Nuovo Assegno di Maternità: come richiederlo e quanto vale anche per un solo figlio

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detrazioni per la famigliaVediamo come si accede al nuovo assegno di maternità, come richiederlo e quanto vale nonchè anche quali sono le condizioni da rispettare per accedere, il calcolo dell’ISEE e della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per permanere nell’agevolazione che sostiene le donne in un periodo così particolare.
Assegno di maternità e indennità di maternità sono 2 cose distinte, è bene ricordarlo.

Cos’è l’assegno di maternità

Rappresenta un trattamento economico che scatta per sostenere la creazione della famiglia e nella sostanza è un trattamento economico riconosciuto dal comune ed erogato dall’INPS al ricorrere di alcune condizioni patrimoniali ed economiche.
Prima di tutto dovete sapere che l’assegno scatta anche in presenza del primo figlio e non solo dal terzo in poi come molti credono. La nascita del terzo figlio vi da diritto ad accedere ad un ulteriore assegno che è l’assegno per il nucleo familiare.

Chi può avere l’assegno di maternità: i nuovi requisiti

L’assegno è riconosciuto per ciascun figlio nato o per ogni minore preso in affidamento adottivo o preadottivo a patto che le mamme o il genitore adottivo donna sia residente, abbia la cittadinanza italiana o comunitaria o sia in possesso della carta si soggiorno. Se siete nella fase antecedente ossia in attesa della carta di soggiorno CE dovrete presentare entro sei mesi dalla nascita del bambino la domanda al comune/INPS.

Il beneficio non è cumulabile con l’indennità di maternità (leggi articolo di approfondimento).

Requisiti economici: valore dell’ISEE

Dopo aver analizzato la provenieinza dei soggetti richiedenti l’assegno vediamo che l’assegno è subordinato al rispetto anche del requisito economico da misurarsi mediante l’ormai famoso calcolo dell’ISEE o della dichiarazione sostitutiva unica che dovrà essere inferiore a 16.921,11 euro per il 2014 e da rivalutarsi annualmente.

Il calcolo dell’ISEE che abbiamo affrontato nei post precedenti dovrà avere un valore massimo per poter richiedere il contributo per le famiglie numerose non superiore a 16.921,11  e darà così diritto, stante la concessione del comune che dovrà analizzare le domande pervenute in ordine cronologico e nel rispetto di tutti gli altri requisiti visti sopra, ad un assegno mensile che direrà cinque mesi.

Quanto vale

L’importo dell’assegno, per le nascite avvenute nel 2014 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2014, è pari a Euro 2.082,08 (misura intera).

Quanto vale l’assegno di maternità

Dopo il rispetto dei requisiti possiamo dire che l’importo dell’assegno sarà pari 338,21 euro e avrà una durata di cinque mesi pari al periodo della mternità della mamma (due mesi prima e tre dopo il parto).

L’importo potrà essere modultao anualmente come anche quello delle soglie di accesso dei 16 mila eruo viste spra in qu<nto potranno risetnire della rivalutazione ISTAT basata sui prezzi al consumo.
L’importo di 338,21 euro sarà inoltre modultato in base a delle formule che prevedono il valore ottenuto dall’indicatore ISE. Nella sostanza l’importo rappresenta il massimo ottenibile ma non è detto che spetti interamente in quanto non scatta se il valore ISE è inferiore a questa differenza:

(16.921,11 per per la scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario) – assegno mensile di 338,21 euro per 13 mensilità

Se siete al di sotto l’assegno vi spetterà per intero, altrimenti sarà inferiore.

Quanto vale per il 2016

Per l’anno di imposta 2016 l’assegno per le famiglie numerose e quello rilasciato dai comuni sta invariato come definito anche nella circolare INPS n. 46 del 2016 eccetto la rivalutazione ISTAT negativa che per il 2016 (vale infatti – 0,1 per cento).

