Aggiornato il 6 Luglio 2023
Per la compilazione del modello ISEE ai fini del calcolo del calcolo dell’indicatore della redditività complessiva si devono inserire i componenti del nucleo familiare:
Quali sono i i componenti del nucleo familiare per il modello ISEE o la DSU?
Ai sensi del Decreto Legge del 5 dicembre 2013, n. 159. viene definito il Nucleo familiare. Questo è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
Coniugi con diversa residenza anagrafica: la residenza familiare
Può esserci, anche se non dovrebbe, il caso di coniugi che hanno una diversa residenza anagrafica per motivi di lavoro per fare un esempio pratico. Se hai domande sul nucleo familiare con residenza diversa, sei nel posto giusto.
Nel contesto legale, i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica possono comunque far parte dello stesso nucleo familiare. È importante che entrambi i coniugi identifichino di comune accordo la residenza familiare. In questo modo, il coniuge con residenza anagrafica diversa sarà attratto nel nucleo il cui indirizzo anagrafico coincide con quello familiare, ossia dove risiedono per lo più i figli o devo è il centro degli interessi economici della famiglia qualora il coniuge o i figli non ci siano. Scopri di più sulle implicazioni legali e sulle procedure da seguire per stabilire la residenza familiare nel nostro articolo completo.
In caso di mancato accordo, la residenza familiare e’ individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata.
Coniuge iscritto all’AIRE
Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e’ attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.
Nuclei familiari distinti e autonomi
I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
- a) quando e’ stata pronunciata separazione giudiziale o e’ intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e’ stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
- 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
- a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
- b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
- c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
- d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
- 2) nei casi in cui:
- a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
- b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
- c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
- d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
- e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
- f) il matrimonio non è stato consumato;
- g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
Numero Figli Conviventi Modello ISEE
Lo stesso articolo 3 ci fornisce anche l’indicazione per la compilazione corretta del numero di figli conviventi. In linea di principio il principio per attrarre un figlio nel nucleo familiare è la convivenza e la minore età, oltreché l’indipendenza economica, anche se quello è un elemento che interviene nella dichiarazione dei redditi dei genitori.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e’ considerato nucleo familiare a se’ stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
Il minore in affidamento e collocato presso comunità e’ considerato nucleo familiare a se’ stante.
Figlio Maggiorenne non convivente
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a se’ stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest’ultimo e’ considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
https://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/modello-isee-2014-calcolo-reddito-medio/16072/
Sono sposata,per lavoro ho un altra residenza insieme a mia mamma,ho fatto l’isee con mio marito come la legge prevede obbligatoriamente, convivendo con mia madre quindi stato di famiglia io e lei,come vengono considerate le agevolazioni ai fini isee