tutte le sue riforme sta facendo il suo corso anche in questo senso, non è prevista una sospensione né un intervento di modifica a breve, pertanto le famiglie che nel loro nucleo hanno una persona con una forma di disabilità, nella prossima compilazione ISEE sono tenute a inserire anche questi assegni assistenziali, a meno di un’improvvisa inversione di marcia da parte del Governo.
Se, questi, sono i cambiamenti apportati al computo del reddito per il calcolo della ricchezza, la legge di stabilità ha introdotto anche altre novità a carico delle famiglie con persone disabili a carico. In particolare riguardano le franchigie e alcuni parametri di calcolo, fattori di esclusione e moltiplicatori.
Entrando più nello specifico della questione, infatti, nel calcolo dell’ISEE non si deve tenere conto delle spese che la famiglia deve sostenere per le cure della persona disabile. Inoltre, con la nuova Legge di Stabilità, è stata inserita la deducibilità dei trasferimenti esentasse, ossia i versamenti che vengono effettuati nel caso in cui la persona disabile venga trasferita in una struttura di cura oppure venga affidata all’assistenza di una badante che ne cura la quotidianità.
Il meccanismo delle franchigie nel calcolo dell’ISEE
All’articolo 4 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 trovate inoltre i nuovi meccanismi della franchigia, in riferimento agli eventuali patrimoni in essere nelle disponibilità di una famiglia con una persona diversamente a carico. In particolar modo, la legge di stabilità ha posto l’attenzione sui patrimoni immobiliari, con l’attuazione di diverse franchigie sulla base del grado di invalidità certificato dagli enti assistenziali.
E’ stata quindi introdotta una franchigia di 4 mila euro sui redditi da patrimonio immobiliare nel caso in cui il grado di disabilità del soggetto invalido sia ritenuto medio, 5500 euro nel caso in cui si tratti di una disabilità grave e si arriva fino a 7 mila euro nel caso in cui il soggetto diversamente valido non sia completamente autosufficiente nello svolgimento delle attività di base della quotidianità.
In riferimento ai soggetti disabili che non hanno ancora compiuto la maggiore età, inoltre, sono previsti degli ulteriori innalzamenti della franchigia, che per una disabilità media arrivano a 5.5 mila euro, grave a 7.5 mila euro e 9.5 mila euro quando il giovane disabile non viene considerato autosufficiente.
Con l’inserimento di queste franchigie, il Governo ha inteso mitigare in qualche modo gli effetti dell’entrata nel computo del reddito delle indennità di invalidità. In questo modo, si ha un abbattimento del valore dell’ISEE: questa potrebbe essere considerata una novità positiva ma tuttavia, carte alla mano, l’ISEE delle famiglie con persona disabile a carico calcolato secondo il metodo precedente a quello introdotto con la Legge di Stabilità entrata da poco in vigore, risulta comunque più basso e, quindi, maggiormente meritevole di esenzione da parte delle Amministrazioni Pubbliche e degli Enti Assistenziali del territorio.
Le franchigie, infatti, sono state accolte con un tiepido entusiasmo da parte delle associazioni a difesa delle famiglie con portatori di handicap, che si auspicano un intervento riparatore nel più breve tempo possibile, in modo tale da riportare la situazione a una condizione di normalità tale che le persone con oggettive difficoltà possano essere tutelate e aiutate, così come prevede la nostra Costituzione.
Il calcolo dell’ISEE non è certamente facile, è quindi necessario rivolgersi al CAF o, comunque, a un professionista che conosca la nuova normativa e sappia adottare nel modo corretto i fattori di calcolo e di detrazione che sono stati previsti dalla legge di stabilità.
Calcolo ISEE 2021del patrimonio immobiliare o valore della casa
ISEE e casa in affitto
Ai fini del calcolo dell’indicatore ISEE un’eventuale casa in affitto o in locazione porta ad una riduzione da 5165 a € 7000. La deduzione massima aumenta di cinque cento euro per ogni figlio convivente oltre il secondo.
ISEE e casa di proprietà
Nel caso avete una casa di proprietà per il calcolo inglese si prende in considerazione solo il valore dell’immobile eccedente il valore del mutuo residuo a pagare con delle franchigie. Qualora infatti il valore della prima casa O dell’abitazione principale sia inferiore a € 52.500 questo valore non concorrerà al calcolo del reddito. La franchigia viene aumentata € 2500 per ogni figlio convivente successivo al secondo.
Modello ISEE sbagliato: cosa fare
Nel seguito sappiate che Qualsiasi errore, violazione e/o omissione nell’atto dichiarativo dell’ISEE può essere perseguito con sanzioni pecuniarie, che si aggiungono a un calcolo dell’ISEE effettuato di default, ossia in automatico dall’Agenzia delle Entrate.
Il dibattito è comunque aperto e le associazioni in difesa delle famiglie colpite dai cambiamenti stanno continuando con le loro mozioni per cercare di ottenere un intervento tempestivo da parte del legislatore.
Leggi anche l’articolo di approfondimento dedicato all’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di auto da parte di disabili (gratis)
Detrazioni Fiscali Disabili
Detrazione Fiscale Parafarmaci, prodotti fitoterapici, integratori e altro: come funziona
Detrazione Fiscali Alimenti per Celiaci
Cessione Credito di imposta derivante da Detrazioni Fiscali: come funziona
Detrazione spese medicine, cure medicinali, estero o su internet
Detrazione spese attività sportive e abbonamento a per Altri familiari
Detrazione fiscale Spese mediche sostenute all’estero: interventi, protesi, dispositivi medici, cure,
Detrazione fiscale parafarmaci, prodotti fitoterapici e integratori, fermenti
Non ho capito ma lacompagmento è invalidita non va piu dichiarato nel isee?
Sono mamma di una ragazza disabile al100/100 percepivo il rdc e con quello riuscivo a malapena a tirare avanti oggi mi viene dimezzato perché dicono che sulla isee fa reddito la pensione d invalidità,assurdo!ma vero!ma sanno quanto costa un disabile ?sono di Lecce adesso mi trovo a Roma con mia figlia ricoverata,sanno quanto costa stare qui?da dove prendiamo i soldi? Ma c’è qualcuno che ci aiuti?
SALVE sono una Persona Riconosciuta Invalida Civile con l’OTTANTA per cento d’Invalidità con Legge 104 cosa posso Sperare con questa Realtà’??? Non mi è permesso neanche accedere al Reddito di Cittadinanza Poichè il mio Commercalista ha valutato il mio Isee di 9700 euro. Vivo in casa in Affitto con mia moglie.. Sono Disperato Tantissimo pensando che sono l’Unica Fonte Economica per la mia Famiglia.. Sono nato a CAPRI n Provincia di Napoli nel 1956..