Conseguentemente restando invariati requisiti e valore dell’assegno la rivalutazione (o meglio la svalutazione per quest’anno) dovrà essere applicata ad un assegno per il nucleo familiare che vale 141,30 e con un ISEE di Euro 8.555,99 mentre per assegno di maternità dovrà essere al più pari a 16.954,95 e darà diritto ad un assegno mensile di 338,89 euro per 5 mensilità per cui massimo 1.694,45 euro.

Ogni anno potrebbe cambiare per cui vi invito sempre a controllare. Quest’anno inoltre per gli assegni 2016 la rivalutazione Istat è negativa e vale -0,1%

Le scale di equivalenza del nucleo familiare

Se il nucleo familiare è costituito da più persone si dovrà guardare alla scala di equivalenza di seguito descritta.

Numero dei componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85

Inoltre si dovranno applicare le seguenti maggiorazioni:

  • Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
  • Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
  • Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, o con invalidità superiore al 66%.
  • Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Ogni anno sono rimodulati i trattamenti per le famiglie numerose e per la maternità  in base alla rivalutazione dell’indice al consumo registrato dall’Istat in modo da equiparare il reddito percepito dalle madri in maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento (Dlgs 151/2001), il quale va a raggiungere quota 338,21 euro e dagli impiegati e operai con un nucleo familiare numeroso il cui contributo viene visto in seguito.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le Politiche della famiglia, può disciplinare annualmente o rimodulare l’importo dell’assegno di maternità.

Esclusioni dall’assegno di maternità

Oltre alla cumulabilità vista sopra l’assegno non potrà essere richiesto dalla madre che già percepisce l’indennità dell’Inps o alla retribuzione per il periodo di maternità. Tuttavia in caso di indennizzo inferiore all’importo dell’assegno, può essere richiesto un bonus ridotto per integrare la differenza. Va ricordato che il contributo potrà essere richiesto anche dalle cittadine italiane o comunitarie residenti nel nostro Paese o extracomunitarie con carta di soggiorno.

Chi eroga il contributo

Il contributo viene rilasciato dal comune di residenza ma viene materialmente pagato dall’INPS.

Quando presentare la domanda

L’istanza per la richiesta del contributo a favore delle famiglie numerose va presentata entro la scadenza il 31 dicembre di ciascuna anno entro sei mesi dalla nscita del bambino o dell’affidamento coincidente con l’ingresso in famiglia. Il requisito del’ISE sarà valutato dal comune al momento di presentazione della domanda. Per le domande pervenute dopo il primo gennaio 2015 e riferite ai figli nati prima di tale data si applicherà sempre la soglia dei 16.911,21 euro vista sopra anche se in teoria valida per il solo 2014.

La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza entro sei mesi dal lieto evento o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
Il riferimento normativo dell’assegno di materntà lo potete trovare nell’articolo 74 del Dlgs 151 del 2001.
Nel seguito il testo:

  1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell’indennita’ di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e’ concesso un assegno di maternita’ pari a complessive L. 2.500.000.
  2. Ai trattamenti di maternita’ corrispondono anche i trattamenti economici di maternita’ corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita’.
  3. L’assegno e’ concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4.
    I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all’atto dell’iscrizione all’anagrafe comunale dei nuovi nati.
  4. L’assegno di maternita’ di cui al comma 1, nonche’ l’integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
  5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e’ riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo
    anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
  6. Qualora il trattamento della maternita’ corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternita’ diverse dall’assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all’importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
  7. L’importo dell’assegno e’ rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT.
  8. L’assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita’ concessiva in capo ai comuni, e’ erogato dall’INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita’ da definire nell’ambito
    dei decreti di cui al comma 9.
  9. Con uno o piu’ decreti del Ministro per la solidarieta’ sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l’attuazione del presente articolo.
  10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l’assegno, se non ancora concesso o erogato, puo’ essere corrisposto al padre o all’adottante del minore.
  11. Per i procedimenti di concessione dell’assegno di maternita’ relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell’assegno di maternita’ relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Discorso a parte meritano anche altre forme di sostegno (ce ne sono veramente tante anche se devo dire non valgono tantissimo) come per esempio l’assegno per il nucleo familiare o l’assegno sociale o anche tutte le agevolazioni a cui accedere con il modello ISEE

Assegno di Maternità dello Stato o dei comuni

Discorso a parte merita invece l’assegno di maternità che si può chiedere allo Stato o ai Comuni

ASSEGNO DI MATERNITA’ STATO E COMUNI

L’assegno di maternità dello Stato è una prestazione previdenziale a carico dello Stato erogata e concessa direttamente dall’Inps.

L’assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.

A CHI SPETTA
Assegno di maternità dello Stato

Può essere richiesto:

  • dalla madre anche adottante
  • dal padre anche adottante
  • dall’affidataria preadottiva
  • dall’affidatario preadottivo
  • dall’adottante non coniugato
  • dal coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva
    dall’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

I requisiti richiesti per il diritto sono:

  • generali:residenza in Italia
  • cittadinanza Italiana o di uno stato dell’Unione Europea ovvero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo se cittadini extracomunitari
  • per la madre:se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione
  • se ha svolto un’attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi
  • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto
  • per il padre:in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei requisiti contributiviprevisti per la madre
  • se è affidatario preadottivo, nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre
  • se è padre adottante, nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre
  • se è padre adottante non coniugato, nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre
  • se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:
    • regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta
      • il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica
      • il minore sia soggetto alla sua potestà
      • il minore non sia in affidamento presso terzi
  • la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
  • I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

Assegno di maternità dei comuni

L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:

  • alle cittadine italiane
  • alle cittadine comunitarie
  • alle cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo purché residenti in Italia.
  • Il diritto all’assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.

LA DOMANDA
Assegno di maternità dello Stato

La domanda (mod. SR28) deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

Assegno di maternità dei Comuni

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l’assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compreso il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).

QUANTO SPETTA

Assegno di maternità dello Stato

L’importo dell’assegno, per le nascite avvenute nel 2014 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2014, è pari a Euro 2.082,08 (misura intera).

Assegno di maternità dei Comuni

L’ importo dell’assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nell’anno 2014, sono i seguenti:

assegno di maternità (in misura piena) = Euro 338,21 mensili per complessivi Euro 1.691,05 (Euro 338,21 X 5 mesi)
indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 35.256,84

http://www.tasse-fisco.com/lavoro-dipendente/numero-massimo-proroghe-sostituzione-maternita-termine-intervalli/39132/

3 Commenti

  1. buonasera volevo fare una precisazione nel 2014 e nato il mio terzogenito, ho altri due figli minori di anni 18 io e mia moglie abbiamo percepito l’asegno dal comune per la nascita.facendo il modello isee l’inps mi ha messo nei redditi anche l’assegno percepito dal comune.per questo motivo ho superato l’indicatore isee totale 8700 e non posso fare la domanda per percepire l’assegno del comune per il terzo figlio di euro 900 e rotte ogni 6 mesi e giusto mettere l’asegno di maternita del comune nel modello isee?

  2. Dal 2013 queste prestazioni sociali sono erogate a tutti i cittadini stranieri, grazie all’entrata in vigore della Direttiva Ue 98/2011 che li parifica ai cittadini comunitari. Quindi la domanda può essere presentata da tutti i titolari di: permesso unico lavoro, permesso per famiglia, permesso per attesa occupazione, permesso CE soggiornanti lungo periodo e famigliari, status di rifugiato o protezione sussidiaria e famigliari, status di apolide e famigliari. Tali diritti erano già assicurati prima del 2013 ai lavoratori marocchini, tunisini, algerini e turchi grazie agli accordi Euro Mediterranei.

  3. Buona sera, sono cinese in possesso della carta di soggiorno. Prima di rimanere incinta non lavoravo. Ora che mia figlia ha 3 anni e mezzo, ho iniziato un lavoro part time, sono in prova con i voucher che mi scadono il 30.06.2016

    Volevo sapere se posso far richiesta per l’assegno e nel caso come procedere!
    Grazie in anticipo

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